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Decreto 26 agosto 2005
Ministero delle Attivitą Produttive. Modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalita' di attuazione delle attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 luglio 1975.
(GU n. 222 del 23-9-2005)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Premesso che il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale (di seguito: il decreto legislativo n. 164/00), all'art. 11, comma 1,
prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
attualmente Ministro delle attivita' produttive, approvi il disciplinare tipo
per le concessioni di stoccaggio del gas naturale;
Premesso che la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del
settore energetico (di seguito la legge n. 239/04), all'art. 1, comma 8, lettera
b), numero 3), attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio
di gas naturale in giacimento;
Premesso che l'art. 1, comma 60, della legge n. 239/2004, stabilisce che le
disposizioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si
applicano alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma
restando l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale,
ove stabilita dalla legge;
Premesso che l'art. 1, comma 61, della legge n. 239/2004, stabilisce che i
titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono
usufruire di non piu' di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i
programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle
concessioni medesime;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale (di seguito: la legge n. 613/67);
Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di
gas naturale in giacimenti di idrocarburi (di seguito: la legge n. 170/74) come
modificata dal decreto legislativo n. 164/00;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (di seguito: la legge n.
349/86);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (di seguito:
la legge n. 241/90) come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15 (di
seguito: la legge n. 15/05);
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito: il decreto legislativo
n. 385/1993);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante
norme di polizia delle miniere e delle cave (di seguito: il decreto del
Presidente della Repubblica n. 128/59), nonche' le successive modifiche ed
integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (di seguito: decreto del
Presidente della Repubblica n. 886/79), ed a quelle introdotte dall'art. 11
della legge 30 luglio 1990, n. 221 (di seguito: la legge n. 221/90);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
(di seguito: il decreto legislativo n. 626/94);
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della
direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa
alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto
o sotterranee (di seguito: il decreto legislativo n. 624/96);
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della
direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle
autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che
all'art. 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di
coltivazione e di stoccaggio (di seguito: il decreto legislativo n. 625/96);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di
seguito: il decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01), recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', come modificato dal decreto legislativo 27
dicembre 2004, n. 330 (di seguito decreto legislativo n. 330/04);
Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata
dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 6 agosto 1975, n. 208 (di seguito: il decreto ministeriale 28 luglio 1975);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27
aprile 2001, n. 97 (di seguito: il decreto ministeriale 27 marzo 2001);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9
maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5
giugno 2001, n. 128 (di seguito: il decreto ministeriale 9 maggio 2001);
Considerate le osservazioni del Capo di gabinetto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio formulate con nota n. 5353/B08 del 15 giugno 2005 al
Capo di gabinetto del Ministro delle attivita' produttive;
Ritenuto opportuno di disciplinare le modalita' di conferimento della
concessione di stoccaggio e di provvedere all'adozione del disciplinare tipo nel
quale sono stabilite le modalita' di attuazione delle attivita' di stoccaggio,
gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali
inadempimenti,
Decreta:
Titolo I
FINALITA' E DEFINIZIONI
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per il conferimento delle
concessioni di stoccaggio e approva il disciplinare tipo sulle modalita'
amministrative e tecniche di svolgimento delle attivita' di stoccaggio del gas
naturale in giacimenti od unita' geologiche profonde, gli obiettivi qualitativi
che devono essere perseguiti dal concessionario, i poteri di verifica e le
conseguenze di eventuali inadempimenti.
2. L'esercizio dello stoccaggio comprende le funzioni di base di stoccaggio
minerario, strategico e di modulazione, nonche' gli ulteriori servizi speciali
che possono essere offerti dai concessionari su richiesta degli utenti del
sistema.
3. Le disposizioni del presente decreto stabilite per l'attivita' di stoccaggio
del gas naturale in giacimenti, ove non diversamente specificato, si applicano
anche all'attivita' di stoccaggio del gas naturale in unita' geologiche
profonde.
Art. 2.
Definizioni
1. Nel presente decreto:
a) ciclo di stoccaggio e' il ciclo annuale di stoccaggio che decorre tra il 1°
aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;
b) comitato tecnico e' il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia
del Ministero delle attivita' produttive;
c) concessionario e' il titolare della concessione;
d) concessione: e' il titolo rilasciato per l'attivita' di stoccaggio del gas
naturale ai sensi della legge n. 170/74, nonche' dell'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo n. 164/00;
e) giacimento e' una roccia sotterranea porosa e permeabile definita da fattori
fisici e geologici all'interno di confini orizzontali e verticali, formata da
uno o piu' livelli contenenti o che abbiano contenuto idrocarburi, idonea a
contenere gas naturale;
f) livello e' una struttura elementare che concorre a formare il giacimento,
confinata a tetto e a letto da litologie impermeabili;
g) Ministero e' il Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per
l'energia e le risorse minerarie; ufficio D1;
h) rappresentante unico e' il rappresentante dei contitolari della concessione
di cui all'art. 6, comma 2 e seguenti;
i) ripristino e' l'insieme delle operazioni finalizzate alla messa in sicurezza
e alla rimozione degli impianti relativi l'attivita' di stoccaggio, ivi compreso
la chiusura mineraria dei pozzi;
j) unita' geologica profonda e' una formazione rocciosa caratterizzata da
litologia propria, geologicamente definita e confinata da fattori fisici e
geologici, idonea ad essere utilizzata come giacimento di stoccaggio di gas
naturale;
k) UNMIG e' l'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del
Ministero delle attivita' produttive, direzione generale per l'energia e le
risorse minerarie, con sedi, rispettivamente, a Bologna, Roma e Napoli in
relazione all'ubicazione della concessione, nell'Italia settentrionale, centrale
o meridionale e relativo offshore.
