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Decreto 11 aprile 2005
Ministero delle attivitą produttive. Istituzione di una tessera di riconoscimento al personale addetto alle attivita' di vigilanza, appartenente all'area ricerca e produzione idrocarburi e risorse geotermiche, della direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.
(GU n. 120 del 25-5-2005)
Visto l'art. 6, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme
in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello
Stato;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assume la
denominazione di Ministero delle attivita' produttive;
Visto l'art. 57, ultimo comma, del codice di procedura penale;
Visto l'art. 293 del regolamento di pubblica sicurezza;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente l'ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, concernente le norme in materia di polizia delle miniere e delle cave;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, che reca
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
Ritenuta la necessita' di fornire al personale appartenente all'area ricerca e
produzione idrocarburi e risorse geotermiche della direzione generale per
l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive
documenti di riconoscimento in considerazione delle funzioni svolte dagli
stessi;
Decreta:
Art. 1.
1. Al personale addetto alle attivita' di vigilanza
appartenente all'area ricerca e produzione idrocarburi e risorse geotermiche
della direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero
delle attivita' produttive, e' rilasciata una tessera personale di
riconoscimento avente le caratteristiche indicate nell'al-legato 1 al presente
decreto.
2. Il personale munito delle tessere personali e' ufficiale di polizia
giudiziaria ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, del codice di procedura penale.
3. La validita' della tessera e' quinquennale e costituisce documento di
riconoscimento ai sensi dell'art. 293 del regolamento di pubblica sicurezza.
Art. 2.
1. L'allegato 1 e' parte integrante essenziale del presente decreto.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 aprile 2005
Il Ministro: Marzano
Allegato omesso