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Deliberazione 10 febbraio 2006, n. 28
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili dipotenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (Deliberazione n. 28/06).
(GU n. 55 del 7-3-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10 febbraio 2006;
Visti:
la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
la legge 13 maggio 1999, n. 133 (di seguito: legge n. 133/99);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/99);
la direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
settembre 2001;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo
n. 387/03);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante
criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e
della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito:
d.P.C.M. 11 maggio 2004);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, come
modificato e integrato dal decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006 (di seguito:
decreto ministeriale 6 febbraio 2006);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante
l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma
5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
6 dicembre 2000, n. 224/00 (di seguito: deliberazione n. 224/06);
la deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03 e sue successive
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);
la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03 e sue successive
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/03);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e
disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato
alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive
modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' in materia di qualita' dei
servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, per il
periodo di regolazione 2004-2007, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30
gennaio 2004, n. 4/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito:
testo integrato della qualita);
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2005, n. 281/05,
recante condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti
elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo
di connessione di terzi (di seguito: deliberazione n. 281/2005);
il documento per la consultazione 15 luglio 2005, recante condizioni
tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non
superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03 (di
seguito: documento per la consultazione);
le osservazioni al documento per la consultazione, di cui al precedente alinea,
pervenute all'Autorita'.
Considerato che:
la legge n. 481/95 prevede che l'Autorita' definisca le condizioni
tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti;
l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorita'
fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta'
di accesso a parita' di condizioni;
l'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo n. 79/1999 prevede che le imprese distributrici abbiano l'obbligo di
connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza
compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole
tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' in materia di tariffe,
contributi ed oneri;
l'art. 10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/99 prevede che l'esercizio
di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore
a 20 kW, anche collegati alla rete, non sia soggetto agli obblighi di cui
all'art. 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, el'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in
conto scambio, non sia sottoposta all'imposta erariale ed alle relative
addizionali sull'energia elettrica;
l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'Autorita'
disciplini le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con
potenza nominale non superiore a 20 kW;
l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che nell'ambito
della disciplina dello scambio sul posto non e' consentita la vendita
dell'energia elettrica prodotta;
pertanto, i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto sono soggetti che,
mediamente, su base annua, presentano un prelievo complessivo di energia
elettrica superiore rispetto alle immissioni e sono quindi configurabili, dal
punto di vista del sistema elettrico, come clienti finali;
l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 stabilisce che la
disciplina dello scambio sul posto sostituisca ogni altro adempimento, a carico
dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo
della rete elettrica;
a seguito della progressiva liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica
aumenta il numero dei clienti idonei titolari di impianti alimentati da fonti
rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW;
le modalita' amministrative e di fatturazione dell'energia elettrica prelevata
dai clienti finali del mercato libero sono calcolate con riferimento all'anno
solare, diversamente da quanto di norma accade per i clienti del mercato
vincolato;
l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede l'inclusione dei
rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle
fonti rinnovabili;
l'art. 17, comma 2, del decreto
legislativo n. 387/03 prevede che siano escluse dal regime riservato alle fonti
rinnovabili, tra le altre, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui
all'art. 1, comma 3, della legge n. 10/91;
il decreto ministeriale 28 luglio 2005 ha previsto una «tariffa incentivante»
per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici anche di potenza
nominale non superiore a 20 kW;
il valore della «tariffa incentivante» prevista dal decreto ministeriale 28
luglio 2005 e' riferito all'anno solare.
