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Deliberazione 29 dicembre 2005, n. 300
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Abrogazione del parametro Ct, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e definizione dei parametri succedanei al Ct, idonei alla regolazione di alcune partite economiche del settore elettrico. (Deliberazione n. 300/05).
(GU n. 26 del 1-2-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 dicembre 2005,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/99);
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo
n. 387/03);
la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge
14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: legge n. 80/05);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005, recante
direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di
importazione per l'anno 2006 (di seguito: decreto 13 dicembre 2005);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
26 giugno 1997, n. 70/97, come successivamente modificata e integrata (di
seguito: deliberazione n. 70/97);
la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1997, n. 108/97, come successivamente
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 108/97);
la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230/00 (di seguito:
deliberazione n. 230/00);
la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come
successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come
successivamente integrato e modificato (di seguito: testo integrato);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04, come
successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 48/04);
la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 34/05);
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 201/05 (di seguito:
deliberazione n. 201/05);
la deliberazione dell'Autorita' 13 ottobre 2005, n. 217/05 (di seguito:
deliberazione n. 217/05);
la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2005, n. 286/05 (di seguito:
deliberazione n. 286/05);
la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito:
deliberazione n. 288/05);
il documento per la consultazione 5 dicembre 2005, recante orientamenti per
l'abrogazione del parametro Ct di cui alla deliberazione n. 70/97, e per
l'individuazione di parametri succedanei al Ct, idonei alla regolazione di
alcune partite economiche del settore elettrico (di seguito: documento per la
consultazione);
le osservazioni al documento per la consultazione di cui al precedente alinea
pervenute all'Autorita';
Considerato che:
il parametro Ct e' definito all'art. 6 della deliberazione n. 70/97 come costo
unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti
termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;
il parametro Ct e' stato determinato in un contesto di prezzi amministrati ed
utilizzato per articolare corrispettivi a remunerazione della produzione di
energia elettrica che, nell'attuale contesto, sono ormai privi di significato
industriale e non rappresentano piu' i costi alla base della produzione
elettrica;
la presenza, ormai da quasi due anni, di meccanismi di mercato per la
valorizzazione dell'energia elettrica, nonche' l'esercizio ormai annuale del
sistema delle offerte a cui partecipa pienamente la domanda, rendono obsoleto il
parametro Ct ed il suo utilizzo risulta distorsivo dei segnali economici inviati
agli operatori di mercato; tuttavia, nella regolamentazione vigente, il
parametro Ct continua a costituire il riferimento:
a) per gli impianti che cedono la propria energia al gestore di rete cui
l'impianto e' collegato ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n. 239/04,
ai quali, ad eccezione degli impianti di potenza inferiore a 10 MVA che
soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02,
viene riconosciuto un prezzo di ritiro pari al parametro Ct, come previsto
dall'art. 4, comma 4.3, della deliberazione n. 34/05;
b) per gli impianti che cedono la propria energia alla societa' Gestore del
sistema elettrico GRTN - S.p.A. (di seguito: il Gestore del sistema elettrico)
ai sensi della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi,
potenziati o rifatti come definiti dalla medesima deliberazione;
c) per i regimi tariffari speciali, come previsto dall'art. 73 del testo
integrato;
per gli impianti di cui alla precedente lettera a) la deliberazione n. 34/05
prevede un prezzo di cessione finalizzato ad orientare al mercato la cessione di
rilevanti quantitativi di energia elettrica prodotta da impianti di rilevanti
dimensioni, garantendo invece il ritiro delle eccedenze rispetto ai fabbisogni
dell'autoproduzione;
per gli impianti di cui alla precedente lettera b) la deliberazione n. 108/97
utilizza il parametro Ct per valorizzare la componente del prezzo di cessione
corrispondente al costo evitato di combustibile di cui all'art. 2, comma 2.1,
lettera c), della medesima deliberazione e al comma 2.2 del medesimo articolo,
come modificato dalla deliberazione n. 230/00;
per i regimi tariffari speciali di cui alla precedente lettera c), ed in
particolare per le forniture ai cui all'art. 11, commi 11 e 12, della legge n.
