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Decreto 29 settembre 2005
Ministero delle Attività Produttive. Indirizzi e criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti.
(GU n. 246 del 21-10-2005)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Visto l'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 (di seguito: il decreto legislativo n. 164/2000), che definisce la
distribuzione come «il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti
locali per la consegna ai clienti»;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo n. 164/2000, che
definisce il trasporto come «il trasporto di gas naturale attraverso la rete dei
gasdotti esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione»;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che definisce:
«cliente finale»: il consumatore che acquista gas per uso proprio;
«cliente grossista»: la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas
naturale e che non svolge attivita' di trasporto o distribuzione all'interno o
all'esterno del sistema in cui e' stabilita od opera;
«clienti»: i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas
naturale che acquistano gas naturale;
«utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce o e'
rifornita dal sistema;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che definisce l'attivita'
di trasporto come «attivita' di interesse pubblico»;
Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che
«le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento sono tenute ad
allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema
di cui esse dispongono abbia idonea capacita' e purche' le opere necessarie
all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili
in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas»;
Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che
«in caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una
violazione del codice di rete, puo' imporre alla stessa impresa di procedere
all'allacciamento»;
Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che specifica che
il servizio di distribuzione e' affidato esclusivamente mediante gara per
periodi non superiori a dodici anni, da parte degli enti locali, i quali
svolgono attivita' di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo;
Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che
«le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di allacciare i
clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede nell'ambito dell'area
territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse
operano, purche' esista la capacita' del sistema di cui dispongono e le opere
necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente
realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas»;
Visto l'art. 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede
la separazione societaria dell'attivita' di trasporto e dispacciamento «da tutte
le altre attivita' del settore gas, ad eccezione dell'attivita' di stoccaggio» e
che «l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto di separazione
societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas»;
Visto l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che
«le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle
altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta, solo nel caso in
cui esse non dispongano della capacita' necessaria, o nel caso in cui l'accesso
al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui
sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta'
economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in
relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in
vigore della direttiva 98/30/CE»;
Visto l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 che prevede che
«Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di capacita' o di
connessione, o dall'impedimento ad assolvere ad obblighi di servizio pubblico,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica che le opere necessarie
per ovviare a tale mancanza o impedimento, non risultino tecnicamente ed
economicamente fattibili in base ai criteri di cui agli articoli 8, comma 2 e
16, comma 2. L'accesso non puo' essere rifiutato ove il cliente sostenga il
costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacita' o di
connessione»;
Visto l'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila affinche' l'attivita' di
trasporto sia svolta in modo da non ostacolare la parita' di accesso al sistema,
nonche' sull'applicazione del codice di rete di cui all'art. 24, comma 5, dello
stesso decreto;
Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e
che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: la direttiva 2003/55/CE);
Visto l'art. 2 della direttiva 2003/55/CE, che definisce:
«clienti»: clienti grossisti e finali di gas naturale e imprese di gas naturale
che acquistano gas naturale;
«clienti finali»: clienti che acquistano gas naturale per uso proprio;
«clienti grossisti»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dai gestori
del sistema di trasporto e dai gestori del sistema di distribuzione, che
acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno della rete
in cui e' stabilita;
«utenti del sistema»: le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono
rifornite dal sistema;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004);
Vista la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), che all'art. 1 definisce come
