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Decreto Legislativo 15 dicembre 2005, n. 294
Attuazione della direttiva 2003/92/CE in materia di luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
(GU n. 22 del 27-1-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la
direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, relativamente alle norme sul luogo di
cessione di gas e di energia elettrica;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il
Governo a recepire la citata direttiva 2003/92/CE, ricompresa nell'elenco di cui
all'allegato B della legge stessa;
Vista la legge 14 dicembre 1994, n. 686, recante ratifica ed esecuzione del
Trattato di adesione all'Unione europea del Regno di Norvegia, della Repubblica
d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, con 10
protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a
Corfu' il 24 giugno 1994, ed in particolare l'articolo 2, lettera a), del
protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, concernente le
isole Åland;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, recante ratifica ed esecuzione del
Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea
e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la
Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la
Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la
Repubblica slovacca, con atto di adesione, allegati, protocolli, dichiarazioni,
scambio di lettere e atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003, ed in
particolare il Protocollo n. 3, Allegato, sezione II, dell'Atto relativo alle
condizioni di adesione, con il quale e' stato modificato, per quanto concerne la
territorialita' dell'imposta, l'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, della
direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977;
Visti gli articoli 7, 17 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente,
il presupposto della territorialita', i soggetti passivi e l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione;
Visti gli articoli 38, comma 5, 40, comma 7, e 41 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, concernenti, rispettivamente, gli acquisti intracomunitari, la
territorialita' delle operazioni intracomunitarie e le cessioni intracomunitarie
non imponibili;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente
attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno
del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
che definisce il sistema attraverso il quale il gas viene distribuito;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il
parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile
2005, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia e delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla territorialita' dell'imposta sul valore aggiunto e della
disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica e dei relativi
servizi di trasmissione e di trasporto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) nel primo comma, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-bis
per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;»;
2) nel primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranita' del Regno
Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio
rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.»;
3) nel secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le
cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello
Stato:
a) quando il cessionario e' un soggetto passivo rivenditore che ha il domicilio
nel territorio dello Stato o e' ivi residente senza aver stabilito all'estero il
domicilio o una stabile organizzazione destinataria dei beni ceduti, ovvero ha
in Italia una stabile organizzazione, per la quale gli acquisti sono effettuati.
Per soggetto passivo-rivenditore, si intende un soggetto passivo la cui
principale attivita' in relazione all'acquisto di gas e di
elettricita' e' costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo
personale di detti prodotti e' trascurabile;
b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono
usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalita' o parte dei beni
non e' di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o
non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel
territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti che
hanno il domicilio nel territorio dello Stato o di soggetti ivi residenti che
non abbiano stabilito il domicilio all'estero, ovvero nei confronti di stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, per le quali sono effettuati gli
acquisti da parte di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si
considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere
nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati
gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.»;
4) nel quarto comma, lettera d), dopo le parole «a prestiti di personale,» sono
inserite le seguenti: «la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o
di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli
stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati,»;
5) nel quarto comma, lettera f), dopo le parole: «di elaborazione e fornitura di
dati e simili» sono inserite le seguenti: «la concessione dell'accesso ai
sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di
trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente
collegati,»;
b) all'articolo 17, terzo comma, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo
periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma,
lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio
dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e
residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi
qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.»;
c) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) le importazioni di gas mediante sistemi di gas naturale e le
importazioni di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica.».
2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 5, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis)
l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di gas
naturale e di energia elettrica, di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;
b) all'articolo 40, comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Costituiscono, altresi', trasporti intracomunitari le prestazioni di
vettoriamento, rese tramite condutture, di prodotti energetici diretti in altri
Stati membri o da questi provenienti, fatta eccezione per le prestazioni di
trasporto di gas mediante sistemi di gas naturale o trasmissione di energia
elettrica mediante sistemi di energia elettrica.»;
c) all'articolo 41, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Non
costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante sistemi di
distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei
confronti di soggetti di altro Stato membro.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2003/92/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 260 dell'11 ottobre
2003.
- La direttiva 77/388/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 145 del 13 giugno
1977.