Ritenuto opportuno:
disciplinare le condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di
potenza nominale non superiore a 20 kW, ivi compresi gli impianti alimentati dai
rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/03, ad eccezione delle
centrali ibride;
prevedere che la disciplina di cui al precedente alinea possa essere applicata
sia a clienti vincolati sia a clienti liberi titolari di impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW;
prevedere che l'applicazione della suddetta disciplina faccia riferimento a
periodi temporali congruenti a quelli gia' attualmente previsti dalle
modalita' amministrative e di fatturazione vigenti per il mercato libero e per
il mercato vincolato;
che, in deroga al principio di cui al precedente alinea, per i soggetti che
beneficiano delle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio
2005, il periodo di riferimento per l'applicazione della disciplina dello
scambio sul posto sia l'anno solare, a prescindere dalla loro appartenenza al
mercato libero o al mercato vincolato;
escludere, per i titolari degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di
potenza nominale non superiore a 20 kW, l'obbligo di stipula del contratto di
dispacciamento in immissione, nonche' diversamento del corrispettivo per il
servizio di trasmissione previsto dall'art. 19 del testo integrato;
prevedere opportune disposizioni finalizzate all'integrazione della disciplina
dello scambio sul posto con le vigenti condizioni per l'erogazione dei servizi
di dispacciamento, trasporto, misura e vendita dell'energia elettrica ai clienti
finali;
prevedere che, per gli impianti che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, trovino applicazione le disposizioni dell'Autorita' in materia di qualita' dei servizi di distribuzione,misura e vendita dell'energia elettrica di cui al testo integrato della qualita';
prevedere un corrispettivo a
copertura dei costi aggiuntivi associati all'erogazione del servizio di scambio
sul posto;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo n. 387/03, all'art. 1, comma 1.1 del testo
integrato e all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione n. 168/03, oltre che le
seguenti:
a) l'anno e':
nel primo anno di validita' del contratto, il periodo intercorrente tra la data
di efficacia del contratto e il 31 dicembre;
per gli anni successivi, l'anno solare;
nell'ultimo anno di validita' del contratto, il periodo intercorrente tra il 1°
gennaio e la data di risoluzione del contratto;
b) l'anno contrattuale e':
per il primo anno di validita' del contratto, il periodo di un anno di
calendario avente inizio dalla data di efficacia del contratto medesimo;
per gli anni successivi al primo, il periodo di un anno di calendario avente
inizio dalla data di tacito rinnovo del contratto;
per l'ultimo anno di validita' del contratto, il periodo intercorrente tra
l'ultima data di tacito rinnovo e la data di risoluzione del contratto;
c) l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai
sensi della legge n. 481/95;
d) il contratto e' il contratto sottoscritto tra il gestore contraente e il
richiedente in esecuzione del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
nominale non superiore a 20 kW, il cui schema e' riportato in allegato A alla
presente deliberazione;
e) il gestore contraente e' l'impresa distributrice competente nell'ambito
territoriale in cui e' ubicato l'impianto del richiedente;
f) il gestore del sistema elettrico e' il gestore del sistema elettrico - GRTN
S.p.a. di cui al d.P.C.M. 11 maggio 2004;
g) il gestore di rete e' la persona fisica o giuridica responsabile, anche non
avendone la proprieta', della gestione della rete elettrica con obbligo di
connessione di terzi a cui e' connesso l'impianto del richiedente;
h) gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non
superiore a 20 kW sono gli impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW
alimentati da fonti rinnovabili, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n. 387/03 o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime
riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
n. 387/03, ad eccezione delle centrali ibride;
i) l'impresa distributrice e' l'impresa esercente l'attivita' di distribuzione
ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 79/99;
j) la potenza nominale di un impianto che si avvale del servizio di scambio sul
posto e' la potenza risultante dalla somma aritmetica delle potenze nominali dei
generatori elettrici dell'impianto destinati alla produzione di energia
elettrica o delle potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte
del medesimo impianto;
k) il punto di connessione e' il punto di confine (fisico o convenzionale) tra
la rete del gestore di rete e l'impianto per cui si richiede il servizio di
scambio sul posto, con riferimento al quale viene misurata l'energia elettrica
immessa e prelevata tra la rete con obbligo di connessione di terzi e
l'impianto;
l) il richiedente e' il soggetto che richiede il servizio di scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili
di potenza nominale non superiore a 20 kW, di cui e' titolare o ne ha la
disponibilita';
m) il saldo e' la differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia
elettrica prelevata nel punto di connessione;
n) il servizio di scambio sul posto di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.
387/03 e' il servizio erogato dal gestore contraente che consiste nell'operare
un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di cui
alla lettera h), e l'energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il
punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete
coincidono;
o) Terna e' la societa' Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. di cui al
d.P.C.M. 11 maggio
2004.
Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione
2.1. La presente deliberazione definisce le condizioni tecnico-economiche
del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03.
2.2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 2.1 non e' consentita la
vendita dell'energia elettrica prodotta, ai sensi di quanto previsto dall'art.
