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Deliberazione 6 giugno 2006
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas. (Deliberazione n. 108/06).
(GU n. 153 del 4-7-2006- Suppl. Ordinario n.158)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 giugno 2006
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
20 maggio 1997, n. 61/97;
l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000);
la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito:
deliberazione n. 40/04) e sue successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito:
deliberazione n. 138/04);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito:
deliberazione n. 168/04);
la determinazione del direttore generale dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n.
170/04 (di seguito: determinazione n. 170/04);
la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 121/05 (di seguito:
deliberazione n. 121/05);
la deliberazione dell'Autorita' 28 novembre 2005, n. 249/05 (di seguito:
deliberazione n. 249/05);
la deliberazione dell'Autorita' 5 aprile 2006, n. 70/06 (di seguito:
deliberazione n. 70/06);
la consultazione riguardante i documenti elaborati dal gruppo di lavoro
istituito ai sensi della determinazione n. 170/04;
il documento per la consultazione 19 maggio 2006, recante «Criteri per la
definizione dei profili di prelievo standard e delle categorie d'uso del gas ai
sensi dell'art. 7 della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04» (di seguito:
documento per la consultazione 19 maggio 2006).
Considerato che:
l'art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'Autorita'
fissi i «criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di
accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' del trasporto e del
dispacciamento» e che definisca «gli obblighi dei soggetti che svolgono le
attivita' di trasporto e dispacciamento»; e che entro tre mesi dal provvedimento
con il quale l'Autorita' fissa detti criteri, le imprese di trasporto «adottano
il proprio codice di rete, che e' trasmesso all'Autorita' che ne verifica la
conformita' con i suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza
comunicazioni da parte dell'Autorita', il codice di rete s'intende conforme»;
la deliberazione n. 138/04 definisce garanzie di libero accesso al servizio di
distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete
di distribuzione, ai sensi del citato art. 24, comma 5 del decreto legislativo
n. 164/2000;
l'art. 3, comma 1 della deliberazione n. 138/04 prevede in particolare che l'Autorita',
ad integrazione dei criteri definiti dalla medesima deliberazione, adotti un
codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile,
anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche
mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo
provvedimento del direttore generale dell'Autorita';
ai sensi dell'art. 3, comma 1 della deliberazione n. 138/04, il direttore
generale dell'Autorita', con determinazione 13 dicembre 2004, n. 170 ha avviato
un procedimento per la formazione del codice di rete tipo, istituendo a tal fine
un gruppo di lavoro;
il gruppo di lavoro, costituito
oltre che dai rappresentanti degli uffici dell'Autorita', anche dalle
associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, delle imprese di
vendita e dei grossisti (trader), aveva il compito di consentire alle direzioni
dell'Autorita' di acquisire elementi utili sulla base dei quali elaborare una
proposta di codice di rete tipo da sottoporre all'Autorita' per l'adozione;
in relazione allo svolgimento del lavoro di predisposizione del codice di rete
tipo, e' stato disposto che i contributi e i documenti discussi all'interno del
gruppo di lavoro medesimo fossero, di volta in volta, pubblicati sul sito
internet dell'Autorita', in un'apposita sezione denominata «Consultazione on
line - gruppo di lavoro - codice di rete per la distribuzione», al fine di
consentire a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e commenti
sui predetti contributi e documenti;
nel corso dell'attivita' del gruppo
di lavoro e' emersa la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni
alla
deliberazione n. 138/04, al fine di tener conto degli sviluppi della discussione
e dei suggerimenti emersi durante le riunioni del gruppo medesimo;
l'Autorita', con la deliberazione 121/05, ha avviato il procedimento per la
revisione della deliberazione n. 138/04 e ha previsto, anche per le modifiche
proposte, la consultazione on-line dei soggetti interessati;
in data 29 novembre 2005 e' entrata in vigore la deliberazione n. 249/05
