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Deliberazione 2 febbraio 2005, n.23
Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione delle partite economiche tra operatori del mercato elettrico conseguenti all'erogazione di servizi di pubblica utilita'. (Deliberazione n. 23/06).
(GU n. 55 del 7-3-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 febbraio 2006;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che
abroga la direttiva 96/92/CE;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999);
la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n. 290/2003);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 18 aprile 2005, n. 62;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante
approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e
assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a.
relativamente al mercato elettrico;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante
criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della
gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come
successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, come
successivamente modificato ed integrato (di seguito: testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04;
la deliberazione dell'Autorita' 29 aprile 2005, n. 79/05;
il documento per la consultazione 16 novembre 2005, recante «Modifiche alla
deliberazione n. 168/03 per la registrazione dei contratti di compravendita di
energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di
dispacciamento, la modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e la
definizione di disposizioni transitorie relative all'anno 2006» (di seguito:
documento per la consultazione 16 novembre 2005);
Considerato che:
l'art. 29 della deliberazione n. 168/03 stabilisce che i corrispettivi di
dispacciamento siano pagati o incassati entro il giorno dieci (10) del secondo
mese successivo a quello di competenza;
ai fini della quantificazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea,
Terna deve determinare l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica
prelevata, aggregando ispettivamente l'insieme dei punti di immissione e dei
punti di prelievo appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
l'art. 43 della deliberazione n. 168/04 stabilisce che Terna calcoli l'energia
elettrica immessa, aggregata per punto di dispacciamento e per periodo
rilevante, nonche' l'energia elettrica prelevata, aggregata per punto di
dispacciamento e per periodo rilevante entro il giorno venticinque (25) del mese
successivo a quello di competenza e che, per il periodo regolatorio 2004-2007,
ai fini dello svolgimento del servizio di aggregazione, Terna si avvalga
dell'opera delle imprese distributrici;
gli articoli 44 e 44.1 della deliberazione n. 168/03 stabiliscono che le imprese
distributrici comunichino a Terna, entro il giorno quindici (15) del mese
successivo a quello di competenza, le misure relative ai punti di immissione
ubicati nel proprio ambito di competenza ed entro il giorno venti (20) del mese
successivo a quello di competenza, le misure relative ai punti di prelievo,
ubicati nel proprio ambito di competenza, aggregate per punto di dispacciamento;
tenuto conto delle problematiche inerenti alla prima operativita' del sistema di
regolazione dei pagamenti e alla disponibilita' dei dati aggregati per punto di
dispacciamento, le tempistiche per la regolazione dei corrispettivi di
dispacciamento previste a regime sono state modificate, per l'anno 2005,
stabilendo che i medesimi corrispettivi siano pagati o incassati entro il giorno
trenta (30) del secondo mese successivo a quello di competenza;
i tempi della regolazione dei pagamenti previsti per l'anno 2005 sono stati
confermati transitoriamente anche per l'anno 2006; anche sulla base delle
informazioni fornite da Terna in risposta al documento per la consultazione 16
novembre 2005;
l'art. 32 del testo integrato stabilisce che il pagamento da parte delle imprese
distributrici all'Acquirente unico dei corrispettivi per la cessione alle
medesime imprese dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato sono
effettuati, con valuta beneficiaria, il quindicesimo giorno lavorativo del
secondo mese successivo a quello di competenza;
ai fini della quantificazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea,
l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di ciascuna
impresa distributrice e' definita ai sensi dell'art. 31 del testo integrato;
l'art. 33 del testo integrato stabilisce che le imprese distributrici devono
trasmettere all'Acquirente unico, secondo le modalita' dal medesimo definite, la
registrazione delle misure dell'energia elettrica e l'Acquirente unico ha
stabilito che tali informazioni vengano trasmesse entro il giorno venti (20) del
mese successivo a quello di riferimento;
in risposta al documento per la consultazione 16 novembre 2005, alcuni soggetti
hanno manifestato l'esigenza, da un lato, di rivalutare i tempi della
regolazione dei pagamenti nel settore elettrico, attivando anche gruppi di
lavoro sul tema e, dall'altro, la necessita' di considerare, anche nel delineare
tali tempistiche, le problematiche inerenti alla misura e alla disponibilita'
dei dati;
al fine di minimizzare l'esposizione finanziaria dei soggetti interessati, i
tempi della regolazione dei pagamenti previsti per la cessione alle imprese
distributrici dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato
e per i corrispettivi di dispacciamento devono essere fissati in modo tale da
armonizzarsi con tutti i sistemi di pagamento presenti nel settore elettrico;
una riduzione dei tempi della regolazione dei pagamenti previsti per i servizi
di cui al precedente alinea renderebbe anche possibile una contestuale riduzione
dei tempi previsti nella disciplina del mercato elettrico, nonche' di quelli
previsti per la fatturazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione.
Ritenuto necessario:
avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la
regolazione dei pagamenti per i corrispettivi per la cessione alle imprese
distributrici dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato
e per i corrispettivi di dispacciamento;
Delibera:
1) di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti aventi
ad oggetto la regolazione dei pagamenti per i corrispettivi per la cessione alle
imprese distributrici dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato
vincolato e per i corrispettivi di dispacciamento;
2) di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al punto 1:
a) della necessita' di rivedere i tempi della regolazione dei pagamenti nel
settore elettrico e della necessita' di considerare, anche nel delineare tali
tempistiche, le problematiche inerenti alla misura e alla disponibilita' dei
dati;
b) dell'opportunita' di armonizzare i tempi della regolazione dei pagamenti di
tutti i servizi del settore elettrico, nonche' di quelli previsti per i soggetti
che operano nel mercato elettrico, anche al fine della minimizzazione
dell'esposizione finanziaria dei soggetti interessati;
3) di comunicare che il responsabile del procedimento e', ai sensi del combinato
disposto dell'art. 12, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 182/2004 e
del punto 16 della deliberazione n. 183/2004, il direttore della Direzione
energia elettrica;
4) di conferire mandato al direttore della Direzione energia elettrica affinche'
possa costituire, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del
procedimento, uno o piu' gruppi di lavoro informali per favorire la piu' ampia
partecipazione dei soggetti regolati al procedimento;
5) di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del
procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni
associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di
elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
6) rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo
sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione;
7) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione.
Milano, 2 febbraio 2006
Il presidente: Ortis