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Decreto - Legge 14 maggio 2005, n. 81
Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa' operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas.
(GU n. 111 del 14-5-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio
2001, n. 301, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di
liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di energia; ed in particolare l'articolo 1, comma 29;
Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e
che abroga la direttiva 98/30/CE;
Vista la procedura di infrazione 2001/2153, di cui alla causa C174/04, ai sensi
dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, sulle
disposizioni del citato decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, per asserita
incompatibilita' con l'articolo 56 del medesimo Trattato, relativo alla libera
circolazione dei capitali;
Considerati i progressi compiuti dagli Stati membri dell'Unione europea verso la
formazione di un mercato interno dell'energia elettrica e del gas e tenuto conto
che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE devono essere poste in vigore
dagli Stati membri entro la data del 1° luglio 2004;
Considerato che, al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti
nazionali di energia e di tutelare la concorrenza nei mercati, il Governo
italiano e i Governi di altri Stati membri dell'Unione europea hanno avviato la
definizione di intese e accordi di collaborazione nel campo dell'energia;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni intese a
rimuovere limiti e vincoli posti a imprese pubbliche appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, anche se titolari di una posizione dominante nel proprio
mercato nazionale, quando tali imprese contribuiscono ai processi di
liberalizzazione dei mercati ed allo sviluppo degli investimenti in Italia,
nella prospettiva del mercato interno europeo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle
attivita' produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Partecipazioni in societa' operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas
naturale
1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla
legge 20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei
soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro
dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio
mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorita'
degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le
procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei
mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state
definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza
degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo
l'effettivo esercizio, in condizioni di reciprocita', delle liberta'
fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunita' europea
nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.».
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli