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Decreto 16 giugno 2005
Ministero delle Attivitą
Produttive. Termini, criteri e modalita' di
effettuazione del bando tematico per l'agevolazione di programmi di sviluppo
precompetitivo, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla
diffusione delle fonti rinnovabili di energia, ai sensi dell'articolo 11 della
direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16
gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.
(GU n. 151 del 1-7-2005)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, che ha
istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 16 gennaio 2001 per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46;
Visto in particolare l'art. 11 della precitata direttiva del 16 gennaio 2001 che
destina una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del FIT
all'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo
tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali
omogenei o a distretti industriali;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240 esplicativa delle modalita' di
concessione ed erogazione delle agevolazioni del F.I.T.;
Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive del 26 ottobre 2001,
n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle
agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il parere positivo espresso dal Comitato tecnico, di cui alla legge 17
febbraio 1982, n. 46, nella riunione del 22 marzo 2005 in merito all'emanazione
di un bando tematico avente come obiettivo programmi di sviluppo precompetitivo
al fine di favorire il miglioramento dell'efficienza energetica e la diffusione
delle fonti rinnovabili di energia nell'intero territorio nazionale; tenuto,
altresi', conto delle indicazioni formulate dalla Direzione generale per
l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive in
merito all'opportunita' di promuovere, nell'ambito del suddetto bando,
specifiche tematiche finalizzate al perseguimento degli obiettivi generali sopra
indicati;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 7 aprile 2005,
concernente la ripartizione tra gli interventi del Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica delle risorse derivanti dalla prima applicazione
dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti relativi a finanziamenti di
investimenti in ricerca e innovazione;
Considerata pertanto la disponibilita' di risorse finanziarie aggiuntive pari a
30,0 Meuro, derivanti dalla premialita' nazionale e comunitaria attribuita al
PON - Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000-2006 per le aree dell'Obiettivo 1
(Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), da erogare ai
programmi che prevedono, secondo le modalita' operative della Misura 2.1, lo
svolgimento di attivita' in area Obiettivo 1 per una quota di almeno il 75% dei
costi ammissibili;
Decreta:
Art. 1.
Ambito operativo e risorse disponibili
1. Il presente bando tematico, di seguito denominato bando, e' destinato ad
agevolare programmi di sviluppo precompetitivo, comprendenti eventualmente anche
attivita' non preponderanti di ricerca industriale e le attivita' connesse ai
centri di ricerca, cosi' come definite dall'art. 2 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, di seguito
denominata direttiva, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica ed
alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia.
2. Le risorse disponibili per il presente bando ammontano ad euro 50.000.000,00
di risorse nazionali F.I.T. (Fondo Innovazione Tecnologica) con riserva almeno
del 30% per le PMI, oltre risorse aggiuntive per euro 30.000.000,00 cofinanziate
dal F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) derivanti dal P.O.N. Sviluppo
imprenditoriale locale, con riserva almeno del 70% per le PMI.
Art. 2.
Soggetti beneficiari
1. Possono partecipare al presente bando i seguenti soggetti, purche' possiedano
una stabile organizzazione in Italia:
a) imprese che esercitano attivita' industriale diretta alla produzione di beni
e servizi;
b) imprese che esercitano un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per
aria;
c) imprese agro-industriali, intendendosi per tali quelle imprese agricole che
svolgono attivita' di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione
della terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale
ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita
diretta dei prodotti agricoli;
d) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443;
e) centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma, costituiti dai
soggetti di cui alla lettera a), b) e c); f) consorzi e societa' consortili a
condizione che la partecipazione al fondo o al capitale sociale dei soggetti di
cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e) sia superiore al 50 per cento. Il
valore della predetta partecipazione e' fissata al 30% per i consorzi e le
societa' consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse
del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda anche congiuntamente
tra loro ovvero con Universita' ed Enti pubblici di ricerca. In questo caso le
attivita' svolte da parte dei soggetti di cui al comma 1 devono avere un costo
superiore al 50% di quello complessivo del programma, ovvero al 30% ove il
programma preveda il completo svolgimento delle attivita' nelle aree considerate
economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti
disposizioni. Nel caso di un unico progetto presentato congiuntamente,
l'agevolazione e' concessa ed erogata ai singoli soggetti partecipanti in misura
corrispondente alle attivita' svolte e documentate da ciascuno di essi.
Art. 3.
