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Decreto 12 dicembre 2005
Ministero delle Attività Produttive. Aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli.
(GU n. 297 del 22-12-2005)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di «attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in
particolare:
l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, sono
stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli
obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;
l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero delle attivita' produttive
provvede alla sicurezza, all'economicita' ed alla programmazione a lungo termine
del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante
specifici indirizzi con le finalita' di salvaguardare la continuita' e la
sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema
degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato
dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', dell'integrita'
delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il
Ministero delle attivita' produttive puo' adottare le necessarie misure
temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 9 ottobre 2001, n. 235, con cui e' stato tra l'altro istituito il
Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas
naturale, di seguito denominato il Comitato, al fine di formulare proposte per
la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli
strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la
definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali
strumenti, nonche' di effettuare periodicamente il monitoraggio del
funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle
situazioni di emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004,
contenente criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e
della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
Vista la Procedura di emergenza climatica, approvata con decreto del Ministro
delle attivita' produttive del 25 giugno 2004;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 15 dicembre 2004, ed i
successivi decreti 26 luglio 2005 e 5 ottobre 2005, con cui sono stati nominati
i membri del Comitato attualmente in carica;
Visto il decreto 7 luglio 2005 del Direttore generale per l'energia e le risorse
minerarie del Ministero delle attivita' produttive di istituzione della
Commissione di verifica e segnalazione del sistema del gas naturale, finalizzata
alla individuazione di proposte migliorative da introdurre per evitare il
ripetersi delle situazioni di criticita' del sistema del gas naturale quali
quelle verificatesi nel trascorso ciclo termico invernale 2004/2005;
Visto il rapporto finale della Commissione di verifica e segnalazione di cui
sopra;
Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante il
periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di copertura del
fabbisogno del gas naturale;
Considerata la necessita' di definire il ruolo, i compiti e le responsabilita'
delle imprese di gas naturale che gestiscono impianti del sistema nazionale del
gas naturale e degli utenti del sistema del gas naturale coinvolti nella
gestione delle situazioni di emergenza;
Considerati gli esiti dell'emergenza climatica del ciclo termico invernale
2004/2005 che ha comportato il ricorso allo stoccaggio strategico;
Considerato il parere conforme del Comitato, formulato ai sensi dell'art. 8,
comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001 sopra citato;
Ritenuto di dovere garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli
durante ciascun anno termico, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al
minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000
Smc/anno;
Ritenuto necessario aggiornare la «Procedura di emergenza climatica» per
adattarla all'esperienza maturata durante il trascorso ciclo termico invernale
2004/2005;
Ritenuto di emanare un provvedimento ai fini della gestione di eventuali
situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, causate da
condizioni climatiche sfavorevoli;
Decreta:
Art. 1.
Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli
1. E' approvato l'aggiornamento della «procedura di emergenza per far fronte
alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi
climatici sfavorevoli» dicembre 2005 (nel seguito denominata la Procedura di
emergenza climatica) riportata in allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
2. La Procedura di emergenza climatica definisce la sequenza logico-temporale
degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del
settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della sua
attuazione, per far fronte a situazioni d'emergenza, nel bilanciamento
complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a
causa di condizioni climatiche sfavorevoli.
3. Per quanto non diversamente specificato valgono le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Art. 2.
Ruoli e compiti
1. I soggetti individuati nella procedura di emergenza climatica hanno
l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalita' ed i
tempi previsti nella procedura stessa, all'obiettivo della sicurezza del sistema
nazionale del gas naturale, facendo riferimento al Comitato ed all'impresa
maggiore di trasporto, definita dalla deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01,
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nei casi indicati dalla
procedura stessa.
2. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio sono responsabili
dell'attuazione della Procedura di emergenza climatica e di quanto stabilito nel
decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di
monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dalla procedura
stessa.
3. Le imprese di trasporto assicurano il bilanciamento fisico della rete di
trasporto, rendendo accessibili le capacita' di trasporto disponibili per fare
fronte alle situazioni di emergenza di cui al presente decreto. Gli utenti hanno
la responsabilita' di rendere disponibile nei punti di entrata della rete
nazionale dei gasdotti i volumi di gas necessari in funzione del prelievo ai
punti di riconsegna, nonche' di assicurare l'applicazione della procedura per
l'eventuale riduzione o interruzione della fornitura di gas ai rispettivi
clienti finali.
4. Tenuto conto dell'entita' dei consumi di gas naturale, previsti in
progressivo aumento nei prossimi anni per il settore termoelettrico, i
produttori d'energia elettrica mediante impianti che utilizzano gas naturale,
forniscono al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, tramite la societa'
Terna S.p.a., i dati e le informazioni previsti nella Procedura di emergenza
climatica, al fine di permettere, durante le situazioni di emergenza, una
gestione razionale e tempestiva delle risorse di gas naturale, secondo le
priorita' ed i tempi stabiliti nella procedura stessa.
5. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto
coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle
eventuali difficolta' incontrate e lo invia alla Direzione generale per
l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, che
lo sottopone al Comitato al fine del monitoraggio dello sviluppo e della
gestione dell'intera fase di emergenza, del conseguente aggiornamento della
Procedura di emergenza climatica e dell'individuazione di interventi, anche di
tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei
problemi eventualmente riscontrati.
Art. 3.
Responsabilita'
1. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio, qualora abbiano
operato nel rispetto delle regole descritte nella procedura approvata dal
presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono
dei servizi di trasporto e di stoccaggio alcuna penale o risarcimento ne' per
inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi
della situazione di emergenza, ne' per i danni che gli utenti stessi dovessero
subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito
dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna
responsabilita' viene attribuita alle stesse imprese per eventuali danni subiti
dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nella fase d'emergenza.
2. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione 17
luglio 2002, n. 137/02, dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la
formulazione della richiesta da parte dell'impresa maggiore di trasporto agli
utenti di rendere massime le immissioni di gas in rete agendo sulle rispettive
fonti di approvvigionamento, effettuata ai sensi della allegata Procedura di
emergenza climatica, sospende automaticamente l'applicabilita' dei corrispettivi
di cui all'art. 17, comma 5, della deliberazione stessa. Durante la fasi
interessate della allegata Procedura viene inoltre sospesa l'applicazione dei
corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi.
