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Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 28

 

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili dipotenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (Deliberazione n. 28/06).

 

(GU n. 55 del 7-3-2006)
 



  L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 febbraio 2006;
Visti:
la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
la legge 13 maggio 1999, n. 133 (di seguito: legge n. 133/99);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
la direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalita'  e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale  di trasmissione (di seguito: d.P.C.M. 11 maggio 2004);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della tutela del territorio 28 luglio 2005, come modificato e integrato dal decreto del Ministro  delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della tutela del territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante l'aggiornamento delle direttive per  l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11,  comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 6  dicembre 2000, n. 224/00 (di seguito: deliberazione n. 224/06);
la deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);
la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/03);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' in materia di qualita' dei servizi di  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2004-2007, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato della qualita);
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2005, n. 281/05, recante condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: deliberazione n. 281/2005);
il documento per la consultazione 15 luglio 2005, recante condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03 (di seguito: documento per la consultazione);
le osservazioni al documento per la consultazione, di cui al precedente alinea, pervenute all'Autorita'.


Considerato che:
la legge n. 481/95 prevede che l'Autorita' definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti;
l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorita' fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni;

l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che le imprese distributrici abbiano l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' in materia di tariffe, contributi ed oneri;
l'art. 10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/99 prevede che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non sia soggetto agli obblighi di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, el'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non sia sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica;
l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'Autorita' disciplini le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW;
l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che nell'ambito della disciplina dello scambio sul posto non e' consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta;
pertanto, i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto sono soggetti che, mediamente, su base annua, presentano un prelievo complessivo di energia elettrica superiore rispetto alle immissioni e sono quindi configurabili, dal punto di vista del sistema elettrico, come clienti finali;
l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 stabilisce che la disciplina dello scambio sul posto sostituisca ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica;
a seguito della progressiva liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica aumenta il numero dei clienti idonei titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW;
le modalita' amministrative e di fatturazione dell'energia elettrica prelevata dai clienti finali del mercato libero sono calcolate con riferimento all'anno solare, diversamente da quanto di norma accade per i clienti del mercato vincolato;
l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili;

l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che siano escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili, tra le altre, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 10/91;
il decreto ministeriale 28 luglio 2005 ha previsto una «tariffa incentivante» per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici anche di potenza nominale non superiore a 20 kW;
il valore della «tariffa incentivante» prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e' riferito all'anno solare.


Ritenuto opportuno:
disciplinare le condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ivi compresi gli impianti alimentati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/03, ad eccezione delle centrali ibride;
prevedere che la disciplina di cui al precedente alinea possa essere applicata sia a clienti vincolati sia a clienti liberi titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW;
prevedere che l'applicazione della suddetta disciplina faccia riferimento a periodi temporali  congruenti a quelli gia' attualmente previsti dalle modalita' amministrative e di fatturazione vigenti per il mercato libero e per il mercato vincolato;
che, in deroga al principio di cui al precedente alinea, per i soggetti che beneficiano delle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, il periodo di riferimento per l'applicazione della disciplina dello scambio sul posto sia l'anno solare, a prescindere dalla loro appartenenza al mercato libero o al mercato vincolato;
escludere, per i titolari degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, l'obbligo di stipula del contratto di dispacciamento in immissione, nonche' diversamento del corrispettivo per il servizio di trasmissione previsto dall'art. 19 del testo integrato;
prevedere opportune disposizioni finalizzate all'integrazione della disciplina dello scambio sul posto con le vigenti condizioni per l'erogazione dei servizi di dispacciamento, trasporto, misura e vendita dell'energia elettrica ai clienti finali;

prevedere che, per gli impianti che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, trovino applicazione le disposizioni dell'Autorita' in materia di qualita' dei servizi di distribuzione,misura e vendita dell'energia elettrica di cui al testo integrato della qualita';

prevedere un corrispettivo a copertura dei costi aggiuntivi associati all'erogazione del servizio di scambio sul posto;
Delibera:

Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 387/03, all'art. 1, comma 1.1 del testo integrato e all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione n. 168/03, oltre che le seguenti:
a) l'anno e':
nel primo anno di validita' del contratto, il periodo intercorrente tra la data di efficacia del contratto e il 31 dicembre;
per gli anni successivi, l'anno solare;
nell'ultimo anno di validita' del contratto, il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di risoluzione del contratto;
b) l'anno contrattuale e':
per il primo anno di validita' del contratto, il periodo di un anno di calendario avente inizio dalla data di efficacia del contratto medesimo;
per gli anni successivi al primo, il periodo di un anno di calendario avente inizio dalla data di tacito rinnovo del contratto;
per l'ultimo anno di validita' del contratto, il periodo intercorrente tra l'ultima data di tacito rinnovo e la data di risoluzione del contratto;
c) l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
d) il contratto e' il contratto sottoscritto tra il gestore contraente e il richiedente in esecuzione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, il cui schema e' riportato in allegato A alla presente deliberazione;
e) il gestore contraente e' l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui e' ubicato l'impianto del richiedente;
f) il gestore del sistema elettrico e' il gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. di cui al d.P.C.M. 11 maggio 2004;
g) il gestore di rete e' la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprieta', della gestione della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi a cui e' connesso l'impianto del richiedente;
h) gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW sono gli impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW alimentati da fonti rinnovabili, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387/03 o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/03, ad eccezione delle centrali ibride;
i) l'impresa distributrice e' l'impresa esercente l'attivita' di distribuzione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 79/99;
j) la potenza nominale di un impianto che si avvale del servizio di scambio sul posto e' la potenza risultante dalla somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici dell'impianto destinati alla produzione di energia elettrica o delle potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto;
k) il punto di connessione e' il punto di confine (fisico o convenzionale) tra la rete del gestore di rete e l'impianto per cui si richiede il servizio di scambio sul posto, con riferimento al quale viene misurata l'energia elettrica immessa e prelevata tra la rete con obbligo di connessione di terzi e l'impianto;
l) il richiedente e' il soggetto che richiede il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, di cui e' titolare o ne ha la disponibilita';
m) il saldo e' la differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione;
n) il servizio di scambio sul posto di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03 e' il servizio erogato dal gestore contraente che consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di cui alla lettera h), e l'energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono;
o) Terna e' la societa' Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. di cui al d.P.C.M. 11 maggio
2004.

Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione
2.1. La presente deliberazione definisce le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03.
2.2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 2.1 non e' consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n.387/03.
2.3. La disciplina di cui al comma 2.1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 387/03.
2.4. I titolari degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, nell'ambito della disciplina di cui al comma 2.1, non devono:

a) versare il corrispettivo per il servizio di trasmissione di cui all'art. 19 del testo integrato per l'energia elettrica immessa in rete;
b) versare il corrispettivo per il servizio di misura nei punti di immissione di cui all'art. 40 del testo integrato;
c) stipulare il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione previsto dall'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03.
2.5. All'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW nell'ambito della disciplina di cui al comma 2.1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 17.1, lettera b), del testo integrato.
2.6. Per gli impianti di cui al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'Autorita' in materia di qualita' dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica di cui al testo integrato della qualita'.

Art. 3.
Modalita' per la richiesta e per l'erogazione del servizio di scambio
sul posto
3.1. Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i clienti del mercato vincolato e i clienti del mercato libero che hanno la disponibilita' di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW.
3.2. La richiesta deve essere presentata all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui e' ubicato l'impianto.
3.3. L'impresa distributrice a cui e' presentata la richiesta di cui al precedente comma 3.1 propone al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, un contratto conforme allo schema di contratto allegato al presente provvedimento (allegato A), indicando altresi' le tempistiche previste per l'attivazione del servizio di scambio, comprensive dell'eventuale adeguamento o realizzazione della connessione.
3.4. Il richiedente e il gestore contraente sottoscrivono il contratto. Qualora il richiedente sia un cliente del mercato libero che abbia concluso il contratto di dispacciamento in prelievo ai sensi dell'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03 e il contratto per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura ai sensi dell'art. 2 del testo integrato attraverso l'interposizione di un soggetto terzo, quest'ultimo e' tenuto a rappresentare il richiedente
anche ai fini della stipula del contratto per il servizio di scambio sul posto.
3.5. Qualora il gestore di rete a cui e' connesso l'impianto non coincida con l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui il medesimo impianto e' ubicato, la richiesta di cui al comma 3.1, la proposta di contratto di cui al comma 3.2, nonche' il contratto sottoscritto da entrambe le parti, sono inviati contestualmente, per conoscenza, al gestore di rete a cui l'impianto e' connesso.

