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Decreto 5 dicembre 2005
Ministero delle Attività Produttive. Determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2006, dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a.
(GU n. 296 del 21-12-2005)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e
integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare
l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e
delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta
da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a.;
Visti altresi' gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del decreto legislativo
n. 79/1999, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore
della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro delle
attivita' produttive;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarita' e delle funzioni
da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal
1° aprile 2000;
Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della protezione civile 12 giugno 2000, n. 3060 e 6 luglio 2000, n. 3062;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del citato
decreto legislativo n. 79/1999, concernente la cessione dei diritti e delle
obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri
operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del
Ministro delle attivita' produttive del 10 dicembre 2001;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente
l'assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei
clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico a decorrere dal 1°
gennaio 2004 e direttive alla medesima societa', ed in particolare l'art. 3,
relativo alle modalita' di approvvigionamento previste al fine di assicurare la
copertura della domanda minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento,
tra cui rientra la partecipazione della stessa societa' alle procedure per
l'assegnazione di capacita' produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di
cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, secondo modalita'
e quote di capacita' produttiva stabilite con decreto del Ministro delle
attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 199 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003,
concernente l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato
elettrico e l'assunzione di responsabilita' del gestore del mercato elettrico
S.p.a. relativamente al mercato elettrico a decorrere dall'8 gennaio 2004;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: il decreto
legislativo n. 387/2003);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004,
concernente criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta'
e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), secondo il quale beni, rapporti
giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13,
e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' le
attivita' correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003, rimangono in capo
al Gestore della rete di trasmissione nazionale anche a seguito
dell'unificazione della proprieta' e della gestione della rete;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004),
concernente il riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la nota del Ministro delle attivita' produttive 22 dicembre 2004 recante
«Indirizzi alle societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.,
Gestore del mercato elettrico S.p.a. e Acquirente unico S.p.a., ai fini della
partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004» che dispone che, a
decorrere dal 31 dicembre 2004, e' possibile, per gli operatori ammessi alle
contrattazioni sul sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto
legislativo n. 79/1999, la formulazione attiva di offerte di acquisto di energia
elettrica sul Mercato elettrico del giorno prima;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 28
novembre 2005, n. 248/05, recanti misure urgenti in materia di passaggio al
mercato libero dell'energia elettrica;
Vista la lettera del Gestore del mercato elettrico S.p.a. del 24 novembre 2005,
prot. GME/P2005001665, con cui vengono fornite indicazioni sul prezzo medio di
mercato dell'energia elettrica scambiata nel sistema delle offerte;
Vista la lettera del Gestore del sistema elettrico-GRTN S.p.a. del 28 novembre
2005, prot. GRTN/P2005021677, con cui si indica in 5.600 MW la capacita'
produttiva relativa all'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del
decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile per l'anno 2006;
Considerato che, ai sensi delle disposizioni della legge n. 239/2004, dal 1°
luglio 2004 hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo tutti i clienti
finali non domestici;
Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, il Gestore della rete di
trasmissione nazionale ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema
elettrico - GRTN S.p.a. (di seguito: Gestore del sistema elettrico) e che in
capo a detto soggetto, sulla base delle disposizioni dell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, rimangono tra l'altro le
funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/1999;
Considerato che, in base a quanto comunicato dal Gestore del mercato elettrico
S.p.a. con la citata lettera del 24 novembre 2005, il prezzo medio di mercato,
calcolato come media aritmetica nel periodo 1° gennaio 2005 - 23 novembre 2005,
e' risultato pari a 57,71 euro/MWh e che detto periodo e' ritenuto significativo
in quanto, a decorrere dal 31 dicembre 2004, e' possibile la formulazione attiva
di offerte di acquisto di energia elettrica nel sistema delle offerte di cui
all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
Considerato che, ai fini del collocamento nel sistema delle offerte dell'energia
elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, non e'
rilevante distinguere tra l'energia derivante da capacita' programmabile e
quella derivante da capacita' non programmabile e che, pertanto, cosi' come gia'
effettuato nelle modalita' di assegnazione adottate per l'anno 2005, potranno
essere adottate modalita' omogenee per il collocamento dell'energia
complessivamente nella disponibilita' del Gestore del sistema elettrico;
Ritenuto necessario prevedere la partecipazione alla procedura di assegnazione
della citata energia dell'Acquirente unico S.p.a., nella funzione di garante
della fornitura dei clienti vincolati, per una quota di energia che, rispetto
all'assegnazione valida per l'anno 2005, tenga conto della sostanziale
stabilita' del mercato vincolato nell'anno 2006 e delle modalita' di
assegnazione di cui al precedente considerato;
Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo
medio dell'energia elettrica come risultante dal sistema delle offerte di cui
all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, mantenendo rispetto a tale prezzo
condizioni di approvvigionamento vantaggiose per gli operatori, senza incidere
in maniera rilevante sulle tariffe;
Ritenuto opportuno che, al fine di garantire maggiore prevedibilita' agli
operatori, il prezzo di cessione sopra definito debba essere costante in tutte
le ore dell'anno 2006;
Ritenuto necessario prevedere il trasferimento dei diritti assegnati tra il
mercato libero e l'Acquirente unico S.p.a., nel caso di passaggio dei clienti
finali dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa;
Ritenuto necessario, al fine di minimizzare le revoche e le rassegnazioni in
corso d'anno, prevedere che i gestori di rete, in cui ha sede il punto di
prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione,
forniscano tempestivamente le certificazioni necessarie per gli adempimenti del
Gestore del sistema elettrico secondo le modalita' individuate del medesimo
Gestore;
Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione, per quanto
previsto dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 relativamente
alla cessione, da parte del Gestore del sistema elettrico S.p.a., dell'energia
elettrica ritirata ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, nonche' di quella prodotta da parte delle imprese
produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera b) del provvedimento
CIP n. 6/92, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche
convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e
integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), integrate dai
commi seguenti.
