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Deliberazione 2 agosto 2006
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Approvazione di riduzione dei corrispettivi di stoccaggio per l'offerta di capacita' interrompibile, relativi all'anno termico 2006-2007. (Deliberazione n. 180/06).
(GU n. 210 del 9-9-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 agosto 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito:
deliberazione n. 119/05);
la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito:
deliberazione n. 50/06);
la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2006, n. 56/06 (di seguito:
deliberazione n. 56/06);
Considerato che:
con deliberazione n. 56/06 l'Autorita' ha approvato i corrispettivi di impresa,
di cui all'art. 8, comma 8.9 della deliberazione dell'Autorita' n. 50/06,
presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007;
con deliberazione n. 56/06 l'Autorita' ha determinato i corrispettivi unitari
per l'attivita' di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007, ai sensi degli
articoli 6 e 8 della deliberazione n. 50/06;
l'art. 7, comma 7.2 della deliberazione n. 50/06 prevede che le imprese di
stoccaggio possano offrire capacita' di stoccaggio interrompibile applicando ai
corrispettivi di cui all'art. 6, comma 6.1, una riduzione sottoposta
all'approvazione dell'Autorita';
l'art. 10 della deliberazione n. 119/05 stabilisce le modalita' di conferimento
della capacita' di stoccaggio interrompibile;
Considerato che:
la societa' Stogit Spa, con lettera del 27 luglio 2006 (prot. Autorita' n. 18428
del 31 luglio 2006) ha presentato, per l'anno termico 2006-2007, una proposta di
riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione f‡‡‡PI e di erogazione f‡‡‡PE
per l'offerta di capacita' di stoccaggio interrompibile, di cui all'art. 7,
comma 7.2 della deliberazione n. 50/06; e che Stogit Spa ha altresi' proposto
che tale riduzione si applichi ai corrispettivi unitari di capacita',
riproporzionati in base alla durata del conferimento di capacita', in
conformita' con quanto disposto dall'art. 6, comma 6.5 della medesima
deliberazione;
la proposta di cui al precedente alinea, presentata dalla societa' Stogit Spa,
e' coerente con i criteri stabiliti dalla
deliberazione dell'Autorita' n. 50/06;
Ritenuto che sia necessario procedere all'approvazione della sopra richiamata proposta;
Delibera:
1. Di approvare la proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione
f‡‡‡PI e di erogazione f‡‡‡PE per l'offerta di capacita' di stoccaggio
interrompibile, di cui all'art. 7, comma 7.2 della deliberazione dell'Autorita'
n. 50/06, presentata dalla societa' Stogit Spa per l'anno termico 2006-2007,
come riportata nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
2. Di notificare alla societa' Stogit Spa, con sede legale in via dell'Unione
Europea n. 3 - 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale
rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico
raccomandato con avviso di ricevimento.
3. Di pubblicare la presente
deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito
internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore alla
data di pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge
14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni
dalla data di notifica del provvedimento.
Milano, 2 agosto 2006
Il presidente: Ortis
Tabella 1
(OMESSA)