3. Entro trenta giorni dal termine della fase di emergenza, le imprese di
trasporto e di stoccaggio interessate renderanno disponibili al Ministero delle
attivita' produttive, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e agli
utenti interessati la documentazione riepilogativa sulle operazioni effettuate
in relazione all'utilizzo del gas di proprieta' degli utenti stessi, al fine
della eventuale compensazione tra gli utenti dei volumi di gas interessati,
nonche' all'eventuale utilizzo degli stoccaggi strategici.
4. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai
fini dell'esecuzione della Procedura di emergenza climatica, alle imprese di
trasporto e alle imprese di stoccaggio, alla societa' Terna S.p.a. ed al
Comitato hanno carattere di riservatezza ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
5. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli
utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una
situazione di emergenza in condizioni climatiche sfavorevoli, resta ferma la
responsabilita' civile:
a) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto nei
tempi previsti le informazioni relative alla massimizzazione delle proprie fonti
di approvvigionamento, come indicato nella Procedura di emergenza climatica;
b) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, nei
tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell'attivazione
della procedura di interruzione, come previsto nella Procedura di emergenza
climatica;
c) dei soggetti che abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, al fine
della gestione della procedura, informazioni non veritiere o incomplete o che
non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nella
procedura di emergenza climatica;
d) dei titolari degli impianti individuati come interrompibili per i quali non
risulti evasa la richiesta di interruzione.
6. Restano ferme le competenze dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
in materia di controversie, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
Art. 4.
Situazioni di emergenza diverse da quella climatica
1. In attesa dell'emanazione di disposizioni specifiche, ai sensi dell'art.
8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora si
verifichino altre tipologie di emergenze del sistema del gas naturale diverse da
quella climatica, si applica la Procedura di emergenza climatica di cui al
presente decreto, secondo specifiche indicazioni fornite dal Comitato.
Art. 5.
Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni e le responsabilita' previste dalle norme
vigenti, la mancata osservanza della Procedura di emergenza climatica, nei casi
piu' gravi, costituisce sufficiente motivo di revoca da parte del Ministero
delle attivita' produttive di qualsiasi concessione, autorizzazione, nulla osta
comunque denominati, rilasciati alle imprese del sistema del gas ed ai soggetti
individuati nella procedura stessa.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas stabilisce con propria delibera
i criteri per la cessione a terzi della quota di capacita' di trasporto
conferita ai punti di entrata da importazione e non utilizzata da utenti
individuati, applicabile nel caso in cui, dai rapporti finali redatti al termine
di eventuali emergenze, risulti per gli utenti individuati, e previo
accertamento da parte del Comitato, che non vi sia stata la richiesta
massimizzazione degli approvvigionamenti di gas naturale.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, entra
in vigore dal giorno della prima pubblicazione.
Roma, 12 dicembre 2005
Il Ministro: Scajola
Allegato
AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI EMERGENZA PER FRONTEGGIARE LA MANCANZA DI
COPERTURA DEL FABBISOGNO DI GAS NATURALE IN CASO DI EVENTI CLIMATICI
SFAVOREVOLI.
(Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Ministro delle attivita'
produttive del 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9
ottobre 2001, n. 235)
Dicembre 2005
Definizioni.
Ministero: Ministero delle attivita' produttive.
Direzione: Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.
Comitato: Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas,
istituito presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del
Ministero delle attivita' produttive ai sensi dell'art. 8 del decreto
ministeriale 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235.
Dispacciamento: attivita' di gestione coordinata e continuativa di monitoraggio
e di bilanciamento dei flussi di gas naturale. Impresa di trasporto: impresa che
svolge l'attivita' di trasporto di gas naturale.
Impresa maggiore di trasporto: alla data di approvazione della presente
procedura, corrisponde alla societa' Snam rete gas S.p.a.
Impresa di stoccaggio: impresa che svolge l'attivita' di stoccaggio, gestendo in
maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui e' titolare.
Terna: societa' Terna S.p.a. cui fa capo l'attivita' di dispacciamento
dell'energia elettrica, in conformita' di quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Mnistri 11 maggio 2004 in tema di unificazione
della proprieta' e della gestione della rete nazionale di trasmissione.
Procedura di emergenza climatica: procedura di emergenza per fronteggiare la
mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici
sfavorevoli.
Produttore di energia elettrica: persona fisica o giuridica che produce energia
elettrica indipendentemente dalla proprieta' dell'impianto.
Utente: utilizzatore della rete di trasporto del gas che acquista capacita' di
trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.
Cliente finale: consumatore che acquista gas per uso proprio.
Grado giorno (GG): complemento a 18 °C della media tra le temperature massima e
minima rilevate nel giorno in ciascuno dei diciotto osservatori meteorologici
collegati alle diciotto zone climatiche. Gradi giorno negativi sono considerati
pari a zero. Il Grado giorno pesato Italia viene calcolato pesando i GG di
ciascun osservatorio mediante il gradiente termico relativo a ciascuna zona
climatica in cui viene suddiviso il territorio italiano.
Inverno normale: in prima applicazione, fino alla emanazione dei provvedimenti
di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si
definisce come inverno in cui il valore cumulato dei GG pesati Italia (GGcum) e'
pari alla media del medesimo parametro calcolata con riferimento ai dieci
inverni precedenti.
Inverno globalmente freddo: inverno in cui (GGcum) e' pari a quello dell'inverno
normale moltiplicato per il coefficiente maggiorativo pari a 1,094. Tale
coefficiente rappresenta il rapporto tra (GGcum) (1 su 20) [valore cumulato dei
GG pesati Italia che ha una probabilita' di accadimenti del 5%, con riferimento
al campione degli ultimi 42 inverni] ed il valore medio di (GGcum) sul medesimo
campione.
Inverno intermedio: inverno in cui il valore cumulato dei GG pesati Italia (GGcum)
e' pari alla media tra quello corrispondente all'inverno normale e quello
corrispondente all'inverno globalmente freddo.
Disposizioni generali.
1. La presente Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di
copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici
sfavorevoli, nel seguito richiamata come procedura di emergenza climatica,
definisce la sequenza logico-temporale delle azioni da eseguire, ed i relativi
soggetti responsabili della loro attuazione, in caso di eventi climatici
sfavorevoli che comportino carenza di disponibilita' di gas naturale rispetto
alla domanda nel periodo di punta invernale.
