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Deliberazione 11 luglio 2005, n. 140

Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Modificazioni ed integrazioni del titolo 4 dell'allegato A alla deliberazione n. 48/04, recante disposizioni in materia di adeguatezza della capacita' produttiva del sistema elettrico nazionale. (Deliberazione n. 140/05).

(GU n. 178 del 2-8-2005) 


 L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 luglio 2005;


Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/2003);
il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione (di seguito: decreto-legge n. 136/2004);
la legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 136/2004;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 48/04);
la deliberazione dell'Autorita' n. 194/04, 4 novembre 2004;
il documento per la consultazione 17 marzo 2004, recante integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03 in materia di adeguatezza della capacita' produttiva del sistema elettrico nazionale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (capacity payment) e misure attuative della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: documento per la
consultazione 17 marzo 2004);
il documento per la consultazione 18 marzo 2005, recante sistema di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: documento per la consultazione 18 marzo 2005);
le lettere della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: Gestore della rete) in data 21 aprile (prot. Autorita' 008400 del 22 aprile) ed in data 5 maggio 2005 (prot. Autorita' 11800 del 20 maggio);


Considerato che:
con il decreto legislativo n. 379/03, nell'ambito del servizio di dispacciamento, si persegue la finalita' di concorrere alla remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di capacita' produttiva per far fronte all'aleatorieta' della medesima domanda, nell'ambito delle prestazioni di risorse rese al Gestore della rete;
l'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica del sistema elettrico nazionale e' caratteristica distinta dalla sicurezza di funzionamento del medesimo sistema che, peraltro, viene garantita dal Gestore della rete ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, anche attraverso l'approvvigionamento e l'utilizzo della riserva operativa che, con decorrenza dalla data di entrata in funzione del dispacciamento di merito economico, viene acquisita con metodi di mercato;
l'art. 5 del decreto legislativo n. 379/03 prevede che l'Autorita' definisca il corrispettivo per la remunerazione, per un periodo transitorio con decorrenza 1° marzo 2004 e termine alla data di entrata in funzione del regime di remunerazione, di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, della disponibilita' di capacita' produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
in attuazione di quanto previsto all'art. 5 del decreto legislativo n. 379/03, con deliberazione n. 48/04 l'Autorita' ha, tra l'altro, regolato l'approvvigionamento delle risorse a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio compreso tra il 1° marzo e l'entrata in funzione del regime di remunerazione di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo n. 379/03 e che ad oggi tale regime definitivo non e' ancora entrato in funzione;
la deliberazione n. 48/04 ha determinato i corrispettivi da riconoscere agli utenti del dispacciamento per la disponibilita' della capacita' produttiva con riferimento al periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 dicembre 2004;
l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 379/03 dispone che l'Autorita' definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete dovra' elaborare una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica;
le risposte al documento per la consultazione 18 marzo 2005, da un lato, hanno evidenziato elementi di dissenso di alcuni operatori rispetto alle proposte formulate dall'Autorita' e, dall'altro, hanno fatto emergere valutazioni molto eterogenee degli operatori circa i criteri e le condizioni che l'Autorita' dovrebbe definire;
nell'anno 2004 si e' registrata una differenza pari a 33,2 milioni di euro tra il gettito disponibile per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva ed i costi a tal fine sostenuti a tal fine dal Gestore della rete nel medesimo periodo, di cui 31,7 milioni di euro relativi al gettito Gcap 1 di cui all'art. 35 e 1,5 relativi al gettito Gs di cui all'art. 36 della deliberazione n. 48/04; come documentato nelle lettere del Gestore della rete di cui ai precedenti visti;


Ritenuto:
necessario definire il corrispettivo per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva per il periodo successivo al 31 dicembre 2004 e antecedente l'entrata in funzione del regime di remunerazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 379/03;
opportuno, data l'impossibilita' di definire con certezza il momento di entrata in funzione del regime di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 379/03, regolare il corrispettivo di cui al precedente alinea con riferimento all'intero anno 2005;
opportuno che il meccanismo di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva per l'anno 2005 sia coerente con quello operativo negli ultimi nove mesi del 2004;
opportuno che la quantificazione del valore unitario dello specifico corrispettivo di cui all'art. 35 debba essere effettuata con riferimento alla capacita' produttiva di tutte le unita' di produzione ammissibili e non delle sole ammesse;
opportuno che il gettito disponibile per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva sia ripartito tra lo specifico corrispettivo di cui all'art. 35 della deliberazione n. 48/04 e l'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 secondo le stesse proporzione dell'anno 2004;
opportuno utilizzare il residuo di 33,2 milioni di euro relativo all'anno 2004 per il finanziamento dell'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 della deliberazione n. 48/04 nell'anno 2005;


Delibera:
1. Di modificare ed integrare l'allegato A alla deliberazione n. 48/04 nei termini di seguito indicati, con efficacia per l'intero anno 2005:
all'art. 35, commi 35.3 e 35.5, secondo alinea, le parole «ammesse alla remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva» sono sostituite dalle parole «in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 379/03»;
all'art. 35, dopo il comma 35.6 e' aggiunto il seguente comma: «35.7. Il Gestore della rete determina, per l'anno 2005, il valore del parametro GCAP1 tenendo conto che:
a) la quota del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 47, destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 35.4, e' pari al prodotto tra 0,04 centesimi di euro/kWh e la stima dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
b) i corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 35.4 sono applicati alla disponibilita' di capacita' produttiva definita ai sensi dell'art. 31 del presente provvedimento.».
all'art. 36, dopo il comma 36.6 sono aggiunti i seguenti commi:
«36.7. Il Gestore della rete determina, per l'anno 2005, il valore del parametro Gs, come differenza tra:
a) il gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 47, applicato all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005, aumentato delle disponibilita' residue di cui al comma 36.8;
b) il gettito di cui al comma 35.7, lettera a).
36.8. Il Gestore della rete destina la differenza tra i ricavi conseguenti all'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 47 nell'anno 2004 ed i costi sostenuti per la remunerazione della disponibilita' della capacita' produttiva nel medesimo periodo al finanziamento dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di cui al presente articolo nell'anno 2005.».
2. Di ripubblicare l'allegato A alla deliberazione n. 48/04 nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente provvedimento.
3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 11 luglio 2005
Il presidente: Ortis