Copyright © Ambiente Diritto.it
Deliberazione 6 giugno 2006
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 111/06).
(GU n. 153 del 4-7-2006- Suppl. Ordinario n.158)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 9 giugno 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999), ed in particolare l'art. 3, commi 3 e 6, e l'art. 5;
il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
il decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17
luglio 2000;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9
maggio 2001;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante
l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e la
contestuale assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico Spa
(di seguito: Gestore del mercato elettrico), relativamente al mercato elettrico;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 003, recante le
disposizioni in materia di assunzione della titolarita' della funzione di
garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente
unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79 e direttive alla medesima societa';
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante
criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della
gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, recante direttive
per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di
energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre 2005 (di seguito:
decreto 1° dicembre 2005) recante l'approvazione delle modifiche urgenti al
testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, apportate dal
Gestore del mercato elettrico;
gli indirizzi formulati in data 31
luglio 2003 dal Ministro delle attivita' produttive per la realizzazione di un
sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di
seguito: indirizzi del Sistema Italia 2004);
la nota del Ministro delle attivita' produttive in data 11 dicembre 2003, prot.
n. 4303 (di seguito: la nota del Ministro dell'11 dicembre 2003);
gli indirizzi formulati in data 24 dicembre 2004 dal Ministro delle
attivita' produttive ai fini della partecipazione attiva della domanda al
Sistema Italia 2004 (di seguito: ulteriori indirizzi del Sistema Italia 2004);
la deliberazione dell'Autorita' 19 aprile 2002, n. 42/02, come successivamente
modificata ed integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 1° settembre 2003, come
successivamente modificata ed integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 16
ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
30 dicembre 2003, n. 168/03 come successivamente modificata e integrata (di
seguito: deliberazione n. 168/03);
la deliberazione dell'Autorita' 19 novembre 2004, n. 205/04;
la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive
modificazioni e integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2005, n. 50/05;
la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 175/05 (di seguito:
deliberazione n. 175/05);
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2005, n. 293/05 (di seguito:
deliberazione n. 293/05);
la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2006, n. 39/06;
il documento per la ricognizione 1° giugno 2005 concernente la ricognizione in
materia di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica,
nonche' di diritti ed obblighi connessi con l'esecuzione di tali contratti
nell'ambito del servizio di dispacciamento (di seguito: il documento per la
ricognizione 1° giugno 2005);
il documento per la consultazione concernente la registrazione dei contratti di
compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del
servizio di dispacciamento, approvato dall'Autorita' in data 4 agosto 2005 (di
seguito: il documento per la consultazione 4 agosto 2005);
il documento per la consultazione concernente le modifiche alla deliberazione n.
168/03 per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica
ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, la
modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e la definizione di
disposizioni transitorie relative all'anno 2006, approvato dall'Autorita' in
data 16 novembre 2005 (di seguito: il documento per la consultazione 16 novembre
2005);
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano,
Sezione IV, 28 febbraio 2006, n. 615/06, che ha annullato il punto 1, lettera
i), del dispositivo della deliberazione n. 175/05, laddove aggiunge alla
deliberazione n. 168/03 l'art. 23.2, ed in parte qua la deliberazione n. 293/05;
Considerato che:
con deliberazione n. 168/03, l'Autorita'
ha definito le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di
dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per
l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai
sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
l'erogazione del servizio di dispacciamento si articola in:
a) la registrazione degli acquisti e
delle vendite di energia elettrica, nonche' dei programmi di immissione e di
prelievo in esecuzione dei medesimi acquisti e vendite;
b) l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica immessa o prelevata;
c) la quantificazione degli sbilanciamenti, ossia gli scostamenti fra posizioni
commerciali (acquisti e vendite registrati) e posizioni fisiche (energia
elettrica immessa o prelevata), nonche' la regolazione dei corrispettivi di
dispacciamento e la gestione di un sistema a garanzia del buon esito delle
transazioni connesse ai medesimi corrispettivi;
le caratteristiche tecniche del
sistema elettrico pongono la fase di esecuzione fisica degli acquisti e delle
vendite di energia elettrica al di fuori del controllo esclusivo delle parti
(venditore e acquirente) poiche' il buon esito delle transazioni puo' essere
assicurato unicamente dal soggetto responsabile della gestione coordinata dei
flussi di energia elettrica a livello nazionale, ossia da Terna in qualita' di
responsabile del servizio di dispacciamento;
la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine, ossia degli acquisti
e delle vendite conclusi attraverso la contrattazione al di fuori del sistema
delle offerte, cosi' come la registrazione degli acquisti e delle vendite
