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Deliberazione 28 giugno 2006
Autorità per l'Energia elettrica e il gas. Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica, disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 132/06).
(GU n. 184 del 9-8-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 giugno 2006
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4
settembre 2002, n. 193;
la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre
2003, n. 314;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35;
la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19
dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica
per i settori industriali;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, 17 aprile 2001;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente,
11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, 18 marzo 2002;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante
criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita'
e del gas;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 recante
assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei
clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico e direttive alla
medesima societa';
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 agosto 2004, recante
determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica (di
seguito: decreto 6 agosto 2004);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, recante modalita' di rimborso e di
copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica,
a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE (di seguito: decreto
22 giugno 2005);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, recante Criteri per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del
Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 6 febbraio 2006;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
24 ottobre 2005 recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione
dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art.
11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei
certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della
legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto del Ministro delle
attivita' produttive 5 dicembre 2005, recante direttive per la determinazione
delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2006, dell'energia
elettrica, di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, da parte del Gestore del sistema elettrico;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005, recante
direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di
importazione, per l'anno 2006;
il decreto del Ministro delle
attivita' produttive 13 dicembre 2005 recante modalita' e condizioni delle
importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006, recante Nuove
modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca
e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e
abrogazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio
2003;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006, recante norme
per l'erogazione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e di
sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno
2006;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 aprile 2006, recante
modifica dell'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000;
Viste:
le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
24 settembre 2003, n. 109/03, 25 giugno 2004, n. 103/04, 30 marzo 2005, n.
54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05, 28 settembre 2005, n. 201/05, 29 dicembre
2005, n. 299/05 (di seguito: deliberazione n. 299/05), 27 marzo 2006, n. 61/06;
la deliberazione dell'Autorita' 17
dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01) e in particolare
l'art. 2;
la deliberazione dell'Autorita' 12 aprile 2003, n. 138/03, come successivamente
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03) e in particolare
l'art. 10;
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 152/03, come
successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 152/03) e
in particolare l'art. 4;
la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare
l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito:
deliberazione n. 168/2003);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas per l'erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo
di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come
successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04 e in particolare
l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04,
come successivamente modificato e integrato (di seguito:
deliberazione n. 168/04) e in particolare l'art. 77;
la deliberazione dell'Autorita' 29
settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di
seguito:
deliberazione n. 170/04) e in particolare l'art. 10;
la deliberazione dell'Autorita' 24 dicembre 2004, n. 237/04;
la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05;
la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2005, n. 144/05;
la deliberazione dell'Autorita' 12 settembre 2005, n. 186/05;
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;
la deliberazione dell'Autorita' 13 ottobre 2005, n. 217/05;
la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2005, n. 269/05;
la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2005, n. 281/05;
la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2005, n. 286/05;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2005, n. 292/05;
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito:
deliberazione n. 297/05) e in particolare il punto 2;
la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito:
deliberazione n. 50/06) e in particolare l'art. 9;
la deliberazione dell'Autorita' 12 aprile 2006, n. 79/06;
la deliberazione dell'Autorita' 13 aprile 2006, n. 80/06;
la deliberazione dell'Autorita' 24 maggio 2006, n. 99/06;
la deliberazione dell'Autorita' 25 maggio 2006, n. 103/06 come modificata con
deliberazione 1° giugno 2006, n. 107/06;
la deliberazione dell'Autorita' 23 giugno 2006, n. 123/06 (di seguito:
deliberazione n. 123/06);
la nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei corrispettivi
per la vendita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato,
pubblicata sul sito dell'Autorita' in data 20 ottobre 2004;
Visti:
la comunicazione dell'Acquirente unico SpA (di seguito: Acquirente unico) del 14
giugno 2006, prot. Autorita' n. 014372, del 16 giugno 2006;
la comunicazione dell'Acquirente unico del 22 giugno 2006, prot. Autorita' n.
015102, del 23 giugno 2006;
la comunicazione dell'Acquirente unico del 26 giugno 2006, prot. Autorita' n.
015308, del 26 giugno 2006;
la comunicazione congiunta del Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa (di
seguito: Gestore del sistema elettrico) e della Cassa conguaglio per il settore
elettrico (di seguito: Cassa) del 9 giugno 2006, prot. Autorita' n. 014145 del
14 giugno 2006;
la comunicazione della Cassa del 16 maggio 2006, prot. Autorita' n. 012025 del
17 maggio 2006;
la comunicazione della Cassa del 15 giugno 2006, prot. Autorita' n. 014979, del
22 giugno 2006;
la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 19 giugno 2006, prot.
