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Deliberazione 28 giugno 2006
Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Modifiche e integrazioni dei criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2006 e obblighi per gli esercenti l'attivita' di vendita. (Deliberazione n. 134/06).
(GU n. 185 del 10-8-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 giugno 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
22 aprile 1999, n. 52/99;
la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito:
deliberazione n. 195/02);
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito:
deliberazione n. 207/02);
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito:
deliberazione n. 138/03);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito:
deliberazione n. 248/04);
la deliberazione dell'Autorita' 5 settembre 2005, n. 184/05 (di seguito:
deliberazione n. 184/05);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 298/05 (di seguito:
deliberazione n. 298/05);
la deliberazione dell'Autorita' 15 febbraio 2006, n. 31/06 (di seguito:
deliberazione n. 31/06);
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2006, n. 63/06;
la deliberazione dell'Autorita' 27
marzo 2006, n. 64/06 (di seguito: deliberazione n. 64/06);
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito:
deliberazione n. 65/06);
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 17 maggio 2006,
in materia di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni
economiche di fornitura del gas naturale, obblighi di rinegoziazione dei
contratti economiche di fornitura del gas naturale, obblighi di rinegoziazione
dei contratti di compravendita all'ingrosso per gli esercenti l'attivita' di
vendita e misure volte a garantire la promozione del mercato (di seguito:
documento per la consultazione 17 maggio 2006);
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito:
Tar Lombardia) 28 giugno 2005, n. 3478/05 (di seguito: sentenza n. 3478/05);
il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, 21 marzo 2006,
n. 217/2006 (di seguito: decisione n. 217/06) nonche' le relative motivazioni;
Considerato che:
con la deliberazione n. 138/03, l'Autorita', in attuazione dell'art. 1 della
deliberazione n. 207/02, ha disciplinato, tra l'altro, le modalita' di
definizione delle condizioni economiche di fornitura che gli esercenti l'attivita'
di vendita del gas naturale sono tenuti a proporre, unitamente a quelle dagli
stessi definite, ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 erano
nella condizione di cliente non idoneo; e che la medesima deliberazione n.
138/03, ai fini dell'aggiornamento della componente di commercializzazione
all'ingrosso, ha recepito il regime definito dalla deliberazione n. 195/02;
con la deliberazione n. 248/04 l'Autorita' ha modificato il predetto regime di
aggiornamento, introducendo, tra l'altro: una disposizione che assicura
variazioni della componente materia prima ridotte ad un valore pari al 75%,
qualora il prezzo del Brent ricada al di fuori dell'intervallo compreso tra 20 e
35 dollari/barile (c.d. clausola di salvaguardia);
la rettifica dei pesi adottati nel paniere di riferimento;
le quotazioni del Brent dated come
riferimento per il greggio;
l'art. 2 della deliberazione n. 248/04 ha previsto l'obbligo per gli esercenti
l'attivita' di vendita, nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas
naturale in essere alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento che
non prevedevano clausole di aggiornamento o di revisione dei prezzi in caso di
modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di
fornitura, di offrire ai propri clienti condizioni economiche coerenti con gli
esiti dell'aggiornamento della componente materia prima effettuato sulla base
della metodologia introdotta con la medesima deliberazione;
con la sentenza n. 3478/05, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n.
248/04;
con la deliberazione n. 184/05, l'Autorita' ha proposto appello innanzi al
Consiglio di Stato avverso la sopramenzionata sentenza di annullamento della
deliberazione n. 248/04;
con la decisione n. 217/06, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza n.