La Procedura di emergenza climatica, approvata dal Ministero delle attivita'
produttive, su proposta del Comitato tecnico d'emergenza e monitoraggio del
sistema del gas (di seguito denominato Comitato), ai sensi dell'art. 8, comma 4,
del decreto ministeriale 26 settembre 2001, stabilisce le regole per il
dispacciamento in condizioni d'emergenza climatica ed i relativi obblighi per la
gestione in sicurezza del sistema del gas.
2. La Procedura di emergenza climatica e' attivata, secondo i termini e le
condizioni di seguito indicati, ogniqualvolta il controllo ed il confronto
sistematico tra le previsioni relative alla disponibilita' (inclusa quella in
erogazione dal sistema nazionale degli stoccaggi) e quelle relative al
fabbisogno di gas, effettuati giornalmente dall'impresa maggiore di trasporto
attraverso operazioni di monitoraggio del bilancio gas, evidenzino una
situazione di criticita' legata ad eventi climatici sfavorevoli non superabile
con il ricorso alle procedure in essere per il normale esercizio del
bilanciamento fisico.
Nell'applicazione della Procedura di emergenza il Comitato si avvale
dell'impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la
gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento
fisico della rete, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che
permettono di far fronte ad una situazione d'emergenza climatica per mancata
copertura del fabbisogno di gas.
3. Per l'esecuzione delle iniziative e delle attivita' previste nella presente
Procedura di emergenza climatica: le imprese di trasporto, le imprese di
stoccaggio, la societa' Terna e gli utenti, scambiandosi le necessarie
informazioni, individuano, in funzione delle rispettive competenze, i numeri
telefonici, di fax e gli indirizzi di posta elettronica dei relativi
responsabili, che devono essere costantemente reperibili da parte dell'impresa
maggiore di trasporto per la gestione coordinata delle situazioni di emergenza
climatica;
gli utenti individuano inoltre i riferimenti dei propri clienti finali (numero
di fax, indirizzo di posta elettronica) a garanzia del funzionamento della
presente procedura.
Tali informazioni sono organizzate in un elenco a cura dell'impresa maggiore di
trasporto. Ciascun soggetto coinvolto nella presente Procedura di emergenza
climatica provvede, per quanto di propria competenza, a rendere note e a
mantenere costantemente aggiornate le informazioni incluse in tale elenco
attraverso apposita applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto. Tali
informazioni sono rese disponibili ai soggetti interessati.
4. L'impresa maggiore di trasporto, quale gestore della presente Procedura ai
sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, quando i dati a
sua disposizione facciano ritenere probabile il verificarsi di condizioni di
emergenza climatica, avvia le azioni in conformita' alla suddetta Procedura:
a) in stretto coordinamento con le altre imprese di trasporto, con le imprese di
stoccaggio e con la societa' Terna per quanto di
rispettiva competenza;
b) dandone apposita comunicazione al Comitato. Durante le fasi di cui alla
presente Procedura le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio
nazionale collaborano per garantire condizioni di interoperabilita' che
contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza in oggetto.
5. Ai sensi della presente Procedura, ciascun utente e' tenuto, preventivamente
all'avvio di ciascun anno termico di trasporto, a:
a) informare i propri clienti finali con consumi superiori a 200.000 Smc/anno
delle problematiche derivanti da una situazione di emergenza climatica e
verificare, con ciascun cliente, la possibilita' concreta di far fronte alla
mancanza parziale o totale di fornitura di gas naturale riducendo al minimo
indispensabile gli eventuali problemi e danni conseguenti;
b) informare i propri clienti finali con contratti di fornitura con clausola di
interrompibilita', ovvero titolari di impianti «dual-fuel», della possibilita'
che venga loro interrotta la fornitura di gas in base alla presente Procedura.
Il preavviso di interruzione comunicato entro un dato giorno-gas dovra' avere
effetto a partire dall'inizio del secondo giorno-gas successivo;
c) comunicare, tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto,
l'elenco dei propri clienti (inclusi quelli alimentati dalle reti di altre
imprese di trasporto) con contratti di fornitura del gas con clausola di
interrompibilita' nonche', per ciascuno di essi:
i relativi tempi di attivazione, comunque inferiori al tempo di preavviso,
informando i clienti interessati della possibilita' concrete di accadimento di
quanto alle fasi 2 e 5;
se gli impianti saranno totalmente interrotti oppure, in caso di interruzione
parziale, il volume giornaliero massimo continuo e la quota giornaliera
interrompibile;
al fine di evidenziare le effettive possibilita' di risparmio, il valore minimo
e massimo del volume giornaliero continuo previsto.
La stessa comunicazione e' inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente
e' collegato, se diversa dall'impresa maggiore di trasporto;
d) comunicare, tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto,
l'elenco dei propri clienti (inclusi quelli alimentati dalle reti di altre
imprese di trasporto) con impianti industriali con alimentazione «dual-fuel»
(nota 1), indipendentemente dal tipo di contratto di fornitura (incluse le
centrali per la produzione di energia elettrica) nonche', per ciascuno degli
stessi, i relativi tempi di attivazione, comunque inferiori al tempo di
preavviso, e le effettive potenzialita' di riduzione dei consumi di gas degli
impianti diversi dalle centrali termoelettriche utilizzando combustibili
alternativi. La stessa comunicazione va inviata anche all'impresa di trasporto
cui il cliente e' collegato, se e' diversa dell'impresa maggiore di trasporto;
e) comunicare all'impresa maggiore di trasporto, con aggiornamento mensile, la
quota di componente termica (uso riscaldamento) delle forniture di gas alle reti
di distribuzione cittadine nell'ipotesi di inverno normale. La stessa
comunicazione e' inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente e'
collegato, se diversa dall'impresa maggiore di trasporto.
L'impresa maggiore di trasporto rende disponibili alle altre imprese di
trasporto, sul proprio sito web di cui sopra, i soli dati di cui alle lettere
c), d) ed e) relativi ai clienti collegati alle rispettive reti.
