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Decreto 21 settembre 2005
Ministero delle Attività Produttive. Attuazione della direttiva 2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce le modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.
(GU n. 229 del 1-10-2005)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante
norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre
1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli
apparecchi domestici, mediante etichettatura e informazioni uniformi relative ai
prodotti;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2
aprile 1998, recante norme per l'attuazione della direttiva 94/2/CE della
Commissione del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalita' di applicazione della
direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda
l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi
elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative
combinazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998;
Visti gli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 7 ottobre 1998, recante norme per l'attuazione delle
direttive 96/89/CE della Commissione del 23 maggio 1995, 95/13/CE della
Commissione del 23 maggio 1995 e 96/60/CE della Commissione del 19 settembre
1996, concernenti modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del
Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il
consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle asciugabiancheria e
delle lavasciuga ad uso domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, recante
attuazione della direttiva 2002/40/CE della Commissione dell'8 maggio 2002 che
stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio
del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo
di energia dei forni elettrici per uso domestico, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio
2003;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, recante
attuazione della direttiva 2002/31/CE della Commissione del 22 marzo 2002 che
stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto
riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori
d'aria per uso domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003;
Premesso che e' necessario dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla
direttiva 2003/66/CE della Commissione europea del 3 luglio 2003 che modifica la
direttiva 94/2/CE della medesima Commissione del 21 gennaio 1994 che stabilisce
modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22
settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di
energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e
delle relative combinazioni;
Considerata l'opportunita' di uniformare ed aggiornare le procedure di
informazione relative ai frigoriferi elettrodomestici, ai congelatori
elettrodomestici e delle relative combinazioni, ai forni elettrici per uso
domestico ed ai condizionatori d'aria per uso domestico;
Ritenuto di attuare la direttiva 2003/66/CE modificando e integrando norme
esistenti nell'ordinamento nazionale;
Decreta:
Capo I
APPARECCHI PER LA REFRIGERAZIONE DI ALIMENTI
Art. 1.
Norme tecniche di riferimento
1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, che attua la direttiva 94/2/CE della
Commissione del 21 gennaio 1994, richiamato nel seguito come il decreto
ministeriale 2 aprile 1998, sono sostituiti dai seguenti:
«1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto devono essere
misurati in base a norme armonizzate adottate dagli enti europei di
normalizzazione (CEN, Cenelec, ETSI) su mandato della Commissione ai sensi della
direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio
recepita con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, i cui numeri di
riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle
norme nazionali di recepimento.
2. I dati relativi al rumore, la cui indicazione e' disposta dagli allegati I,
II e III al presente decreto, sono misurati in conformita' a quanto previsto dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva del
Consiglio 86/594/CEE del 1° dicembre 1986 ed ai successivi decreti di
attuazione.».
2. Gli allegati I e II al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 2 aprile 1998 sono modificati conformemente alle parti 1 e 2
dell'allegato al presente decreto.
Art. 2.
Definizioni
1. L'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 2 aprile 1998 e' sostituito
dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, che
recepisce la direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992.».
Art. 3.
Documentazione tecnica
1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1998 e' aggiunto
il seguente periodo:
«Se le informazioni relative ad una particolare combinazione sono state ottenute
per mezzo di calcoli basati sul progetto e/o per estrapolazione da altre
combinazioni, la documentazione deve contenere gli estremi di tali calcoli e/o
estrapolazioni e delle prove eseguite per verificare l'accuratezza dei calcoli
effettuati (estremi del modello matematico usato per calcolare le prestazioni e
delle misurazioni effettuate per verificarlo).».
Art. 4.
Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate
1. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1998 e'
sostituito dal seguente:
«4. Quando l'offerta di vendita, di locazione o di vendita rateale
dell'apparecchio avviene mediante comunicazione stampata o in forma tale da non
consentire al potenziale acquirente di prendere visione dell'apparecchio
offerto, come nel caso di offerta scritta, catalogo di vendita per
corrispondenza, annunci su Internet o mediante altri mezzi elettronici di
comunicazione, tale comunicazione deve contenere tutte le informazioni elencate
nell'allegato III del presente decreto.».
2. L'allegato V al decreto ministeriale 2 aprile 1998 e' modificato
conformemente alla parte 3 dell'allegato al presente decreto.
Art. 5.
Divieto di vendita
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
vietata la vendita al pubblico di apparecchi di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto ministeriale 2 aprile 1998 per i quali non siano state predisposte e non
siano disponibili le etichette, le schede e le comunicazioni di cui all'art. 4,
comma 4 del medesimo decreto ministeriale 2 aprile 1998 conformi al presente
decreto.
Il presente comma non si applica agli apparecchi usati ed agli apparecchi nuovi
la cui produzione e' cessata alla data del 29 luglio 2003. La data di cessazione
della produzione deve risultare da specifica dichiarazione del fabbricante,
disponibile presso il distributore.
Capo II
ALTRI APPARECCHI
Art. 6.
Esenzioni per forni elettrici per uso domestici
1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/40/CE della
Commissione dell'8 maggio 2002 che stabilisce le modalita' di applicazione della
direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di
energia dei forni elettrici per uso domestico e' inserito il seguente comma:
«2. Il comma 1 del presente articolo non si applica ai forni elettrici per uso
domestico usati ed ai modelli di forni elettrici per uso domestico nuovi la cui
produzione e' cessata alla data del 4 giugno 2002. La data di cessazione della
produzione deve risultare da specifica dichiarazione del fabbricante,
disponibile presso il distributore».
Art. 7.