- L'art. 1, comma 1, e l'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
ordinario, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite
dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 marzo 2002, che
istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 marzo 2002,
concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) diciassettesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE.)
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che
modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'8 aprile 2003, che
modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di
sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla
giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa
alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa
alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che
modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative
ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche
e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa
a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa
a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva
98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che
modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti
di pubblicita' di taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che
abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della
societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che
modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
sostanze \beta -agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie
di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511 CEE e le
decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al
ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che
modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli
ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva
77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia
elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle
misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica
della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE
del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che
modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei
cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante
il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 febbraio 2004, che
modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
concernente le offerte pubbliche di acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla
responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE.
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa
ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e
93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul
rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante
modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.».
- La legge 14 dicembre 1994, n. 686, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
dicembre 1994, n. 293, supplemento ordinario.
- La legge 24 dicembre 2003, n. 380 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
gennaio 2004, n. 17, supplemento ordinario.
- Per gli articoli 7, 17 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292, supplemto ordinario vedi note all'art. 1.
- Per gli articoli 38, comma 5, 40, comma 7, e 41 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203, vedi note
all'art. 1.
- L'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "cliente finale": il consumatore che acquista gas per uso proprio;
b) "cliente grossista": la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas
naturale e che non svolge attivita' di trasporto o distribuzione all'interno o
all'esterno del sistema in cui e' stabilita od opera;
c) "cliente idoneo": la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per
effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e
vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in
Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema;
d) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas
naturale che acquistano gas naturale;
e) "codice di rete": codice contenente regole e modalita' per la gestione e il
funzionamento della rete;
f) "codice di stoccaggio": codice contenente regole e modalita' per la gestione
e il funzionamento di un sistema di stoccaggio;
g) "cogenerazione": la produzione combinata di energia elettrica e calore alle
condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
h) "coltivazione": l'estrazione di gas naturale da giacimenti;
i) "cushion gas": quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito
nei giacimenti in fase di stoccaggio che e' necessario mantenere sempre nel
giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi
senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di
stoccaggio;
j) "dispacciamento": l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per
l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di
stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori;
k) "dispacciamento passante": l'attivita' di cui alla lettera j), condizionata
unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete;
l) "disponibilita' di punta giornaliera": quantita' di gas naturale, espressa in
Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un giorno;
m) "disponibilita' di punta oraria": quantita' di gas naturale, espressa in Smc/g,
erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un'ora, moltiplicata per le
24 ore;
n) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti
locali per la consegna ai clienti;
o) "fornitura": la consegna o la vendita di gas naturale;
p) "impianto di GNL": un impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione
del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;
q) "impianto di stoccaggio": l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas
naturale, di proprieta' o gestito da una impresa di gas naturale, ad esclusione
della parte di impianto utilizzato per attivita' di coltivazione;
r) "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'art. 2359, comma
primo e secondo, del codice civile;
s) "impresa controllata": una impresa controllata ai sensi dell'art. 2359, commi
primo e secondo, del codice civile;
t) "impresa di gas naturale": la persona fisica o giuridica, ad esclusione dei
clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti attivita': importazione,
esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita, acquisto, o
stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, di seguito
denominato GNL, e che risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici, o
di manutenzione legati alle predette attivita';
u) "impresa di gas naturale integrata orizzontalmente": un'impresa che svolge
almeno una delle attivita' di importazione, esportazione, coltivazione,
trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed una attivita'
che non rientra nel settore del gas naturale;
v) "impresa di gas naturale integrata verticalmente": un'impresa di gas naturale
che svolge due o piu' delle seguenti attivita': importazione, esportazione,
coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale;
w) "linea diretta": un gasdotto che rifornisce un centro di consumo in modo
complementare al sistema interconnesso;
x) "periodo di punta giornaliera": il periodo compreso tra le ore 7 e le ore 22
di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale;
y) "periodo di punta stagionale": il periodo compreso tra il 15 novembre ed il