6. Le imprese di stoccaggio hanno il ruolo di assicurare la massima erogazione,
sostenibile dal sistema di stoccaggio, di volumi e di punte in funzione dello
svolgersi dell'emergenza.
A tale fine le imprese di stoccaggio:
a) durante il periodo della ricostituzione estiva, e durante gli eventuali
periodi di iniezione durante la fase di erogazione, mantengono informata
settimanalmente la Direzione e l'impresa maggiore di trasporto sull'andamento
della stessa e comunicano alla Direzione eventuali anomalie significative
riscontrate;
b) valutano gli scenari di simulazione dello svaso e di copertura della punta
giornaliera sulla base dei dati, predisposti dall'impresa maggiore di trasporto,
sotto l'aspetto della copertura della punta giornaliera, dando evidenza della
valutazione all'impresa maggiore di trasporto e fornendo a quest'ultima le
informazioni necessarie al fine del calcolo dell'Indicatore di copertura IC
(nota 5);
c) nel periodo dal 1° dicembre al 31 marzo comunicano giornalmente all'impresa
maggiore di trasporto il livello di riempimento degli stoccaggi, congiuntamente
al grado di producibilita' in termini di punta e di volume, compreso il
contributo dello stoccaggio strategico;
d) durante tutte le fasi dell'emergenza collaborano con l'impresa maggiore di
trasporto per assicurare che vengano raggiunti i massimi livelli sostenibili di
erogazione dal sistema e dai singoli campi, individuando con l'impresa maggiore
di trasporto e le altre imprese di trasporto l'assetto di rete ottimale e la
distribuzione di producibilita' ottimale fra i singoli campi. Durante tutte le
fasi dell'emergenza le informazioni relative alla producibilita' degli stoccaggi
sono date con dettaglio per singolo campo;
e) durante tutte le fasi dell'emergenza evidenziano, sulla base dei dati
disponibili, in aggregato e per ogni utente, il margine di raggiungimento del
limite di utilizzo dello stoccaggio strategico, comunicandolo alla Direzione.
7. La societa' Terna, in applicazione delle fasi 3 e 4, assume, per il Comitato
e per l'impresa maggiore di trasporto del gas, il ruolo di riferimento e
coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della gestione
operativa della presente Procedura di emergenza climatica. Per lo svolgimento di
tale ruolo, la societa' Terna si coordina strettamente da un lato con i
produttori di energia elettrica e dall'altro con l'impresa maggiore di
trasporto.
A tal fine, i produttori di energia elettrica:
a) fanno pervenire alla societa' Terna:
per il periodo 1° dicembre-31 marzo di ogni anno, entro il giorno 20 del mese
precedente, il programma mensile di produzione ed i relativi consumi mensili di
gas in ciascuna centrale termoelettrica, sia solo funzionante a gas sia «dual-fuel»,
ai fini della successiva comunicazione da parte della stessa societa' Terna dei
relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il giorno 23 seguente;
per il periodo 15 novembre-31 marzo di ogni anno, entro il giovedi' della
settimana precedente, il programma settimanale di produzione e i relativi
consumi di gas di ciascuna centrale termoelettrica di cui al punto precedente
con dettaglio giornaliero, dal lunedi' alla domenica, ai fini della successiva
comunicazione da parte della societa' Terna dei relativi dati all'impresa
maggiore di trasporto entro il venerdi' seguente;
il programma di risparmio gas effettivo da parte delle centrali di produzione
elettrica, a fronte dell'eventuale sospensione dei limiti ambientali, aggiornato
rispetto ai livelli di produzione programmati e alle norme e disposizioni in
materia;
b) nel periodo 1° dicembre-31 marzo di ogni anno, gestiscono le scorte di
combustibili alternativi al gas nelle centrali «dual-fuel», tenendo anche conto
dell'esigenza di massimizzare il loro uso in sostituzione del gas in caso si
verifichi una situazione di emergenza climatica ed entro il giovedi' della
settimana precedente danno evidenza di tali scorte alla societa' Terna per
ciascuna settimana, dal lunedi' alla domenica con dettaglio giornaliero, ai fini
della successiva comunicazione da parte della societa' Terna dei relativi dati
all'impresa maggiore di trasporto entro venerdi' seguente.
8. La Direzione, sulla base della programmazione e dei dati forniti dalla
societa' Terna relativi al risparmio di gas da parte delle centrali di
produzione elettrica a fronte dell'eventuale sospensione dei limiti ambientali,
informa la Struttura permanente per l'emergenza energetica, istituita con
decreto ministeriale 14 aprile 1997, e rinnovata con decreti ministeriali 23
dicembre 2002 e 20 marzo 2003, della possibilita' di dover emanare in tempi
brevi provvedimenti di sospensione di tali limiti e delle previste quantita'
conseguentemente risparmiabili in attuazione della fase 4 della presente
Procedura.
9. La Direzione, sulla base delle comunicazioni degli utenti di cui al punto 5,
lettera e) informa la Struttura permanente per l'emergenza energetica, delle
quantita' di gas risparmiabili a fronte dell'eventuale ricorso alla definizione
di nuove soglie di temperatura in attuazione della fase 5 della presente
Procedura.
10. Le comunicazioni tra la Direzione, nella persona del Direttore dell'Ufficio
D1, ed il dispacciamento dell'impresa maggiore di trasporto relative
all'attuazione di questa Procedura devono essere anticipate per via telefonica e
confermate immediatamente a mezzo fax e/o e-mail.
Nell'ambito delle fasi descritte nella Procedura di emergenza climatica, le
comunicazioni destinate al Ministero sono inviate, a mezzo fax e/o posta
elettronica, al Direttore generale della Direzione generale per l'energia e le
risorse minerarie.
Procedura di emergenza climatica.
Attivita' sistematica di monitoraggio.