80/2005, la deliberazione n. 217/05 prevede che a partire del 2005 e fino al
2009, l'Autorita' aggiorna le condizioni tariffarie agevolate di cui ai commi
73.7 e 73.1.6 del testo integrato destinate ad essere applicate nell'anno
successivo, applicando una variazione percentuale pari alla media ponderata
della variazione registrata dagli indici delle borse dell'energia elettrica di
Amsterdam e di Francoforte nei dodici mesi precedenti;
l'efficacia della deliberazione n. 217/05 e' condizionata alla positiva
conclusione della procedura di notifica di cui all'art. 88 del Trattato, come
disposto dall'art. 3, comma 1, della medesima deliberazione;
con deliberazione n. 286/05 l'Autorita' ha dato disposizioni alla Cassa
conguaglio per il settore elettrico in materia di regimi tariffari speciali al
consumo per l'anno 2006;
con deliberazione n. 288/05, l'Autorita' ha previsto la sostituzione del
parametro Ct con un differente indicatore, ai fini dell'aggiornamento bimestrale
dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese
elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A.;
il prezzo di cessione alla societa' Acquirente Unico S.p.A. (di seguito:
Acquirente unico) dell'energia elettrica importata dalla societa' Enel Spa in
esecuzione dei contratti pluriennali in capo alla medesima societa' e destinata
ai clienti del mercato vincolato non e' piu' determinato sulla base del
parametro Ct ed e' definito, a partire dall'anno 2006, dal decreto 13 dicembre
2005;
le disposizioni relative all'approvvigionamento delle risorse a garanzia
dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio di
cui alla deliberazione n. 48/04 sono definite con riferimento al periodo 1°
gennaio-31 dicembre 2005 e dovranno essere aggiornate per l'anno 2006, anche
tenendo conto dell'abrogazione del parametro Ct;
diversi strumenti di copertura dal rischio volatilita' dei prezzi dei
combustibili e numerosi contratti di fornitura con clienti del mercato libero
sono legati all'andamento del parametro Ct, seppur per effetto di una libera
pattuizione delle parti contraenti non dettata da alcun vincolo regolamentare;
Ritenuto opportuno:
sostituire il parametro Ct per le applicazioni per cui continua a costituire il
riferimento, come evidenziate alle precedenti lettere a), b) e c) del precedente
considerato, con parametri idonei in un contesto di mercato come illustrati nei
seguenti alinea;
sostituire il parametro Ct per le finalita' di cui all'art. 4, comma 4.3, della
deliberazione n. 34/05 con la media aritmetica dei valori orari del prezzo di
cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03 (di
seguito: PUN), nelle sole ore denominate off-peak, in quanto si ritiene che tale
parametro sia quello che meglio esprima, in confronto ad altri, il valore di
mercato dell'energia elettrica eccedentaria;
definire, per le finalita' di cui al precedente alinea, le ore off-peak come le
ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, le ore tra le 0 e le 8, e
tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedi' al venerdi', escludendo dal calcolo le
ore di picco poiche', durante tali ore, il PUN puo' essere maggiormente
influenzato da un eventuale esercizio di potere di mercato nell'offerta di
energia elettrica;
considerare come valore di riferimento per ciascun mese la media aritmetica dei
valori orari del PUN nelle ore off-peak registrati nel medesimo mese, al fine di
ridurre la volatilita' del parametro e di rendere l'andamento del PUN nelle ore
off peak indicizzato senza ritardi ai valori espressi dal mercato;
sostituire il parametro Ct, per le finalita' di cui all'art. 2, comma 2.1,
lettera c), della deliberazione n. 108/97 e al comma 2.2 del medesimo articolo,
come modificato dalla deliberazione n. 230/00, con la media aritmetica dei
valori orari del PUN nelle sole ore denominate off-peak, calcolata come
riportato nel precedente alinea in quanto si ritiene che tale media sia, tra i
parametri di mercato, quello che meglio approssimi il costo evitato del
combustibile;
inserire, per i primi mesi dell'anno 2006 e limitatamente alle finalita'
precedentemente richiamate, un elemento di continuita' nel passaggio dal
parametro Ct al parametro sostitutivo, al fine di rendere piu' graduale
l'introduzione del nuovo parametro;
sostituire il parametro Ct per le finalita' di indicizzazione trimestrale delle
tariffe speciali al consumo di cui all'art. 73 del testo integrato, fatto salvo
quanto previsto dalla deliberazione n. 286/05, con il parametro RS, pari alla
media aritmetica dei valori orari del PUN, nelle ore denominate off-peak come
precedentemente definite, registrati nel semestre antecedente il mese che
precede l'aggiornamento;
abrogare il parametro Ct a decorrere dal 1° gennaio 2006, in quanto tale
parametro, come definito dalla deliberazione n. 70/97 e successivamente
modificato, e' ormai privo di significato industriale e non rappresenta piu'
adeguatamente il costo unitario variabile dell'energia elettrica prodotta da
impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;
rendere noto periodicamente sul sito www.autorita.energia.it a cura degli uffici
dell'Autorita', a soli fini informativi e limitatamente all'anno 2006, i valori,
privi di alcuna efficacia giuridica per la regolazione delle partite economiche
nel settore elettrico, di un indicatore denominato VCt (vecchio Ct), aggiornato
seguendo gli stessi algoritmi del parametro Ct abrogato con il presente
provvedimento.
