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Deliberazione 2 agosto 2006

 

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Approvazione di riduzione dei corrispettivi di stoccaggio per l'offerta di capacita' interrompibile, relativi all'anno termico 2006-2007. (Deliberazione n. 180/06).

 

(GU n. 210 del 9-9-2006)

 



L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito:
deliberazione n. 119/05);
la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2006, n. 56/06 (di seguito: deliberazione n. 56/06);
Considerato che:
con deliberazione n. 56/06 l'Autorita' ha approvato i corrispettivi di impresa, di cui all'art. 8, comma 8.9 della deliberazione dell'Autorita' n. 50/06, presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007;
con deliberazione n. 56/06 l'Autorita' ha determinato i corrispettivi unitari per l'attivita' di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007, ai sensi degli articoli 6 e 8 della deliberazione n. 50/06;
l'art. 7, comma 7.2 della deliberazione n. 50/06 prevede che le imprese di stoccaggio possano offrire capacita' di stoccaggio interrompibile applicando ai corrispettivi di cui all'art. 6, comma 6.1, una riduzione sottoposta all'approvazione dell'Autorita';
l'art. 10 della deliberazione n. 119/05 stabilisce le modalita' di conferimento della capacita' di stoccaggio interrompibile;
Considerato che:
la societa' Stogit Spa, con lettera del 27 luglio 2006 (prot. Autorita' n. 18428 del 31 luglio 2006) ha presentato, per l'anno termico 2006-2007, una proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione f‡‡‡PI e di erogazione f‡‡‡PE per l'offerta di capacita' di stoccaggio interrompibile, di cui all'art. 7, comma 7.2 della deliberazione n. 50/06; e che Stogit Spa ha altresi' proposto che tale riduzione si applichi ai corrispettivi unitari di capacita', riproporzionati in base alla durata del conferimento di capacita', in conformita' con quanto disposto dall'art. 6, comma 6.5 della medesima deliberazione;
la proposta di cui al precedente alinea, presentata dalla societa' Stogit Spa, e' coerente con i criteri stabiliti dalla
deliberazione dell'Autorita' n. 50/06;

Ritenuto che sia necessario procedere all'approvazione della sopra richiamata proposta;


Delibera:

1. Di approvare la proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione f‡‡‡PI e di erogazione f‡‡‡PE per l'offerta di capacita' di stoccaggio interrompibile, di cui all'art. 7, comma 7.2 della deliberazione dell'Autorita' n. 50/06, presentata dalla societa' Stogit Spa per l'anno termico 2006-2007, come riportata nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
2. Di notificare alla societa' Stogit Spa, con sede legale in via dell'Unione Europea n. 3 - 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore alla data di pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.


Milano, 2 agosto 2006
Il presidente: Ortis


Tabella 1

(OMESSA)