Programmi ammissibili
1. I programmi di sviluppo precompetitivo ammissibili alle agevolazioni del
presente bando, con spesa di importo non inferiore a Euro 1.500.000 e non
superiore a Euro 5.000.000, devono avere per oggetto le tematiche riguardanti lo
sviluppo di metodologie, sistemi e prodotti per favorire il miglioramento
dell'efficienza energetica e la diffusione delle fonti rinnovabili di energia
coerentemente con gli obiettivi a breve termine sanciti nel VI Programma Quadro
di Ricerca della Commissione U.E. In particolare, dette tematiche devono essere
finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili o con bassa
emissione di CO2, incluso l'accumulo, il trasporto, la trasformazione, la
distribuzione e l'utilizzo finale;
b) risparmi energetici ed efficienza energetica, inclusi quelli che si possono
avere con l'impiego di materie prime rinnovabili;
c) carburanti alternativi.
2. Nel caso di utilizzo delle risorse cofinanziate dal F.E.S.R., ai sensi
dell'art. 1, comma 2, non sono ammissibili i programmi che prevedono costi
relativi ad unita' produttive dell'impresa beneficiaria ubicate al di fuori dei
territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo
1 in misura superiore al 25% dei costi complessivi previsti.
Art. 4.
Durata dei programmi e spese ammissibili
1. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 24
mesi dalla data di presentazione del progetto definitivo al gestore, di cui
all'allegato 4 al presente decreto. Per eccezionali cause di forza maggiore o
per dimostrate difficolta' di ordine tecnico o tecnologico non prevedibili, il
Ministero delle attivita' produttive puo' autorizzare una sola proroga per non
piu' di 6 mesi. Detta proroga non e' concedibile qualora il programma sia stato
agevolato con risorse cofinanziate dal F.E.S.R.
2. Sono ammissibili i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione
del programma definitivo al gestore, oltre gli eventuali studi di fattibilita' a
decorrere dalla data di presentazione del progetto di massima, e per le relative
voci di costo.
3. Per la determinazione e la valutazione delle spese e dei costi ammissibili si
applicano le disposizioni della direttiva e della circolare 11 maggio 2001, n.
1034240 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
seguito denominata circolare.
Art. 5.
Misura delle agevolazioni
1. Per i programmi di cui all'art. 3, sono concesse agevolazioni sotto forma di
finanziamento agevolato eventualmente integrato da un contributo alla spesa
nelle misure e con le modalita' indicate all'art. 4 della direttiva e nel punto
4 della circolare. Non viene riconosciuta la maggiorazione, nella forma di
contributo alla spesa, di cui all'art. 4, comma 5 e 6, della succitata
direttiva.
2. Per i programmi agevolati con risorse cofinanziate dal F.E.S.R., i costi
sostenuti relativi ad unita' produttive dell'impresa beneficiaria ubicate al di
fuori dei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo
dell'obiettivo 1, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2, potranno
essere agevolati con risorse nazionali che dovessero rendersi disponibili,
nell'ambito delle disponibilita' previste per il presente decreto, a seguito di
eventuali successive economie di agevolazione dei programmi selezionati.
Art. 6.
Presentazione delle domande
5. I soggetti di cui all'art. 2 propongono il progetto di massima, da redigere
secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 1 al presente decreto, utilizzando
il modulo di richiesta il cui fac-simile e' riportato nell'Allegato 2, a partire
dal trentesimo e sino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Modulo per
la richiesta delle agevolazioni deve essere elaborato, pena l'invalidita' della
domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico
software predisposto dal Ministero, stampando il relativo file su carta comune
in formato A4. Detto software sara' disponibile presso il sito del Ministero
(www. attivitaproduttive.gov.it) e dei gestori convenzionati.
6. Al Modulo per la richiesta delle agevolazioni dovra' essere allegata la
Scheda tecnica, compilata secondo lo schema di cui all'Allegato 3. Le pagine del
Modulo e della Scheda Tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese
solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro
dell'impresa richiedente; sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve
essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo
procuratore speciale con le modalita' previste dall'art. 38, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Tra la
documentazione da allegare al Modulo di domanda deve essere compresa una duplice
copia del supporto informatico (floppy disk o cd-rom) contenente il file
relativo al Modulo di richiesta, generato attraverso il predetto software, ed il
file relativo alla scheda tecnica. La domanda, in bollo e completa dei relativi
allegati, deve essere presentata al Ministero delle attivita' produttive -
Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ufficio
C1, via Giorgione, 2/b - 00147 Roma, a mezzo raccomandata, la cui data di
spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini predetti. Le domande
presentate fuori dai termini non saranno prese in considerazione.
7. Nel caso di progetto di massima proposto congiuntamente da piu' soggetti, la
domanda deve essere redatta, con le medesime modalita' previste ai commi 1 e 2,
utilizzando il Modulo di richiesta, il cui fac-simile e' riportato nell'Allegato
4 al presente decreto e dovra' essere allegata la Scheda tecnica, compilata
secondo lo schema di cui all'Allegato 5. Il suddetto Modulo deve essere firmato
dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali designano uno
dei soggetti medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e
coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti
con il Ministero delle attivita' produttive ed il gestore.