Art. 4.
Condizioni tecniche per la connessione
4.1. I sistemi di protezione degli impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto devono essere conformi ai requisiti previsti dalle regole tecniche dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui e' ubicato l'impianto.
4.2. La connessione alla rete degli impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, laddove risulti inadeguata o inesistente, deve essere completata dal gestore di rete entro tempi ragionevolmente commisurati all'entita' dell'intervento. Qualora gli interventi necessari per la connessione richiedano piu' di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del contratto sottoscritto o, se successiva, dalla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della comunicazione di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto inviata dal richiedente, il gestore di rete deve darne comunicazione al richiedente e all'Autorita', indicandone le motivazioni.
4.3. In deroga a quanto previsto dal comma 4.2 del presente articolo, nel caso di impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto per i quali il richiedente abbia diritto all'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, la connessione alla rete deve essere completata dal gestore di rete entro il tempo massimo dI cui all'art. 8, comma 3, ultimo periodo, del decreto 28 luglio 2005.

4.4. L'Autorita', qualora dovesse ravvisare situazioni di diniego di accesso alla rete da parte dei gestori di rete, adottera' i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
4.5. I gestori di rete non titolari di concessione di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione adempiono alle disposizioni di cui al presente articolo sotto il coordinamento dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui e' ubicatol'impianto. Nel caso di connessione a reti elettriche a tensione maggiore di 1 kV, l'azione di coordinamento e' svolta nell'ambito della convenzione di cui all'art. 2, comma 2.4 della deliberazione n. 281/2005.

Art. 5.
Misura dell'energia elettrica
5.1. Le apparecchiature di misura devono consentire, direttamente o indirettamente attraverso opportuni algoritmi, la misura dell'energia elettrica attiva immessa e prelevata nel punto di connessione.
5.2. Il gestore contraente e' responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura nonche' della rilevazione e registrazione delle misure di cui al recedente comma 5.1.
5.3. Nel caso in cui il richiedente abbia la necessita' di disporre della misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto e/o dell'energia elettrica consumata dalle proprie utenze elettriche afferenti al medesimo punto di connessione, il gestore contraente, su richiesta del richiedente e fatto salvo quanto previsto dagli specifici provvedimenti applicabili, e' responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura necessarie per la misura dell'energia elettrica prodotta e/o consumata, nonche' della rilevazione e registrazione delle suddette ulteriori misure.
5.4. Il gestore contraente consente al richiedente l'accesso alle misure di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.3.
5.5. Nel caso in cui il richiedente abbia diritto all'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 o ai certificati verdi, il gestore contraente trasmette al gestore del sistema elettrico tutti i dati di misura nella sua disponibilita' necessari per la valorizzazione dei suddetti incentivi.
5.6. La remunerazione per il servizio di misura fornito dal gestore contraente per le eventuali misure di cui al comma 5.3 e' pari alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il livello di tensione corrispondente a quello della connessione dell'impianto, dalla tabella 18, prima colonna, dell'allegato n. 1 al testo integrato ed e' corrisposta dal richiedente al gestore contraente solo nel caso in cui il richiedente si avvalga del gestore contraente per le ulteriori
misure di cui al comma 5.3.