2. Valgono le ulteriori definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 164/00 ed ai relativi decreti applicativi.
Titolo II
MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE E PER IL TRASFERIMENTO DEL
TITOLO
Art. 3.
Istanza per la concessione e documentazione tecnica
1. La concessione di stoccaggio e' accordata ai richiedenti che siano
persone fisiche o giuridiche con sede sociale in Italia o in altri Stati membri
dell'Unione europea, e secondo condizioni di reciprocita', a persone fisiche e
giuridiche aventi sede sociale in Stati che ammettono i cittadini e i soggetti
giuridici di nazionalita' italiana allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale
ricadente sotto la loro giurisdizione.
2. Il soggetto richiedente presenta l'istanza per il rilascio della concessione
in due copie al Ministero e all'UNMIG competente, unitamente alla documentazione
tecnica di cui ai commi 3, 4 e 5.
3. L'istanza di concessione e' corredata da documentazione finalizzata ad
illustrare:
a) programma di accertamento e di sviluppo della capacita' del giacimento idoneo
ad essere adibito a stoccaggio;
b) tempi di realizzazione del programma di accertamento e sviluppo delle
capacita' del giacimento e del programma di stoccaggio;
c) i seguenti elementi dell'attivita' di stoccaggio:
i) valutazione della capacita' del giacimento, intesa come spazio disponibile
per l'immissione di volumi di gas misurato in condizioni standard (temperatura
di 15 °C e valore di pressione pari a 101 325 Pa);
ii) cushion gas, working gas e massima portata di punta giornaliera previsti dal
progetto;
iii) valori della pressione al fondo e a testa pozzo nelle diverse fasi di
esercizio;
iv) tipologia di pozzi e loro completamento;
v) numero di pozzi operativi dedicati allo stoccaggio;
vi) numero di pozzi dedicati al monitoraggio;
vii) dimensionamento degli impianti di compressione e trattamento;
viii) connessioni con la rete di trasporto;
d) investimenti previsti, stima della redditivita' dell'investimento e relative
analisi di sensibilita', stima del valore degli impianti e delle infrastrutture
di pertinenza;
e) capacita' tecnica, economica ed organizzativa del richiedente come indicata
ai commi 4 e 5;
f) indicazione, nel caso, delle pertinenze derivanti da concessioni di
coltivazione o di stoccaggio cessate od in via di cessazione, da trasferire alla
concessione di stoccaggio da conferire;
g) programma di massima di ripristino finale.
4. Per quanto riguarda la capacita' tecnica ed organizzativa, il soggetto
richiedente deve fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e
relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o dello statuto e
dell'atto costitutivo in traduzione giurata, nonche' indicazione specifica dei
legali rappresentanti e delle relative deleghe, nel caso di soggetto richiedente
avente sede all'estero.
Dall'oggetto sociale deve risultare che le attivita' del soggetto richiedente
comprendono quella di stoccaggio del gas naturale.
Il soggetto richiedente deve presentare una dichiarazione che lo impegni a non
svolgere attivita' incompatibili con lo stoccaggio di gas naturale ai sensi
dell'art. 21 del decreto legislativo n. 164/00. Lo stesso soggetto deve fornire
informazioni circa la struttura organizzativa, con riferimento alle attivita'
svolte nel settore dello stoccaggio di gas in sotterraneo o nel settore della
ricerca e coltivazione di idrocarburi od in quello delle risorse geotermiche.
Nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti elementi
relativi alla struttura societaria controllante o del gruppo societario di
appartenenza.
5. Per quanto riguarda le capacita' economiche, il soggetto richiedente deve
presentare copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva
capacita' di condurre l'iniziativa. In caso contrario, deve fornire garanzie da
parte di una primaria banca, mediante dichiarazioni d'affidabilita' costituenti
impegno di natura contrattuale e con finalita' esplicita di garanzia, o a mezzo
di impegni formali assunti da societa' controllanti o collegate con la societa'
richiedente.
Art. 4.
Procedura di conferimento
1. La concessione di stoccaggio e' conferita con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e, per le concessioni su terraferma, d'intesa con la regione
interessata.
2. La domanda e' pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle attivita'
produttive e, per un periodo di tre mesi dalla pubblicazione, sono accettate
domande in concorrenza relativamente allo stesso giacimento.
3. Il Ministero, dopo aver acquisito sulle domande concorrenti il parere dell'UNMIG
competente e del comitato tecnico, integrato da un rappresentante della regione
interessata, seleziona la domanda idonea in base ai criteri di cui all'art. 2,
comma 10, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, ed invita il soggetto
proponente a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
apposita istanza di verifica ai sensi dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE,
come modificato dalla direttiva 97/11/CE, al fine di determinare la necessita'
di applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale secondo
quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 349/1986.
4. Nel caso in cui la verifica condotta ai sensi dell'art. 4 della direttiva
85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, si concluda con una decisione di
obbligo di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale,
il proponente provvede con gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge n.
349/86.
5. A conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 3, il Ministero
nomina il responsabile unico del procedimento che segue la procedura di cui al
capo IV semplificazione amministrativa - della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta
giorni dalla data di nomina del responsabile unico del procedimento.
6. Delle particolari disposizioni o vincoli all'attivita' richiesta in
concessione, formulati in sede di pronuncia di compatibilita' ambientale dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e formulati dalle
amministrazioni sentite nel corso della procedura, e' fatta menzione nel
provvedimento di cui al comma 1.
