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Deliberazione 19 giugno 2006
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Determinazione della misura e delle modalita' di versamento, per l'anno 2006, del contributo per il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 117/06).
(GU n. 182 del 7-8-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS
Nella riunione del 19 giugno 2006
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.481/1995);
il decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79 (di seguito decretolegislativo n.
79/1999);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:decreto legislativo n.
164/2000);
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
la legge 30 dicembre 2004, n. 312
(di seguito: legge n.312/2004);
la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n.266/2005);
la legge 23 febbraio 2006, n. 51 (di seguito: legge n. 51/2006;
il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (di seguito: decreto del Presidente della
Repubblica n.445/2000);
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del21 luglio 2005 (di
seguito: decreto ministeriale 21 luglio 2005);
la deliberazione 20 ottobre 2004, n. 182/04, con la qualel'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)ha adottato il proprio
Regolamento di organizzazione e funzionamento;
la deliberazione 28 dicembre 2004 n. 245/04, come successivamente modificata ed
integrata dalle deliberazioni 19 dicembre 2005, n.280/05 e 29 dicembre 2005, n.
294/05, mediante la quale l'Autorita'ha approvato il proprio Regolamento di
contabilita' con allegatoschema dei conti;
la deliberazione dell'Autorita' 25 luglio 2005, n. 154/05;
la deliberazione 29 dicembre 2005 n. 295/05, mediante la quale l'Autorita' ha approvato il proprio bilancio di previsione perl'esercizio 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006;
Considerato che:
la legge n. 481/1995, ha previsto che, a decorrere dal 1996, alle spese di
funzionamento dell'Autorita' si provvedesse mediante un sistema di contribuzione
da parte dei soggetti esercenti i servizi nei settori dell'energia elettrica e
il gas, senza alcun onere sul bilancio dello Stato, nella misura e secondo
modalita' stabilite annualmente con decreto emanato dal Ministero delle finanze
di concerto con il Ministro del tesoro; e che per l'anno 2005, con decreto
ministeriale 21 luglio 2005 la misura del contributo e' stata fissata nello 0,3
per mille dei ricavi conseguiti dai soggetti regolati nell'esercizio 2004;
il regime di finanziamento sopra descritto e' stato modificato ad opera del
comma 68-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005, introdotto dall'art.
39-quinquies della legge n. 51/2006 secondo cui l'entita' della contribuzione a
carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas,
«resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi
risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore
della presente legge. Successive variazioni alla misura, necessarie ai fini
della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalita'
della contribuzione possono essere adottate dalla Autorita' entro il predetto
limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato
relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la
medesima procedura disciplinata dal comma 65»;
il predetto comma 68-bis dell'art. 1 ha disposto, altresi', l'abrogazione
dell'art. 2, comma 39 della legge n. 481/1995, che assegnava al Ministro delle
finanze il potere di adeguare annualmente la misura del contributo a carico dei
soggetti esercenti in relazione agli oneri atti a coprire le spese di
funzionamento dell'Autorita';
ai sensi del sopra richiamato comma
65 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, la deliberazione con cui l'Autorita'
modifica l'entita' della contribuzione fissandone i termini e le modalita' di
versamento, deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per
l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto
entro venti giorni dal ricevimento; e che, ai sensi del medesimo comma 65, il
decorso di tale termine senza che siano state formulate osservazioni comporta l'esecutivita'
della suddetta deliberazione;
il comma 40, dell'art. 2 della legge n. 481/1995, come modificato dal comma 24
dell'art. 18 della legge n. 312/2004 prevede che le somme versate dai soggetti
regolati, afferenti all'Autorita', affluiscono direttamente al bilancio della
stessa;
il bilancio di previsione dell'Autorita'
per l'esercizio 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006 ha previsto entrate per euro
23.500.000 stimate sul gettito conseguito nell'anno precedente sulla base della
precitata misura del contributo pari allo 0,3 per mille;
la misura del contributo, una volta
definita, determina l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorita' da parte
dei
soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e costituisce
l'unica fonte di entrata della medesima Autorita' per far fronte ai propri oneri
di funzionamento;
Ritenuto che:
sia opportuno mantenere per l'anno 2006, in ragione dell'ammontare dei
versamenti conseguiti nell'anno 2005, nonche' del fabbisogno di spesa per l'anno
2006, quale risulta dal relativo bilancio di previsione dell'Autorita',