Autorita' n. 014808, del 21 giugno 2006;
la comunicazione di Terna del 21 giugno 2006, prot. Autorita' n. 015401, del 27
giugno 2006;
la comunicazione di Terna del 22 giugno 2006, prot. Autorita' n. 015307, del 26
giugno 2006;
Considerato che:
gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di
dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono
fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;
l'art. 33, comma 33.3, lettera a) del Testo integrato prevede che, ai fini delle
determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorita'
entro 20 giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi
unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri
successivi, articolata per fascia oraria;
ai sensi dell'art. 33, comma 33.3, lettera b) del Testo integrato, entro trenta
giorni dalla fine di ciascun trimestre,
l'Acquirente unico e' tenuto ad inviare all'Autorita', la differenza tra la
stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i
costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel
medesimo periodo;
sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e da Terna
si evidenzia un elemento di incertezza relativo alla quantita' di energia
elettrica destinata al mercato vincolato con riferimento al mese di marzo;
relativamente al periodo gennaio-aprile 2006, sulla base dei valori pubblicati
dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti residui tra i costi
effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia
elettrica, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03
valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, ed i costi
stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento PC della componente
CCA per il primo e secondo trimestre 2006, pari a circa 230 milioni di euro;
il completo recupero dello scostamento di cui al precedente alinea nel corso del
terzo trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente
PC superiore al 5% del valore medio della medesima componente in vigore nel
secondo trimestre;
relativamente al periodo
gennaio-aprile 2006, sulla base delle informazioni rese disponibili
dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenziano scostamenti residui tra i costi
effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualita' di utente del
dispacciamento, inclusa la quota dello sbilanciamento di cui alla deliberazione
n. 168/03 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del mercato del
giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorita' nella determinazione
dell'elemento OD della componente CCA per il primo e secondo trimestre 2006,
pari a circa 120 milioni di euro;
il completo recupero dello scostamento di cui al precedente alinea nel corso del
terzo trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente
OD superiore al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel
secondo trimestre;
con la deliberazione n. 123/06 si e'
avviato un procedimento atto a definire misure urgenti ai fini di incrementare
il livello di concorrenzialita' presente nel mercato del servizio di
dispacciamento e, conseguentemente, di contenere i costi a carico dei clienti
finali per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
la quantificazione definitiva degli oneri relativi al 2005 in capo al Conto per
la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata
al mercato vincolato, finanziato dalla componente UC1 non e' ancora disponibile;
il decreto 22 giugno 2005, prevede un piano di pagamento contingentato delle
partite economiche relative al rimborso dei costi non recuperabili, il cui
effetto si esaurisce il 30 giugno 2006;
ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
medesimo decreto 22 giugno 2005, sulle partite economiche relative al rimborso
dei costi non recuperabili, a decorrere dal 1° gennaio 2006, e' prevista
l'applicazione di un interesse a favore degli aventi diritto relativamente alle
partite non rimborsate;
i flussi generati dall'attuale aliquota della componente A6 di cui al comma 59.1
del Testo integrato, destinata alla copertura dei costi non recuperabili, non
sono sufficienti a garantire le esigenze di pagamento dei costi non recuperabili
entro i termini stabiliti;
il conto di cui all'art. 59.1,
lettera b) del Testo integrato (di seguito: Conto A3), risulta debitore nei
confronti del conto di cui al comma 59.1, lettera e) (di seguito: Conto A6), per
un ammontare pari ad oltre 676 milioni di euro;
la Cassa gestisce, oltre ai conti di cui al comma 59.1 del Testo integrato,
anche i conti di cui all'art. 2 della deliberazione n. 306/01, di cui all'art.
10 della deliberazione n. 138/03, di cui all'art. 4 della deliberazione n.