7. Il decreto di conferimento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle attivita'
produttive, riportando per estratto il programma dei lavori approvato ed i
relativi tempi di realizzazione e, nei casi di concorrenza, le motivazioni
adottate per la selezione. Con lo stesso decreto e' approvato l'elenco
d'eventuali pertinenze derivanti da concessioni di coltivazione cessate da
attribuire alla concessione di stoccaggio in conformita' al progetto presentato,
nonche', ove non sia stato gia' presentato unitamente all'istanza di
concessione, i tempi di presentazione al Ministero ed all'UNMIG
competente del progetto definitivo di stoccaggio, redatto a seguito dei
risultati del programma di accertamento.
8. Il conferimento della concessione di stoccaggio, ove ricorra il caso, e'
subordinata all'effettivo pagamento del corrispettivo concordato tra i soggetti
interessati in base ai criteri e con le modalita' stabilite con il decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n.
164/00.
Art. 5.
Delimitazione e denominazione della concessione
1. Il volume della concessione e' delimitato in modo da includere per intero
lo spazio destinato allo stoccaggio del gas, comprensivo degli spessori atti a
garantirne la tenuta. L'area della concessione e' delimitata in modo da
rappresentare la proiezione in superficie di detto volume e tale da includere i
pozzi operativi e di monitoraggio.
2. L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di
meridiano e di parallelo, eventualmente coincidenti o con la frontiera dello
Stato, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale
italiana di cui all'art. 1 della legge n. 613/67.
3. La concessione di stoccaggio e' contraddistinta da una denominazione
convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell'area della
concessione stessa ovvero, qualora l'area stessa ricada interamente in mare, da
una sigla costituita da una lettera maiuscola della zona del sottofondo marina
nella quale e' ubicata, a termine dell'art. 5 della legge n. 613/67 e successive
modificazioni, seguita dalla lettera S (maiuscola), dal numero d'ordine
cronologico nel rilascio delle concessioni di stoccaggio per la rispettiva zona
e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo
stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per
ogni comunicazione con l'amministrazione.
Art. 6.
Ulteriori adempimenti e trasferimenti di titolarita'
1. Il decreto e' consegnato all'assegnatario dall'ufficio finanziario
indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo
stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo n. 625/96 e di ogni altro tributo
o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti.
2. Nel caso di contitolarita' della concessione di stoccaggio, i contitolari
sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per
gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attivita' ricadente nell'ambito della
concessione. Essi debbono nominare, in conformita' all'art. 3, comma 8, della
legge n. 170/74, un rappresentante unico per tutti i rapporti con
l'amministrazione e con i terzi.
3. Il rappresentante unico e' il soggetto responsabile dell'assolvimento degli
obblighi previsti per il concessionario dal disciplinare, come integrato dal
decreto di conferimento della concessione.
4. Nei casi di contitolarita' le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4,
relative alla capacita' tecnica ed organizzativa si applicano nei confronti del
rappresentante unico della concessione di stoccaggio.
5. Il trasferimento a terzi della concessione e' soggetto all'autorizzazione del
Ministero delle attivita' produttive, previa valutazione dell'adeguatezza della
capacita' tecnica, economica e organizzativa del soggetto interessato al
trasferimento.
6. Il trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari e' autorizzato,
sentiti gli altri contitolari della concessione, con provvedimento del Ministero
delle attivita' produttive.
7. L'istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 6 e 7 e' presentata
al Ministero ed all'UNMIG competente e s'intende accolta ove il diniego non sia
stato espresso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della stessa
da parte del Ministero, fatta salva la possibilita' di sospendere tale termine
nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi o effettuare una
verifica degli elementi forniti.
8. Il trasferimento e' valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di
registrazione dell'atto di cessione.
9. Il decreto di trasferimento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle attivita'
produttive.
Capo I
Modalita' amministrative di svolgimento dell'attivita' di stoccaggio
Art. 7.
Ampliamento dell'area della concessione e modifiche rilevanti al programma dei
lavori
1. L'area della concessione di stoccaggio puo' essere ampliata, in
dipendenza dello sviluppo dello stoccaggio, fermo restando il rispetto dei
diritti dei titolari di eventuali titoli minerari adiacenti.
2. Il programma dei lavori previsto nel progetto originariamente approvato puo'
subire modifiche che comportino la realizzazione di rilevanti opere di
superficie.
3. L'istanza per ottenere le modifiche di cui ai commi 1 e 2 e' presentata al
Ministero ed all'UNMIG competente, corredata di progetto finalizzato ad
illustrare le motivazioni tecniche, gli obiettivi perseguiti e la stima del
valore degli impianti e delle infrastrutture di pertinenza.
4. Il Ministero, acquisito il parere dell'UNMIG competente, sentito il Comitato
tecnico, integrato dal rappresentante della regione interessata, ai fini
dell'autorizzazione invita il soggetto proponente a presentare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio apposita istanza di verifica ai
sensi dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva
97/11/CE, al fine di determinare la necessita' di applicazione della procedura
di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dall'art. 6 della
legge n. 349/86.
5. Nel caso in cui la verifica condotta ai sensi dell'art. 4 della direttiva
85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, si concluda con una decisione di
obbligo di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale,
il proponente provvede con gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge n.
349/86.
6. A conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 4, il Ministero
nomina il responsabile unico del procedimento che segue la procedura di cui al
capo IV semplificazione amministrativa - della legge n. 241/90 e successive
modificazioni. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta
giorni dalla data di nomina del responsabile unico del procedimento.
7. L'autorizzazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e
della geotermia, nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive,
riportando per estratto il programma dei lavori approvato, nonche' le eventuali
prescrizioni formulate dalle amministrazioni sentite nel corso della procedura e
quelle formulate in sede di verifica condotta ai sensi dell'art. 4 della
direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, o di pronuncia
di compatibilita' ambientale, resa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/86.
Art. 8.