3478/05 del Tar Lombardia;
con la deliberazione n. 64/06, l'Autorita' ha richiesto informazioni alle
imprese allo scopo di conoscere gli esiti delle rinegoziazioni di cui all'art. 2
della deliberazione n. 248/04;
la deliberazione n. 65/06 ha disposto che, entro il 30 giugno 2006, gli
esercenti l'attivita' di vendita riconoscano ai propri clienti finali
destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione
n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati
dai medesimi clienti finali nel trimestre aprile-giugno 2006, a titolo di
parziale conguaglio, lasciando fermo e impregiudicato il diritto, per i clienti
finali che hanno cambiato fornitore a partire dal 30 dicembre 2004 e fino al 28
marzo 2006, o che, attivi al 30 dicembre 2004, abbiano cessato di esserlo entro
il 28 marzo 2006, di ottenere, su richiesta, i sopramenzionati conguagli;
a conclusione del procedimento volto a verificare, ai sensi dell'art. 14, comma
1, della deliberazione n. 138/03, il grado di concorrenza nella vendita del gas
naturale ai clienti finali, l'Autorita' con deliberazione n. 31/06 ha pubblicato
il rapporto «Situazione del mercato della vendita del gas naturale ai clienti
finali in Italia», dal quale e' emersa la necessita' di mantenere azioni di
tutela regolatoria da parte della Autorita', a favore dei clienti finali aventi
modeste dimensioni di consumo, in particolare dei clienti domestici; e che cio'
in quanto l'attuale assetto di mercato non e' ancora in grado di assicurare a
tali consumatori possibilita' concrete di scelta dell'operatore piu' conveniente
fra tutti i concorrenti; e che il medesimo rapporto ha registrato tuttavia
maggiore concorrenza per le fasce di consumo piu' elevate, nonche' tra quelle
oggetto di tutela per le tipologie di consumi produttivi;
Considerato inoltre che:
rispetto al secondo semestre 2004,
si e' assistito ad un continuo, ulteriore ed imprevisto aumento delle quotazioni
dei prodotti energetici, che hanno raggiunto valori eccezionali; che, in
particolare, a fronte di quotazioni medie mensili del Brent dated, nel secondo
semestre 2004, intorno ai 40 dollari/barile, a maggio 2006 il petrolio si e'
attestato sui circa 70 dollari/barile, con picchi giornalieri di oltre 74
dollari/barile; si registra, inoltre, diversamente dal passato, il permanere
delle medesime quotazioni su valori eccezionalmente elevati per lunghi periodi
di tempo;
i livelli raggiunti dai prezzi del petrolio negli ultimi mesi configurano
scenari di prezzi energetici elevati e inattesi, nonche' aumenti cosi' repentini
da non aver potuto trovare ancora riscontro, a meno di eccezioni, nell'adozione
di coerenti formule contrattuali a lungo termine, essendo quelle attualmente
esistenti tra importatori ed esportatori definite in un contesto caratterizzato
da riferimenti energetici significativamente diversi dagli attuali;
si sono registrate negli ultimi mesi forti tensioni sui prezzi internazionali
del gas naturale in Europa, per effetto della volatilita' dei prezzi registrati
sui mercati dell'energia, ma anche sui mercati spot del gas naturale, in
particolare nei primi mesi dell'anno corrente, in concomitanza con le punte
stagionali dei consumi;
i prezzi medi all'importazione del gas naturale in Europa continuano a
registrare negli ultimi mesi una dinamica piu' sostenuta rispetto a quella
riconosciuta dal regime di aggiornamento adottato per le condizioni economiche
di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03;
il sistema nazionale del gas, a fronte di una domanda in continua crescita, ha
conosciuto negli ultimi due anni situazioni di notevole criticita' dal lato
dell'offerta, che hanno richiesto l'attivazione della procedura di emergenza di
cui al decreto del Ministero delle attivita' produttive 12 dicembre 2005;
esistono timori di scarsita' dell'offerta anche per il prossimo inverno;
l'entrata in esercizio nel nostro Paese di nuove infrastrutture o dei
potenziamenti di quelle esistenti e' attesa non prima di due-tre anni;
nel definire i criteri di
aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, l'Autorita', nel
rispetto del principio della promozione dell'efficienza di cui alla legge n.
481/1995 ha ritenuto che il costo riconosciuto per l'approvvigionamento debba
tenere conto dei costi di importazione sia sul mercato nazionale che su quelli
internazionali, al fine di garantire competitivita' e sicurezza al nostro
mercato;
alla luce della particolare congiuntura dei mercati energetici e del gas e di
quanto sopra esposto, con il documento per la consultazione 17 maggio 2006 l'Autorita'
ha pertanto evidenziato la necessita':
a) di integrare e modificare i criteri di aggiornamento di cui alla
deliberazione n. 248/04, implementando due distinti meccanismi di aggiornamento:
uno da applicare al corrispettivo variabile di commercializzazione all'ingrosso
delle condizioni economiche di fornitura per i clienti finali, mantenendo, come
gia' previsto dalla deliberazione n. 248/04, un aggiornamento trimestrale e una
soglia di invarianza dell'indice It fissata al 5%; l'altro relativo al costo
riconosciuto agli esercenti per la quota materia prima, per il quale si e'
proposto un aggiornamento mensile e una soglia di invarianza ridotta all'interno
di un intervallo tra 0 e 1%;
integrando, per un periodo di due anni, la clausola di salvaguardia di cui alla
deliberazione n. 248/04, prevedendo, per valori di Bt a partire da 60
dollari/barile, l'aggiornamento delle ondizioni economiche di fornitura mediante
un parametro \alpha compreso tra 0,90 e 0,95, da applicare ad entrambi i
meccanismi di cui al precedente alinea;
b) di istituire un Fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico
volto a compensare eventuali disallineamenti tra le due modalita' di
aggiornamento, alimentato attraverso un corrispettivo addizionale alle
condizioni economiche di fornitura;
c) di prevedere l'obbligo per gli
esercenti l'attivita' di vendita, con riferimento ai contratti di compravendita
all'ingrosso in essere al 28 marzo 2006 di offrire, ove necessario, nuove
condizioni economiche di fornitura in coerenza con la metodologia di
aggiornamento della componente materia prima prevista con la deliberazione n.
