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Deliberazione 2 agosto 2006
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1° gennaio 2007. (Deliberazione n. 181/06).
(GU n. 211 del 11-9-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 agosto 2006;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
(di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante disposizioni dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di
regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e
diritti fissi (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 5 novembre 2004, n. 196/04 (di seguito:
deliberazione n. 196/04), recante avvio del procedimento per la definizione
delle fasce orarie per il periodo 2006-2007;
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05;
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 299/05 (di seguito:
deliberazione n. 299/05);
il documento per la consultazione 30 settembre 2005, recante «Orientamenti in
materia di definizione delle fasce orarie con riferimento agli anni 2006 e 2007»
(di seguito: documento per la consultazione 30 settembre 2005);
il documento per la consultazione 22 novembre 2005 «Revisione dell'articolazione
per fasce orarie dei corrispettivi di alcuni servizi di pubblica utilita' nel
settore elettrico per gli anni 2006 e 2007» (di seguito: documento per la
consultazione 22 novembre 2005);
il documento per la consultazione 3 luglio 2006, recante «Proposte in materia di
definizione delle fasce orarie per l'anno 2007 e successivi» (di seguito:
documento per la consultazione 3 luglio 2006);
la relazione AIR allegata alla presente deliberazione (allegato A);
Considerato che:
la tabella 1 del Testo integrato
stabilisce le fasce orarie su cui possono essere articolati i corrispettivi dei
soli servizi di pubblica utilita' oggetto delle disposizioni del medesimo Testo
integrato;
le fasce orarie di cui alla tabella 1 del Testo integrato devono raggruppare ore
sufficientemente omogenee in termini di valore atteso dell'energia elettrica
all'ingrosso, nonche' rispondere a criteri di semplicita';
con deliberazione n. 196/04, l'Autorita' ha avviato un procedimento per la
formazione di un provvedimento di aggiornamento, per il periodo 2006-2007, delle
fasce orarie di cui alla tabella 1 del Testo integrato;
in esito all'attivita' istruttoria condotta dalla Direzione energia elettrica
dell'Autorita' nell'ambito del mandato conferito ai sensi della deliberazione n.
196/04 e' emerso che la definizione delle attuali fasce orarie non soddisfa i
requisiti di omogeneita' e semplicita';
in esito all'attivita' istruttoria condotta dalla Direzione energia elettrica
dell'Autorita' ai sensi della deliberazione n. 196/04 per l'anno 2006 sono stati
emanati i documenti per la consultazione rispettivamente in data 30 settembre
2005, 22 novembre 2005 ed e' stato organizzato dalla Direzione energia elettrica
dell'Autorita' un focus group con i rappresentanti dei consumatori e delle
imprese distributrici; e che nell'ambito del focus group i partecipanti hanno
indicato quale ulteriore requisito la stabilita' nel tempo del sistema delle
fasce;
alla luce, tra l'altro, delle
osservazioni inviate dagli operatori ai documenti per la consultazione 30
settembre 2005 e
22 novembre 2005, nonche' degli esiti del focus group, l'Autorita' ha emanato il
documento per la consultazione 3 luglio 2006 nel quale vengono proposte delle
opzioni di revisione dell'attuale sistema di fasce;
la quasi totalita' dei soggetti che hanno espresso osservazioni al documento di
consultazione 3 luglio 2006 ha manifestato parere positivo relativamente agli
obiettivi di omogeneita', di semplicita' e di stabilita' che l'Autorita' intende
perseguire attraverso la ridefinizione delle fasce orarie;
la quasi totalita' degli operatori che hanno espresso osservazioni alla
consultazione del 3 luglio 2006 ha manifestato parere positivo nei riguardi di
una revisione del profilo delle fasce orarie per l'anno 2007 e per gli anni
successivi purche' tale revisione sia effettuata con ampio anticipo rispetto
alla fine dell'anno 2006, anche per consentire ai medesimi operatori di adattare
i propri sistemi informativi e di organizzare i contratti sulla base del nuovo
sistema di fasce;
le associazioni dei consumatori che
hanno espresso osservazioni alla consultazione 3 luglio 2006 hanno mostrato di
avere delle riserve sull'opportunita' di modificare le fasce orarie prima del
recepimento della direttiva 2003/54/CE e della definizione del quadro
regolatorio concernente la completa apertura del mercato a tutti i consumatori
finali previsto dalla stessa direttiva a decorrere dal 1° luglio 2007;
dalla consultazione del 3 luglio 2006 e' comunque emerso un generale consenso:
all'utilizzo della metodologia statistica di analisi dei cluster proposta, in
particolare con le modalita' utilizzate per la
