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Legislazione  giurisprudenza


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Decreto  11 aprile 2005

Ministero delle attivitą produttive. Istituzione di una tessera di riconoscimento al personale addetto alle attivita' di vigilanza, appartenente all'area ricerca e produzione idrocarburi e risorse geotermiche, della direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

(GU n. 120 del 25-5-2005)

 

 

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assume la denominazione di Ministero delle attivita' produttive;
Visto l'art. 57, ultimo comma, del codice di procedura penale;
Visto l'art. 293 del regolamento di pubblica sicurezza;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente l'ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente le norme in materia di polizia delle miniere e delle cave;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, che reca modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
Ritenuta la necessita' di fornire al personale appartenente all'area ricerca e produzione idrocarburi e risorse geotermiche della direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive documenti di riconoscimento in considerazione delle funzioni svolte dagli stessi;
 

Decreta:
 

Art. 1.
1. Al personale addetto alle attivita' di vigilanza appartenente all'area ricerca e produzione idrocarburi e risorse geotermiche della direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, e' rilasciata una tessera personale di riconoscimento avente le caratteristiche indicate nell'al-legato 1 al presente decreto.
2. Il personale munito delle tessere personali e' ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, del codice di procedura penale.
3. La validita' della tessera e' quinquennale e costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 293 del regolamento di pubblica sicurezza.


Art. 2.
1. L'allegato 1 e' parte integrante essenziale del presente decreto.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2005
Il Ministro: Marzano

 

Allegato omesso