2. «Acquirente unico» e' la societa' Acquirente unico S.p.a., di cui all'art. 4
del decreto legislativo n. 79/1999.
3. «Assegnatario» e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di una quota
parte dell'energia disponibile.
4. «Autorita» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai
sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. «Gestore del mercato» e' la societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. di
cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
6. «Gestore del sistema elettrico» e' la societa' Gestore del sistema elettrico
- GRTN S.p.a., come chiamata a seguito del cambio di denominazione del Gestore
della rete di trasmissione nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo
n. 79/1999.
7. «Mercato elettrico» e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto
legislativo n. 79/1999.
8. «Punto di prelievo» e' il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata
dalla rete con obbligo di connessione di terzi.
Art. 2.
Energia elettrica assegnabile
1. Il Gestore del sistema elettrico, sulla base degli impegni assunti dai
produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non
programmabili, definisce la quantita' totale di energia elettrica per l'anno
2006 da acquisire ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000.
2. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' ceduta agli operatori tramite
procedure di assegnazione, effettuate dal Gestore del sistema elettrico entro il
31 dicembre 2005, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3.
3. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' destinata:
a) per una quota pari al 40% all'Acquirente unico per la fornitura al mercato
dei clienti vincolati;
b) per una quota pari al 60% ai clienti idonei del mercato libero.
4. I clienti idonei, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione di
cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi nel mercato dei clienti
vincolati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999.
Art. 3.
Procedura di assegnazione
1. Ai fini dell'espletamento della procedura di assegnazione dell'energia
elettrica di cui al comma 1 dell'art. 2, il Gestore del sistema elettrico
pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data
fissata per le assegnazioni, un apposito bando con descrizione particolareggiata
della procedura di assegnazione.
2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte degli
operatori, sono avanzate in base al consumo medio annuo di energia elettrica,
con le modalita' di cui al punto 4 della delibera dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas n. 248/05, registrato nel corso degli ultimi dodici mesi
disponibili, come certificato dal gestore di rete in cui ha sede il punto di
prelievo dell'operatore medesimo. In mancanza di detta certificazione e'
temporaneamente valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di
assegnazione di cui al comma 1, un'autocertificazione da parte dell'operatore.
3. Il Gestore del sistema elettrico assegna, in termini di valore orario
costante per tutte le ore, dell'anno 2006, l'energia di cui all'art. 2, comma 1,
tenendo conto delle quote di cui al medesimo art. 2, comma 3, sulla base delle
singole richieste avanzate dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta
complessiva sia superiore alla quantita assegnabile, secondo quote di energia
elettrica proporzionalmente ridotte.
4. Il prezzo di assegnazione e' costante in tutte le ore dell'anno 2006 e pari a
55,5 euro/MWh.
5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione, il Gestore del
sistema elettrico e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per
differenza che impegna, con riferimento all'energia assegnata:
a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per
quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai
sensi del comma 3;
b) il Gestore del sistema elettrico a corrispondere a ciascun operatore
assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia
elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza
tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4,
se detta differenza e' positiva;
c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al Gestore del sistema
elettrico, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia
elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza
tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4,
se detta differenza e' negativa.
6. Il Gestore del sistema elettrico, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in efficacia del presente decreto, sottopone al Ministero delle attivita'
produttive, per l'approvazione, le regole che disciplinano il trasferimento dei
diritti assegnati tra il mercato libero e l'Acquirente unico S.p.a., nel caso di
passaggio dei clienti finali dal mercato libero al mercato vincolato e
viceversa.
7. I gestori di rete in cui ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori
che avanzano richiesta di assegnazione sono tenuti a fornire la certificazione
di cui al comma 2, secondo modalita' individuate dal Gestore del sistema
elettrico, in tempi utili al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni
in corso d'anno.
Art. 4.
Controlli, revoca di diritti e sanzioni
1. Il Gestore del sistema elettrico provvede ad effettuare controlli sulla
veridicita' dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni di cui
all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso
nonche' quelle dell'Acquirente unico e dei distributori.
2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta:
a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei diritti delle
assegnazioni di cui all'art. 3, alle corrispondenti condizioni economiche di
assegnazione;
b) la riassegnazione, da parte del Gestore del sistema elettrico, con le
medesime procedure di cui all'art. 3, dell'energia resasi disponibile a seguito
dell'annullamento dei diritti di cui alla precedente let-tera a);
c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autorita' nei confronti degli
operatori cui sono stati revocati i diritti delle assegnazioni.
Art. 5.
Copertura dei costi
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al
fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore del sistema
elettrico, l'Autorita' include negli oneri di sistema i costi e i ricavi del
Gestore del sistema elettrico derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3,
comma 5, lettere b) e c).
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel sito Internet del Ministero delle attivita' produttive.
Roma, 5 dicembre 2005
Il Ministro: Scajola