Art. 6.
Condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto per i clienti finali liberi
6.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai clienti finali del mercato libero.
6.2. Il servizio di scambio sul posto viene erogato dal gestore contraente su base annuale, secondo le modalita' di cui ai seguenti commi. A tal fine il richiedente mette a disposizione del gestore contraente tutte le informazioni necessarie.
6.3. Al fini dell'applicazione dell'art. 31 del testo integrato, della deliberazione n. 168/03 e della deliberazione n. 118/03, i punti per i quali si applica la disciplina dello scambio sul posto sono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/03.
6.4. Al fini del calcolo del saldo di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera m), il richiedente puo' scegliere, in funzione del tipo di misuratori di cui dispone, tra le seguenti alternative:

a) saldo annuo: l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra loro sulla base dell'anno, indipendentemente dalle fasce orarie in cui l'energia elettrica viene immessa e prelevata;
b) saldo annuo per fasce: l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra di loro sulla base dell'anno in ciascuna fascia oraria. Il saldo annuo per fasce puo' essere scelto dal richiedente solo se l'energia elettrica immessa e quella prelevata sono entrambe misurate da misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria.

6.5. Il richiedente effettua la scelta della modalita' di calcolo del saldo tra le alternative di cui all'art. 6, comma 6.4, lettere a) e b), all'atto della stipula del contratto di cui all'allegato A. Qualora il richiedente non eserciti tale facolta', il gestore contraente calcola il saldo secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6.4, lettera a).
Il richiedente puo' richiedere l'applicazione di una modalita' di calcolo del saldo diversa da quella scelta all'atto della stipula del contratto di cui all'allegato A), una sola volta per ciascun anno, con effetti a valere sull'anno successivo, dandone preavviso al gestore contraente almeno due mesi prima della fine dell'anno e riconoscendo al medesimo gestore contraente il corrispettivo aggiuntivo di cui all'art. 7, comma 7.2, a compensazione degli oneri amministrativi conseguenti.
6.6. Qualora, in un dato anno, il saldo di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera m), risulti maggiore di zero, esso e' riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo all'anno successivo. Il saldo positivo relativo ad un dato anno puo' essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di tre anni successivi all'anno in cui e' stato maturato. Se detta compensazione in energia non viene
effettuata entro il terzo anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato.
6.7. Al fini dell'applicazione del presente provvedimento, il gestore contraente calcola, per ogni anno i:
a) il saldo annuale (Si), pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nell'anno i;
b) il saldo positivo scaduto (SPSi), pari alla quota del saldo annuale positivo relativo all'anno i-4 non utilizzata a compensazione di saldi annuali negativi nei precedenti anni;

c) il saldo annuale riportabile (SRi), pari a:
zero se (Si+SRi-1-SPSi) <= 0
(Si+SRi-1-SPSi) se (Si+SRi-1-SPSi) > 0
d) il prelievo (Pi) assegnato al cliente finale che si avvale del servizio di scambio, pari a:
zero se (Si+SRi-1-SPSi) <= 0
- (Si+SRi-1-SPSi) se (Si+SRi-1-SPSi) < 0

I quantitativi di energia elettrica di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono calcolati con riferimento a ciascuna fascia oraria o indipendentemente dalle fasce orarie, in funzione della scelta effettuata dal richiedente ai sensi del comma 6.4.
6.8. Il gestore contraente applica il trattamento e i corrispettivi previsti dal contratto per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura di cui all'art. 2 del testo integrato, considerando l'energia elettrica prelevata dal richiedente nell'anno i pari a Pi, comedefinito al precedente comma 6.7, lettera d).
Al valore Pi, si applica altresi' il trattamento e i corrispettivi previsti dal contratto di dispacciamento in prelievo di cui all'art.5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/2003. 6.9.
Entro il 25 febbraio di ogni anno, il gestore contraente comunica al richiedente, a Terna, ad un eventuale soggetto terzo che rappresenta il richiedente e al gestore di rete, nel caso in cui quest'ultimo non coincida con il medesimo gestore contraente, il valore di Si, di SPSi, di SRi e di Pi relativi al precedente anno e calcolati secondo le modalita' di cui al precedente comma 6.7.
6.10. Nel caso in cui il richiedente modifichi la scelta delle modalita' di calcolo del saldo di cui al precedente comma 6.4:
a) se la modifica prevede il passaggio da un saldo indifferenziato (relativo all'anno i) ad un saldo per fascia (relativo all'Anno i+1), l'eventuale saldo SRi unico relativo all'anno i e' riportato all'anno i+1 ripartendolo su ciascuna fascia in proporzione all'energia elettrica immessa per fascia nell'anno i+1;
b) se la modifica prevede il passaggio da un saldo per fascia (relativo all'anno i) ad un saldo indifferenziato (relativo all'anno i+1), gli eventuali saldi SRi maturati in ciascuna fascia relativi all'anno i sono riportati cumulativamente all'anno i+1.
6.11. Nel caso in cui il richiedente passi dal mercato libero al mercato vincolato nel corso di un anno, i saldi di cui al comma 6.7 e la relativa regolazione economica di cui al comma 6.8 sono calcolati separatamente con riferimento a ciascun periodo temporale in cui il richiedente ha mantenuto la stessa qualifica di cliente finale, libero o vincolato.
Il richiedente puo', in alternativa, recedere dal contratto per il servizio di scambio sul posto contestualmente al passaggio dal mercato libero al mercato vincolato.