utente «l'utilizzatore del sistema del gas che acquista capacita' di trasporto o
rigassificazione, per uso proprio o per cessione a terzi» e che all'art. 4,
comma 5, stabilisce che: «Gli utenti che hanno contribuito finanziariamente allo
sviluppo di reti hanno diritto a riduzioni dei corrispettivi unitari di
capacita' di cui al successivo art. 7, complessivamente pari almeno al 7,94 per
cento annuo del valore degli importi corrisposti, rivalutato in base all'indice
dei prezzi dei beni di investimento pubblicato dall'ISTAT e ridotto in ragione
del 2,5 per cento del valore iniziale annuo, a partire dall'anno di erogazione
del contributo»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 12 febbraio 2003, n. 152/03 (di seguito:
la deliberazione dell'Autorita' n. 152/03);
Visto il codice di rete della societa' SnamReteGas S.p.a., che all'art. 4, comma
5, definisce come utente «La societa' che soddisfa i requisiti di accesso alla
rete di metanodotti, con la quale il trasportatore sottoscrive l'atto di
conferimento: corrisponde alla dizione anglosassone shipper»;
Vista la lettera dell'Autorita' del 15 settembre 2004, con cui l'Autorita'
segnala al Ministero delle attivita' produttive che erano pervenute istanze da
parte di alcuni soggetti volte all'approvazione del proprio codice di rete di
trasporto e delle relative proposte tariffarie, richiamando l'attenzione sul
fatto che l'assenza, nella normativa vigente, di criteri atti alla definizione
della rete di trasporto regionale, e' causa di indeterminatezza e di
possibilita' di confusione tra le reti di trasporto regionale e quelle di
distribuzione, e sollecitando un chiarimento in merito;
Vista la lettera dell'Autorita' in data 24 novembre 2004, con cui l'Autorita'
chiede al Ministero delle attivita' produttive chiarimenti in merito a una
segnalazione, pervenuta dalla societa' SnamReteGas S.p.a., su alcune difficolta'
registrate dalla stessa nell'ottenimento dei permessi da parte degli enti locali
per la realizzazione delle opere di allacciamento agli utenti;
Vista la nota del Ministero delle attivita' produttive 27 gennaio 2005 con cui
il Ministero, ritenendo opportuno intervenire in sede legislativa emanando
disposizioni in materia di individuazione delle reti di trasporto regionale,
invita l'Autorita' a sospendere ogni iniziativa in corso o futura che tenda a
precostituire situazioni di fatto, ed ha comunicato l'intenzione di emanare
disposizioni transitorie nell'ambito dei poteri di indirizzo di cui agli
articoli 28 e 36 del decreto legislativo n. 164/2000, e all'art. 1, comma 49,
della legge n. 239/2004, in attesa dell'emanazione di ulteriori norme in
attuazione della direttiva 2003/55/CE;
Considerato che ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000, il
Ministero delle attivita' produttive, su conforme parere dell'Autorita' e della
Conferenza unificata, ha individuato la rete nazionale dei gasdotti, con decreti
ministeriali 22 dicembre 2000 e 30 giugno 2004;
Considerato che la normativa esistente non prevede una specifica autorizzazione
per svolgere l'attivita' di trasporto di gas naturale ne' prevede criteri di
classificazione dei metanodotti di distribuzione e di transito regionale;
Considerato che i gasdotti non compresi ne' nella rete nazionale di trasporto,
ne' nelle reti di distribuzione possono costituire, a certe condizioni, le reti
regionali di gasdotti di trasporto, che risultano connesse da un lato alla rete
nazionale di trasporto presso i punti di uscita dalla stessa, e dall'altro lato,
alle reti di distribuzione mediante impianti di riduzione della pressione e di
misura del gas, nonche' ad alcuni clienti finali allacciati alla rete di
trasporto;
Considerato che la classificazione funzionale di un tratto di rete di
distribuzione come appartenente al sistema di trasporto determinerebbe la
decadenza, per quel tratto di rete e per il soggetto che lo gestisce, degli
obblighi previsti per l'attivita' di distribuzione dal decreto legislativo n.
164/2000, e in particolare di quelli di cui all'art. 14, in relazione al regime
concessorio di servizio pubblico, con limiti temporali e modalita' di
affidamento stabiliti;
Considerato che il significato del termine «utente» e' distinto da quello di
«cliente», cosi' come quello di «accesso» e' distinto da quello di
«allacciamento»;
Considerato che l'art. 8, comma 2 e 3, l'art. 16, comma 2, l'art. 24, comma 2 e
l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che recepiscono quanto
stabilito agli articoli 15 e 17 della direttiva 98/30/CE, hanno introdotto una
innovazione rispetto alla normativa precedente, in quanto attribuiscono il
diritto al cliente finale di ottenere direttamente l'accesso alla rete, anche di
trasporto, tramite l'allacciamento, qualora il cliente finale sopporti gli oneri
corrispondenti; e che pertanto la precedente prerogativa di esclusivita' delle
concessioni di distribuzione di gas naturale, stabilita in un previgente regime
giuridico nel quale essa era comprensiva anche della fornitura di gas naturale,
deve essere riconsiderata alla luce di tale innovazione;
Ritenuto necessario stabilire criteri che consentano di individuare univocamente
le reti regionali di trasporto, distinguendole dalle reti di distribuzione e di
definire le modalita' di allacciamento dei clienti finali alle reti di trasporto
regionali;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 4, e dell'art. 36,
del decreto legislativo n. 164/2000 e dell'art. 1, comma 49, della legge n.