1. L'impresa maggiore di trasporto, contestualmente al programma operativo
di ciascun mese definito sulla base:
a) del programma mensile e settimanale fornito dagli utenti e relativo sia al
volume giornaliero del gas previsto in immissione presso ciascun punto di
entrata della rete nazionale di trasporto (compreso l'immissione dallo
stoccaggio), sia al volume giornaliero previsto in riconsegna (nota 1);
b) del programma mensile, fornito dalle imprese di stoccaggio entro il giorno 25
del mese precedente e dalle stesse aggiornato settimanalmente: tali programmi
includono informazioni dettagliate giornalmente per aree aggregate, elaborate
sulla base delle richieste inviate dagli utenti (nota 1);
c) del programma mensile e settimanale, fornito dalla societa' Terna che
acquisisce i dati direttamente dai produttori di energia elettrica, relativo al
volume giornaliero di gas consumato previsto per ciascuna centrale
termoelettrica, con funzionamento sia a gas che «dual-fuel» (nota 2);
d) dell'andamento dello svaso da stoccaggio in relazione al bilanciamento del
sistema;
e) del prelievo del mercato civile per quanto noto;
f) della previsione del trasporto di gas sulla rete dai punti di ingresso sino
alle aree di prelievo, considerando sia i limiti di trasportabilita' del sistema
che il grado di copertura del fabbisogno di gas in ciascuna area;
g) di quanto verificatosi nel periodo precedente e delle previsioni relative ai
consumi dei quattro giorni successivi;
effettua il monitoraggio continuo della situazione al fine di individuare
eventuali situazioni di criticita' contingenti, intese come quelle che possono
avere luogo entro i giorni immediatamente successivi, ovvero in prospettiva
nell'arco del periodo invernale, intese come rischio di mancanza di copertura di
punta in un qualunque momento successivo nell'ambito dello stesso periodo.
Ai fini della valutazione delle possibilita' del verificarsi di una emergenza in
prospettiva, l'impresa maggiore di trasporto si avvale dell'Indicatore di
copertura IC secondo le modalita' riportate nella nota 5 della presente
Procedura.
Fase di sorveglianza.
2. L'impresa maggiore di trasporto, qualora sulla base dell'attivita'
sistematica di monitoraggio individui, utilizzando lo strumento di cui sopra, la
possibilita' dell'avverarsi di eventuali situazioni di criticita', provvede ad
intensificare l'attivita' di monitoraggio dando avviso alla Direzione
dell'attivazione della fase di sorveglianza ed informando le imprese di
stoccaggio, la societa' Terna, le altre imprese di trasporto e gli utenti.
3. Durante questa fase gli utenti pongono la massima attenzione nella
formulazione del programma settimanale di trasporto e stoccaggio al fine di
permettere la miglior coerenza con le previsioni a quattro giorni.
4. La societa' Terna si coordina con i produttori di energia elettrica che sono
tenuti a comunicargli giornalmente (nota 2):
a) il programma di produzione e i relativi consumi di ciascuna centrale
termoelettrica, sia funzionante solo a gas che a «dual-fuel», con dettaglio
giornaliero, per i successivi sette giorni;
b) le effettive potenzialita' di riduzione dei consumi di gas nelle stesse
centrali, utilizzando combustibili alternativi, nei seguenti due casi di
funzionamento: i) nel rispetto dei limiti di emissione in atmosfera per esse
stabilito e ii) nell'ipotesi di sospensione temporanea degli stessi limiti, a
parita' di potenza ed energia elettrica prevista nei programmi di produzione
settimanali e mensili di cui al punto a) precedente.
La societa' Terna, sulla base di quanto comunicato dai produttori, comunica
all'impresa maggiore di trasporto il programma complessivo di produzione ed i
volumi di gas eventualmente risparmiabili in caso di attivazione delle fasi 3 e
4. Ogni cambiamento del suddetto programma dovra' essere giustificato in base ad
oggettive esigenze tecniche. L'impresa maggiore di trasporto comunica i dati di
cui sopra alle altre imprese di trasporto per le centrali termoelettriche
allacciate alle rispettive reti.
5. Sulla base della programmazione settimanale piu' aggiornata, nonche' delle
nomine giornaliere trasmesse dagli utenti, tenendo informato con continuita' la
societa' Terna, che a sua volta provvede ad informare dell'avvio della fase di
sorveglianza i gestori delle centrali elettriche «dual-fuel», l'impresa maggiore
di trasporto rielabora la previsione relativa ai quattro giorni successivi sulla
base delle piu' recenti informazioni disponibili relative alle condizioni e ai
vincoli del sistema di trasporto, nonche' delle previsioni meteorologiche
fornite da istituti specializzati.
6. Tenendo conto della previsione sopra indicata, l'impresa maggiore di
trasporto definisce, per il periodo in oggetto, il volume di gas stimato
necessario in erogazione dal sistema stoccaggi ai fini della copertura del
fabbisogno (nota 1), dandone comunicazione alle imprese di stoccaggio. Le
imprese di stoccaggio verificano e confermano quotidianamente all'impresa
maggiore di trasporto la producibilita' tecnicamente sostenibile, a livello
giornaliero ed orario, della programmazione di cui sopra, rielaborandola e
specificandola per singolo campo di stoccaggio (nota 1).
7. L'impresa maggiore di trasporto verifica le condizioni di criticita' anche in
relazione alla possibilita' di preservare il volume di gas in stoccaggio tramite
la massimizzazione delle fonti di approvvigionamento.
8. Qualora, sulla base dei dati in suo possesso e dal valore assunto
dall'Indicatore di copertura (nota 5), l'impresa maggiore di trasporto constati
l'esistenza di una condizione di criticita' in prospettiva a carico della
copertura del fabbisogno di gas nel periodo invernale, ne da' segnalazione alla
Direzione che convoca il Comitato in tempi compatibili con la situazione di
criticita' segnalata. Il Comitato ne valuta il merito al fine di promuovere
l'avvio della fase 1.
9. Qualora l'impresa maggiore di trasporto dovesse constatare una imprevista
situazione di criticita' imminente (deficit di copertura per il periodo
immediatamente successivo), dara' avvio alla fase 1 informandone la Direzione ed
i membri del Comitato che si riunisce in tempi compatibili con lo stato di
emergenza per prendere atto della situazione e ratificare l'avvio della fase 1.
Fase 1 - Interventi per incrementare la disponibilita' di gas in rete.
10. Qualora si siano constatate le condizioni di criticita' descritte ai
punti 8 e 9 relativi alla fase di sorveglianza, l'impresa maggiore di trasporto,
ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre
2001, richiede agli utenti, tramite la persona responsabile da essi designata di
cui nelle disposizioni generali della presente Procedura, di massimizzare la
disponibilita' di gas in rete agendo sulle rispettive fonti d'approvvigionamento
derivanti dalla produzione nazionale e dalle importazioni.