Ampliamento della capacita' di stoccaggio
1. L'ampliamento della capacita' di stoccaggio in una concessione vigente,
realizzato mediante:
a) estensione dello stoccaggio ad altri livelli senza modifica dell'area di
concessione;
b) incremento della pressione massima di stoccaggio, fissata nel decreto di
conferimento, oltre la pressione statica di fondo del giacimento, e' soggetto ad
autorizzazione rilasciata dal Ministero previa verifica di applicabilita' della
procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4 della
direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, e conclusione
dell'eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale condotta ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 349/86. Nei casi di maggiore rilevanza e' acquisito
il parere del comitato tecnico.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera b), il Ministero puo' autorizzare prove di
iniezione ed altri interventi volti ad accertare la fattibilita' di esercire lo
stoccaggio a pressioni superiori a quella originaria del giacimento, in modo
sicuro e compatibile con le caratteristiche geomeccaniche del giacimento stesso.
3. L'istanza per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma 1 e' presentata al
Ministero ed all'UNMIG competente, corredata di progetto finalizzato ad
illustrare le motivazioni tecniche, gli obiettivi perseguiti e la stima del
valore degli impianti e delle infrastrutture di pertinenza. Nei casi di cui al
comma 1, lettera b), sono presentati i seguenti allegati tecnici:
a) studio di giacimento ed acquisizione di un rilievo sismico 3D o
rielaborazione dei rilievi sismici disponibili per determinare, ai fini della
sicurezza, la localizzazione dei punti critici, con i risultati del relativo
processing e dell'interpretazione;
b) analisi geomeccanica del giacimento e delle rocce di copertura,
modellizzazione numerica del comportamento del giacimento;
c) monitoraggio delle formazioni al tetto ed al letto e delle variazioni
verticali della tavola d'acqua;
d) calcolo delle pressioni esercibili per lo stoccaggio;
e) ogni altro esame, studio, prova di laboratorio od intervento volto ad
accertare la fattibilita' di esercire lo stoccaggio a pressioni superiori a
quella originaria.
Art. 9.
Durata della concessione e proroghe
1. L'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti e' svolta su
concessione, di durata non superiore a venti anni.
2. Il concessionario puo' usufruire di non piu' di due proroghe di dieci anni,
qualora abbia eseguito i programmi di stoccaggio ed adempiuto tutti gli obblighi
derivanti dalla concessione.
3. L'istanza di proroga e' presentata almeno due anni prima della data di
scadenza al Ministero ed all'UNMIG competente e deve essere corredata dalla
documentazione contenente la descrizione del giacimento, dei lavori effettuati
nonche' dal programma dei lavori da svolgere nel periodo di proroga, con i
relativi investimenti, e delle operazioni di ripristino finale.
4. La proroga e' disposta con decreto del Ministero delle attivita' produttive.
5. Nel caso in cui la proroga comporti una variazione significativa del
programma, il procedimento autorizzatorio e' svolto in conformita' ai commi 4, 5
e 6 dell'art. 7.
Art. 10.
Cessazione della concessione
1. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 170/74, la concessione di stoccaggio
cessa:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza del concessionario.
2. Nel caso in cui la concessione cessata non sia riattribuita ad altro
operatore, l'UNMIG competente verbalizza la riconsegna del giacimento e delle
relative pertinenze dandone comunicazione al Ministero ed al competente ufficio
finanziario.
3. Il Ministero provvede alla comunicazione agli uffici competenti per
l'eventuale cancellazione del giacimento e delle pertinenze dai relativi
registri dei beni indisponibili.
Art. 11.
Scadenza del termine
1. Il titolare presenta al Ministero ed all'UNMIG competente, almeno due
anni prima della scadenza definitiva del termine di vigenza della concessione,
tenuto conto delle eventuali successive proroghe, la documentazione finalizzata
all'ultimazione dell'esercizio dello stoccaggio del gas naturale, fermo restando
l'assolvimento nel pubblico interesse del programma di stoccaggio e degli
obblighi relativi agli utilizzatori dei servizi di stoccaggio.
2. La documentazione e' corredata sia dal progetto finalizzato all'estrazione
del gas producibile presente in giacimento ad una determinata pressione di
abbandono ed al ripristino del sito, sia dalla stima, finalizzata alla tutela
del giacimento, del quantitativo di gas da mantenere disponibile per l'attivita'
di un nuovo concessionario, accertabile tramite i valori di pressione.
3. Qualora la concessione di stoccaggio non venga nuovamente conferita, fermo
restando l'obbligo di ripristino del sito, il titolare della concessione puo',
ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, estrarre il
gas producibile presente in giacimento nei termini indicati dal programma
autorizzato dal Ministero, sentito l'UNMIG competente.
4. Qualora la concessione di stoccaggio venga attribuita ad altro operatore, il
concessionario subentrante puo' acquisire, in tutto od in parte, il gas naturale
reimmesso in giacimento dal titolare uscente, a seguito di accordo tra le parti
interessate, fatto salvo il pagamento da parte del nuovo concessionario del
corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00,
per l'ulteriore gas producibile presente nel giacimento e per le pertinenze
della concessione di stoccaggio.
5. Il concessionario uscente ha diritto di ritenere, con le cautele all'uopo
stabilite dall'UNMIG competente, i beni destinati all'attivita' di stoccaggio
che possano essere separati senza arrecare pregiudizio alla stessa attivita'. L'UNMIG
competente vigila sullo stato del giacimento e degli impianti, prescrive i
provvedimenti di sicurezza o di conservazione che ritiene necessari indicando,
nel caso, il mantenimento del quantitativo di gas
corrispondente ad adeguati valori di pressione statica di fondo. In caso di
inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario.
