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Deliberazione 2 febbraio 2005, n.23

 

Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione delle partite economiche tra operatori del mercato elettrico conseguenti all'erogazione di servizi di pubblica utilita'. (Deliberazione n. 23/06).

 

(GU n. 55 del 7-3-2006)

 



 L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 febbraio 2006;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n. 290/2003);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 18 aprile 2005, n. 62;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04;
la deliberazione dell'Autorita' 29 aprile 2005, n. 79/05;
il documento per la consultazione 16 novembre 2005, recante «Modifiche alla deliberazione n. 168/03 per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, la modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e la definizione di disposizioni transitorie relative all'anno 2006» (di seguito: documento per la consultazione 16 novembre 2005);
Considerato che:
l'art. 29 della deliberazione n. 168/03 stabilisce che i corrispettivi di dispacciamento siano pagati o incassati entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza;
ai fini della quantificazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea, Terna deve determinare l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata, aggregando ispettivamente l'insieme dei punti di immissione e dei punti di prelievo appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
l'art. 43 della deliberazione n. 168/04 stabilisce che Terna calcoli l'energia elettrica immessa, aggregata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonche' l'energia elettrica prelevata, aggregata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza e che, per il periodo regolatorio 2004-2007, ai fini dello svolgimento del servizio di aggregazione, Terna si avvalga
dell'opera delle imprese distributrici;
gli articoli 44 e 44.1 della deliberazione n. 168/03 stabiliscono che le imprese distributrici comunichino a Terna, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, le misure relative ai punti di immissione ubicati nel proprio ambito di competenza ed entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, le misure relative ai punti di prelievo, ubicati nel proprio ambito di competenza, aggregate per punto di dispacciamento;
tenuto conto delle problematiche inerenti alla prima operativita' del sistema di regolazione dei pagamenti e alla disponibilita' dei dati aggregati per punto di dispacciamento, le tempistiche per la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento previste a regime sono state modificate, per l'anno 2005, stabilendo che i medesimi corrispettivi siano pagati o incassati entro il giorno trenta (30) del secondo mese successivo a quello di competenza;
i tempi della regolazione dei pagamenti previsti per l'anno 2005 sono stati confermati transitoriamente anche per l'anno 2006; anche sulla base delle informazioni fornite da Terna in risposta al documento per la consultazione 16 novembre 2005;
l'art. 32 del testo integrato stabilisce che il pagamento da parte delle imprese distributrici all'Acquirente unico dei corrispettivi per la cessione alle medesime imprese dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato sono effettuati, con valuta beneficiaria, il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza;
ai fini della quantificazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea, l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di ciascuna impresa distributrice e' definita ai sensi dell'art. 31 del testo integrato;
l'art. 33 del testo integrato stabilisce che le imprese distributrici devono trasmettere all'Acquirente unico, secondo le modalita' dal medesimo definite, la registrazione delle misure dell'energia elettrica e l'Acquirente unico ha stabilito che tali informazioni vengano trasmesse entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di riferimento;
in risposta al documento per la consultazione 16 novembre 2005, alcuni soggetti hanno manifestato l'esigenza, da un lato, di rivalutare i tempi della regolazione dei pagamenti nel settore elettrico, attivando anche gruppi di lavoro sul tema e, dall'altro, la necessita' di considerare, anche nel delineare tali tempistiche, le problematiche inerenti alla misura e alla disponibilita' dei dati;
al fine di minimizzare l'esposizione finanziaria dei soggetti interessati, i tempi della regolazione dei pagamenti previsti per la cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per i corrispettivi di dispacciamento devono essere fissati in modo tale da armonizzarsi con tutti i sistemi di pagamento presenti nel settore elettrico;
una riduzione dei tempi della regolazione dei pagamenti previsti per i servizi di cui al precedente alinea renderebbe anche possibile una contestuale riduzione dei tempi previsti nella disciplina del mercato elettrico, nonche' di quelli previsti per la fatturazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione.
Ritenuto necessario:
avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la regolazione dei pagamenti per i corrispettivi per la cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per i corrispettivi di dispacciamento;


Delibera:
1) di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la regolazione dei pagamenti per i corrispettivi per la cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per i corrispettivi di dispacciamento;
2) di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al punto 1:
a) della necessita' di rivedere i tempi della regolazione dei pagamenti nel settore elettrico e della necessita' di considerare, anche nel delineare tali tempistiche, le problematiche inerenti alla misura e alla disponibilita' dei dati;
b) dell'opportunita' di armonizzare i tempi della regolazione dei pagamenti di tutti i servizi del settore elettrico, nonche' di quelli previsti per i soggetti che operano nel mercato elettrico, anche al fine della minimizzazione dell'esposizione finanziaria dei soggetti interessati;
3) di comunicare che il responsabile del procedimento e', ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 182/2004 e del punto 16 della deliberazione n. 183/2004, il direttore della Direzione energia elettrica;
4) di conferire mandato al direttore della Direzione energia elettrica affinche' possa costituire, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, uno o piu' gruppi di lavoro informali per favorire la piu' ampia partecipazione dei soggetti regolati al procedimento;
5) di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
6) rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione;
7) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.


Milano, 2 febbraio 2006


Il presidente: Ortis