8. Nel Modulo deve essere altresi' indicato il gestore, scelto tra quelli
convenzionati con il Ministero delle attivita' produttive, come riportati
nell'Allegato 6 al presente decreto.
9. Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati utili ai
fini della determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria
comunicate dai soggetti richiedenti dopo la scadenza dei termini di chiusura del
bando.
Art. 7.
Modalita' procedurali per la formazione della graduatoria
1. Gli interventi del presente bando sono attuati secondo le modalita'
procedurali di carattere valutativo a graduatoria di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123.
2. Il Ministero delle attivita' produttive puo' avvalersi, per la valutazione
dei programmi di massima presentati, di specifici gruppi di lavoro costituiti da
esperti nelle diverse discipline scientifiche, selezionati nell'ambito
dell'apposito Albo, a supporto dal competente Ufficio della Direzione generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il
Ministero delle attivita' produttive, previo parere del Comitato tecnico di cui
all'art. 8, comma 3, della direttiva, sulla base degli indicatori di cui al
successivo art. 8, redige una graduatoria di merito, secondo un ordine
decrescente, dei progetti di massima ammissibili fino ad individuare quelli che,
nel limite delle risorse disponibili maggiorate del 20% - allocando prima le
risorse nazionali e, successivamente, quelle cofinanziate dal F.E.R.S., con le
rispettive riserve per le PMI - possono accedere alla fase successiva con la
presentazione dei programmi definitivi. La comunicazione alle imprese
selezionate avviene con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto di approvazione della suddetta graduatoria di
merito.
Art. 8.
Criteri per la determinazione del punteggio
1. Il punteggio che ciascun programma di massima consegue e che determina la
posizione dello stesso nella graduatoria e' ottenuto sommando i valori dei
seguenti indicatori, fino ad un punteggio massimo complessivo di 16 punti, fatte
salve le eventuali maggiorazioni di cui al successivo comma 4:
a) progetto finalizzato a realizzare un nuovo prodotto che rappresenti, in
termini di originalita' e complessita' progettuale dell'innovazione, un
significativo avanzamento tecnologico rispetto allo stato dell'arte mondiale:
punti 6; ovvero novita' in relazione allo sviluppo del settore di riferimento:
punti 4; in aggiunta ai due punteggi precedenti, nel caso di progetto
finalizzato a realizzare un'innovazione di prodotto tramite l'impiego di criteri
e metodologie di progettazione volti a ridurre l'impatto ambientale (c.d. «ecoprogettazione»),
come specificato nel successivo comma 2: punti 2;
b) progetto alla cui realizzazione concorra significativamente lo sviluppo e la
preindustrializzazione di uno o piu' brevetti gia' depositatati, alla data di
pubblicazione del presente decreto, dal soggetto proponente: punti 4; qualora i
brevetti, invece, siano acquisiti da terzi entro la data di presentazione della
domanda: punti 2;
c) progetto proposto da impresa il cui fatturato in export diretto, in ciascuno
degli ultimi due bilanci approvati prima della presentazione della domanda,
risulti prevalente o, in alternativa, progetto proposto da impresa in fase di
avvio (start up) nata da Universita', Enti pubblici di ricerca, (spin-off) :
punti 4;
2. Ai fini di cui alla precedente lettera a) del comma 1, in conformita' alle
indicazioni di cui al Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti
(COM(2001)068) e alla Comunicazione della Commissione europea recante «Politica
integrata dei prodotti»
(COM(2003)302), per «ecoprogettazione» deve intendersi l'impiego di criteri e
metodologie di progettazione del prodotto volto a ridurre l'impatto ambientale
relativo all'utilizzo di materie prime e di energia nell'intero ciclo di vita
del prodotto stesso (produzione, distribuzione, uso e trattamento finale di
smaltimento e/o recupero); l'adozione dei suddetti criteri deve essere
dettagliatamente riportata nella Scheda Tecnica.
3. Ai fini del calcolo del punteggio di cui alla precedente lettera c) del comma
1:
a) la prevalenza del fatturato riferito all'export diretto, nel caso di
programmi congiunti presentati da piu' imprese, e' riconosciuta solo qualora
detta condizione sussista per la maggioranza delle imprese partecipanti al
programma;
b) per impresa in fase di avvio (start up) conseguente a «spin off» da
Universita', Enti pubblici di ricerca, si intende l'impresa costituita, da non
piu' di tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, per
l'utilizzazione industriale dei risultati di progetti di ricerca sviluppati
nell'ambito delle predette strutture, e con la partecipazione azionaria o il
concorso di professori e/o ricercatori di Universita' e/o Enti pubblici di
ricerca.