248/04;
d) di stabilire modalita' per i conguagli di cui alla deliberazione n. 298/05
volte a minimizzare, in occasione dei prossimi aggiornamenti, eventuali
incrementi delle condizioni economiche di fornitura per i clienti finali, tenuto
anche conto del sopracitato corrispettivo addizionale;
e) di prevedere, con l'approssimarsi della data del 1° luglio 2007 prevista
dall'Unione europea per la completa apertura dei mercati del gas naturale e al
fine di promuovere l'esercizio del diritto di idoneita' da parte dei clienti
finali, di limitare l'obbligo posto dalla deliberazione n. 207/02 agli esercenti
l'attivita' di vendita di offrire condizioni economiche calcolate sulla base di
criteri definiti dall'Autorita', a beneficio dei soli clienti finali domestici;
dalle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 17 maggio 2006
sono emersi, tra l'altro:
a) l'inadeguatezza della prospettata modifica del regime di aggiornamento
mediante l'introduzione di un parametro compreso tra 0,90 e 0,95, con la
conseguente necessita', espressa da parte di tutti gli operatori, di
implementare tale misura in modo tale da assicurare, in questa particolare
congiuntura, l'equilibrio economico finanziario delle imprese e di mantenere
incentivi a favore di nuove iniziative di importazione;
b) la necessita' di rimuovere o quantomeno di ridurre la soglia di invarianza
all'interno del meccanismo di aggiornamento, tenuto conto degli alti livelli di
prezzo del gas oggi raggiunti e del conseguente impatto in valore assoluto della
soglia attualmente prevista;
c) un orientamento favorevole al mantenimento di un'unica modalita' di
aggiornamento per le imprese e i clienti finali, al fine di evitare il ricorso a
complicati ed onerosi meccanismi asimmetrici di adeguamento, e di disporre di un
prezzo di riferimento unico per il mercato;
d) la necessita' di rivedere l'intervallo di operativita' e i valori del
parametro a della clausola di salvaguardia, sia pure in assenza di proposte
univoche;
e) le difficolta' finora registrate da parte degli esercenti l'attivita' di
vendita in merito alla rinegoziazione di nuove condizioni economiche in coerenza
con la metodologia di aggiornamento prevista dalla deliberazione n. 248/04 e l'opportunita'
che l'Autorita' preveda adeguate misure per tale rinegoziazione;
f) un consenso diffuso alla proposta di ridurre l'ambito di applicazione
dell'obbligo di offrire condizioni economiche stabilite sulla base di criteri
fissati dall'Autorita', anche se, ad avviso di un'associazione dei consumatori,
sussistono fondate ragioni per il mantenimento di adeguati strumenti di tutela
dei consumatori, tenuto conto dello scarso livello di concorrenzialita' del
mercato;
Considerato che in applicazione della disciplina per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, come modificata dal presente provvedimento, l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, registra una variazione maggiore della soglia di invarianza fissata, rispetto al valore assunto dal medesimo indice per il mese di aprile 2006, data dell'ultimo aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura;
Ritenuto che sia necessario:
in considerazione di quanto emerso in consultazione e delle ragioni sopra
esposte, modificare le modalita' di aggiornamento delle condizioni economiche di
fornitura stabilite con deliberazione n. 248/04, prevedendo:
l'integrazione degli intervalli di applicazione del parametro \alpha , definito
dalla deliberazione n. 248/04, con la definizione di un nuovo parametro indicato
come \beta pari a 0,95 per valori di Bt a partire da 60 dollari/barile;
la riduzione della soglia di invarianza al 2,5%;
il riconoscimento di un corrispettivo aggiuntivo in forma fissa, quantificato in
1,5 centesimi di euro/mc, con potere calorifico superiore di riferimento pari a
38,52 MJ/mc, (0,0389 centesimi di euro/MJ), tenendo conto del maggiore
riconoscimento derivante dalle modifiche di cui ai precedenti alinea in luogo di