definizione dell'«opzione 2» sottoposta a consultazione;
ad una riduzione del numero di fasce
orarie;
ad una semplificazione della struttura di ciascuna fascia oraria;
dalla consultazione del 3 luglio 2006 molti soggetti, operatori e consumatori,
hanno infine suggerito la necessita', al fine di aumentare l'omogeneita' delle
fasce, di effettuare le seguenti modifiche all'«opzione 2» sottoposta a
consultazione:
previsione di raggruppamenti orari
differenti tra le ore giornaliere del sabato e le ore della domenica;
previsione di un raggruppamento differente con riferimento all'ora compresa tra
le 7 e le 8 dei giorni feriali e del sabato, con l'inserimento di tale ora nella
fascia intermedia;
previsione di un raggruppamento differente con riferimento all'ora compresa tra
le 19 e le 20 dei giorni feriali, con l'inserimento di tale ora nella fascia
intermedia;
Ritenuto che sia opportuno:
sostituire le fasce orarie di cui
alla tabella 1 del Testo integrato con un sistema di fasce orarie che:
in ciascuna fascia, raggruppi ore sufficientemente omogenee in termini di valore
atteso di acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso;
costituisca una semplificazione rispetto al sistema di fasce orarie attualmente
in vigore, con una riduzione del numero di fasce;
che la riduzione del numero di fasce orarie rispetto al sistema di fasce attualmente in vigore comporti la definizione di tre raggruppamenti distinti, in quanto un numero di fasce inferiore implicherebbe raggruppamenti di ore non sufficientemente omogenee;
che le nuove fasce orarie vengano
determinate sulla base delle modalita' utilizzate per la definizione
dell'«opzione 2» sottoposta a consultazione, apportando le modifiche di cui al
precedente considerato proposte dai soggetti;
che la definizione delle fasce orarie sia realizzata con largo anticipo rispetto
all'inizio del 2007;
Delibera:
1. Di approvare l'articolazione delle fasce orarie secondo lo schema riportato
nella tabella 1 allegata al presente provvedimento (tabella 1), di cui forma
parte integrante e sostanziale, la quale sostituisce, con decorrenza 1° gennaio
2007, la tabella 1 del Testo integrato.
2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima
pubblicazione e produca effetti dal 1° gennaio 2007.
Milano, 2 agosto 2006
Il presidente: Ortis
Tabella 1 omessa
Allegato A omesso
1. RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI.
Norme comunitarie/internazionali.
Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE (di seguito: la direttiva).
Norme statali.
Legge 14 novembre 1995, n. 481. Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'.
Decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79. Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica.
Legge 23 agosto 2004, n. 239. Riordino del settore energetico, nonche' delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
Provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Provvedimenti con rilevanza diretta
Deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 5/04 e allegato
A «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed
il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica, periodo di regolazione 2004-2007» (di seguito:
Testo integrato).
Deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas n. 196/04 «Avvio del procedimento per la
definizione delle fasce orarie per il periodo 2006-2007».
Deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas n. 235/04
«Aggiornamento delle fasce orarie per l'anno 2005».
Deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas n. 299/05 «Aggiornamento per il trimestre
gennaio-marzo 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica».
Deliberazione n. 168/03 «Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di
dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per
l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai
sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».
Documento per la consultazione «Orientamenti in materia di definizione delle
fasce orarie con riferimento agli anni 2006 e 2007» emanato il 30 settembre 2005
(di seguito: documento per la consultazione 30 settembre 2005).
Documento per la consultazione «Revisione dell'articolazione per fasce orarie
dei corrispettivi di alcuni servizi di pubblica utilita' nel settore elettrico
per gli anni 2006 e 2007», emanato il 22 novembre 2005 (di seguito:
documento per la consultazione 22 novembre 2005).
Documento per la consultazione 3 luglio 2006 recante «Proposte in materia di
definizione delle fasce orarie per l'anno 2007 e successivi» (di seguito:
documento per la consultazione 3 luglio 2006).
Provvedimenti di rilevanza indiretta
Deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05 «Avvio della
sperimentazione triennale della metodologia di analisi di impatto della
regolazione - AIR, nell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas».
Altri atti normativi.
Provvedimento CIP 95/90.