6. Entro i successivi centottanta giorni dalla presentazione della
documentazione di cui al comma 2, il concessionario presta garanzia fideiussoria
bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari dell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93 (testo unico
bancario), per garantire le spese di ripristino ritenute congrue dal Ministero,
sentito l'UNMIG competente. Qualora la concessione di stoccaggio non venga
conferita a terzi, e' facolta' del concessionario provvedere direttamente al
ripristino del sito, estinguendo la fideiussione.
Art. 12.
Rinuncia alla concessione
1. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne
istanza al Ministero, tramite l'UNMIG competente, almeno un anno prima della
data di cessazione dell'attivita', senza apporvi condizione alcuna, presentando
la documentazione di cui all'art. 11, comma 2.
2. Dal giorno in cui e' stata presentata l'istanza di rinuncia, il
concessionario e' costituito custode, a titolo gratuito, del giacimento e delle
relative pertinenze; e' tenuto a non fare piu' lavori di stoccaggio o di
coltivazione residua, ne' a variarne in qualsiasi modo lo stato, salvo
prescrizione del Ministero finalizzata all'assolvimento nel pubblico interesse
di programmi di stoccaggio e degli obblighi relativi agli utilizzatori dei
servizi di stoccaggio.
3. Sulla rinuncia provvede il Ministero, sentito il parere del comitato tecnico,
fatta salva la possibilita' di riattribuire la concessione ai sensi dell'art.
15.
Art. 13.
Decadenza del concessionario
1. Il Ministero delle attivita' produttive puo' pronunciare la decadenza del
concessionario e disporre la revoca della concessione quando:
a) il concessionario non adempia agli obblighi imposti con l'atto di
concessione;
b) il concessionario non abbia osservato le disposizioni contenute nel presente
provvedimento od impartite dall'amministrazione;
c) per omessa richiesta al Ministero od all'UNMIG di apposita autorizzazione in
tutti i casi previsti;
d) nel caso di mancata corresponsione nei termini del canone, dei tributi e di
quanto altro stabiliti dal decreto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza e la revoca della concessione sono disposte,
previa contestazione dei motivi, con decreto del Ministero delle attivita'
produttive, sentito il Comitato tecnico.
3. Il decreto che dispone la revoca per decadenza, e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero
delle attivita' produttive, e trascritto all'ufficio delle ipoteche.
4. Dalla data del predetto decreto, il concessionario e' esonerato dal pagamento
del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.
5. E' fatta salva la possibilita' del Ministero di attribuire la concessione ad
altro operatore ai sensi dell'art. 15.
Art. 14
Disposizioni comuni alla rinuncia ed alla decadenza
1. In ogni caso il concessionario rinunciatario o decaduto presta garanzia
fideiussoria bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
dell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93
(testo unico bancario), per garantire le spese di ripristino. Il Ministero ove
ritenga insufficienti tali garanzie, sentito l'UNMIG competente, ne richiede
l'adeguamento. Qualora la concessione di stoccaggio non venga conferita a terzi,
e' facolta' del concessionario rinunciatario o decaduto provvedere direttamente
al ripristino del sito, estinguendo la fideiussione.
2. In caso di inadempienza alle previsioni del comma 1 da parte del
concessionario rinunciatario o decaduto, quando si configurino le fattispecie di
cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 349/86, il Ministero, sentito l'UNMIG
competente, promuove la procedura in materia di danno ambientale.
Art. 15.
Nuova attribuzione della concessione
1. In caso di cessazione ai sensi dell'art. 10, il Ministero delle attivita'
produttive puo' attribuire la concessione di stoccaggio secondo le modalita' e
la procedura di cui agli articoli 3 e 4.
2. Nel caso di nuovo conferimento di concessioni di stoccaggio cessate per
rinuncia o decadenza, il concessionario rinunciatario o decaduto puo' estrarre
il gas reimmesso in giacimento o cederlo al nuovo concessionario. Le relative
pertinenze sono direttamente trasferite al nuovo concessionario, previo
versamento su apposito capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze del
corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00.
Art. 16.
Applicazione di norme
1. Il giacimento di stoccaggio, nonche' le sue pertinenze, sono sottoposte
alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili.
2. L'iscrizione delle ipoteche e' subordinata all'autorizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. Le ipoteche iscritte sul giacimento di stoccaggio si risolvono sulle cose e
sulle somme di spettanza del concessionario. Questi e' tenuto ad avvertire i
creditori ipotecari iscritti, almeno un mese prima del giorno nel quale si
procedera' alle operazioni per la consegna del giacimento all'amministrazione o
al nuovo concessionario.
Capo II
Esercizio della concessione
Art. 17.
Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di
continuita' di esercizio
1. Le operazioni di stoccaggio devono essere eseguite nel rispetto delle
norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/59, come
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886/79, e dell'art. 11
della legge n. 221/1990; nonche' nel rispetto delle norme di cui al decreto
legislativo n. 624/96, e al decreto legislativo n. 626/94, e successive loro
modificazioni, e nel rispetto di ogni altra prescrizione imposta dalle altre
amministrazioni dello Stato interessate, ciascuna nell'ambito delle rispettive
competenze.
2. Le funzioni amministrative e di vigilanza sull'applicazione delle norme di
cui al comma 1 sono esercitate dagli UNMIG competenti.
3. Quando sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste
dalla normativa vigente, il titolare della concessione ha l'obbligo di agevolare
gli eventuali accertamenti dell'UNMIG competente.
4. Nel caso di evento non dipendente dalla volonta' del concessionario che
provochi interruzioni o modifiche significative allo svolgimento dei lavori di
stoccaggio, deve essere data comunicazione tempestiva all'UNMIG competente.