239/2004 stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicita'
nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la
classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto
di clienti finali alle stesse reti.
Art. 2.
Criteri di classificazione delle reti di trasporto regionale
1. I gasdotti facenti parte delle reti di distribuzione esistenti, soggette
ad un regime giuridico di concessione o affidamento, comprovato dall'esistenza
di un rapporto contrattuale tra l'ente gestore della rete di gasdotti e l'ente
concedente, non possono essere riclassificati come reti o gasdotti di trasporto
regionale. L'appartenenza dei gasdotti alla rete di distribuzione risulta anche
dai relativi stati di consistenza. La stessa disposizione si applica anche ai
potenziamenti dei gasdotti in questione.
2. I gasdotti facenti parte delle reti di trasporto regionale esistenti che,
alla data del presente decreto, hanno concorso alla formazione del valore
dell'attivo immobilizzato ai fini della definizione delle tariffe di trasporto e
dispacciamento del gas naturale, ed i relativi potenziamenti effettuati dal
medesimo proprietario della rete, continuano ad essere considerati appartenenti
alle reti di trasporto regionale esistenti, purche' non espressamente realizzati
nell'ambito di concessione o affidamento del servizio di distribuzione da parte
degli enti locali.
3. Le reti o i gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti, che non
rientrano tra quelli di cui al comma 1, possono essere classificati come
gasdotti o reti di trasporto regionale, qualora soddisfino i seguenti requisiti:
a) i gasdotti sono di proprieta' dell'impresa che intende effettuare l'attivita'
di trasporto di gas naturale nei gasdotti stessi;
b) i gasdotti sono alimentati da altre reti di trasporto nazionale o regionale,
alimentano separatamente almeno due reti di distribuzione, e non presentano o
non e' per essi previsto l'allacciamento diretto di clienti finali, salvo i casi
di cui all'art. 3, commi 2 e 3;
c) la pressione di esercizio deve essere non inferiore a 5 bar;
d) la rete dispone di impianti di misura almeno in uscita e dei necessari
impianti di regolazione dei flussi e delle pressioni;
e) la rete dispone di strumentazione per il monitoraggio della qualita' del gas
in transito e la definizione del potere calorifico superiore agli ingressi e
alle uscite;
f) l'estensione della rete e' regionale o quantomeno la rete attraversa una
pluralita' di territori comunali.
4. L'impresa di trasporto di gas naturale per gestire le reti e i gasdotti di
cui al comma 3, di cui detiene la proprieta', deve disporre di:
a) un sistema di dispacciamento, sistemi atti alla funzione di bilanciamento e
documentazione dei flussi, sistemi e strutture atti al corretto interfacciamento
con le reti collegate, con gli utenti del servizio, di sistemi e strutture atte
alle comunicazioni di servizio;
b) una infrastruttura tecnica per l'esercizio e l'emergenza adeguata alle
dimensioni del trasporto stesso;
c) una struttura organizzativa propria dell'attivita' di trasporto;
d) autorizzazioni e concessioni pubbliche e private necessari all'esercizio
dell'infrastruttura;
e) conoscenze tecniche e operative atte a pianificare e gestire l'operativita'
dell'infrastruttura in modo corretto e in condizioni di sicurezza;
f) risorse umane in possesso di qualifiche necessarie ad operare
sull'infrastruttura in situazioni ordinarie e di emergenza;
g) risorse finanziarie adeguate allo svolgimento delle attivita' di trasporto,
nonche' a contribuire allo sviluppo e alla sicurezza del sistema di trasporto.
5. L'impresa di trasporto di gas naturale che gestisce reti di trasporto
regionale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000,
non puo' effettuare attivita' di distribuzione e pertanto deve essere separata,
quanto meno societariamente, dai soggetti che effettuano attivita' di
distribuzione di gas naturale. Inoltre, ai sensi dell'art. 9 della direttiva
2003/55/CE, il gestore del sistema di trasporto, dal
1° luglio 2004, deve essere indipendente dalle altre attivita' non connesse al
trasporto, oltre che come forma giuridica, anche sotto il profilo
dell'organizzazione e del potere decisionale.
