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Deliberazione 11 luglio 2005, n. 140
Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Modificazioni ed integrazioni del titolo 4 dell'allegato A alla deliberazione n. 48/04, recante disposizioni in materia di adeguatezza della capacita' produttiva del sistema elettrico nazionale. (Deliberazione n. 140/05).
(GU n. 178 del 2-8-2005)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 luglio 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999);
il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo
n. 379/2003);
il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per
garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione (di
seguito: decreto-legge n. 136/2004);
la legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge n. 136/2004;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: Autorita) 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificata
ed integrata (di seguito: deliberazione n. 48/04);
la deliberazione dell'Autorita' n. 194/04, 4 novembre 2004;
il documento per la consultazione 17 marzo 2004, recante integrazione della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003,
n. 168/03 in materia di adeguatezza della capacita' produttiva del sistema
elettrico nazionale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 dicembre
2003, n. 379 (capacity payment) e misure attuative della deliberazione 30
gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: documento per la
consultazione 17 marzo 2004);
il documento per la consultazione 18 marzo 2005, recante sistema di
remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica
di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito:
documento per la consultazione 18 marzo 2005);
le lettere della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale (di
seguito: Gestore della rete) in data 21 aprile (prot. Autorita' 008400 del 22
aprile) ed in data 5 maggio 2005 (prot. Autorita' 11800 del 20 maggio);
Considerato che:
con il decreto legislativo n. 379/03, nell'ambito del servizio di dispacciamento,
si persegue la finalita' di concorrere alla remunerazione della disponibilita'
di capacita' produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento
dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico
nazionale per la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di
capacita' produttiva per far fronte all'aleatorieta' della medesima domanda,
nell'ambito delle prestazioni di risorse rese al Gestore della rete;
l'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica del sistema elettrico nazionale
e' caratteristica distinta dalla sicurezza di funzionamento del medesimo sistema
che, peraltro, viene garantita dal Gestore della rete ai sensi del decreto
legislativo n. 79/99, anche attraverso l'approvvigionamento e l'utilizzo della
riserva operativa che, con decorrenza dalla data di entrata in funzione del
dispacciamento di merito economico, viene acquisita con metodi di mercato;
l'art. 5 del decreto legislativo n. 379/03 prevede che l'Autorita' definisca il
corrispettivo per la remunerazione, per un periodo transitorio con decorrenza 1°
marzo 2004 e termine alla data di entrata in funzione del regime di
remunerazione, di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, della
disponibilita' di capacita' produttiva ai fini del raggiungimento e del
mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema
elettrico nazionale;
in attuazione di quanto previsto all'art. 5 del decreto legislativo n. 379/03,
con deliberazione n. 48/04 l'Autorita' ha, tra l'altro, regolato
l'approvvigionamento delle risorse a garanzia dell'adeguatezza del sistema
elettrico nazionale per il periodo transitorio compreso tra il 1° marzo e
l'entrata in funzione del regime di remunerazione di cui all'art. 1 del medesimo
decreto legislativo n. 379/03 e che ad oggi tale regime definitivo non e' ancora
entrato in funzione;
la deliberazione n. 48/04 ha determinato i corrispettivi da riconoscere agli
utenti del dispacciamento per la disponibilita' della capacita' produttiva con
riferimento al periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 dicembre 2004;
l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 379/03 dispone che l'Autorita'
definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete
dovra' elaborare una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione della
disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica;
le risposte al documento per la consultazione 18 marzo 2005, da un lato, hanno
evidenziato elementi di dissenso di alcuni operatori rispetto alle proposte
formulate dall'Autorita' e, dall'altro, hanno fatto emergere valutazioni molto
eterogenee degli operatori circa i criteri e le condizioni che l'Autorita'
dovrebbe definire;
nell'anno 2004 si e' registrata una differenza pari a 33,2 milioni di euro tra
il gettito disponibile per la remunerazione della disponibilita' di capacita'
produttiva ed i costi a tal fine sostenuti a tal fine dal Gestore della rete nel
medesimo periodo, di cui 31,7 milioni di euro relativi al gettito Gcap 1 di cui
all'art. 35 e 1,5 relativi al gettito Gs di cui all'art. 36 della deliberazione
n. 48/04; come documentato nelle lettere del Gestore della rete di cui ai
precedenti visti;
Ritenuto:
necessario definire il corrispettivo per la remunerazione della disponibilita'
di capacita' produttiva per il periodo successivo al 31 dicembre 2004 e
antecedente l'entrata in funzione del regime di remunerazione di cui all'art. 1
del decreto legislativo n. 379/03;
opportuno, data l'impossibilita' di definire con certezza il momento di entrata
in funzione del regime di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 379/03,
regolare il corrispettivo di cui al precedente alinea con riferimento all'intero
anno 2005;
opportuno che il meccanismo di remunerazione della disponibilita' di capacita'
produttiva per l'anno 2005 sia coerente con quello operativo negli ultimi nove
mesi del 2004;
opportuno che la quantificazione del valore unitario dello specifico
corrispettivo di cui all'art. 35 debba essere effettuata con riferimento alla
capacita' produttiva di tutte le unita' di produzione ammissibili e non delle
sole ammesse;
opportuno che il gettito disponibile per la remunerazione della disponibilita'
di capacita' produttiva sia ripartito tra lo specifico corrispettivo di cui
all'art. 35 della deliberazione n. 48/04 e l'ulteriore corrispettivo di cui
all'art. 36 secondo le stesse proporzione dell'anno 2004;
opportuno utilizzare il residuo di 33,2 milioni di euro relativo all'anno 2004
per il finanziamento dell'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 della
deliberazione n. 48/04 nell'anno 2005;
Delibera:
1. Di modificare ed integrare l'allegato A alla deliberazione n. 48/04 nei
termini di seguito indicati, con efficacia per l'intero anno 2005:
all'art. 35, commi 35.3 e 35.5, secondo alinea, le parole «ammesse alla
remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva» sono sostituite
dalle parole «in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 379/03»;
all'art. 35, dopo il comma 35.6 e' aggiunto il seguente comma: «35.7. Il Gestore
della rete determina, per l'anno 2005, il valore del parametro GCAP1 tenendo
conto che:
a) la quota del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario
di cui all'art. 47, destinata alla copertura degli oneri derivanti dal
riconoscimento dei corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 35.4, e' pari al
prodotto tra 0,04 centesimi di euro/kWh e la stima dell'energia elettrica
prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2005 al 31 dicembre 2005;
b) i corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 35.4 sono applicati alla
disponibilita' di capacita' produttiva definita ai sensi dell'art. 31 del
presente provvedimento.».
all'art. 36, dopo il comma 36.6 sono aggiunti i seguenti commi:
«36.7. Il Gestore della rete determina, per l'anno 2005, il valore del parametro
Gs, come differenza tra:
a) il gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo
unitario di cui all'art. 47, applicato all'energia elettrica prelevata dagli
utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2005, aumentato delle disponibilita' residue di cui al comma 36.8;
b) il gettito di cui al comma 35.7, lettera a).
36.8. Il Gestore della rete destina la differenza tra i ricavi conseguenti
all'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 47 nell'anno 2004 ed i costi
sostenuti per la remunerazione della disponibilita' della capacita' produttiva
nel medesimo periodo al finanziamento dell'ulteriore corrispettivo per la
remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di cui al presente
articolo nell'anno 2005.».
2. Di ripubblicare l'allegato A alla deliberazione n. 48/04 nel testo risultante
dalle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente provvedimento.
3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione.
Milano, 11 luglio 2005
Il presidente: Ortis