quelle proposte nel documento per la consultazione 17 maggio 2006, e della
necessita' di un ulteriore intervento al fine di assicurare una dinamica dei
costi riconosciuti tendenzialmente in linea con quelle attuali dei prezzi
internazionali di importazione del gas a livello europeo, concorrendo cosi' alla
sicurezza degli approvvigionamenti;
stabilire che le modifiche di cui al precedente punto siano adottate in via
transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2009, in ragione dei tempi
necessari per la rinegoziazione contrattuale a monte, nonche' dell'attesa
entrata di nuovi operatori, conseguente alla realizzazione di nuova capacita' di
trasporto e rigassificazione nei prossimi anni, e dunque delle maggiori
possibilita' di confronto concorrenziale sul mercato a tale orizzonte temporale,
prevedendo pertanto che, entro il 30 giugno 2008, l'Autorita' verifichi l'opportunita'
di estendere l'applicazione di tali modifiche fino al 30 giugno 2009, in
relazione agli andamenti dei prezzi sui mercati internazionali e alle esigenze
di sicurezza del mercato degli approvvigionamenti a tale data;
assicurare la copertura di eventuali costi addizionali di importazioni di breve
termine, destinate a contribuire all'incremento dell'offerta di gas nel periodo
di particolare criticita' atteso nei prossimi mesi invernali;
prevedere il mantenimento di un'unica modalita' di aggiornamento per imprese e
clienti finali, al fine di semplificare gli oneri amministrativi per le imprese
ed avere un unico riferimento per il mercato, anche successivamente alla
rimozione dell'obbligo di offrire condizioni economiche stabilite sulla base di
criteri fissati dall'Autorita';
Ritenuto che sia altresi' opportuno:
prevedere per gli esercenti l'attivita' di vendita, con riferimento ai contratti
di compravendita all'ingrosso stipulati successivamente alla data di entrata in
vigore della deliberazione n. 248/04 e prima della data di entrata in vigore
della deliberazione n. 65/06, l'obbligo di offrire nuove condizioni economiche
in coerenza con la metodologia di aggiornamento della componente materia prima
introdotta dall'art. 1, comma 2, della deliberazione n. 248/04, come pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2005;
in ragione delle concrete modalita' di attuazione del vincolo di rinegoziazione
di cui al precedente punto, nonche' ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n.
248/04, porre a carico del sistema una parte dei relativi oneri, secondo
modalita' da definirsi con successivo provvedimento;
mantenere il riconoscimento dell'ammontare gia' previsto con la deliberazione n.
65/06 a titolo di parziale conguaglio;
prevedere, a partire dal 1° ottobre
2006, in concomitanza con la scadenza prevista per il meccanismo di
compensazione di cui all'art. 4, comma 3, della deliberazione n. 138/03, di
limitare l'obbligo per gli esercenti l'attivita' di vendita di offrire,
unitamente a quelle dagli stessi definite, le condizioni economiche di
fornitura, di cui alla deliberazione n. 138/03, ai clienti domestici, secondo la
classificazione di cui all'art. 13, comma 3, della medesima deliberazione n.
138/03, in virtu' dell'esigenza, da un lato, di mantenere forme di tutela per
tale categoria, dall'altro di avviare al confronto sul mercato libero gli
utilizzatori di gas a fini produttivi anche in considerazione dell'apertura
totale dei mercati del gas e dell'elettricita' in tutta Europa prevista per il
1° luglio 2007 dalla direttiva europea 2003/55/CE;
Ritenuto infine che sia necessario modificare, con decorrenza dal trimestre
luglio-settembre 2006, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di
cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, in esito all'applicazione della
disciplina di aggiornamento prevista dal presente provvedimento;
Delibera:
Art. 1.
Integrazioni e modificazioni delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 29 dicembre 2004, n. 248/04 e 29 novembre 2002, n. 195/02.
