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Regione Puglia. Legge Regionale n. 9 del 11-08-2005
"Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica"
(B.U.R. Puglia n. 102 del 12-08-2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
[1. Nelle more della definizione e approvazione del piano energetico
ambientale regionale, comunque fino e non oltre il 30 giugno 2006, sono sospese
le procedure di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della legge regionale
12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), nonché
le procedure autorizzative, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità), delle istanze relative alla realizzazione di
impianti eolici inoltrate ai competenti Uffici regionali successivamente alla
data del 31 maggio 2005, a esclusione di quelli a unica turbina di potenzialità
nominale fino a 1 MW, destinati in via prioritaria a produzione di energia per
autoconsumo, nonché delle installazioni di impianti di piccola taglia, con
potenza massima complessiva di 60 kW, potenza massima unitaria di 30 kW,
diametro del rotore di 10 metri, altezza del palo di sostegno non superiore a 20
metri.](*)
2. Il comma 1 non si applica ai procedimenti per la realizzazione di impianti
destinati, in via esclusiva, ad alimentare l'erogazione, senza finalità di lucro
né margini di profitto, in favore di uffici pubblici dello Stato, della Regione,
di enti pubblici territoriali, di enti locali o di società a capitale
interamente pubblico, nonché in favore di esercenti di pubblici servizi quali i
servizi sanitari, i servizi di trasporto pubblico, i servizi di distribuzione di
acqua, energia e gas.
3. Ferme restando le propedeutiche procedure di valutazione ambientale ai sensi
della l.r. 11/2001, l'installazione di impianti di produzione di energia eolica
di piccola taglia, così come definiti dal comma 1, sono assoggettati a un regime
autorizzativo semplificato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 23
agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), consistente
nella Denuncia di inizio attività (DIA) ex decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia. Testo A) e successive modificazioni e
integrazioni, costituente titolo abilitativo, ai fini degli adempimenti in
materia di edilizia e di energia, sostitutivo dell'autorizzazione unica di cui
all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.
4. Sono esclusi dalla moratoria e, pertanto, proseguono nella procedura di
valutazione d'impatto ambientale e autorizzativa le istanze sulla realizzazione
di impianti eolici sottoposte prima del 31 maggio 2005 all'esame
dell'Assessorato all'ambiente per l'eventuale assoggettabilità o incidenza
ambientale e rinviate anche successivamente a valutazione d'impatto ambientale.
5. La Giunta regionale è chiamata a definire il piano energetico ambientale
regionale, riferito alla produzione regionale di energia sia da fonti
convenzionali, sia da fonti alternative e da fonti rinnovabili, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ad
approvare lo stesso entro i successivi novanta giorni.
(*) N.d.R.: Il comma 1 è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte
Costituzionale n. 364 del 9 novembre 2006
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 11agosto 2005
TEDESCO