15 marzo di ciascun anno;
z) "programmazione a lungo termine": l'individuazione degli approvvigionamenti e
della capacita' di trasporto delle imprese di gas naturale necessarie al fine di
soddiszfare la domanda di gas naturale del sistema, diversificare le fonti e
assicurare l'offerta ai clienti nel lungo termine;
aa) "rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream)": ogni gasdotto o rete
di gasdotti costruiti o gestiti quale parte di un progetto di coltivazione di
idrocarburi liquidi o gassosi, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da
uno o piu' impianti di coltivazione fino ad un impianto o terminale di
trattamento oppure ad un terminale costiero;
bb) "servizi accessori": i servizi necessari per la gestione di una rete di
trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione
della pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione;
cc) "sicurezza": la sicurezza di approvvigionamento e di consegna ai clienti,
nonche' la sicurezza tecnica;
dd)"sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente collegati;
ee) "sistema": le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli
impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al
diritto italiano in base ad atti internazionali di proprieta' o gestiti dalle
imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori,
nonche' quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e
alla distribuzione;
ff) "stoccaggio di modulazione": lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la
modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
gg) "stoccaggio minerario": lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed
economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti
di gas naturale nel territorio italiano;
hh) "stoccaggio strategico": lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni
di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas;
ii) "trasporto": il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti,
esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;
jj) "utente del sistema": la persona fisica o giuridica che rifornisce o e'
rifornita dal sistema;
kk) "working gas": quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di
stoccaggio che puo' essere messo a disposizione e reintegrato, per essere
utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico,
compresa la parte di gas producibile, ma in tempi piu' lunghi rispetto a quelli
necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di
punta che possono essere richieste dalla variabilita' della domanda in termini
giornalieri ed orari.».
- La direttiva 98/30/CE e' pubblicata nella GUCE n. L. 204 del 21 luglio 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante:
«Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali». Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario:
«Art. 41 (Norme per il mercato del gas naturale). - 1. Al fine di promuovere la
liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attivita'
di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo e' delegato ad emanare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 281, per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le
componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative
al servizio di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di
regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi
obblighi, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo,
l'interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per
conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le
opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di
pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della
legge 25 giugno 1865, n. 2359;
c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi operatori nel sistema del
gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni,
autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o
infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non
discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinche' nei piani e nei programmi relativi ad opere di
trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza
degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di
produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza
e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove
funzionale allo sviluppo del mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano
nella loro contabilita' interna conti separati per le attivita' di importazione,
trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attivita' non
rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni
della concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato
al sistema del gas;
g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel
quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la
definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per localita',
sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti
europei, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di
reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni
di competizione sul mercato europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal
Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».
- L'art. 1, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, citata nelle premesse,
cosi' recita:
«3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.».
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente degli articoli 7, 17 e 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificati dal presente decreto
cosi' recitano:
«Art. 7 (Territorialita' dell'imposta). - Agli effetti del presente decreto:
a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della
Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia
e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per "Comunita'" o "territorio della Comunita'" si intende il territorio
corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella
lettera a);
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio
di Bu"singen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
4-bis) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranita' del Regno
Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio
rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro. Le cessioni di beni si considerano
effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero
beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea
importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti
da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello
Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresi' effettuate nel
territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso
di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il
trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il
trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo
di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo
quello dell'ultimo punto di sbarco. Le cessioni di gas mediante sistemi di
distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano
effettuate nel territorio dello Stato:
a) quando il cessionario e' un soggetto passivo rivenditore che ha il domicilio
nel territorio dello Stato o e' ivi residente senza aver stabilito all'estero il
domicilio o una stabile organizzazione destinataria dei beni ceduti, ovvero ha
in Italia una stabile organizzazione, per la quale gli acquisti sono effettuati.