11. Gli utenti comunicano e mantengono costantemente aggiornata l'impresa
maggiore di trasporto in merito ai livelli di massimizzazione raggiunti ed ai
previsti sviluppi delle massimizzazioni stesse, fornendo ogni indicazione anche
di carattere generale in loro possesso per la migliore conoscenza e
prevedibilita' dello sviluppo degli eventi.
12. Durante la fase 1 l'impresa maggiore di trasporto: verifica il grado di
massimizzazione complessivo delle singole fonti di approvvigionamento con
riferimento alle capacita' conferite ed alle capacita' tecniche;
verifica, in base alle informazioni disponibili, il grado di massimizzazione per
singolo utente con riferimento capacita' conferite ed alle capacita' tecniche;
aggrega i dati comunicati dalle imprese di stoccaggio in base a quanto al punto
6, lettera e) delle disposizioni generali; dandone evidenza al Comitato.
In questa fase, qualora l'impresa maggiore di trasporto rilevi presso un punto
di entrata da importazione via gasdotto l'immissione da parte di un utente di
quantitativi di energia inferiori al 95% della capacita' ivi conferita
all'utente stesso, ne da' sollecita segnalazione all'utente, ed in copia alla
Direzione.
A partire dal secondo giorno successivo all'attivazione della fase 1 e fino alla
revoca della massimizzazione (nota 4), a tutti gli utenti del sistema di
trasporto (ivi inclusi gli utenti provvisti di contratto di stoccaggio, ma
esclusi gli utenti che effettuano esclusivamente transito attraverso il
territorio nazionale) si applicano i corrispettivi di disequilibrio previsti dal
Codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto. A tal fine, in sede di
calcolo del termine di disequilibrio giornaliero, per ogni giorno-gas il termine
di stoccaggio e' assunto pari alla nomina fornita dall'utente nel precedente
giorno-gas.
13. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione 17
luglio 2002, n. 137/02, dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la
formulazione di tale richiesta sospende automaticamente l'applicabilita' dei
corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della medesima deliberazione; durante
la fase in oggetto viene inoltre sospesa l'applicazione dei corrispettivi di
scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi.
14. Qualora il confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilita'
prevista di gas dalle varie fonti d'immissione (stoccaggio compreso), cosi' come
indicato dagli utenti e verificato dall'impresa maggiore di trasporto alla luce
dei valori di consuntivo nel periodo immediatamente precedente, confermi la
permanenza di un deficit di copertura del fabbisogno di gas, l'impresa maggiore
di trasporto dara' avvio alla fase 2 informandone la Direzione ed i membri del
Comitato che si riunisce in tempi compatibili con lo stato di emergenza per
prendere atto della situazione e ratificare l'avvio della fase 2.
Fase 2 - Interventi per ridurre i consumi di gas al settore dell'interrompibilita'
contrattuale.
15. L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera
b) del decreto ministeriale 26 settembre 2001, richiede agli utenti, mettendo in
copia conoscenza le altre imprese di trasporto sulla cui rete sono allacciati i
clienti finali oggetto della richiesta di interruzione, tramite la persona
responsabile da essi designata di cui nelle disposizioni generali della presente
Procedura, di attivare l'interruzione delle forniture di gas ai rispettivi
clienti con contratto di fornitura interrompibile, con il preavviso di cui al
punto 5, lettera b) delle Disposizioni generali.
La richiesta di interruzione, potra' essere effettuata durante la presente fase
per un numero massimo di tre interventi per complessivi quindici giorni solari.
Copia della comunicazione, inviata da ciascun utente ai propri clienti finali,
e' inviata all'impresa maggiore di trasporto ed all'impresa di trasporto sulla
cui rete e' allacciato il cliente finale oggetto dell'interruzione entro le 12
ore successive, trascorse le quali l'impresa maggiore di trasporto provvede, a
garanzia del funzionamento della presente Procedura ad inviare direttamente una
propria comunicazione (per fax e posta elettronica) a tutti i clienti finali
inclusi nell'elenco fornito dagli utenti e per conoscenza alla Direzione.
Le comunicazioni inviate dall'impresa maggiore di trasporto ai clienti finali,
secondo le modalita' indicate, hanno la stessa efficacia formale di quelle
inviate dagli utenti.
16. Sulla base delle conferme ricevute dagli utenti, l'impresa maggiore di
trasporto, qualora accerti il perdurare di una situazione di mancata copertura
del fabbisogno, avvia la fase 3 della Procedura per l'attivazione degli
interventi sul settore dell'interrompibilita' tecnica, inviando comunicazione
alla Direzione ed ai membri del Comitato.
17. Il Comitato, convocato dalla Direzione entro 12 ore dalla comunicazione
sopra citata, si riunisce in tempi compatibili con lo stato di emergenza per
ratificare l'avvio della fase 3. La Direzione provvede ad informare il Ministro
delle attivita' produttive dell'avvio della fase 3.
Fase 3 - Interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti «dual-fuel».
18. L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera
b) del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 settembre 2001,
ricevuti dagli utenti e dalla societa' Terna, ciascuno per quanto di competenza,
tutti gli elementi per l'individuazione dei clienti titolari di impianto
industriale con alimentazione «dual-fuel» (cosiddetta interrompibilita' tecnica)
ed i relativi dati di prelievo, individua la quota della domanda che occorre
interrompere, al fine di comunicare agli utenti delle reti, ed in copia
conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete sono allacciati, l'elenco
dei clienti finali interessati dall'interruzione della fornitura e la durata
prevista dell'interruzione.