«Disposizioni urgenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas presso i
punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, di cui agli articoli 19
e 31 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29
luglio 2004, n. 138/04», che riconosce alle imprese di distribuzione la facolta'
di applicare, limitatamente all'anno termico 2005-2006, criteri di stima dei
consumi semplificati, concedendo alle stesse un adeguato periodo di tempo entro
il quale adeguare i propri sistemi informativi;
le osservazioni inviate in merito
alla consultazione on-line hanno evidenziato consensi sulle proposte di:
dettagliare la metodologia che le imprese di distribuzione devono seguire per la
determinazione del codice identificativo del punto di riconsegna;
regolare l'accesso per attivazione dei punti di riconsegna in modo uniforme e
indifferenziato rispetto ai prelievi;
snellire e velocizzare la fase inerente l'esame delle richieste di accesso da
parte delle imprese di distribuzione;
modificare la metodologia di applicazione dei conguagli relativi ai quantitativi
di gas provvisoriamente allocati agli utenti delle reti di trasporto e
distribuzione, mediante l'introduzione di un criterio di competenza,
maggiormente rispondente alle esigenze degli operatori e coerente con le
previsioni in materia contenute nei codici delle societa' di trasporto; su tale
tema alcuni soggetti esprimono una parziale non condivisione, richiamando la
ristrettezza del periodo di tempo (3 mesi) previsto dai codici suddetti per la
definizione dei bilanci gas;
prevedere l'abolizione delle penali per superamento dell'impegno giornaliero per
punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 metri cubi standard;
le societa' di trasporto hanno segnalato l'opportunita' di valutare la coerenza
delle disposizioni contenute nell'art. 23 della deliberazione n. 138/04 e nel
codice tipo posto in consultazione, in ateria di attribuzione delle
responsabilita' della gestione dei punti consegna degli impianti di
distribuzione, con le previsioni contenute nei codici di rete di trasporto delle
medesime societa', al fine di evitare possibili sovrapposizioni. In particolare
ritengono non necessario che le imprese di distribuzione comunichino alle
imprese di trasporto i dati di misura dei punti di consegna degli impianti di
distribuzione, in quanto tali informazione sono rilevate e validate dalle
medesime imprese di trasporto;
risulta necessaria la modifica della deliberazione n. 168/04, nella parte attinente la regolazione dei tempi di attivazione della fornitura, per rendere congruente il dispositivo provvedimentale alle modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 138/04;
a seguito del procedimento avviato con la deliberazione n. 70/06 per la definizione di profili di prelievo e categorie d'uso del gas di cui all'art. 7 della deliberazione n. 138/04 e del successivo documento per la consultazione 19 maggio 2006, si rende necessario prorogare fino al 30 settembre 2007 l'efficacia delle disposizioni previste all'art. 31, comma 8 della deliberazione n. 138/04;
Ritenuto che:
risulta confermata la validita' dell'impianto della deliberazione n. 138/2004,
stanti i significativi risultati ottenuti sin dalla sua entrata in vigore, in
termini di trasparenza delle condizioni di accesso e di procedure relative alla
corretta erogazione del servizio da parte delle imprese di distribuzione;
sia opportuno, in accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione della
deliberazione n. 138/04 formulate in sede di consultazione e delle osservazioni
pervenute sul codice tipo posto in consultazione, prevedere che:
venga dettagliata la metodologia che le imprese di distribuzione devono seguire
per la determinazione del codice identificativo del punto di riconsegna, al fine
di rendere omogeneo il processo rispetto al quale le imprese di distribuzione
determinano detto codice sul territorio nazionale;
si estenda la regolazione relativa all'accesso al servizio di distribuzione a
tutti i punti di riconsegna, in modo uniforme e indifferenziato rispetto ai
prelievi, al fine di consentire alle imprese di distribuzione maggior
flessibilita' nella programmazione delle operazioni di attivazione della
fornitura, facendo si' che l'accesso e l'attivazione possano svolgersi
attraverso un'unica modalita';
si richieda la presentazione dei requisiti di accesso solamente in caso di
richieste di «primo accesso», vale a dire solo nel caso in cui l'utente richieda
all'impresa di distribuzione per la prima volta l'accesso presso uno o piu'