Per soggetto passivo-rivenditore, si intende un soggetto passivo la cui
principale attivita' in relazione all'acquisto di gas e di elettricita' e'
costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti
prodotti e' trascurabile;
b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono
usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalita' o parte dei beni
non e' di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o
non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel
territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti che
hanno il domicilio nel territorio dello Stato o di soggetti ivi residenti che
non abbiano stabilito il domicilio all'estero, ovvero nei confronti di stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, per le quali sono effettuati gli
acquisti da parte di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si
considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere
nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati
gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Le
prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da
soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero,
nonche' quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti
domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti
domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche,
agli effetti del presente articolo , si considera domicilio il luogo in cui si
trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva. In
deroga al secondo e al terzo comma:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le
prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al
coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate
nel territorio dello Stato quando l'immobile e' situato nel territorio stesso;
b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili
materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici,
didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonche' le operazioni di scarico,
manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio
stesso;
c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello
Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;
d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le
prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'art. 3, le
prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese
quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi
di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di
servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati e
simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni
relative a prestiti di personale, la concessione dell'accesso ai sistemi di gas
naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione
mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati,
nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o
operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonche' le cessioni
di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti
domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno
stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in
Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano
utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea;
e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese
a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunita'
economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
il destinatario non e' soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il
domicilio o la residenza;
f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di
telecomunicazione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a
committenti non soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della Comunita',
le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle
di formazione e di addestramento del personale. di elaborazione e fornitura di
dati e simili, la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di
energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli
stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati, rese a soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunita economica europea nonche' quelle
derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di
mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunita' stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma
del primo comma lettera a), ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti
territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi
utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o
residenti in Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunita' stessa;
f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti
domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunita' da soggetti
domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa, ovvero domiciliati o
residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi
utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se
in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione
di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del
servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di
commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato;
f-ter) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti
domiciliati o residenti fuori della Comunita' a committenti non soggetti passivi
d'imposta nello Stato, si considerano ivi effettuate;
f-quater) le prestazioni di telecomunicazione, di radiodiffusione e di
televisione rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' a
committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta si considerano effettuate
nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Non si considerano
effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le
operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e
9.».
«Art. 17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono
versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al
netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti
nel titolo secondo. Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle
norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni
effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non
residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli
stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'art. 35-ter, ovvero
tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato
nelle forme previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in
solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La
nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro contraente
anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del rappresentante e'
obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si sia identifiato
direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, effettui nel territorio dello Stato
cession di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore
aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono
nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che precedono si
applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma,
lettera f), effettuate da soggetti domiciliti, residenti o con stabili
organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera
a), dello stesso art. 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non
residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter,
ne' abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del comma precedente,
sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello
Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese,
arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni
imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da
soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei
territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7. Gli
obblighi relativi alle cessioni di cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo,
ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 7, quarto comma, lettera d), rese
da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a
soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero
a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti
all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora
agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni del
secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei
confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di
cui all'art. 10, numero 11), nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per
quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al
pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario se soggetto passivo d'imposta
nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e
seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere
integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa
imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro
il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici
giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento,
ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'art. 25.».
«Art 68 (Importazioni non soggette all'imposta). - Non sono soggette
all'imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c) dell'art. 8,
nell'art. 8-bis, nonche' nel secondo comma dell'art. 9, limitatamente
all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreche'
ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente
contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e' esente
dall'imposta o non vi e' soggetta a norma dell'art. 72. Per le operazioni
concernenti l'oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si
applica allorche' i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione
resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;
c-bis) -;
d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso
soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la
franchigia doganale;
e) -;
f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza,
beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonche'
quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l), dell'art. 2;
g-bis) le importazioni di gas mediante sistemi di gas naturale e le importazioni
di energia elettrica mdiante sistemi di energia elettrica.».
«Art. 38 (Acquisti intracomunitari). - 1. L'imposta sul valore aggiunto si
applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello
Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti,
associazioni o altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi
d'imposta nel territorio dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a
titolo oneroso, della proprieta' di beni o di altro diritto reale di godimento
sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato
membro dal cedente, nella qualita' di soggetto passivo d'imposta, ovvero
dall'acquirente o da terzi per loro conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) [la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d'opera,
d'appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro
utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello
Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d'imposta, o, comunque spediti, da
terzi per suo conto];
b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un
soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La
disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello
Stato, per finalita' rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti
da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre
organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;
d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti
indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro
Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o
spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non e' soggetto d'imposta ed
anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le
imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale
al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore
a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati al trasporto di persone o cose,
esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della
pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di
cui all'art. 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano
nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la
cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o
di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero
volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di
tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione
in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di
perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art.