5. L'UNMIG competente, conclusa positivamente l'istruttoria da parte
dell'amministrazione, nelle more dell'emanazione del provvedimento di
approvazione del nuovo programma lavori o di proroga, puo' autorizzare le
operazioni relative a modifiche significative dei programmi di lavoro, nonche'
le eventuali operazioni in corso all'atto della scadenza non definitiva della
concessione.
6. Per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il concessionario puo'
avvalersi dell'opera di imprese specializzate, dandone comunicazione all'UNMIG
competente prima dell'inizio dei lavori. Il concessionario e' responsabile nei
confronti della pubblica amministrazione dell'opera di dette imprese
specializzate.
Art. 18.
Comunicazione di dati
1. Il concessionario trasmette al Ministero, ed all'UNMIG competente, una
relazione tecnica dettagliata sullo stato dei giacimenti entro il 30 aprile di
ciascun anno per un aggiornamento sulle condizioni del giacimento, sui programmi
lavoro previsti per il ciclo di stoccaggio successivo, sul programma delle
eventuali manutenzioni e degli interventi rilevanti, contenente gli ulteriori
elementi di cui ai commi 3, 4, 6 e 7.
2. I titolari di concessioni di stoccaggio, al fine di assicurare una gestione
coordinata e integrata delle capacita' di stoccaggio di cui dispongono, sono
tenuti a ottimizzare le prestazioni di ciascun giacimento in funzione delle sue
caratteristiche minerarie e a comunicare al Ministero ed all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, non oltre il 30 aprile di ciascun anno, quali
giacimenti verranno utilizzati prevalentemente come stoccaggi di punta e come
stoccaggi di base nel corso del ciclo di stoccaggio, comunicando altresi' i
criteri, le metodologie, i vincoli e le modalita' dell'ottimizzazione di cui al
presente articolo e all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00,
nonche' i criteri e i dati utilizzati per tale classificazione, in funzione
delle seguenti caratteristiche:
a) volumi di working gas;
b) indicazione del numero di giorni consecutivi di massima portata erogativa e
variazione della portata in funzione dello svaso del working gas;
c) meccanismo di produzione;
d) caratteristiche tecniche nominali ed effettive degli impianti associati.
3. La comunicazione di cui al comma 1 comprende i dati tecnici caratteristici di
ciascun giacimento di stoccaggio, con riferimento ai seguenti parametri:
a) volumi di cushion gas, working gas e riserve residue;
b) andamento delle pressioni statiche di fondo iniziale e finale durante il
ciclo effettuato;
c) rivalutazioni del cushion gas e del working gas;
d) disponibilita' di punta giornaliera e relativo andamento in funzione
dell'erogazione (curva di svaso);
e) andamento delle portate di iniezione in funzione del riempimento (curva di
invaso);
f) funzionalita', caratteristiche tecniche e situazione degli impianti di
stoccaggio.
4. La comunicazione di cui al comma 1 comprende i dati previsionali sulle
prestazioni attese per il successivo ciclo di stoccaggio con riferimento a:
a) fase di iniezione:
i) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per l'iniezione;
ii) potenza nominale ed effettiva delle centrali di compressione;
iii) andamento delle portate di iniezione in funzione del riempimento (curva di
invaso);
iv) interventi di manutenzione programmata;
v) eventuali vincoli per l'iniezione derivanti dai sistemi di trasporto e dagli
impianti;
vi) periodi previsti per il ciclo di iniezione;
b) fase di erogazione:
i) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per l'erogazione;
ii) portata nominale ed effettiva in erogazione delle centrali di trattamento;
iii) disponibilita' di punta giornaliera e relativo andamento in funzione
dell'erogazione (curva di svaso);
iv) interventi di manutenzione programmata;
v) eventuali vincoli per l'erogazione derivanti dai sistemi di trasporto e dagli
impianti;
vi) periodi previsti per il ciclo di erogazione.
5. Quando i parametri indicati ai commi 3 e 4 presentano variazioni
significative in relazione a precedenti comunicazioni, oppure derivino da
valutazioni o stime, devono essere evidenziati i motivi di variabilita'.
6. I titolari di concessioni di stoccaggio trasmettono al Ministero ed all'UNMIG
competente, entro il mese successivo all'esercizio, una comunicazione mensile
per singolo campo sui volumi di gas movimentati ed i loro relativi equivalenti
energetici. Detta comunicazione e' estesa ai dati sull'eventuale produzione
residua di gas naturale. Ogni altro dato previsto dalle disposizioni per la
sicurezza degli impianti e delle lavorazioni, di cui all'art. 17, e' comunicato
all'UNMIG competente.
7. I titolari forniscono altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno, i dati a
consuntivo del gas naturale effettivamente movimentato nel precedente ciclo di
stoccaggio, indicando i valori di punta massima in iniezione e in erogazione
registrati in ogni giacimento, con l'indicazione del giorno in cui si sono
verificati ed i valori di pressione statica di fondo al termine delle fasi di
iniezione e di erogazione.
8. Le comunicazioni previste nei precedenti commi del presente articolo,
trasmesse anche nella forma di documenti informatici, sostituiscono a tutti gli
effetti quelle richieste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 9
maggio 2001.
Art. 19.
Operazioni previste nelle concessioni di stoccaggio
1. La pressione statica di fondo non deve superare il valore fissato nel
decreto di conferimento o il maggior valore eventualmente autorizzato dal
Ministero ai sensi dell'art. 8.
Durante la fase dinamica di iniezione di gas in giacimento, la pressione
dinamica puo', limitatamente alla fase finale di ricostituzione del giacimento e
per brevi periodi, superare in misura limitata la pressione massima prevista in
condizioni statiche. In tale caso il concessionario e' tenuto ad inviare all'UNMIG
competente, e per conoscenza al Ministero, una relazione indicante la pressione
di iniezione registrata e la relativa modalita' di misura.