152/03, di cui all'art. 77 della deliberazione n. 168/04, di cui all'art. 10
della deliberazione n. 170/04, di cui al punto 2 della deliberazione n. 297/05 e
di cui all'art. 9 della deliberazione n. 50/06;
il conto per il funzionamento della Cassa, di cui alla lettera o) del comma 59.1
del Testo integrato, e' attualmente alimentato dai restanti conti di cui al
medesimo comma 59.1;
ai sensi del comma 59.4 del Testo
integrato, la Cassa puo' utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di cui
al comma 59.1 del medesimo Testo integrato, per far fronte ad eventuali carenze
temporanee di disponibilita' di taluno di essi, a condizione che sia garantita
la capienza dei conti dai quali il prelievo e' stato effettuato a fronte dei
previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro;
Ritenuto opportuno:
modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento
dell'Acquirente unico rispetto al secondo trimestre dell'anno 2006, adeguando
conseguentemente il valore dell'elemento PC;
date le previsioni formulate per il terzo trimestre 2006 da Terna relativamente
agli oneri di dispacciamento, adeguare prudenzialmente il livello medio annuo
dell'elemento OD, aumentando il valore stimato relativo ai mesi da maggio a
giugno dell'anno 2006 e mantenendo invariata la previsione fatta nel precedente
aggiornamento per i mesi
da luglio a dicembre del medesimo anno;
limitare il recupero dello
scostamento tra i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico per
l'acquisto di energia elettrica ed i costi stimati dall'Autorita' nella
determinazione dell'elemento PC, al 5% del valore medio della medesima
componente in vigore nel secondo trimestre;
limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti
dall'Acquirente unico in qualita' di utente del dispacciamento ed i costi
stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento OD, al 10% del valore
medio della medesima componente in vigore nel secondo trimestre;
rinviare ad un successivo aggiornamento l'eventuale adeguamento della componente
UC1;
prevedere che il disallineamento finanziario evidenziato dalla gestione della
componente A3 venga transitoriamente sopportato dal Gestore del sistema
elettrico, anche tenuto conto dei proventi da interessi attivi rinvenienti dalla
gestione delle partite economiche finanziate da parte della medesima componente,
maturati nel corso dei primi mesi del corrente anno;
dare disposizioni alla Cassa affinche':
a) tramite l'ottimizzazione della gestione finanziaria delle giacenze
disponibili nei conti di gestione e, in primo luogo, dei conti di cui al comma
59.1 del Testo integrato, venga contenuto l'onere finanziario derivante dal
tardato pagamento dei costi non recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;
b) in relazione a quanto indicato alla precedente lettera a), provveda a
riavviare il pagamento delle partite economiche di cui al richiamato decreto 6
agosto 2004 gia' nel corso del mese di luglio 2006 e, successivamente, con
cadenza trimestrale;
adeguare l'aliquota della componente tariffaria A6, in coerenza con gli
obbiettivi sopra richiamati di contenimento dell'onere finanziario derivante dal
tardato pagamento dei costi non recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;
disporre l'avvio della graduale restituzione da parte del Conto A3 delle
anticipazioni ricevute dal Conto A6, destinando a tale scopo il gettito della
componente tariffaria A3 raccolto direttamente dalla Cassa, salvo quanto erogato
direttamente dalla Cassa, senza il tramite del Gestore del sistema elettrico, a
copertura di oneri gravanti sul medesimo Conto A3;
modificare il Testo integrato, prevedendo che il Conto per il funzionamento
della Cassa, di cui al comma 59.1, lettera o) del medesimo Testo integrato sia
alimentato, proporzionalmente, da tutti i conti gestiti dalla Cassa stessa;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate
all'art. 1 del Testo integrato, allegato A alla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004,
n. 5/04 e sue successive modificazioni e
integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato), integrate come
segue:
Conto A3 e' il conto di cui al comma 59.1, lettera b) del Testo integrato,
finanziato dalla componente tariffaria A3;
Conto A6 e' il conto di cui al comma 59.1, lettera e) del Testo integrato,
finanziato dalla componente tariffaria A6.
Art. 2.
Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie
1. I valori dell'elemento PC, dell'elemento OD, per il terzo trimestre
(luglio - settembre) 2006 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2
allegate al presente provvedimento.
2. Per il terzo trimestre (luglio - settembre) 2006, sono confermati i valori
degli elementi CD e INT, come fissati con
deliberazione n. 299/05.
3. I valori della componente CCA per
il terzo trimestre (luglio - settembre) 2006 sono fissati nelle tabelle 3.1,
3.2, e 3.3 allegate al presente provvedimento;
4. I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il terzo trimestre
(luglio - settembre) 2006 sono fissati nelle tabelle 4 e 5 allegate al presente
provvedimento.
5. I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il terzo trimestre
(luglio - settembre) 2006, sono fissati come indicato nelle tabelle 6.1, 6.2 e 7
allegate al presente provvedimento.
Art. 3.
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
1. La Cassa provvede al rimborso delle partite economiche di cui agli
allegati A e B del decreto 6 agosto 2004, al netto delle quote gia' rimborsate,
per un importo complessivo pari a 670 milioni di euro, pro quota tra i soggetti
aventi diritto. Il pagamento e' effettuato nel rispetto delle seguenti scadenze:
i) entro il 5 luglio 2006, per un importo non inferiore a 350 milioni di euro;
ii) entro il 21 luglio 2006, per un importo pari alla differenza tra 670 milioni
di euro e la somma erogata ai sensi del precedente punto i).
2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, e tenuto conto
di quanto previsto dal comma 59.4 del Testo integrato, la Cassa e' autorizzata
ad utilizzare, temporaneamente e in funzione degli obbiettivi di cui al comma 5
del presente articolo, le giacenze esistenti presso tutti i conti di gestione
istituiti presso la medesima Cassa, con priorita' alle giacenze relative ai
conti di cui al comma 59.1 del Testo integrato.
3. A partire dal quarto trimestre 2006, con cadenza trimestrale, la Cassa
provvede al rimborso delle partite economiche di cui agli allegati A, B e C del
decreto 6 agosto 2004, compatibilmente con le giacenze esistenti e con gli
obbiettivi di cui al comma 5 del presente articolo, assicurando che:
i) le partite economiche di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 22 giugno 2005,
vengano rimborsate integralmente entro la fine dell'anno successivo a quello di
competenza, e comunque entro il 31 dicembre 2009;
ii) le partite economiche di cui agli allegati A e B del decreto 6 agosto 2004,
al netto delle quote gia' erogate, vengano rimborsate subordinatamente al
soddisfacimento di quanto stabilito al punto i) del presente comma, e comunque
entro il 31 dicembre 2009;
iii) le partite economiche di cui all'allegato C del decreto 6 agosto 2004,
relativamente all'importo di competenza dell'anno 2004, al netto delle quote
gia' erogate, vengano rimborsate subordinatamente al soddisfacimento di quanto
stabilito al punto i) e al punto ii) del presente comma, e comunque entro il 31
dicembre 2009.
4. A far data dall'entrata in vigore della presente deliberazione, il gettito
tariffario della componente A3 versato alla Cassa dalle imprese distributrici
diverse da quelle di cui al comma 54.2 del Testo integrato, e' destinato alla
reintegrazione delle anticipazioni effettuate dal Conto A6 al Conto A3, salvo
quanto erogato direttamente dalla Cassa, senza il tramite del Gestore del
sistema elettrico, a copertura di oneri gravanti sul medesimo Conto A3.
5. La Cassa, entro il 12 luglio 2006
e, successivamente a tale data, con cadenza almeno bimestrale, sottopone alla
Direzione tariffe dell'Autorita' un'analisi dettagliata della gestione
finanziaria dei conti da questa amministrati prevista per i dodici mesi
successivi che, nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento,
tenga conto degli obbiettivi di:
i) minimizzazione degli oneri gravanti sui conti di gestione e dovuti al
riconoscimento di interessi per tardato pagamento;
ii) completa reintegrazione delle anticipazioni effettuate a favore del Conto A6
da parte di altri conti, entro la fine dell'anno 2007, coerentemente con le
esigenze di cassa dei medesimi conti.
Art. 4.
Modificazioni del Testo integrato
1. La lettera o) del comma 59.1 del Testo integrato e' sostituita dalla
seguente:
«o) il Conto oneri per il funzionamento della Cassa conguaglio per il settore
elettrico, alimentato, in relazione al fabbisogno annuale della Cassa, in via
proporzionale da tutti i Conti di gestione istituiti presso la medesima Cassa;».
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento e' trasmesso al Ministero dello sviluppo
economico e alla Cassa.
2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
affinche' entri in vigore dal 1° luglio 2006.
3. Il Testo integrato, con le modifiche risultanti dall'applicazione del
presente provvedimento e' pubblicato, a seguire, sul sito internet dell'Autorita'.
Milano, 28 giugno 2006
Il presidente: Ortis
Allegato omesso