Esenzioni per condizionatori d'aria per uso domestico
1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/31/CE della
Commissione del 22 marzo 2002 che stabilisce le modalita' di applicazione della
direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di
energia dei condizionatori d'aria per uso domestico e' inserito il seguente
comma:
«2. Il comma 1 del presente articolo non si applica ai condizionatori d'aria per
uso domestico usati ed ai modelli di condizionatori d'aria per uso domestico la
cui produzione e' cessata alla data del 23 aprile 2002. La data di cessazione
della produzione deve risultare da una specifica dichiarazione del fabbricante,
disponibile presso il distributore».
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8.
Disposizione finale
1. L'allegato recante l'etichetta, la scheda informativa e le classi di
efficienza energetica e' parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entra in vigore dalla data di pubblicazione.
Roma, 21 settembre 2005
Il Ministro: Scajola
Allegato
ETICHETTA - SCHEDA INFORMATIVA -
CLASSI DI EFFICENZA ENERGETICA
1. L'allegato I è modificato come segue:
nella parte "Stampa":
i) dopo l'illustrazione è inserito il testo seguente:
"La lettera indicatrice per gli apparecchi di categoria A+ e A++ si presenta come indicato nelle illustrazioni seguenti ed è situata nelle medesima posizione della lettera A per gli apparecchi di categoria A
A+
A++
(Immagini omesse)
ii) il testo "Informazioni complete in quanto alla stampa sono contenute un una guida per il disegno dell'etichettatura di frigoriferi e di congelatori ...] è soppresso;
2. l'allegato II è modificato come segue:
a) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:
"4) La classe di efficienza energetica del modello, di cui all'allegato V, definita come "Classe di efficienza energetica ... su una scala da A++ (efficienza massima) a G (efficienza minima)". Se viene usata una tabella, questa informazione può essere espressa in altro modo purchè sia chiaro che la scala va da A++ (efficienza massima) a G (efficienza minima).";
b) il testo del punto 8 è sostituito dal seguente:
"8. Volume utile dello scomparto congelatore, e dello scomparto cantina ove esistente, in accordo con le norme citate all'articolo 1, paragrafo 2: omettere per le categorie 1, 2 e 3. Volume dello "scomparto a bassa temperatura" per gli apparecchi dela categoria 3";
c) è aggiunto il seguente punto 15:
"15. Se il modello è del tipo da incasso, deve essere specificato.";
3. Nell'allegato V il testo seguente è inserito dopo il titolo <<CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA>>:
"Parte 1: Definizioni delle classi A+ e A++
Un apparecchio è classificato A+ o A++ se l'indice di efficienza energetica (Ia) è compreso nei valori specificati nella tabella 1.
TABELLA 1
Indice di efficienza energetica a (Ia) | "Classe di efficienza energetica" |
30 > Ia |
A++ |
42 > Ia > 30 |
A+ |
Ia > 42 |
A - G (cfr. sotto) |
Nella tabella 1
Ia = | AC | x 100 |
SCa |
dove:
AC = consumo di energia annuale dell'apparecchio (a norma dell'allegato 1, nota V)
SCa = consumo di energia standard annuale a dell'apparecchio
SCa è calcolato come:
formula omessa
dove:
Vc è il volume netto (in litri) dello scomparto (secondo le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2),
Tc è la temperatura nominale (in °C) dello scomparto.
I valori Ma e Na sono riportati nella tabella 2 e i calori di FF1 CC1 e BI e CH sono riportati nella tabella 3.
TABELLA 2
Categorie di apparecchi | Temperatura dello scomparto più freddo | Ma | Na |
1 Frigorifero senza scomparti a bassa temperatura |
> - 6°C |
0,233 | 245 |
2 Frigorifero con scomparti cantina |
> - 6°C |
0,233 | 245 |
3 Frigorifero senza stelle |
> - 6°C |
0,233 | 245 |
4 Frigorifero * |
< - 6°C * |
0,643 | 191 |
5 Frigorifero ** |
< - 12°C ** |
0,450 | 245 |
6 Frigorifero ***/ |
< - 18°C ****/*(***) |
0,777 | 303 |
7 Frigo/congelatore *(***) |
< - 18°C ****/*(***) |
0,777 | 303 |
8 Congelatore verticale |
< - 18°C *(***) |
0,539 | 315 |
9 Congelatore orizzontale |
< - 18°C *(***) |
0,472 | 286 |
10 Apparecchi con più porte o altri modelli | (1) | (1) | |
(1) Per questi apparecchi, i valori M e N sono determinati in base alla temperatura e al numero di stelle dello scomparto a temperatura più bassa. Gli apparecchi con scomparti a - 18°C *(***) sono considerati frigo/congelatori *(***). |
TABELLA 3
Fattore di correzione | Valore | Condizione |
FF (tipo ventilato "no frost") |
1,2 |
Per scomparti congelatore di tipo "non frost" (ventilati) |
1 |
In altri casi |
|
CC (classe climatica) |
1,2 |
Per apparecchiature "tropicali" |
1,1 |
Per apparecchiature "subtropicali" |
|
1 |
In altri casi |
|
B1 (da incasso) |
1,2 |
Per apparecchi da incasso(1) di larghezza inferiore a 58 cm |
1 |
In altri casi |
|
CH (scomparto cantina) |
50 kWh/a |
Per apparecchi dotati di scomparto cantina con volume non inferiore a 15 litri |
0 |
In altri casi |
|
(1) Un apparecchio si considera "da incasso" solo se è stato progettato esclusivamente per essere installato in un vano dela cucina, con necessità di un mobile di rifinitura e provato come tale. |
Un apparecchio che non rientra nele classi A+ o A++ deve essere classificato secondo quanto riportato nella parte 2 del presente allegato
Parte 2: Definizione delle classi da A a G
..."