2. Il titolare della concessione di stoccaggio, prima di dare inizio ad
eventuali indagini geologiche e geofisiche ed alle perforazioni deve presentare
il relativo programma all'UNMIG competente.
L'inizio delle suddette operazioni non puo' avere luogo prima che l'UNMIG
competente abbia espresso formale autorizzazione.
3. Al solo fine di ottenere la copertura sismica relativa alla superficie della
concessione di stoccaggio possono essere autorizzate operazioni relative a
rilievi geofisici anche in aree ad essa adiacenti, ancorche' non coperte da
titolo minerario.
4. Il titolare della concessione di stoccaggio deve consentire ai titolari di
permessi di ricerca, concessioni di coltivazione e stoccaggio finitimi, per
riconosciuta necessita' di esecuzione di operazioni relative a rilievi
geofisici, autorizzati dall'UNMIG competente, di operare nell'ambito della
propria concessione o la sorvolino.
5. Il concessionario deve consentire la posa di condotte, autorizzate dall'UNMIG
competente, per il trasporto di idrocarburi estratti nell'ambito di altri titoli
minerari.
6. L'UNMIG competente stabilisce le misure cautelative che dovranno essere
osservate nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 5 e 6, sentito il
titolare della concessione di stoccaggio interessata dalle operazioni stesse per
la definizione delle modalita' e dei tempi degli interventi.
7. Il concessionario, nel caso in cui ravvisi la necessita' di apportare
integrazioni o modifiche al progetto di stoccaggio, ne informa preventivamente
l'UNMIG competente. Nei casi rilevanti, l'UNMIG competente, invita il
concessionario a produrre apposita istanza al Ministero per l'autorizzazione, ai
sensi dell'art. 7.
8. Qualora, nel corso della vigenza della concessione di stoccaggio, singoli
livelli per lo stoccaggio non risultino piu' tecnicamente od economicamente
esercibili, il Ministero puo' autorizzare il concessionario a ridurre la
capacita' di stoccaggio, previa presentazione di istanza. L'istanza e'
presentata conformemente all'art. 12, comma 1.
9. Nel caso di cui al comma 9, fermo restando l'obbligo di ripristino del sito,
il titolare della concessione puo', ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto
legislativo n. 164/00, estrarre il gas producibile dal giacimento nei termini
indicati dal programma autorizzato dal Ministero, sentito l'UNMIG competente.
10. Il concessionario puo' avvalersi dell'opera di imprese specializzate, nel
rispetto del decreto legislativo n. 624/96, ai fini dell'esecuzione di lavori
nell'ambito della concessione di stoccaggio. Il concessionario e' responsabile
nei confronti della pubblica amministrazione dell'opera di dette imprese
specializzate.
Art. 20.
Pozzi di monitoraggio ed operativi
1. Il titolare della concessione di stoccaggio, prima di dare inizio ad ogni
perforazione, presenta il relativo programma all'UNMIG competente per
l'autorizzazione.
2. Il programma indica la postazione del pozzo, l'obiettivo minerario, la
profondita' da raggiungere, il profilo previsto, l'impianto da impiegare, il
programma di tubaggio e di cementazione, le attrezzature contro le eruzioni
libere e la natura dei fluidi di perforazione, il costo preventivato per la
realizzazione dell'opera.
3. L'UNMIG competente, sentite le altre amministrazioni interessate nei casi
previsti dalle norme vigenti, autorizza la perforazione.
4. Ogni pozzo e' individuato mediante un toponimo ricadente nell'area della
concessione seguito da un numero d'ordine. Nel caso di pozzi off-shore la
denominazione e' definita con nome convenzionale seguito dal numero progressivo
del pozzo.
5. L'ubicazione dei pozzi e' effettuata con sistema ottico, ovvero con
radiolocalizzazione, o con altri metodi topografici similari, trasmettendo all'UNMIG
competente apposita documentazione redatta con l'indicazione del metodo seguito.
Ove l'UNMIG competente lo ritenga opportuno, puo' essere redatto il verbale di
ubicazione dei pozzi in presenza di funzionari dell'Ufficio.
6. I pozzi sono contrassegnati in modo da renderne sicura l'individuazione sul
campo.
7. Entro novanta giorni dall'ultimazione del sondaggio, il titolare trasmette
all'UNMIG competente il profilo geologico del foro, corredato dei risultati
delle diagrafie effettuate in foro, da grafici e notizie relative a tutte le
operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti, inoltrandone copia su supporto
informatico al Ministero.
8. Quando un pozzo non sia piu' idoneo all'esercizio dello stoccaggio, il
concessionario procede tempestivamente alla chiusura mineraria chiedendo
l'autorizzazione all'UNMIG competente, informandone il Ministero, precisando il
piano di sistemazione del pozzo stesso e dell'area impegnata.
9. L'UNMIG competente puo' impartire istruzioni in merito al programma di
chiusura ed ai lavori di sistemazione di cui al comma 8.
10. Il concessionario redige il rapporto tecnico della chiusura mineraria del
pozzo, con l'indicazione delle operazioni effettuate e lo trasmette all'UNMIG
competente, inoltrandone copia su supporto informatico al Ministero.
11. Ove l'UNMIG competente lo ritenga necessario, puo' disporre che venga
redatto verbale di chiusura mineraria con la partecipazione di funzionari
dell'Ufficio.
12. L'approfondimento di un pozzo o la modifica e la perforazione della colonna
nell'intento di effettuare operazioni di stoccaggio in un altro livello sono
autorizzati dall'UNMIG competente, al quale deve essere sottoposto il programma
delle operazioni.
13. Nell'esecuzione dei lavori il concessionario osserva le prescrizioni che l'UNMIG
competente ritiene opportuno apportare.
Art. 21.