Gli eventuali saldi positivi SRi, sono riportati, ove necessario, al periodo successivo secondo le stesse modalita' di cui al precedente comma 6.10.
6.12. Le modalita' amministrative e di fatturazione possono prevedere meccanismi di acconto e conguaglio, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorita' in materia.

Art. 7.
Condizioni tecnico-economiche per l'erogazione dei servizio di scambio sul posto per i clienti finali vincolati
7.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai clienti del mercato vincolato.
7.2. Il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica immessa e prelevata nell'ambito del contratto di cui all'art. 3, comma 3.2, viene effettuato dal gestore contraente su base annuale,secondo le modalita' di cui ai seguenti commi. A tal fine il richiedente mette a disposizione del gestore contraente tutte le informazioni necessarie.
7.3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 31 del testo integrato, della deliberazione n. 168/2003 e della deliberazione n. 118/2003, i punti per i quali si applica la disciplina dello scambio sul posto sono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/2003.
7.4. Ai fini del calcolo il saldo di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera m):
a) se il richiedente e' un cliente finale non dotato di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra loro indipendentemente dalle fasce orarie in cui tale energia elettrica e' immessa o prelevata;
b) se il richiedente e' un cliente finale dotato di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra di loro in ciascuna fascia oraria.
7.5. Qualora, in un dato periodo di fatturazione, il saldo di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera m), risulti maggiore di zero, esso e' riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo ad un periodo di fatturazione successivo.
7.6. Il saldo positivo relativo ad un dato anno contrattuale puo' essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di tre anni contrattuali successivi all'anno contrattuale in cui e' stato maturato. Se detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo anno contrattuale successivo a quello in cui viene
maturato il credito, il credito residuo viene annullato.
7.7. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il gestore contraente calcola, per ciascun richiedente appartenente al mercato vincolato, i quantitativi di energia elettrica di cui al precedente art. 6, comma 6.7, lettere a), b), c) e d), con riferimento all'anno contrattuale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.12.
7.8 Il gestore contraente applica il trattamento e i corrispettivi previsti dal testo integrato per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita secondo le usuali modalita' amministrative e di fatturazione, purche', in un anno contrattuale i, al richiedente sia attribuita la quantita' di energia elettrica prelevata pari al quantitativo Pi, come definito al precedente art.6, comma 6.7, lettera d) e calcolato con riferimento al medesimo anno contrattuale
i.
7.9. Entro il giorno 25 del secondo mese successivo a quello in cui termina l'anno contrattuale, il Gestore contraente comunica al richiedente e al gestore di rete, nel caso in cui quest'ultimo non coincida con il medesimo Gestore contraente, il valore di Si, di SPSi, di SRi e di Pi relativi al precedente anno contrattuale e calcolati secondo le modalita' di cui al precedente comma 6.7.
7.10. Nel caso in cui ad un richiedente, inizialmente dotato di contatore non atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, venga installato un contatore atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, l'eventuale saldo SRi indifferenziato relativo all'ultimo periodo di fatturazione antecedente la sostituzione del contatore e'riportato al periodo
successivo ripartendolo su ciascuna fascia in proporzione all'energia elettrica immessa in ciascuna fascia oraria nel primo periodo di fatturazione successivo alla sostituzione del contatore.
7.11. Nel caso in cui il richiedente passi dal mercato vincolato al mercato libero nel corso di un anno contrattuale, i saldi in energia e la relativa regolazione economica sono calcolati separatamente con riferimento a ciascun periodo temporale in cui il richiedente ha mantenuto la stessa qualifica di cliente finale, vincolato e libero.
Il richiedente puo', in alternativa, recedere dal contratto di servizio di scambio sul posto contestualmente al passaggio dal mercato vincolato al mercato libero.