punti di riconsegna, consentendo lo snellimento del processo di vaglio della
documentazione da parte delle imprese distributrici con evidenti benefici
sull'iter relativo al soddisfacimento delle richieste di fornitura ai punti di
riconsegna;
la comunicazione all'impresa di trasporto inerente la rettifica di dati
funzionali all'allocazione delle partite commerciali di gas presso i punti di
consegna della distribuzione relativi a mesi precedenti a quello di competenza,
conseguenti all'acquisizione da parte dell'impresa di distribuzione di letture
effettive dei consumi, avvenga nell'ambito della finestra temporale al cui
interno i bilanci della rete di trasporto sono considerati ancora come
provvisori, al fine di evitare eventuali forti distorsioni sui bilanci degli
utenti del sistema di trasporto;
venga attribuito al comitato di consultazione, istituito ai sensi della
deliberazione dell'Autorita' 15 marzo 2006, n. 53/06, il compito di proporre
alle imprese di trasporto l'eventuale ridefinizione della sopraccitata finestra
temporale e il trattamento di eventuali conguagli derivanti da differenze di
allocazione e/o misura afferenti mesi precedenti la stessa;
sia abrogato l'istituto delle penali
per supero dell'impegno giornaliero, sostituendo tale previsione con quella per
la quale l'impresa di distribuzione possa verificare, con opportune modalita',
il prelievo orario effettivo dei punti di riconsegna con prelievi superiori a
50.000 metri cubi standard, al fine di individuare eventuali prelievi eccedenti
il valore contrattualmente impegnato tali da generare problemi all'impianto di
distribuzione;
siano parzialmente modificate le disposizioni contenute nell'art. 23 in materia
di rilevazione e validazione dei dati di
misura presso i punti consegna degli impianti di distribuzione, al fine di
evitare possibili sovrapposizioni con i codici delle societa' di trasporto;
si provveda a modificare l'allegato A della delibera n. 138/04, al fine di
uniformare la struttura dello stesso a quella corrispondente all'indice del
codice di rete tipo allegato al presente provvedimento;
sia opportuno rinviare ad una successiva determinazione del direttore generale
dell'Autorita' le modalita' di aggiornamento del codice di rete tipo;
sia opportuno prorogare fino al 30 settembre 2007 l'efficacia delle disposizioni
previste all'art. 31, comma 8 (ora rinumerato art. 30, comma 8), della
deliberazione n. 138/04, in materia di determinazione dei dati funzionali
all'allocazione dei quantitativi di gas ai punti di riconsegna del sistema di
trasporto;
Delibera:
1. Di approvare le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04 riportate in allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 1).
2. Di approvare il codice di rete
tipo riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte
integrante e sostanziale (allegato 2).
3. Di sostituire l'art. 39, comma 2, della deliberazione n. 168/04 con il
seguente comma:
«39.2 La rilevazione del tempo di attivazione della fornitura non si effettua
nel caso in cui la fornitura sia stata riattivata in seguito a sospensione per
morosita' del cliente finale e nel caso in cui siano intervenute variazioni
nella titolarita' del contratto di fornitura che non richiedono intervento di
attivazione, quali volture o subentri immediati».
4. Di prevedere che le imprese di distribuzione ottemperino alle disposizioni di
cui all'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 138/04 entro 3 (tre) mesi dalla
data di pubblicazione del codice tipo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
5. Di disporre che le imprese di distribuzione trasmettano i propri codici di
rete all'Autorita' utilizzando il sistema di invio telematico che sara' reso
disponibile sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it).
6. Di prevedere che le procedure di aggiornamento del codice di rete tipo siano
avviate e disciplinate con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorita'.
7. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it),
affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
8. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it) il
testo della deliberazione n. 138/04, come risultante dalle modificazioni ed
integrazioni apportate con il presente provvedimento.
9. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it) il
testo della deliberazione della deliberazione n. 168/04, come risultante dalle
modificazioni apportate con il presente provvedimento.
Milano, 6 giugno 2006
Il presidente: Ortis
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