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Deliberazione 24 maggio 2006
Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Modificazione ed integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 dicembre 2006, n. 281/05. (Deliberazione n. 100/06).
(GU n. 149 del 29-6-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 maggio 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva
n. 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
26 marzo 2002, n. 50/02 recante condizioni per l'erogazione del servizio di
connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui
gestori hanno l'obbligo di connessioni di terzi;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2005, n. 281/05
(di seguito: deliberazione n. 281/05);
la lettera della societa' Enel S.p.a. in data 31 gennaio 2006, prot. n. DD/P2006000821
(prot. Autorita' n. 2703 del 3 febbraio 2006);
la lettera di Federutility in data 9 febbraio 2006, prot. n 282/06/E/e/UZ (prot.
Autorita' n. 3510 del 10 febbraio 2006);
la lettera della societa' Terna S.p.a. in data 14 febbraio 2005, prot. n.
TE/P2006001347 (prot. Autorita' n. 3826 del 15 febbraio 2006).
Considerato che:
con la deliberazione n. 281/05 l'Autorita' ha stabilito condizioni per
l'erogazione del servizio di connessione alle reti
elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo
di connessione di terzi (di seguito: il servizio di connessione);
con le lettere sopra indicate i principali gestori di rete hanno rappresentato
all'Autorita' l'esigenza di disporre di alcuni chiarimenti in merito
all'applicazione della deliberazione n. 281/05, in particolare, per quanto
riguarda:
a) l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 13.5, della
citata deliberazione, riguardante le misure di incentivazione nell'ambito
dell'applicazione dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di connessione
per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
b) l'applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 14, comma 14.1, della citata deliberazione, riguardanti la
restituzione, da parte dei gestori di rete ai soggetti richiedenti, del
corrispettivo di connessione, in caso di ritardi nella realizzazione delle
infrastrutture di connessione, alla luce del fatto che tali disposizioni
potrebbero indurre i gestori di rete ad incrementare i tempi preventivati per la
realizzazione delle infrastrutture di connessione oltre a quelli strettamente
necessari, onde non incorrere nel rischio di applicazione di dette disposizioni;
c) la copertura dei costi conseguenti alla realizzazione di interventi su reti
elettriche esistenti, ai fini della connessione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'ambito dell'applicazione dell'art.
14, comma 14.5, della citata deliberazione;
le disposizioni di cui all'art. 14, comma 14.1, della deliberazione n. 281/05
sono qualificabili, sotto il profilo della loro natura giuridica, alla stregua
di un indennizzo automatico di cui all'art. 2, comma 12, lettera g), della legge
n. 481/1995 (ossia di un obbligo posto dall'Autorita' in capo ad un esercente
avente ad oggetto il pagamento all'utente di una determinata somma di denaro in
caso di inosservanza di condizioni contrattuali definite dalla stessa Autorita);
Ritenuto che sia opportuno:
modificare e integrare la deliberazione n. 281/05, in ordine alle esigenze sopra
richiamate e, in particolare, riducendo la misura di indennizzo prevista
dall'art. 14, comma 14.1, della citata deliberazione onde evitare il rischio di
incremento dei tempi preventivati per la realizzazione delle infrastrutture di
connessione oltre a quelli strettamente necessari;
Delibera
1. di modificare l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' n. 281/05, come
di seguito indicato:
a. all'art. 13, il comma 13.5, e' sostituito dal seguente comma: «13.5 Nel caso
in cui il soggetto richiedente si avvalga della facolta' di cui all'art. 12, al
medesimo sara' versato, dal gestore di rete interessato dalla connessione, il
corrispettivo di cui alla tabella 2 allegata al presente provvedimento, secondo
quanto previsto dal medesimo gestore di rete nelle modalita' e condizioni
contrattuali di cui all'art. 3 ed in un periodo non superiore a 5 anni dalla
definizione della soluzione tecnica minima di dettaglio»;
b. l'art. 14, comma 14.1, e'
sostituito dal seguente comma:
«14.1 In caso di superamento dei tempi di realizzazione degli impianti e degli
interventi di cui all'art. 8, comma 8.2, lettere a) e b), il gestore di rete
responsabile del ritardo versa al soggetto richiedente un importo pari al
prodotto tra il corrispettivo di connessione e:
a) il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il
numero di giorni corrispondenti al citato
tempo di realizzazione nel caso in cui detto rapporto sia minore o uguale a 0,1;
b) il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il
numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione moltiplicato
per 0,25 e aumentato di 0,075 nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 0,1
e minore o uguale a 0,5;
c) 0,2 nel caso in cui il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al
ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di
realizzazione risulti maggiore di 0,5;
c. all'art. 14, comma 14.5, lettera a), dopo il termine «13.2» e' aggiunto il
termine «,13.3, 13.4»;
2. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione;
3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il
testo della deliberazione n. 281/05, come risultante dalle modificazioni ed
integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Milano, 24 maggio 2006
Il presidente: Ortis