1.1. L'articolo 1, comma 2, della deliberazione n. 248/04, e' sostituito dal
seguente comma:
«1.2 All'art. 1, comma 3, della deliberazione dell'Autorita' n. 195/02 il testo
successivo alle parole "seguente comma" e' sostituito dal seguente testo: "Nel
caso in cui si registrino variazioni dell'indice It, in aumento o diminuzione,
maggiori del 2,5 % rispettoal valore preso precedentemente a riferimento (It-1
), ossia se:
(formula omessa)
il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui
all'art. 7, comma 1, della deliberazione n. 138/03 e' aggiornato apportando una
variazione DeltaQE, positiva o negativa tale che QEt = QEt-1 + DeltaQE, dove
QEt-1 e' il valore di QE, vale a dire della quota a copertura dei costi di
approvvigionamento del gas naturale compresa nel corrispettivo variabile
relativo alla commercializzazione all'ingrosso, calcolato per il precedente
aggiornamento. La variazione DeltaQE e' calcolata mediante una delle formule di
cui al punto 1 dell'Allegato A al presente provvedimento"».
1.2 All'art. 1 della deliberazione n. 195/02 come modificato dal presente
provvedimento, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
«1.3-bis A partire dal 1° luglio 2006 e fino al 30 giugno 2008, la variazione
DeltaQE, positiva o negativa, di cui al precedente art. 1, comma 3, e' tale che
QEt = QEt-1 + DeltaQE + QF, dove QEt-1 e' definita come all'art. 1, comma 3; QF
e' pari a 0,0389 centesimi di euro/MJ (0,389 euro/GJ);
DeltaQE e' definita come all'art. 1,
comma 3 e calcolata mediante una delle formule di cui al punto 2 dell'allegato A
al presente provvedimento.
1.3-ter Entro il 30 giugno 2008, l'Autorita' verifica le condizioni per
l'ulteriore estensione fino al 30 giugno 2009 delle disposizioni di cui al
precedente comma.».
Art. 2.
Misure transitorie per il trimestre gennaio-marzo 2007
2.1. I titolari di contratti di importazione possono richiedere all'Autorita'
il riconoscimento di eventuali costi addizionali per i volumi importati nel
trimestre gennaio-marzo 2007 nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i volumi di gas naturale per cui si richiede il sopraccitato riconoscimento
dei costi devono essere relativi a contratti di importazione di durata inferiore
all'anno;
b) per ciascun titolare di contratti di importazione le quantita' ammesse a tale
riconoscimento non possono essere superiori ai volumi trasportabili utilizzando,
nel sopraccitato periodo, capacita' di trasporto non superiori al 5% di quelle
che gli sono state conferite per l'anno termico del trasporto 2006-2007; nel
caso il titolare di contratti di importazione utilizzi capacita' di trasporto
ceduta da un altro utente del servizio di trasporto, il limite del 5% e'
calcolato sulla capacita' conferita ad inizio anno termico al primo oggetto
cedente e pro quota nel caso di cessioni di capacita' a piu' utenti. Le
condizioni di cui alla presente lettera sono subordinate al rispetto di una
quota di utilizzo della capacita' conferita ad inizio anno termico pari almeno
al 90%. Tali limiti non si applicano nel caso di capacita' addizionale presso i
punti di entrata della rete nazionale di trasporto, resa disponibile ad anno
termico avviato;
c) il titolare di contratti di importazione non deve avere collegamenti
societari diretti o indiretti con il soggetto cedente la capacita' di trasporto
e/o con la controparte del contratto di importazione.
2.2 L'ammontare riconosciuto (A) ai titolari di contratti di importazione di cui
all'art. 2, comma 1, e' calcolato mediante la seguente formula:
(formula omessa)
dove:
Vs e' pari ai volumi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), riferiti al
trimestre gennaio-marzo 2007 ed espressi in metri cubi con potere calorifico
superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
Vt e' pari ai volumi venduti nel
2006 ai clienti oggetto delle condizioni economiche di fornitura di cui alla
deliberazione n. 138/03, come modificati dall'art. 6 del presente provvedimento,
espressi in metri cubi con potere calorifico superiore di riferimento pari a
38,52 MJ/mc;
Vv e' pari ai volumi totali venduti nell'anno 2006, espressi in metri cubi con
potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
ps e' valore medio dei prezzi di importazione per metro cubo risultanti dai
contratti di cui al successivo art. 2, comma 3, espresso con potere calorifico
superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
QEgen07 e' il valore della quota a copertura dei costi di approvvigionamento del
gas naturale aggiornata alla data del 1° gennaio 2007.
2.3. Ai fini del riconoscimento dell'ammontare di cui all'art. 2, comma 2, i
titolari di contratti di importazione trasmettono all'Autorita', entro il 31
maggio 2007, copia dei contratti di importazione relativi al trimestre
gennaio-marzo 2007 nonche' ogni altra eventuale idonea documentazione attestante
l'acquisizione di capacita' di trasporto presso i punti di entrata, i volumi
trasportati nel trimestre gennaio-marzo 2007 e i prezzi di importazione
corrisposti.
2.4. Con successivo provvedimento l'Autorita'
definisce le modalita' di finanziamento ed erogazione ai titolari di contratti
di importazione dell'ammontare di cui all'art. 2, comma 2.
Art. 3.
Obblighi degli esercenti l'attivita' di vendita nei contratti di compravendita
all'ingrosso del gas naturale
3.1. Entro il 30 novembre 2006, gli esercenti l'attivita' di vendita,
limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso di gas naturale
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione n.
248/04 e fino alla data di pubblicazione della deliberazione n. 65/06, offrono
ai propri clienti nuove condizioni economiche formulate in coerenza con i
criteri di aggiornamento previsti dalla disciplina introdotta dall'art. 1, comma
3, della medesima deliberazione n. 248/04, come pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2005.
3.2. Entro il 31 dicembre 2006, gli
esercenti l'attivita' di vendita ai clienti finali comunicano all'Autorita',
congiuntamente al proprio fornitore all'ingrosso, l'avvenuto adempimento degli
obblighi di rinegoziazione di cui al precedente comma.
Art. 4.
Misure per promuovere la rinegoziazione dei contratti di compravendita
all'ingrosso di cui all'art. 3
4.1. L'Autorita' definisce con successivo provvedimento le modalita' con le
quali e' riconosciuto agli esercenti l'attivita' di vendita che hanno
ottemperato agli obblighi di cui all'art. 3 un importo pari al 50% della
differenza derivante dall'applicazione da parte dei medesimi esercenti, per
l'anno 2005, delle modalita' di aggiornamento di cui alla deliberazione n.
248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02, nonche' della revisione del
corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui
all'art. 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre-dicembre 2005,
moltiplicata per i volumi corrispondenti consumati dai clienti finali di cui
alla deliberazione n. 138/03.
Art. 5.
Riconoscimento di un parziale conguaglio ai clienti finali di cui alla
deliberazione n. 138/03
5.1. Gli esercenti l'attivita' di vendita riconoscono ai propri clienti
finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla
deliberazione n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i
volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre luglio-settembre
2006, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle
modalita' di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della
deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo
variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della
deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre-dicembre 2005.
5.2. Ai fini del riconoscimento, in sede di fatturazione, delle somme dovute ai
sensi del comma precedente, gli esercenti l'attivita' di vendita accreditano i
relativi importi in occasione delle prime fatture emesse in relazione ai consumi
del trimestre luglio-settembre 2006.
5.3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti lasciano fermo e impregiudicato
il diritto, per i clienti finali di cui al punto 4 della deliberazione n. 65/06
di ottenere su richiesta i conguagli loro spettanti. Tale diritto e' esteso ai
soggetti che cambiano fornitore o per i quali cessa l'erogazione del servizio
successivamente al 28 marzo 2006, limitatamente alle quote ancora spettanti al
momento della cessazione del rapporto contrattuale con l'esercente.
Art. 6.
Revisione dell'ambito di applicazione delle condizioni economiche di fornitura
di cui alla deliberazione n. 138/03.
6.1. A partire dal 1° ottobre 2006,
gli esercenti l'attivita' di vendita propongono, unitamente a quelle dagli
stessi definite, le condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione
n. 138/03, ai soli clienti domestici con consumi annui inferiori ai 200.000
metri cubi di gas naturale, con potere calorifico superiore di riferimento pari
a 38,52 MJ/mc.
Art. 7.
Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2006
delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale.
7.1. Per il trimestre luglio-settembre 2006, le condizioni economiche di
fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione
n. 138/03 sono aumentate, tenendo conto di quanto previsto all'art. 1, comma
3-bis, della deliberazione n. 195/02 come modificata dal presente provvedimento,
di 0,0603 centesimi di euro/MJ (0,603 euro/GJ); tale aumento e' pari a 2,3228
centesimi di euro/mc (0,023228 euro/mc) per le forniture di gas naturale con
potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.
Art. 8.
Pubblicazione ed entrata in vigore
8.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), entra in vigore il 1° luglio 2006.
Milano, 28 giugno 2006
Il presidente: Ortis
Allegato A omesso