19. Le modalita' d'intervento sul settore dell'interrompibilita' tecnica, sulla
base delle valutazioni di cui sopra e delle informazioni ottenute tramite la
societa' Terna, sui dati relativi alla produzione di energia elettrica, seguono
il seguente criterio:
a) nell'ambito dell'elenco degli impianti industriali con alimentazione «dual-fuel»,
fornito e aggiornato in tempo reale dagli utenti tramite l'applicazione web
dell'impresa maggiore di trasporto (nota 1), gli interventi di interruzione sono
avviati prioritariamente sugli impianti di produzione di energia elettrica «dual-fuel»
che utilizzano gas (a fronte dei dati comunicati giornalmente dalla societa'
Terna che, a sua volta, agisce sulla base di un continuo monitoraggio delle
situazioni delle singole centrali termolettriche svolto in collaborazione con i
gestori degli impianti produttivi al fine del mantenimento del bilanciamento del
sistema elettrico) ed in secondo luogo sugli altri impianti industriali;
b) la ripartizione degli interventi di interruzione sugli impianti di cui al
punto precedente e' realizzata pro-quota, fatti salvi i limiti ambientali
relativi all'uso di combustibili alternativi al gas nelle centrali
termoelettriche «dual-fuel», le esigenze di bilanciamento della rete elettrica
di trasmissione indicate dalla societa' Terna e compatibilmente con le esigenze
di bilanciamento e dispacciamento della rete nazionale di trasporto di gas.
L'eventuale adozione di criteri diversi da quanto sopra indicato deve essere
adeguatamente motivata e giustificata nella relazione redatta a seguito della
conclusione del periodo di emergenza di cui al punto 30.
20. L'impresa maggiore di trasporto comunica, con il preavviso di cui al punto
5, lettera b) delle disposizioni generali, tramite fax e posta elettronica, agli
utenti, ed in copia conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete sono
allacciati i clienti finali oggetto della richiesta di interruzione, di attivare
immediatamente la Procedura, dagli stessi predisposta, per interrompere la
fornitura di gas ai propri clienti con impianti industriali «dual-fuel». Copia
della comunicazione, inviata da ciascun utente ai propri clienti finali, e'
inviata all'impresa maggiore di trasporto, ed in copia conoscenza alle imprese
di trasporto sulla cui rete sono allacciati, entro le 12 ore successive,
trascorse le quali l'impresa maggiore di trasporto provvede, a garanzia del
funzionamento della presente Procedura, ad inviare direttamente una propria
comunicazione (per fax e posta elettronica) a tutti i clienti finali inclusi
nell'elenco fornito dagli utenti e per conoscenza alla Direzione. Le
comunicazioni, inviate dall'impresa maggiore di trasporto ai clienti finali,
secondo le modalita' indicate, hanno la stessa efficacia formale di quelle
inviate dagli utenti.
21. Esaurite le azioni relative alla fase 3, l'impresa maggiore di trasporto
valuta la persistenza o meno della situazione di mancanza di copertura della
domanda ai fini di dare avvio della fase 4.
Fase 4 - Ulteriori interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con
impianti «dual-fuel».
22. L'impresa maggiore di trasporto, accertato il perdurare di una
situazione di deficit nella disponibilita' di gas, comunica immediatamente per
via telefonica, seguita da comunicazione via fax/posta elettronica, l'esito di
tale accertamento:
a) alla Direzione;
b) ai membri del Comitato;
c) all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas;
d) alla societa' Terna, nella persona del responsabile di cui nelle disposizioni
generali della presente Procedura che, a sua volta, informa i produttori di
energia elettrica che gestiscono centrali termoelettriche che utilizzano gas,
nonche', a mezzo di comunicazione via fax o posta elettronica, agli utenti
interessati.
Ricevuta tale comunicazione, la Direzione provvede ad attivare la struttura
permanente per l'emergenza energetica, istituita con decreto ministeriale 14
aprile 1997, e rinnovata con decreti ministeriali 23 dicembre 2002 e 20 marzo
2003, ed a informare il Ministro delle attivita' produttive della persistenza
della situazione di crisi energetica, al fine di proporre l'emanazione di
disposizioni di emergenza, quale la temporanea sospensione dei limiti ambientali
relativi all'uso di combustibili alternativi al gas nelle centrali
termoelettriche «dual-fuel». Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003,
n. 290.
23. Successivamente alla emanazione delle disposizioni di emergenza, l'impresa
maggiore di trasporto, d'intesa con la societa' Terna, che si coordina coi
produttori di energia elettrica, definisce, per ciascuna delle centrali
termoelettriche «dual-fuel» nei limiti della disponibilita' sul mercato di
combustibile sostitutivo, le quantita' di gas da risparmiare.
Fase 5 - Ulteriori interventi per ridurre i consumi di gas.
24. A seguito dell'ulteriore negativa verifica di copertura condotta
dall'impresa maggiore di trasporto e della relativa comunicazione ai soggetti
individuati al punto 22, circa la persistenza di una situazione di crisi
energetica, la Direzione, tramite la struttura permanente per l'emergenza
energetica, informa il Ministro delle attivita' produttive della necessita' di
adottare opportuni interventi di riduzione dei consumi su ulteriori componenti
della domanda di gas, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la
definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento nel
settore civile, effettuato con uso di gas, la massimizzazione dell'uso di
centrali termoelettriche che non utilizzano gas, su indicazioni fornite dalla
societa' Terna, la riduzione o la sospensione delle forniture ai clienti con
contratto di fornitura con clausola di interrompibilita' inclusi nell'elenco
fornito dagli utenti, di cui nelle disposizioni generali, indipendentemente da
quanto eventualmente avvenuto a seguito degli interventi di cui al punto 15.
25. In questa fase gli utenti mettono a disposizione dell'impresa maggiore di
trasporto le informazioni relative alla programmazione del fabbisogno di gas
relativo ai trenta giorni successivi, ipotizzando condizioni climatiche normali,
al fine di individuare il momento in cui vengono ristabilite le condizioni di
sicurezza del sistema.
26. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle valutazioni effettuate
dalle imprese di stoccaggio circa il livello delle proprie disponibilita'
residue da stoccaggio in funzione di tale programmazione, verifica lo stato del
sistema globale anche tenendo conto dei benefici derivanti dalle interruzioni.
Riduzione gravita'.
27. Qualora nel periodo di emergenza, sulla base del confronto tra la previsione
del fabbisogno e la disponibilita' prevista di gas dalle varie fonti
d'immissione (stoccaggio compreso), cosi' come indicato dagli utenti e
verificato dall'impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di consuntivo
nel periodo immediatamente precedente, l'impresa maggiore di trasporto evidenzi
un'attenuazione delle condizioni di criticita', il Comitato valutera' la
possibilita' di concludere la fase in corso ed il rientro alle condizioni della
fase precedente.