Pubblica utilita'
1. Le opere necessarie allo stoccaggio e quelle necessarie per immettere il
gas alla rete di trasporto sono dichiarate di pubblica utilita' a tutti gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01, e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte con
decreto legislativo n. 330/2004.
Capo III
Obiettivi di qualita'
Art. 22.
Disposizioni in tema di qualita' della prestazione
1. Lo sviluppo dello stoccaggio deve essere condotto secondo i criteri
tecnico-economici piu' aggiornati. Il titolare della concessione di stoccaggio
svolge la propria attivita' secondo le buone regole della scienza e della
tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a
terzi o danni ambientali.
2. Il concessionario osserva le prescrizioni particolari che le amministrazioni
concedenti ritengono di imporre, ai fini della tutela del giacimento, della
conservazione dell'equilibrio geologico ed idrogeologico del sottosuolo, della
salvaguardia dell'ambiente e dei diritti dei terzi a seguito di esigenze
manifestate durante l'esercizio della concessione di stoccaggio.
3. I titolari di concessioni di stoccaggio destinano le capacita' di stoccaggio
alla funzione di stoccaggio minerario, strategico o di modulazione del sistema
del gas, compatibilmente con il programma di manutenzione e gestione del proprio
sistema di stoccaggio, e con la capacita' della rete di trasporto cui sono
connessi gli impianti di stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono
restituiti rientrano nel campo di intercambiabilita' ed hanno caratteristiche e
contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal Ministero
delle attivita' produttive.
4. Ogni titolare di piu' concessioni di stoccaggio deve gestire in modo
coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas
di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse e
la sicurezza del sistema nazionale del gas.
Art. 23.
Misura del gas
1. Agli effetti della determinazione dei volumi di gas naturale immesso ed
erogato in ciascun giacimento della concessione di stoccaggio, il concessionario
deve installare sistemi di misura finalizzati a rilevare i volumi nonche' il
loro equivalente energetico, espresso in multipli dell'unita' joule (J).
2. Le registrazioni analogiche o digitali delle misurazioni giornaliere sono
tenute a disposizione dell'UNMIG competente, a cura del concessionario, per un
periodo di un anno a decorrere dal termine della conclusione di ciascun ciclo di
stoccaggio.
3. I sistemi di misura devono essere di tipo regolamentare, conformi alla
vigente normativa in materia di metrologia legale.
4. Il concessionario trasmette la documentazione inerente il sistema di misura
all'UNMIG competente, il quale verifica sulla sua corretta realizzazione ed
esercizio, prescrivendo, nel caso, eventuali adempimenti di spettanza del
concessionario, informandone il Ministero.
Art. 24.
Utilizzo di gas inerte
1. Il Ministero puo' autorizzare, su richiesta del concessionario, previa
presentazione di specifico studio di idoneita', la sostituzione, totale o
parziale del cushion gas con gas inerte, sia per le concessioni di stoccaggio
vigenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare tipo che per
quelle di nuova attribuzione.
2. L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione prevista nel presente art. e'
presentata al Ministero ed all'UNMIG competente secondo le disposizioni
dell'art. 7.
Capo IV
Poteri di verifica e conseguenze degli inadempimenti
Art. 25.
Verifica dell'esecuzione dei programmi
1. Il Ministero puo' imporre particolari prescrizioni sia all'atto del
conferimento che successivamente per la tutela del giacimento qualora
dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi
imposti dal decreto e dal presente disciplinare, derivi pregiudizio al
giacimento stesso.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, il concessionario non puo'
sospendere ne' modificare il programma lavoro senza giustificazione tecnica o
riconosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva autorizzazione del
Ministero.
A tal fine il concessionario deve presentare istanza al Ministero ed all'UNMIG
competente indicando e comprovando le ragioni tecniche che giustificano la
sospensione o le modificazioni richieste. L'UNMIG competente esprime il proprio
parere sull'istanza e lo trasmette al Ministero che autorizza la sospensione o
la modificazione del programma. Il provvedimento e' rilasciato, nei casi di
maggiore rilevanza, secondo le procedure dell'art. 7.
3. Il concessionario puo' sospendere il programma di propria iniziativa per
cause di forza maggiore. In tal caso deve darne immediata comunicazione all'UNMIG
competente ed al Ministero per l'emanazione degli atti previsti.
4. Il Ministero, dopo aver fatto svolgere gli accertamenti del caso all'UNMIG
competente, puo' ordinare l'immediata ripresa dei lavori e l'attuazione del
precedente programma se non riconosca giustificata la sospensione.
5. Le eventuali modifiche del programma dei lavori autorizzate dal Ministero,
nei casi di maggiore rilevanza, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia, nel relativo sito Internet del Ministero delle
attivita' produttive.
Art. 26.
Conseguenza degli inadempimenti
1. L'inosservanza delle prescrizioni del disciplinare e' motivo di decadenza
della concessione secondo le indicazioni dell'art. 13.
2. Nei casi previsti dalle norme di cui all'art. 17 si applicano le relative
sanzioni.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27.
Disposizioni finali
1. Il disciplinare di cui al titolo III, che sostituisce il disciplinare
tipo approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1975, di attuazione della
legge n. 170/74, si applica alle concessioni di stoccaggio vigenti a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Su richiesta del concessionario, motivata da particolari esigenze tecniche,
il Ministero, sentito il Comitato tecnico, puo' disporre deroghe a determinate
disposizioni del disciplinare tipo.
3. Avverso gli atti definitivi del Ministero e dell'UNMIG previsti dal presente
decreto e' ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
Art. 28.
Pubblicazione
1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel
sito Internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dal
giorno successivo alla data della prima pubblicazione.
Roma, 26 agosto 2005
Il Ministro: Scajola