4. Ai fini della graduatoria sono previste le seguenti maggiorazioni del
punteggio ottenuto secondo gli indicatori di cui al comma 1:
a) Dal 5% al 10% per i programmi che prevedono l'affidamento di commesse a Enti
pubblici di ricerca o Universita' per un importo non inferiore al 10% e fino ad
un massimo del 30% dei costi previsti del programma di sviluppo precompetitivo;
detta maggiorazione sara' riconosciuta solo in presenza di apposita
dichiarazione, allegata alla domanda di cui all'art. 6, rilasciata dall'Ente
pubblico di ricerca o dall'Universita', attestante la disponibilita' a svolgere
le suddette attivita';
b) 5% per i programmi presentati da Centri di ricerca privati di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'art. 2 o da Consorzi e societa' consortili di cui
alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2, anche congiuntamente con i soggetti di
cui all'art. 2, comma 1, punti a), b), c) e d);
c) 15% per i programmi presentati congiuntamente con Universita' o Enti pubblici
di ricerca con una partecipazione dei medesimi soggetti non inferiore al 10% dei
costi previsti;
d) 5% per lo svolgimento da parte di almeno un partner dell'Unione Europea,
nell'ambito di una iniziativa progettuale comune, di una quota di attivita',
escluso il mero acquisto di macchinari e attrezzature, non inferiore al 20% dei
costi totali previsti, purche' tra il soggetto richiedente e il suddetto partner
non sussistano rapporti di cui all'art. 2359 del codice civile; detta
maggiorazione sara' riconosciuta solo in presenza di apposita dichiarazione,
allegata alla domanda di cui all'art. 6, rilasciata dal partner della UE,
attestante la disponibilita' a svolgere le suddette attivita';
e) 5% per i programmi che prevedono il completo svolgimento delle attivita' di
sviluppo precompetitivo in un'unita' produttiva ricadente in un distretto
industriale o in un sistema locale di sviluppo riconosciuti ai sensi di vigenti
normative regionali.
Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili fino ad un massimo del
25%.
5. In caso di parita' di punteggio, prevale il programma relativo ad una o piu'
unita' produttive per le quali, alla data di presentazione delle domande di
agevolazione, le imprese abbiano ottenuto la certificazione relativa
all'adesione al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS
(1836/93 e successive modificazioni) ovvero aderito a sistemi di gestione
ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 (il sussistere o meno di tale
condizione deve essere obbligatoriamente indicato dall'impresa nella Scheda
Tecnica e documentato con la relativa certificazione); nel caso di programma
svolto in piu' unita' produttive, il predetto requisito deve sussistere con
riferimento alla maggioranza delle unita' produttive interessate. Qualora
permanesse lo stato di ex-aequo, prevale il programma nel quale le attivita' di
ricerca e di sviluppo da svolgere siano suscettibili di applicazioni
multisettoriali ovvero abbiano carattere multidisciplinare (c.d. programma «multitematico»).
Art. 9.
Presentazione dei progetti definitivi
1. La presentazione dei programmi definitivi al gestore avviene entro sessanta
giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, pena la decadenza,
secondo le modalita' e la modulistica individuate dalla circolare 11 maggio
2001, n. 1034240.
2. Il gestore esamina i programmi definitivi relativi ai progetti di massima di
cui al presente bando, secondo le procedure indicate dalla direttiva e dalla
circolare.
3. Il Ministero delle attivita' produttive entro sessanta giorni dalla
conclusione delle istruttorie, verificatone l'esito, previo parere del Comitato
tecnico di cui all'art. 7, comma 3, emana il decreto di concessione delle
agevolazioni, determinando l'entita', le modalita' e le condizioni
dell'intervento.
4. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, l'istruttoria
e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei
benefici avvengono secondo le modalita' e i termini individuati dalla direttiva
e dalla circolare.
5. I soggetti beneficiari decadono dalla graduatoria e le agevolazioni
eventualmente concesse sono revocate qualora, in qualsiasi fase o grado della
procedura, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissibilita'
previsti dal presente bando.
Analogamente si procedera' alla revoca qualora, accertata l'insussistenza delle
condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi di uno o piu' degli
indicatori di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), e delle relative
maggiorazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo e ricalcolato il punteggio
complessivo medesimo, quest'ultimo assume un valore inferiore a quello del primo
programma in graduatoria non agevolato per insufficienza delle risorse.
Roma, 16 giugno 2005
Il Ministro: Scajola
Allegati omessi