6, comma 2, del decreto legislativo n.387/03.
2.3. La disciplina di cui al comma 2.1 sostituisce ogni altro adempimento, a
carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e
all'utilizzo della rete elettrica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6,
comma 3 del decreto legislativo n. 387/03.
2.4. I titolari degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
nominale non superiore a 20 kW, nell'ambito della disciplina di cui al comma
2.1, non devono:
a) versare il corrispettivo per il
servizio di trasmissione di cui all'art. 19 del testo integrato per l'energia
elettrica immessa in rete;
b) versare il corrispettivo per il servizio di misura nei punti di immissione di
cui all'art. 40 del testo integrato;
c) stipulare il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione
previsto dall'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03.
2.5. All'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW nell'ambito della
disciplina di cui al comma 2.1 non si applicano le disposizioni di cui all'art.
17, comma 17.1, lettera b), del testo integrato.
2.6. Per gli impianti di cui al presente provvedimento trovano applicazione le
disposizioni dell'Autorita' in materia di qualita' dei servizi di distribuzione,
misura e vendita dell'energia elettrica di cui al testo integrato della qualita'.
Art. 3.
Modalita' per la richiesta e per l'erogazione del servizio di scambio
sul posto
3.1. Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i
clienti del mercato vincolato e i clienti del mercato libero che hanno la
disponibilita' di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale
non superiore a 20 kW.
3.2. La richiesta deve essere presentata all'impresa distributrice competente
nell'ambito territoriale in cui e' ubicato l'impianto.
3.3. L'impresa distributrice a cui e' presentata la richiesta di cui al
precedente comma 3.1 propone al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta, un contratto conforme allo schema di contratto allegato al
presente provvedimento (allegato A), indicando altresi' le tempistiche previste
per l'attivazione del servizio di scambio, comprensive dell'eventuale
adeguamento o realizzazione della connessione.
3.4. Il richiedente e il gestore contraente sottoscrivono il contratto. Qualora
il richiedente sia un cliente del mercato libero che abbia concluso il contratto
di dispacciamento in prelievo ai sensi dell'art. 5, comma 5.2, della
deliberazione n. 168/03 e il contratto per i servizi di trasmissione,
distribuzione e misura ai sensi dell'art. 2 del testo integrato attraverso
l'interposizione di un soggetto terzo, quest'ultimo e' tenuto a rappresentare il
richiedente
anche ai fini della stipula del contratto per il servizio di scambio sul posto.
3.5. Qualora il gestore di rete a cui e' connesso l'impianto non coincida con
l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui il medesimo
impianto e' ubicato, la richiesta di cui al comma 3.1, la proposta di contratto
di cui al comma 3.2, nonche' il contratto sottoscritto da entrambe le parti,
sono inviati contestualmente, per conoscenza, al gestore di rete a cui
l'impianto e' connesso.
Art. 4.
Condizioni tecniche per la connessione
4.1. I sistemi di protezione degli impianti che si avvalgono del servizio di
scambio sul posto devono essere conformi ai requisiti previsti dalle regole
tecniche dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui
e' ubicato l'impianto.
4.2. La connessione alla rete degli impianti che si avvalgono del servizio di
scambio sul posto, laddove risulti inadeguata o inesistente, deve essere
completata dal gestore di rete entro tempi ragionevolmente commisurati all'entita'
dell'intervento. Qualora gli interventi necessari per la connessione richiedano
piu' di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del contratto
sottoscritto o, se successiva, dalla data di ricevimento, da parte del gestore
di rete, della comunicazione di conclusione dei lavori di realizzazione
dell'impianto inviata dal richiedente, il gestore di rete deve darne
comunicazione al richiedente e all'Autorita', indicandone le motivazioni.
4.3. In deroga a quanto previsto dal comma 4.2 del presente articolo, nel caso
di impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto per i quali il
richiedente abbia diritto all'incentivazione prevista dal decreto ministeriale
28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, la connessione alla
rete deve essere completata dal gestore di rete entro il tempo massimo dI cui
all'art. 8, comma 3, ultimo periodo, del decreto 28 luglio 2005.
4.4. L'Autorita', qualora dovesse
ravvisare situazioni di diniego di accesso alla rete da parte dei gestori di
rete, adottera' i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse le sanzioni
di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
4.5. I gestori di rete non titolari di concessione di trasmissione e
dispacciamento o di distribuzione adempiono alle disposizioni di cui al presente
articolo sotto il coordinamento dell'impresa distributrice competente
nell'ambito territoriale in cui e' ubicatol'impianto. Nel caso di connessione a
reti elettriche a tensione maggiore di 1 kV, l'azione di coordinamento e' svolta
nell'ambito della convenzione di cui all'art. 2, comma 2.4 della deliberazione
n. 281/2005.
Art. 5.
Misura dell'energia elettrica
5.1. Le apparecchiature di misura devono consentire, direttamente o
indirettamente attraverso opportuni algoritmi, la misura dell'energia elettrica
attiva immessa e prelevata nel punto di connessione.
5.2. Il gestore contraente e' responsabile dell'installazione e della
manutenzione delle apparecchiature di misura nonche' della rilevazione e
registrazione delle misure di cui al recedente comma 5.1.
5.3. Nel caso in cui il richiedente abbia la necessita' di disporre della misura
dell'energia elettrica prodotta dagli impianti che si avvalgono del servizio di
scambio sul posto e/o dell'energia elettrica consumata dalle proprie utenze
elettriche afferenti al medesimo punto di connessione, il gestore contraente, su
richiesta del richiedente e fatto salvo quanto previsto dagli specifici
provvedimenti applicabili, e' responsabile dell'installazione e della
manutenzione delle apparecchiature di misura necessarie per la misura
dell'energia elettrica prodotta e/o consumata, nonche' della rilevazione e
registrazione delle suddette ulteriori misure.
5.4. Il gestore contraente consente al richiedente l'accesso alle misure di cui
ai precedenti commi 5.1 e 5.3.
5.5. Nel caso in cui il richiedente abbia diritto all'incentivazione prevista
dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio
2006 o ai certificati verdi, il gestore contraente trasmette al gestore del
sistema elettrico tutti i dati di misura nella sua disponibilita' necessari per
la valorizzazione dei suddetti incentivi.
5.6. La remunerazione per il servizio di misura fornito dal gestore contraente
per le eventuali misure di cui al comma 5.3 e' pari alla componente tariffaria
MIS1 prevista, per il livello di tensione corrispondente a quello della
connessione dell'impianto, dalla tabella 18, prima colonna, dell'allegato n. 1
al testo integrato ed e' corrisposta dal richiedente al gestore contraente solo
nel caso in cui il richiedente si avvalga del gestore contraente per le
ulteriori
misure di cui al comma 5.3.
Art. 6.
Condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto
per i clienti finali liberi
6.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai clienti
finali del mercato libero.
6.2. Il servizio di scambio sul posto viene erogato dal gestore contraente su
base annuale, secondo le modalita' di cui ai seguenti commi. A tal fine il
richiedente mette a disposizione del gestore contraente tutte le informazioni
necessarie.
6.3. Al fini dell'applicazione dell'art. 31 del testo integrato, della
deliberazione n. 168/03 e della deliberazione n. 118/03, i punti per i quali si
applica la disciplina dello scambio sul posto sono considerati punti di prelievo
non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/03.
6.4. Al fini del calcolo del saldo di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera m), il
richiedente puo' scegliere, in funzione del tipo di misuratori di cui dispone,
tra le seguenti alternative:
a) saldo annuo: l'energia elettrica
immessa e quella prelevata si compensano tra loro sulla base dell'anno,
indipendentemente dalle fasce orarie in cui l'energia elettrica viene immessa e
prelevata;
b) saldo annuo per fasce: l'energia elettrica immessa e quella prelevata si
compensano tra di loro sulla base dell'anno in ciascuna fascia oraria. Il saldo
annuo per fasce puo' essere scelto dal richiedente solo se l'energia elettrica
immessa e quella prelevata sono entrambe misurate da misuratori atti a rilevare
l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria.
6.5. Il richiedente effettua la
scelta della modalita' di calcolo del saldo tra le alternative di cui all'art.
6, comma 6.4, lettere a) e b), all'atto della stipula del contratto di cui
all'allegato A. Qualora il richiedente non eserciti tale facolta', il gestore
contraente calcola il saldo secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6.4,
lettera a).