1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunita' europee 16
luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25
luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al
committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per
suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunita';
l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per
l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della
ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di
beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per
suo conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli
soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c),
dai soggetti passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a norma
dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'art. 34 dello stesso
decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari
se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di
cui all'art. 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare
precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in
corso, tale limite non e' superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e'
assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di
mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti
ad accisa;
c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di gas
naturale e di energia elettrica, di cui all'art. 7, secondo comma, terzo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro
dell'esonero disposto per le piccole imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi
indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti
intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella
dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque anteriormente
all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e,
negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia
revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel
corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano i presupposti; la revoca
deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto
dall'anno in corso. Per i soggetti di' cui all'art. 4, quarto comma, del decreto
del Presidente della Reoubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi
d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro
il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto
dall'anno in corso.
7. L'imposta non e' dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello
Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni
dallo, stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel
territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di
cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari
effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di
commissionari senza rappresentanza.».
«Art. 40 (Territorialita' delle operazioni intracomunitarie). - 1. Gli acquisti
intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto
beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi
degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea,
spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello
Stato.
2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello
Stato quando l'acquirente e' ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato
che l'acquisto e' stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di
destinazione del bene. E' comunque effettuato senza pagamento dell'imposta
l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro
se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto
d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per
acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore
dell'imposta relativa.
3. In deroga all'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di
beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo
conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti
d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38, comma 6, ma
con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni
ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o
trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare,
montare o assiemare ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel
territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non
superiore a lire 54 milioni e sempreche' tale limite non sia stato superato
nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma
3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi
optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
4-bis. In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite
nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta
residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi
effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro
in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora
siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se
sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed
i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato.
5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative
prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da
soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano
in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle
stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta.
6. In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato, ancorche' eseguite nel territorio di altro Stato membro,
le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative
prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel
territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato, ancorche' ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo
d'imposta in altro Stato membro.
7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi
mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati
membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello
Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono, altresi', trasporti
intracomunitari le prestazioni di vettorriamento, rese tramite condutture,
diprodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti,
fatta eccezione per le prestazioni di trasporto di gas mediante sistemi di gas
naturale o trasmissione di energia elettrica mediante sistemi di energia
elettrica.
8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6
e da quelle relative alle prestazioni di cui all'art. 7, quarto comma, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle
prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se
il committente della prestazione di intermediazione e' soggetto passivo
d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata
ancorche' l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in
altro Stato membro.
9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni
intracomunitarie di cui all'art. 41 nonche' le prestazioni di servizio, le
prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di
intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi
d'imposta in altro Stato membro.».
«Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili). - 1. Costituiscono cessioni
non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di
altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto,
nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre
organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso
o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri
beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai
prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 38,
comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro,
non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti
soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi
sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi
da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto
nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti
ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per
l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di
mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi
della successiva lettera c). La disposizione non si applica altresi' se
l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato
nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni,
ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a
norma dell'art. 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del
17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991.
In tal caso e' ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro
Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella
dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque anteriormente
all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto,
se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a
quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio
successivo all'anno solare nel corso del quale e' esercitata; la revoca deve
essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto
dall'anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel
territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati,
montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
a)
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38,
comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli
acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di
imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e' soggetto passivo
d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o
spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi
per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo
comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituisco cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante
sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica,
rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni
inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5, lettera a), o per essere
ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero
ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione
dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai
precedenti commi 1 e 2, nonche' le prestazioni di servizi indicate nell'art. 40,
comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione
della percentuale e dei limiti ivi considerati.
Art. 2.
Periodo di applicazione
1. Restano fermi i comportamenti assunti dai contribuenti in conformita'
alla direttiva 2003/92/CE anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
Nota all'art. 2:
- Per la direttiva 2003/92/CE vedi note alle premesse.
Art. 3.
Disposizione finale
1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli