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Deliberazione 3 luglio 2006
Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Modificazioni agli allegati A e B della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 14 marzo 2005, n. 42/05. (Deliberazione n. 139/06).
(GU n. 185 del 10-8-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 luglio 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (nel seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999) di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di
seguito: direttiva 96/92/CE);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo
n. 164/2000) di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: direttiva
98/30/CE);
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che
abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva 2003/54/CE) e la
direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la
direttiva 98/30/CE (di seguito: la direttiva 2003/55/CE);
la legge 31 ottobre 2003, n. 306;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
14 marzo 2005, n. 42/05 (di seguito: deliberazione n. 42/05);
la deliberazione dell'Autorita' 23 giugno 2006, n. 124/06 (di seguito:
deliberazione n. 124/06).
Considerato che:
con la deliberazione n. 42/05 l'Autorita' ha approvato disposizioni in materia
di procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie in materia di
accesso alle reti dell'energia elettrica e del gas l'Autorita';
il provvedimento di cui al precedente alinea, in particolare, prevede
disciplinandone le modalita', che l'Autorita' fornisca un supporto
nell'esercizio della generale funzione in tal senso alla stessa intestata, per
la gestione delle controversie in materia di accesso alle reti rispetto alle
quali non sia possibile apprestare la utela richiesta attraverso l'esercizio dei
poteri amministrativi di adjudication intestati alla stessa Autorita';
il supporto di cui al precedente alinea e' eleggibile di volta in volta in via
pattizia dai soggetti interessati per il tramite della sottoscrizione di uno
schema-tipo di compromesso in arbitri o di clausola compromissoria definiti nel
medesimo provvedimento;
i suddetti schemi-tipo, tra l'altro, prevedono l'affidamento della nomina del
Presidente del Collegio arbitrale, o dell'unico arbitro, all'Autorita';
designando il Direttore della Direzione legislativo e legale o, su proposta
dallo stesso presentata a motivo delle particolari caratteristiche della singola
controversia, altro funzionario a cio' incaricato dal Direttore Generale;
la deliberazione n. 124/06 dispone
l'attivazione dell'incarico speciale di consigliere giuridico dell'Autorita':
il consigliere giuridico dell'Autorita', compatibilmente con i carichi di lavoro
richiesti dalle sue mansioni principali di
assistenza al Presidente e al Collegio, e' portatore di requisiti aderenti alle
esigenze sottese alle richiamate previsioni in ordine alla designazione del
Presidente dei collegi arbitrali costituiti in attuazione della deliberazione n.
42/05;
in relazione a quanto indicato al precedente alinea, il punto 3 della
deliberazione n. 124/06 prevede che il consigliere giuridico dell'Autorita'
assuma incarichi nell'ambito dell'arbitrato amministrato del settore energetico;
Ritenuto che sia necessario modificare le richiamate disposizioni degli
schemi-tipo di compromesso in arbitri o di clausola compromissoria definiti nel
medesimo provvedimento al fine di consentire la valutazione della designazione
del responsabile della Direzione legislativo e legale ovvero del consigliere
giuridico dell'Autorita', ovvero di risorsa con adeguati requisiti, tenuto conto
delle specifiche caratteristiche della singola controversia devoluta
all'arbitrato amministrato dell'Autorita' ovvero dei contingenti carichi di
lavoro;
Delibera:
1. Di modificare il punto 1.1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n.
42/05 mediante sostituzione di una lettera c) formulata nel modo seguente:
«presidente del collegio la cui nomina e' concordemente affidata dalle parti
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas su proposta del Direttore
generale della stessa;».
2. Di modificare il punto 1. dell'Allegato B alla deliberazione n. 42/05
mediante sostituzione delle parole da «il terzo» a «dell'Autorita» con le
seguenti: «la nomina del terzo, che svolge funzioni di presidente, viene
concordemente affidata all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che
provvede su proposta del Direttore generale della stessa.».
3. Di pubblicare il presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito
internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
pubblicazione.
Milano, 3 luglio 2006
Il presidente: Ortis