Il richiedente puo' richiedere l'applicazione di una modalita' di calcolo del
saldo diversa da quella scelta all'atto della stipula del contratto di cui
all'allegato A), una sola volta per ciascun anno, con effetti a valere sull'anno
successivo, dandone preavviso al gestore contraente almeno due mesi prima della
fine dell'anno e riconoscendo al medesimo gestore contraente il corrispettivo
aggiuntivo di cui all'art. 7, comma 7.2, a compensazione degli oneri
amministrativi conseguenti.
6.6. Qualora, in un dato anno, il saldo di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera
m), risulti maggiore di zero, esso e' riportato a credito per la compensazione,
in energia, di un eventuale saldo negativo relativo all'anno successivo. Il
saldo positivo relativo ad un dato anno puo' essere utilizzato a compensazione
di eventuali saldi negativi per un massimo di tre anni successivi all'anno in
cui e' stato maturato. Se detta compensazione in energia non viene
effettuata entro il terzo anno successivo a quello in cui viene maturato il
credito, il credito residuo viene annullato.
6.7. Al fini dell'applicazione del presente provvedimento, il gestore contraente
calcola, per ogni anno i:
a) il saldo annuale (Si), pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa e
l'energia elettrica prelevata nell'anno i;
b) il saldo positivo scaduto (SPSi), pari alla quota del saldo annuale positivo
relativo all'anno i-4 non utilizzata a compensazione di saldi annuali negativi
nei precedenti anni;
c) il saldo annuale riportabile (SRi),
pari a:
zero se (Si+SRi-1-SPSi) <= 0
(Si+SRi-1-SPSi) se (Si+SRi-1-SPSi) > 0
d) il prelievo (Pi) assegnato al cliente finale che si avvale del servizio di
scambio, pari a:
zero se (Si+SRi-1-SPSi) <= 0
- (Si+SRi-1-SPSi) se (Si+SRi-1-SPSi) < 0
I quantitativi di energia elettrica di cui alle precedenti lettere a), b), c) e
d) sono calcolati con riferimento a ciascuna fascia oraria o indipendentemente
dalle fasce orarie, in funzione della scelta effettuata dal richiedente ai sensi
del comma 6.4.
6.8. Il gestore contraente applica il trattamento e i corrispettivi previsti dal
contratto per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura di cui all'art.
2 del testo integrato, considerando l'energia elettrica prelevata dal
richiedente nell'anno i pari a Pi, comedefinito al precedente comma 6.7, lettera
d).
Al valore Pi, si applica altresi' il trattamento e i corrispettivi previsti dal
contratto di dispacciamento in prelievo di cui all'art.5, comma 5.2, della
deliberazione n. 168/2003. 6.9.
Entro il 25 febbraio di ogni anno, il gestore contraente comunica al
richiedente, a Terna, ad un eventuale soggetto terzo che rappresenta il
richiedente e al gestore di rete, nel caso in cui quest'ultimo non coincida con
il medesimo gestore contraente, il valore di Si, di SPSi, di SRi e di Pi
relativi al precedente anno e calcolati secondo le modalita' di cui al
precedente comma 6.7.
6.10. Nel caso in cui il richiedente modifichi la scelta delle modalita' di
calcolo del saldo di cui al precedente comma 6.4:
a) se la modifica prevede il passaggio da un saldo indifferenziato (relativo
all'anno i) ad un saldo per fascia (relativo all'Anno i+1), l'eventuale saldo
SRi unico relativo all'anno i e' riportato all'anno i+1 ripartendolo su ciascuna
fascia in proporzione all'energia elettrica immessa per fascia nell'anno i+1;
b) se la modifica prevede il passaggio da un saldo per fascia (relativo all'anno
i) ad un saldo indifferenziato (relativo all'anno i+1), gli eventuali saldi SRi
maturati in ciascuna fascia relativi all'anno i sono riportati cumulativamente
all'anno i+1.
6.11. Nel caso in cui il richiedente passi dal mercato libero al mercato
vincolato nel corso di un anno, i saldi di cui al comma 6.7 e la relativa
regolazione economica di cui al comma 6.8 sono calcolati separatamente con
riferimento a ciascun periodo temporale in cui il richiedente ha mantenuto la
stessa qualifica di cliente finale, libero o vincolato.
