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Testo coordinato del Decreto-Legge 14 maggio 2005, n. 81
Testo del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2005), coordinato con la legge di conversione 13 luglio 2005, n. 131 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa' operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas».
(GU n. 161 del 13-7-2005)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, comma 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza nel Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Partecipazioni in societa' operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas
naturale
1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla
legge 20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
(( "3-bis. Fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei limiti di
cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e
alla legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, le disposizioni
)) di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti
controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione
europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato
nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorita' degli
Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le
procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei
mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state
definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza
degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo
l'effettivo esercizio delle liberta' fondamentali garantite dal Trattato
istitutivo della Comunita' europea nell'accesso ai mercati dell'energia
elettrica e del gas naturale.".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2001, n. 120, convertito dalla
legge 20 luglio 2001, n. 301, (Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2001, n. 170),
(Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e
privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici), come modificato
dalla presente legge.
«Art. 1. - 1. Fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un
mercato pienamente concorrenziale nei settori dell'elettricita' e del gas, a
salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e di privatizzazione in
atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno
Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato
nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari
regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o indirettamente o per
interposta persona, anche mediante un'offerta pubblica a termine o in via
differita, partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di
societa' operanti nei settori predetti, in via diretta o tramite controllate o
collegate, il rilascio o il trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o
concessori previsti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in materia di
energia elettrica, e decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 64, in materia di
mercato interno del gas naturale, e' effettuato alle condizioni di cui al comma
2. Il limite complessivo del 2 per cento e' riferito al singolo soggetto e al
relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non
avente forma societaria, che esercita il controllo, le societa' controllate e
quelle sottoposte a comune controllo, nonche' le societa' collegate. Il limite
riguarda altresi' i soggetti che direttamente o indirettamente, anche tramite
controllate, collegate, societa' fiduciarie o per interposta persona, aderiscono
anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o comunque
ad accordi o patti parasociali.
2. In caso di superamento del limite di cui al comma 1, a partire dal momento
del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o concessioni di cui al
medesimo comma 1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite
stesso, e' automaticamente sospeso e di esse non si tiene conto ai fini dei
quorum assembleari deliberativi. Non possono essere altresi' esercitati i
diritti di acquisto o sottoscrizione a termine o differiti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le acquisizioni
effettuate in data successiva alle conclusioni della Presidenza del Consiglio
europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.
3-bis. Fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui al
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e alla
legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati
direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle
sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una
posizione dominante, qualora le competenti Autorita' degli Stati interessati
abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la
privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari
regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il
Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli
approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo l'effettivo
esercizio delle liberta' fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della
Comunita' europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas
naturale.
4. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sentita, per i profili
di competenza, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, accerta, con
i poteri e gli strumenti ad essa attribuiti dalla normativa vigente, il rispetto
delle disposizioni di cui al presente articolo».
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.