concluse nel sistema delle offerte, costituisce quindi uno strumento essenziale
per la definizione dei diritti e degli obblighi delle parti (venditore e
acquirente), anche verso il sistema elettrico, ossia nei confronti di Terna in
qualita' di responsabile del servizio di dispacciamento;
le caratteristiche tecniche del sistema elettrico rendono necessario, ai fini
della sicurezza del sistema stesso, che il responsabile del servizio di
dispacciamento programmi con anticipo rispetto al tempo reale
l'approvvigionamento delle risorse necessarie all'erogazione del medesimo
servizio;
ai fini dell'efficace svolgimento dell'attivita' di cui al precedente alinea, e'
necessario che siano comunicati a Terna, in qualita' di responsabile del
servizio di dispacciamento, i programmi di immissione e di prelievo di energia
elettrica in esecuzione delle vendite e degli acquisti netti registrati;
per assicurare il buon esito delle transazioni, e' necessario predisporre un
sistema di garanzie, sottoscritto da tutti gli operatori, in grado di coprire
adeguatamente Terna dal rischio di controparte associato alle partite economiche
che originano nell'ambito dell'erogazione del servizio di dispacciamento;
il documento per la ricognizione 1° giugno 2005 evidenziava precise criticita'
concernenti il vigente sistema di registrazione dei contratti di compravendita
di energia elettrica, introdotto dalla deliberazione n. 168/03, e il vigente
sistema di garanzie contro i rischi commerciali assunti da Terna nell'erogazione
del pubblico servizio di dispacciamento;
le principali criticita' evidenziate
nel suddetto documento consistono:
a. nell'obbligo di associare, gia' in fase di registrazione, ciascuna
vendita/acquisto ai punti di immissione/prelievo cui si riferisce;
b. nell'insufficienza e nella complessita', anche a causa della presenza di
differenti piattaforme di registrazione degli acquisti e delle vendite
(piattaforma bilaterali, piattaforma aggiustamento bilaterali, piattaforma IPEX),
delle verifiche di congruita' dei medesimi acquisti e vendite con la capacita'
effettiva di immissione e di prelievo degli utenti del dispacciamento nonche'
con la capienza delle garanzie prestate dai medesimi utenti a Terna nell'ambito
del servizio di dispacciamento;
c. nell'impossibilita', in alcuni casi, per gli operatori di utilizzare il
sistema delle offerte per la chiusura di posizioni
commerciali acquisite con la contrattazione al di fuori del medesimo sistema;
le predette criticita', da un lato, ostacolano lo sviluppo di sistemi di
negoziazione a termine dell'energia elettrica atti a offrire agli operatori i
necessari strumenti di copertura dal rischio di oscillazione dei prezzi sul
mercato elettrico, dall'altro, accrescono la vulnerabilita' del sistema
elettrico a fronte dell'eventuale insolvenza di uno o piu' utenti del
dispacciamento;
il documento per la consultazione 4
agosto 2005 delineava agli operatori alcune opzioni di revisione della
disciplina del dispacciamento, limitatamente al sistema di registrazione degli
acquisti e delle vendite nonche' al sistema di garanzie, volte a risolvere le
sopraccitate criticita';
le preferenze espresse dagli operatori nell'ambito del processo di
consultazione, si concentravano su un modello aperto che, separando la
registrazione degli acquisti e delle vendite a termine dalla comunicazione dei
programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei medesimi acquisti e
vendite, consentisse lo sviluppo di una pluralita' di sistemi di negoziazione a
termine da parte di operatori di bilanciamento qualificati dotati di particolari
requisiti di solvibilita' e onorabilita' definiti dall'Autorita', ai quali sia
concessa la possibilita' di registrare acquisti e vendite a termine pur non
essendo titolari di punti di immissione e di prelievo;
Ritenuto che sia opportuno:
procedere alla revisione del sistema
di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei relativi
programmi di immissione e di prelievo, nonche' al sistema di garanzie,
riconfermando le altre condizioni per l'erogazione del servizio di
dispacciamento e per l'approvvigionamento delle relative risorse stabilite dalla
deliberazione n. 168/03;
predisporre un sistema di registrazione separando la registrazione degli
acquisti e delle vendite a termine, effettuata assegnando agli operatori di
mercato appo-siti conti, dalla comunicazione dei programmi di immissione e di
prelievo in esecuzione dei medesimi acquisti e vendite e prevedere la presenza
di operatori di bilanciamento qualificati dotati dei requisiti di solvibilita' e
onorabilita' definiti dall'Autorita' che possano registrare acquisti e vendite a
termine pur non essendo titolari di punti di immissione e di prelievo;
rafforzare il sistema di garanzie nel breve termine, predisponendo un sistema
basato su garanzie individuali integrate da una componente di carattere
mutualistico, nella forma di un corrispettivo a carico degli operatori a
copertura di eventuali oneri che dovessero emergere per effetto dell'insolvenza
degli utenti del dispacciamento non coperta dal sistema di garanzie di tipo
individualistico;
che Terna si avvalga, al fine di
minimizzare i costi dell'attivita' di registrazione e di ottimizzare i relativi
flussi informativi, del Gestore del mercato elettrico in qualita' di gestore del
sistema di registrazione;
Delibera:
1. Di approvare le Condizioni per
l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul
territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base
di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma
parte integrante e sostanziale (allegato A).
2. Di abrogare la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata, a
decorrere dal 1° gennaio 2007.
3. Di trasmettere copia del presente
provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, alla societa' Terna Spa e
alla societa' Gestore del mercato elettrico Spa.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale ella
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione e produca effetti dal 1° gennaio 2007.
Milano, 9 giugno 2006
Il presidente: Ortis
Allegato A omissis