Il richiedente puo', in alternativa, recedere dal contratto per il servizio di
scambio sul posto contestualmente al passaggio dal mercato libero al mercato
vincolato.
Gli eventuali saldi positivi SRi,
sono riportati, ove necessario, al periodo successivo secondo le stesse
modalita' di cui al precedente comma 6.10.
6.12. Le modalita' amministrative e di fatturazione possono prevedere meccanismi
di acconto e conguaglio, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni
dell'Autorita' in materia.
Art. 7.
Condizioni tecnico-economiche per l'erogazione dei servizio di scambio sul posto
per i clienti finali vincolati
7.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai clienti
del mercato vincolato.
7.2. Il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica immessa e prelevata
nell'ambito del contratto di cui all'art. 3, comma 3.2, viene effettuato dal
gestore contraente su base annuale,secondo le modalita' di cui ai seguenti
commi. A tal fine il richiedente mette a disposizione del gestore contraente
tutte le informazioni necessarie.
7.3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 31 del testo integrato, della
deliberazione n. 168/2003 e della deliberazione n. 118/2003, i punti per i quali
si applica la disciplina dello scambio sul posto sono considerati punti di
prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/2003.
7.4. Ai fini del calcolo il saldo di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera m):
a) se il richiedente e' un cliente finale non dotato di misuratore atto a
rilevare l'energia elettrica per fascia, l'energia elettrica immessa e quella
prelevata si compensano tra loro indipendentemente dalle fasce orarie in cui
tale energia elettrica e' immessa o prelevata;
b) se il richiedente e' un cliente finale dotato di misuratore atto a rilevare
l'energia elettrica per fascia, l'energia elettrica immessa e quella prelevata
si compensano tra di loro in ciascuna fascia oraria.
7.5. Qualora, in un dato periodo di fatturazione, il saldo di cui all'art. 1,
comma 1.1, lettera m), risulti maggiore di zero, esso e' riportato a credito per
la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo ad un
periodo di fatturazione successivo.
7.6. Il saldo positivo relativo ad un dato anno contrattuale puo' essere
utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di tre
anni contrattuali successivi all'anno contrattuale in cui e' stato maturato. Se
detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo anno
contrattuale successivo a quello in cui viene
maturato il credito, il credito residuo viene annullato.
7.7. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il gestore contraente
calcola, per ciascun richiedente appartenente al mercato vincolato, i
quantitativi di energia elettrica di cui al precedente art. 6, comma 6.7,
lettere a), b), c) e d), con riferimento all'anno contrattuale, fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 7.12.
7.8 Il gestore contraente applica il trattamento e i corrispettivi previsti dal
testo integrato per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita
secondo le usuali modalita' amministrative e di fatturazione, purche', in un
anno contrattuale i, al richiedente sia attribuita la quantita' di energia
elettrica prelevata pari al quantitativo Pi, come definito al precedente art.6,
comma 6.7, lettera d) e calcolato con riferimento al medesimo anno contrattuale
i.
7.9. Entro il giorno 25 del secondo mese successivo a quello in cui termina
l'anno contrattuale, il Gestore contraente comunica al richiedente e al gestore
di rete, nel caso in cui quest'ultimo non coincida con il medesimo Gestore
contraente, il valore di Si, di SPSi, di SRi e di Pi relativi al precedente anno
contrattuale e calcolati secondo le modalita' di cui al precedente comma 6.7.
7.10. Nel caso in cui ad un richiedente, inizialmente dotato di contatore non
atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, venga installato un contatore
atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, l'eventuale saldo SRi
indifferenziato relativo all'ultimo periodo di fatturazione antecedente la
sostituzione del contatore e'riportato al periodo
successivo ripartendolo su ciascuna fascia in proporzione all'energia elettrica
immessa in ciascuna fascia oraria nel primo periodo di fatturazione successivo
alla sostituzione del contatore.
7.11. Nel caso in cui il richiedente passi dal mercato vincolato al mercato
libero nel corso di un anno contrattuale, i saldi in energia e la relativa
regolazione economica sono calcolati separatamente con riferimento a ciascun
periodo temporale in cui il richiedente ha mantenuto la stessa qualifica di
cliente finale, vincolato e libero.