l'aliquota dello 0,3 per mille gia' definita, per l'anno 2005, con decreto
ministeriale 21 luglio 2005;
sia conseguentemente necessario variare la misura del contributo per l'anno
2006, fissata dall'art. 1, comma 68-bis della legge n. 51/2006, nonche' definire
i termini e le modalita' di versamento del predetto contributo;
la misura del contributo per l'anno 2006, versandosi in fase di prima
applicazione della nuova disciplina legislativa, debba essere riferita da
ciascun soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e il gas ai ricavi
risultanti dal bilancio approvato nell'anno 2005, in quanto ultimo bilancio
approvato prima della data di entrata in vigore della legge n. 266/2005;
sia opportuno confermare le medesime modalita' adottate per il versamento del
contributo per l'anno 2005 affinche' le somme derivanti dai versamenti da parte
dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, da
effettuarsi entro il 31 luglio 2006, affluiscano tempestivamente e direttamente
all'Autorita';
sia necessario prevedere, in coerenza con quanto precisato al precedente alinea,
un'unica modalita' di versamento del contributo per l'anno 2006 da parte dei
soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, tramite bonifico
bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorita' presso la Banca
Intesa S.p.a. che esercita il servizio di tesoreria per conto dell'Autorita';
sia opportuno, altresi', prevedere modalita' che consentano ai soggetti operanti
nei settori dell'energia elettrica e del gas, che abbiano versato somme non
dovute di ottenere il rimborso o la compensazione di quanto indebitamente
corrisposto;
la variazione dell'entita' della contribuzione fissata dal comma 68-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005, unitamente alla fissazione dei termini e delle modalita' di versamento del contributo, renda necessario inviare la presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del perfezionamento dell'iter procedimentale di approvazione della stessa specificatamente previsto dai commi 65 e 68-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005;
Delibera:
Art. 1.
Misura del contributo per l'anno 2006
1. Per l'anno 2006, il contributo dovuto all'Autorita' dai soggetti operanti
nei settori dell'energia elettrica ed il gas e' confermato nella misura dello
0,3 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della
data di entrata in vigore della legge n. 266/2005.
Art. 2.
Termini del versamento del contributo per l'anno 2006
1. Il contributo per l'anno 2006 viene versato entro il 31 luglio 2006 ed
affluisce direttamente al bilancio dell'Autorita' secondo le modalita' di cui al
successivo art. 3.
Art. 3.
Modalita' del versamento del contributo per l'anno 2006
1. I soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas sono
tenuti ad effettuare il versamento del contributo per l'anno 2006 unicamente
tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorita' di
cui al modello allegato (Allegato A).
Art. 4.
Indebiti versamenti
1. Il soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e il gas che
abbia versato un contributo senza esservi tenuto ovvero in misura superiore a
quella dovuta puo' scegliere tra la compensazione dell'indebito, computandolo in
diminuzione rispetto alla misura del contributo relativo all'anno successivo, ed
il rimborso delle somme indebitamente versate.
2. La facolta' di scelta di cui al comma precedente viene esercitata attraverso
la presentazione di una istanza motivata, corredata da idonea documentazione
giustificativa, all'Autorita' entro il termine del 31 ottobre dell'anno in cui
e' stato effettuato l'indebito versamento. Decorso tale termine, e' possibile
presentare l'istanza entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno successivo a
quello dell'indebito versamento, al fine di ottenere la compensazione o il
rimborso di detto versamento nell'anno successivo a quello di presentazione
dell'istanza medesima.
3. Qualora, l'Autorita' non si pronunci entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione dell'istanza, la medesima si intendera' accolta.
4. Le somme dovute in esito all'accoglimento delle istanze di rimborso sono
erogate dall'Autorita', a valere sul gettito del contributo riscosso per l'anno
successivo a quello dell'indebito versamento.
5. Le somme dovute in esito all'accoglimento delle istanze di compensazione sono
portate in compensazione a valere sulle somme dovute per l'anno in cui e' stata
presentata l'istanza di compensazione.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Per gli indebiti versamenti effettuati in epoca anteriore alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, l'istanza di cui al comma 4.2
dovra' essere presentata entro il termine perentorio del 31 ottobre 2006. In
difetto, trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del medesimo
comma 4.2.
2. La presente deliberazione e' trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto previsto dai commi 65 e
68-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005.
3. La presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva ai sensi dei citati
commi 65 e 68-bis, viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito Internet dell'Autorita'.
Milano, 19 giugno 2006
Il presidente: Ortis
Allegato A
omesso