Conclusione del periodo di emergenza.
28. Il periodo di emergenza giunge a conclusione nel momento in cui venga a
cessare, in modo continuativo, il deficit tra previsioni di disponibilita' e
fabbisogno causato da eventi climatici sfavorevoli. La data di cessata
emergenza, nel caso di attivazione della Procedura limitatamente alle fasi 1, 2
e 3, e' indicata dall'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle
informazioni raccolte dai soggetti coinvolti nella presente Procedura e del
costante monitoraggio dell'evoluzione della situazione climatica, e comunicata
alla Direzione, ai membri del Comitato, alla societa' Terna ed agli utenti.
Nei casi in cui l'emergenza venga superata con il ricorso a quanto previsto
dalla fase 4 o dalla successiva fase 5, l'impresa maggiore di trasporto, in
accordo con le imprese di stoccaggio, valuta la data di possibile rientro in
sicurezza del sistema, anche tenuto conto di un margine adeguato, e ne da'
comunicazione alla Direzione, ai membri del Comitato, alla societa' Terna ed
agli utenti. Il Ministero, tenuto conto di tale comunicazione, individua e
dichiara la data di cessata emergenza climatica e ne da' informazione sul
proprio sito Internet (nota 3), anche ai fini della sospensione di disposizioni
e misure straordinarie eventualmente adottate per far fronte al superamento
dell'emergenza stessa.
29. Il Comitato, conclusa la fase di emergenza, individua gli opportuni
interventi al fine di favorire il graduale ripristino delle condizioni di
normalita' con particolare riguardo ad eventuali periodi di sospensione dei
corrispettivi di cui al precedente punto 13 anche ai fini della massimizzazione
del processo di ricostituzione degli stoccaggi.
30. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto
coinvolto nella presente Procedura elabora un rapporto riepilogativo delle
azioni svolte durante l'emergenza e delle eventuali difficolta' incontrate e lo
invia alla Direzione, che lo sottopone al Comitato.
31. Nel rapporto di cui al punto 30 l'impresa maggiore di trasporto segnala ogni
eventuale mancata massimizzazione delle immissioni riscontrata da parte degli
utenti, ai fini della valutazione, sentiti gli utenti interessati, dei possibili
provvedimenti.
32. Il Comitato, al termine della fase di emergenza, analizza ogni singola fase
attraverso cui essa si e' sviluppata (motivazioni, tempi, comportamenti di tutti
gli operatori coinvolti), al fine di acquisire eventuali indicazioni di
perfezionamento della presente Procedura in termini applicativi e di ricadute
contrattuali ed economiche sugli operatori coinvolti.
(Nota 1) - La documentazione da utilizzare per le comunicazioni con l'impresa
maggiore di trasporto previste nella presente Procedura e' resa disponibile nel
sito Internet dell'impresa maggiore di trasporto (attualmente
www.snamretegas.it). I programmi settimanali forniti dagli utenti, per quanto
relativo alla presente procedura, sono storicizzati in un apposito sistema
informativo da parte dell'impresa maggiore di trasporto.
(Nota 2) - La documentazione da utilizzare per le comunicazioni con la societa'
Terna previste nella presente Procedura e' resa disponibile nel sito Internet
della societa' Terna (attualmente www.terna.it).
(Nota 3) - Attualmente www.attivitaproduttive.gov.it
(Nota 4) - Le penali di disequilibrio rimangono in vigore durante tutte le fasi
dell'emergenza che implicano la massimizzazione delle fonti di
approvvigionamento.
(Nota 5) - L'Indicatore di copertura (IC) per la valutazione della possibilita'
che si verifichi un'emergenza in prospettiva del sistema nazionale del gas,
espresso in milioni di metri cubi/giorno (Mm3/g), e' rappresentato dalla minima
differenza tra la curva della disponibilita' massima giornaliera e la curva
della domanda giornaliera in caso di punta di freddo eccezionale con
probabilita' di verificarsi una volta ogni venti anni; tale punto di minima
differenza si situa generalmente nella seconda meta' del mese di febbraio.
L'evoluzione dell'indicatore e' monitorata, inizialmente con cadenza
settimanale, a partire dal 1° novembre di ciascun anno termico (in prima
applicazione della presente Procedura, a partire dalla data della sua
approvazione) e fino alla fine del successivo mese di marzo. Il monitoraggio e'
effettuato dall'impresa maggiore di trasporto in coordinamento con l'impresa
maggiore di stoccaggio; nel corso del periodo invernale, i valori di previsione
per gli approvvigionamenti e la domanda sono progressivamente sostituiti con i
valori a consuntivo.
Pertanto nel generico giorno g del periodo novembre-marzo, il calcolo
dell'indicatore e' riferito ai due sottoperio di: dal 1°/11 al giorno g-1
(periodo a consuntivo); dal giorno g al 31/3 (periodo di previsione).
Ai fini del calcolo, sono adottate le seguenti assunzioni per il periodo di
previsione:
la massima disponibilita' giornaliera e' ottenuta sommando
all'approvvigionamento di base (assumendo per le importazioni via gasdotto un
livello di utilizzo del 92% della capacita' conferita, corrispondente al valore
medio statistico rilevato nei recenti periodi invernali) la disponibilita'
sostenibile dal sistema degli stoccaggi;
la domanda e' assunta ad un valore intermedio tra l'inverno normale e l'inverno
globalmente freddo, entrambi con riferimento al periodo degli ultimi dieci anni
(i dati relativi all'inverno normale ed all'inverno globalmente freddo saranno
adeguati in funzione dei risultati degli studi in corso promossi dall'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas);
lo svaso progressivo da stoccaggio consegue dalle due assunzioni sopra
menzionate;
si assume infine un contributo da svaso della rete pari a 10 Mm3/g nel giorno di
massima richiesta.
L'intervallo di escursione dell'indicatore e' suddiviso nei seguenti quattro
livelli:
1) il valore di IC e' uguale o superiore a +5 Mm3/g Normalita';
2) il valore di IC e' compreso tra +5 e -5 Mm3/g Monitoraggio;
3) il valore di IC e' compreso tra -5 e -15 Mm3/g Sorveglianza;
4) il valore di IC e' inferiore a -15 Mm3/g Intervento.