Il richiedente puo', in alternativa, recedere dal contratto di servizio di
scambio sul posto contestualmente al passaggio dal mercato vincolato al mercato
libero.
Gli eventuali saldi positivi SRi
sono riportati, ove necessario, al periodo successivo secondo
le stesse modalita' di cui al precedente comma 6.10.
7.12. Per i richiedenti appartenenti al mercato vincolato che beneficiano delle
incentivazioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto
ministeriale 6 febbraio 2006, le disposizioni di cui al presente articolo sono
applicate con riferimento all'anno, anziche' all'anno contrattuale.
Art. 8.
Corrispettivi per il servizio di scambio sul posto
8.1. Il richiedente versa al Gestore contraente un corrispettivo annuo a
copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di scambio sul posto
pari a 30 euro per punto di connessione, secondo le modalita' di cui all'art. 3,
commi 3.10 e 3.11 del testo integrato.
8.2. Qualora il richiedente richieda l'applicazione di una diversa modalita' di
calcolo del saldo rispetto a quella scelta ai sensi dell'art. 6, comma 6.4,
all'atto della stipula del contratto, riconosce al Gestore contraente un
corrispettivo pari a 20 euro.
Art. 9.
Modifiche al testo integrato
9.1. All'art. 1 del testo integrato, dopo le parole «deliberazionen. 48/04
e' l'allegato A alla eliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 102 del 3 maggio 2004, supplemento
ordinario n. 81», sono inserite le seguenti: «Deliberazione n. 28/06 e' la
deliberazione dell'Autorita' 10 febbraio 2006, n. 28/06;»
9.2. All'art. 2 del testo integrato, dopo il comma 2.3 e' inserito il seguente
comma:«2.4. Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di
potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono regolate dalla
deliberazione n. 28/06.».
Art. 10.
Modifiche alla deliberazione n. 118/03
10.1. All'art. 1 della deliberazione n. 118/03, dopo la lettera j), e'
inserita la seguente:
«k) Deliberazione n. 28/06 e' la
deliberazione dell'Autorita' 10 febbraio 2006, n. 28/06».
10.2. All'art. 2 della deliberazione n. 118/03, dopo il comma 2.2 e' inserito il
seguente comma:
«2.3 Le condizioni
tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non
superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, sono regolate dalla deliberazione n. 28/06».
Art. 11.
Modifiche alla deliberazione n. 281/05
11.1. All'art. 1, comma 1.1 della deliberazione n. 281/05, dopo le parole
«deliberazione n. 4/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.
4/04;» sono inserite le seguenti:
«Deliberazione n. 28/06 e' la
deliberazione dell'Autorita' 10 febbraio 2006, n. 28/06».
11.2. All'art. 2 della deliberazione n. 281/05, dopo il comma 2.4 e' inserito il
seguente comma:
«2.5 Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di
potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono regolate dalla deliberazione n.
28/06».
Art. 12.
Disposizioni finali
12.1. Al fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 31.3,
lettera c), del testo integrato, l'impresa distributrice competente assume come
energia elettrica immessa nella propria rete dagli impianti che si avvalgono del
servizio di scambio sul posto, nell'anno i, il saldo positivo scaduto SPSi di
cui all'art. 6, comma 6.7, lettera b), e all'art. 7, comma 7.7, del presente
provvedimento.
12.2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 31.3,
lettera b), del testo integrato, l'impresa distributrice competente assume come
energia elettrica prelevata dai clienti finali soggetti all'applicazione del
servizio di scambio sul posto il prelievo Pi di cui all'art. 7, comma 7.7, del
presente provvedimento.
12.3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 31.4,
lettera b), del testo integrato, l'impresa distributrice competente assume come
energia elettrica prelevata dai clienti finali soggetti all'applicazione del
servizio di scambio sul posto il prelievo Pi di cui all'art. 6, comma 6.7,
lettera d), del presente provvedimento.
12.4. Al fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5.2 e
dall'art. 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n. 118/03, l'energia
elettrica prelevata nell'anno solare precedente dai clienti finali che si
avvalgono del servizio di scambio sul posto e' pari al prelievo Pi, di cui
all'art. 6, comma 6.7, lettera d), del presente provvedimento, relativo all'anno
solare precedente.
12.5. La deliberazione n. 224/00 e' abrogata a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento.
12.6. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), ed entra in vigore il giorno della sua prima
pubblicazione.