6. Le imprese di trasporto che gestiscono reti di trasporto regionale
garantiscono i livelli e gli standard qualitativi e di sicurezza del trasporto a
tutela dei clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto e i livelli
essenziali di qualita' e sicurezza relativi alla fornitura agli stessi clienti,
quali l'odorizzazione del gas e l'assicurazione di cui alla deliberazione dell'Autorita'
n. 152/03, nel caso detti gasdotti servano direttamente clienti civili.
7. Le imprese di trasporto che gestiscono reti di trasporto regionali, entro tre
mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, comunicano al Ministero
delle attivita' produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse
minerarie, su supporto informatico, l'elenco dei gasdotti facenti parte delle
rispettive reti di trasporto regionale, utilizzando il modulo riportato in
allegato, che e' parte integrante e sostanziale del presente decreto, nonche' la
documentazione comprovante quanto stabilito ai commi 3 e 4.
8. Le imprese di cui al comma 7, sono tenute a comunicare al Ministero delle
attivita' produttive, entro il 31 gennaio di ogni anno, eventuali variazioni
intervenute o previste.
Art. 3.
Criteri per l'allacciamento diretto di clienti finali a reti di trasporto
regionali
1. Ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 3, 16, comma 2, 24, comma 2, e 25,
comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che hanno modificato la precedente
prerogativa di esclusivita' delle concessioni di distribuzione di gas naturale,
sono riportati nei seguenti commi alcuni criteri per l'allacciamento diretto di
clienti finali a reti di trasporto regionali.
2. I clienti finali diversi da quelli civili hanno diritto di richiedere
l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale nei seguenti casi:
a) nuovi clienti aventi particolari necessita' tecniche di fornitura,
segnatamente per quanto concerne la pressione e/o la portata di gas naturale,
non soddisfacibili da parte dell'impresa di distribuzione;
b) clienti gia' serviti dalla rete di distribuzione, le cui nuove necessita' di
fornitura per intervenute nuove esigenze, con particolare riferimento alla
pressione e/o alla portata di gas, non possono essere piu' soddisfatte
dall'impresa di distribuzione;
c) nuovi clienti ai quali l'impresa di distribuzione ha rifiutato l'accesso in
quanto le opere di allacciamento non risultano tecnicamente ed economicamente
realizzabili in base ai criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas.
3. I nuovi clienti finali non ancora allacciati, diversi da quelli sopra
elencati, che pur potendo tecnicamente richiedere l'allacciamento al
distributore operante nella zona, intendono richiedere l'allacciamento diretto a
una rete di trasporto regionale, devono sostenere i maggiori costi relativi alle
opere necessarie all'allacciamento, non risultando ammissibile che l'impresa di
trasporto realizzi interamente a proprio carico le opere di
allacciamento a loro favore, addossandone l'onere sui corrispettivi generali
delle tariffe di trasporto e quindi a carico della collettivita' dei clienti.
4. Ad eccezione di quanto stabilito al comma 2, lettera b), non puo' essere
richiesto l'allacciamento alla rete di trasporto regionale da clienti finali
gia' allacciati a reti di distribuzione e che quindi hanno gia' accesso al
sistema, sia in quanto per essi non si configura il diritto di ottenere un nuovo
allacciamento alla rete di trasporto, sia perche' tale allacciamento potrebbe
causare discriminazioni e penalizzazioni nei confronti degli altri clienti
allacciati alla rete di distribuzione.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i necessari
provvedimenti in applicazione di quanto stabilito agli articoli precedenti, ivi
comprese le sanzioni da applicare in caso di inadempienza da parte delle
imprese, con l'obiettivo di una equa ripartizione degli obblighi e degli impegni
economici tra tutti i soggetti interessati, nonche' ai fini della tutela dei
livelli di qualita' e di sicurezza nei confronti dei clienti finali civili
allacciati alle reti di trasporto regionale.
2. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel
sito internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dalla
data della pubblicazione.
Roma, 29 settembre 2005
Il Ministro: Scajola
Allegato omesso