Delibera:
Art. 1.
Modificazioni alla deliberazione n. 34/05
1.1. L'art. 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n. 34/05 e'
sostituito dal seguente:
«b) nel caso di impianti diversi da quelli di cui alla lettera a), la media
aritmetica mensile, del mese a cui si riferisce il ritiro dell'energia
elettrica, dei valori orari del prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera
c), della deliberazione n. 168/03, nelle sole ore denominate off-peak, definite
come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle
ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedi' al
venerdi'.».
Art. 2.
Modificazioni alla deliberazione n. 108/97
2.1. L'art. 2, comma 2.1, lettera c), della deliberazione n. 108/97 e'
sostituito dal seguente:
«c) da una componente di prezzo, relativa al costo evitato di combustibile, pari
alla media aritmetica mensile, del mese a cui si riferisce il ritiro
dell'energia elettrica, dei valori orari del prezzo di cui all'art. 19, comma
19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03, nelle sole ore denominate
off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato,
della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei
giorni dal lunedi' al venerdi'.».
2.2. L'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 108/97, come modificato
dall'art. 3 della deliberazione n. 230/00, e' sostituito dal seguente:
«2.2. Il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da
impianti nuovi nelle ore vuote e' pari alla media aritmetica mensile, del mese a
cui si riferisce il ritiro dell'energia elettrica, dei valori orari del prezzo
di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03, nelle
sole ore denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni
festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra
le 20 e le 24 dei giorni dal lunedi' al venerdi'.».
Art. 3.
Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali al consumo
3.1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a partire dal
1° gennaio 2006, ai clienti finali di cui all'art. 73 del testo integrato, salvo
quanto previsto dalla deliberazione n. 286/05.
3.2. Ai fini dell'indicizzazione trimestrale prevista dal comma 73.7 del testo
integrato, il parametro Ct e' sostituito dal parametro RS di cui al comma 3.3.
3.3. Il parametro RS, aggiornato trimestralmente, e' pari alla media aritmetica
dei valori orari del PUN, nelle ore denominate off-peak come definite ai
precedenti articoli 1 e 2, registrati nel semestre antecedente il mese che
precede l'aggiornamento.
3.4. Il valore di riferimento della parte B della tariffa da utilizzare nel
trimestre gennaio-marzo 2006 e' pari all'aliquota della parte B della tariffa
agevolata applicata nel trimestre ottobre-dicembre 2005, indicizzata applicando
una variazione percentuale uguale al rapporto tra il valore della media
aritmetica dei valori orari del PUN, nelle ore denominate off-peak, registrati
nel semestre che va da giugno 2005 a novembre 2005 e la media aritmetica dei
valori orari del PUN, nelle ore denominate off-peak, registrati nel semestre che
va da marzo 2005 ad agosto 2005.
Art. 4.
Modificazioni alla deliberazione n. 70/97
4.1. L'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97 e' soppresso.
Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali
5.1. Per i primi sei mesi dell'anno 2006, al prezzo di cui agli articoli 1 e
2 del presente provvedimento si somma la seguente componente integrativa:
CI=(Ctott-dic.05 - PUNopdic.05).(alpha)
dove
Ctott-dic.05 e' il valore del parametro Ct relativo al quarto trimestre
dell'anno 2005, di cui all'art. 2 della deliberazione n. 201/05;
PUNopdic.05 e' il valore della media di cui agli articoli 1 e 2 del presente
provvedimento calcolata con riferimento al mese di dicembre 2005, come
determinato dalla societa' Gestore del mercato elettrico Spa;
(alpha) e' un fattore correttivo il cui valore e' pari a 1 nel mese di gennaio,
0,9 nel mese di febbraio, 0,7 nel mese di marzo, 0,5 nel mese di aprile, 0,3 nel
mese di maggio e 0,1 nel mese di giugno.
5.2. Entro il giorno 11 (undici) del mese successivo a quello di competenza la
societa' Gestore del mercato elettrico Spa pubblica sul proprio sito internet e
trasmette all'Autorita' la media aritmetica mensile dei valori orari del prezzo
di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03, nelle
sole ore denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni
festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra
le 20 e le 24 dei giorni dal lunedi' al venerdi'.
5.3. Il presente provvedimento produce effetti con decorrenza dal 1° gennaio
2006.
5.4. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 29 dicembre 2005
Il presidente: Ortis