Milano, 10 febbraio 2006
Il presidente: Ortis
Allegato A
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA
ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI DI
POTENZA NOMINALE NON SUPERIORE A 20 KW
Con il presente contratto tra...., con sede legale in...., via/piazza.... n.
....., (codice fiscale/partita IVA....), in persona di...., in qualita' di....,
nel seguito, per brevita': Gestore contraente e ...., con sede legale in....,
via/piazza.... n. ....., (codice fiscale/partita IVA....), in persona di...., in
qualita' di...., nel seguito, per brevita': Richiedente Premesso che:
1) il Richiedente e' il soggetto titolare o che ha la disponibilita' dell'impianto ..................... alimentato da fonti rinnovabili, della potenza nominale di ...... kW, avente le caratteristiche tecniche riportate nell'allegato 1 al presente contratto;
2) l'impianto di cui al punto 1 e' connesso alla rete del Gestore di rete ...... nel punto di connessione individuato nello schema elettrico riportato in allegato 1 al presente contratto;
3) la connessione alla rete dell'impianto di cui al punto 1 e' conforme alla normativa vigente per gli allacciamenti alla rete;
4) le apparecchiature di misura sono
conformi alle specifiche tecniche di cui alla normativa vigente e sono idonee
alla gestione del servizio di scambio sul posto;
5) l'impianto di cui al precedente punto 2 soddisfa le regole di buona tecnica
dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (in particolare la norma CEI
11-20), in materia di esercizio, installazione e protezioni di interfaccia degli
impianti di cui si tratta;
6) quanto sopra premesso, unitamente agli allegati, costituisce parte integrante
e sostanziale del presente contratto;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1.
Definizioni
1.1. Al fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute
nella deliberazione n.
28/06.
Art. 2.
Oggetto del contratto
2.1. Oggetto del presente contratto e' il servizio di scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di cui al punto 1 della premessa
nel punto di connessione di cui al punto 2 della premessa, secondo le modalita'
previste dalla deliberazione n. 28/06.
Art. 3.
Cessione del contratto
3.1. In caso di trasferimento della proprieta' o disponibilita'
dell'impianto, il soggetto a favore del quale e' disposto il trasferimento
subentra nella titolarita' del presente contratto.
Art. 4.
Recesso unilaterale dal contratto
4.1. Il Richiedente ha la facolta' di recedere dal presente contratto. Il
recesso e' efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla
data di ricevimento, da parte del Gestore contraente, della comunicazione di
recesso inviata dal Richiedente.
Art. 5.
Modalita' amministrative e di fatturazione
5.1. (Nel caso di cliente finale libero) Ai fini del calcolo del saldo, il
Richiedente sceglie, tra le modalita' previste dall'art. 6, comma 6.4, della
deliberazione n. 28/06, la seguente:....
(Nel caso di cliente finale vincolato) Ai fini del calcolo del saldo, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 7, comma 7.4 della deliberazione n. 28/06, si
applica la seguente modalita' (indicare se si applica il saldo unico o per
fascia).
Art. 6.
Riservatezza
6.1. Il Richiedente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 20
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere stato informato di
quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine,
consente al gestore contraente il trattamento e alla comunicazione dei
dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la
comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.
6.2. Il Gestore contraente, come risulta dalle dichiarazioni in allegato 2, si
obbliga al trattamento e alla comunicazione dei dati rinvenienti dal
presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano
funzionali alla causa del contratto medesimo.
Art. 7.
Decorrenza e durata
7.1. Il presente contratto decorre dal ..../..../.... al ..../..../...., e'
tacitamente rinnovato ed in ogni caso cessa di avere effetto al venir meno dei
requisiti richiesti dall'art. 1, comma 1.1, lettera h), della deliberazione n.
28/06.
Art. 8.
Elezione di domicilio e foro competente
8.1. Il Richiedente elegge domicilio in....
8.2. Per le eventuali controversie e' esclusivamente competente il foro
di..................
Allegati al contratto:
- Allegato 1 - Caratteristiche tecniche dell'impianto, indirizzo e schema
circuitale del punto di connessione.
- Allegato 2 - Dichiarazioni relative al trattamento dei dati inerenti il
contratto di scambio sul posto.