Gli eventuali saldi positivi SRi sono riportati, ove necessario, al periodo successivo secondo
le stesse modalita' di cui al precedente comma 6.10.
7.12. Per i richiedenti appartenenti al mercato vincolato che beneficiano delle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate con riferimento all'anno, anziche' all'anno contrattuale.

Art. 8.
Corrispettivi per il servizio di scambio sul posto
8.1. Il richiedente versa al Gestore contraente un corrispettivo annuo a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di scambio sul posto pari a 30 euro per punto di connessione, secondo le modalita' di cui all'art. 3, commi 3.10 e 3.11 del testo integrato.
8.2. Qualora il richiedente richieda l'applicazione di una diversa modalita' di calcolo del saldo rispetto a quella scelta ai sensi dell'art. 6, comma 6.4, all'atto della stipula del contratto, riconosce al Gestore contraente un corrispettivo pari a 20 euro.

Art. 9.
Modifiche al testo integrato
9.1. All'art. 1 del testo integrato, dopo le parole «deliberazionen. 48/04 e' l'allegato A alla eliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 102 del 3 maggio 2004, supplemento ordinario n. 81», sono inserite le seguenti: «Deliberazione n. 28/06 e' la deliberazione dell'Autorita' 10 febbraio 2006, n. 28/06;»
9.2. All'art. 2 del testo integrato, dopo il comma 2.3 e' inserito il seguente comma:«2.4. Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono regolate dalla
deliberazione n. 28/06.».

Art. 10.
Modifiche alla deliberazione n. 118/03
10.1. All'art. 1 della deliberazione n. 118/03, dopo la lettera j), e' inserita la seguente:

«k) Deliberazione n. 28/06 e' la deliberazione dell'Autorita' 10 febbraio 2006, n. 28/06».
10.2. All'art. 2 della deliberazione n. 118/03, dopo il comma 2.2 e' inserito il seguente comma:

«2.3 Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica  prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono regolate dalla deliberazione n. 28/06».

Art. 11.
Modifiche alla deliberazione n. 281/05
11.1. All'art. 1, comma 1.1 della deliberazione n. 281/05, dopo le parole «deliberazione n. 4/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04;» sono inserite le seguenti:

«Deliberazione n. 28/06 e' la deliberazione dell'Autorita' 10 febbraio 2006, n. 28/06».
11.2. All'art. 2 della deliberazione n. 281/05, dopo il comma 2.4 e' inserito il seguente comma:
«2.5 Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono regolate dalla deliberazione n. 28/06».

Art. 12.
Disposizioni finali
12.1. Al fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 31.3, lettera c), del testo integrato, l'impresa distributrice competente assume come energia elettrica immessa nella propria rete dagli impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, nell'anno i, il saldo positivo scaduto SPSi di cui all'art. 6, comma 6.7, lettera b), e all'art. 7, comma 7.7, del presente provvedimento.
12.2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 31.3, lettera b), del testo integrato, l'impresa distributrice competente assume come energia elettrica prelevata dai clienti finali soggetti all'applicazione del servizio di scambio sul posto il prelievo Pi di cui all'art. 7, comma 7.7, del presente provvedimento.
12.3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 31.4, lettera b), del testo integrato, l'impresa distributrice competente assume come energia elettrica prelevata dai clienti finali soggetti all'applicazione del servizio di scambio sul posto il prelievo Pi di cui all'art. 6, comma 6.7, lettera d), del presente provvedimento.
12.4. Al fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5.2 e dall'art. 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n. 118/03, l'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente dai clienti finali che si avvalgono del servizio di scambio sul posto e' pari al prelievo Pi, di cui all'art. 6, comma 6.7, lettera d), del presente provvedimento, relativo all'anno solare precedente.
12.5. La deliberazione n. 224/00 e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
12.6. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore il giorno della sua prima pubblicazione.


Milano, 10 febbraio 2006


Il presidente: Ortis


Allegato A

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA
ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI DI
POTENZA NOMINALE NON SUPERIORE A 20 KW

Con il presente contratto tra...., con sede legale in...., via/piazza.... n. ....., (codice fiscale/partita IVA....), in persona di...., in qualita' di...., nel seguito, per brevita': Gestore contraente e ...., con sede legale in...., via/piazza.... n. ....., (codice fiscale/partita IVA....), in persona di...., in qualita' di...., nel seguito, per brevita': Richiedente Premesso che:

1) il Richiedente e' il soggetto titolare o che ha la disponibilita' dell'impianto ..................... alimentato da fonti rinnovabili, della potenza nominale di ...... kW, avente le caratteristiche tecniche riportate nell'allegato 1 al presente contratto;

2) l'impianto di cui al punto 1 e' connesso alla rete del Gestore di rete ...... nel punto di connessione individuato nello schema elettrico riportato in allegato 1 al presente contratto;

3) la connessione alla rete dell'impianto di cui al punto 1 e' conforme alla normativa vigente per gli allacciamenti alla rete;

4) le apparecchiature di misura sono conformi alle specifiche tecniche di cui alla normativa vigente e sono idonee alla gestione del servizio di scambio sul posto;
5) l'impianto di cui al precedente punto 2 soddisfa le regole di buona tecnica dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (in particolare la norma CEI 11-20), in materia di esercizio, installazione e protezioni di interfaccia degli impianti di cui si tratta;
6) quanto sopra premesso, unitamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
si conviene e si stipula quanto segue


Art. 1.
Definizioni
1.1. Al fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nella deliberazione n.
28/06.


Art. 2.
Oggetto del contratto
2.1. Oggetto del presente contratto e' il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di cui al punto 1 della premessa nel punto di connessione di cui al punto 2 della premessa, secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 28/06.


Art. 3.
Cessione del contratto
3.1. In caso di trasferimento della proprieta' o disponibilita' dell'impianto, il soggetto a favore del quale e' disposto il trasferimento subentra nella titolarita' del presente contratto.


Art. 4.
Recesso unilaterale dal contratto
4.1. Il Richiedente ha la facolta' di recedere dal presente contratto. Il recesso e' efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento, da parte del Gestore contraente, della comunicazione di recesso inviata dal Richiedente.


Art. 5.
Modalita' amministrative e di fatturazione
5.1. (Nel caso di cliente finale libero) Ai fini del calcolo del saldo, il Richiedente sceglie, tra le modalita' previste dall'art. 6, comma 6.4, della deliberazione n. 28/06, la seguente:....
(Nel caso di cliente finale vincolato) Ai fini del calcolo del saldo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 7.4 della deliberazione n. 28/06, si applica la seguente modalita'  (indicare se si applica il saldo unico o per fascia).
 

Art. 6.
Riservatezza
6.1. Il Richiedente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente al gestore contraente il trattamento e alla  comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la  comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.
6.2. Il Gestore contraente, come risulta dalle dichiarazioni in allegato 2, si obbliga al  trattamento e alla comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.


Art. 7.
Decorrenza e durata
7.1. Il presente contratto decorre dal ..../..../.... al ..../..../...., e' tacitamente rinnovato ed in ogni caso cessa di avere effetto al venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 1.1, lettera h), della deliberazione n. 28/06.


Art. 8.
Elezione di domicilio e foro competente
8.1. Il Richiedente elegge domicilio in....
8.2. Per le eventuali controversie e' esclusivamente competente il foro di..................


Allegati al contratto:

- Allegato 1 - Caratteristiche tecniche dell'impianto, indirizzo e schema circuitale del punto di connessione.
- Allegato 2 - Dichiarazioni relative al trattamento dei dati inerenti il contratto di scambio sul posto.