2. AMBITO DELL'INTERVENTO.
Relativamente all'ambito di applicazione, il provvedimento oggetto della
presente relazione di analisi di impatto regolatorio (di seguito: il
provvedimento) definisce le fasce orarie relative alle attivita' di vendita e di
distribuzione per l'anno 2007 e successivi.
Il provvedimento si rivolge in via principale a tutti i clienti finali, alle
imprese distributrici ed agli altri soggetti attivi nell'attivita' di vendita.
La modifica delle fasce orarie ha
effetti sulla determinazione del prezzo di cessione che le imprese distributrici
pagano alla societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) per
la copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al
mercato vincolato (di seguito: prezzo di cessione). L'Acquirente unico e le
imprese distributrici sono, quindi, direttamente interessate al provvedimento.
La modifica del sistema di fasce orarie ha anche impatto sulla componente della
tariffa di vendita del mercato vincolato a copertura dei costi di
approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato. Il
provvedimento ha pertanto impatto diretto sui clienti finali del mercato
vincolato.
Esso ha altresi' ricadute sui clienti finali del mercato libero nella misura in
cui le tariffe applicate ai clienti del mercato vincolato sono utilizzate da
grossisti come riferimento nella formulazione delle offerte commerciali per i
clienti idonei.
Con riferimento al servizio di distribuzione, la modifica del sistema di fasce
orarie, a parita' di componenti tariffarie utilizzate per la verifica del
vincolo V1, ha impatto diretto sulla definizione delle opzioni tariffarie
multiorarie. I soggetti interessati alla modifica delle fasce relativamente all'attivita'
di distribuzione sono, quindi, tutti i clienti finali dotati di misuratore
orario o di un misuratore in grado di rilevare l'energia elettrica per
raggruppamenti di ore, le imprese distributrici e le imprese che svolgono l'attivita'
di vendita.
3. RAGIONI DI OPPORTUNITA' DELL'INTERVENTO.
Servizio di vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato.
Contesto normativo attuale del servizio di vendita ai clienti del mercato
vincolato
Nell'attuale quadro regolatorio dell'attivita' di vendita, le fasce orarie sono
rilevanti ai fini della determinazione dei corrispettivi per la vendita
dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato. In particolare, le
fasce orarie intervengono nella determinazione sia dei prezzi di cessione che
l'Acquirente unico applica alle imprese distributrici per la cessione di energia
elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, sia dell'elemento PC della
componente CCA, di cui all'art. 23 del Testo integrato, con il quale i costi
sostenuti dalle imprese distributrici per l'approvvigionamento dell'energia
elettrica sono trasferiti ai clienti del mercato vincolato.
L'elemento PC e' definito su base trimestrale secondo metodologie diverse a
seconda del tipo di misuratore di cui il cliente dispone.
La definizione delle ore comprese in ciascuna fascia oraria e' tuttavia rilevante, seppure in maniera diversa, per la quantificazione dell'elemento PC per tutti i clienti.
Per i clienti dotati di misuratore
orario o dotati di un misuratore in grado di rilevare il consumo per gruppi di
ore separatamente (multiorari), in ciascun trimestre, per ciascuna fascia
oraria, l'elemento PC viene calcolato come media trimestrale dei prezzi di
cessione attesi nei mesi del trimestre. Tale media e' ponderata sulla base di un
profilo convenzionale di prelievo attribuito ai medesimi clienti.
Conseguentemente, un'eventuale modifica delle fasce orarie per questi clienti
avrebbe un impatto sul valore dell'elemento PC in ciascuna fascia oraria poiche'
modificherebbe la media ponderata dei prezzi di cessione.
Per i clienti non dotati di misuratore orario (clienti monorari), in ciascun
trimestre, l'elemento PC rappresenta, per ciascuna tipologia contrattuale, la
media annua dei prezzi di cessione. Tale media e' ponderata in base ad un
profilo convenzionale di prelievo attribuito ai clienti della tipologia. I
prezzi di cessione utilizzati sono quelli effettivi, se disponibili alla data di
aggiornamento, e, qualora non disponibili, quelli stimati dall'Autorita' sulla
base delle informazioni fornite dall'Acquirente unico. Un'eventuale modifica
delle fasce orarie, quindi, avrebbe un impatto anche sul valore dell'elemento PC
dei clienti con tariffa non differenziata temporalmente, perche' comporterebbe
una modifica dei valori, sia effettivi che stimati, dei prezzi di cessione
utilizzati per il calcolo della media.
Contesto normativo: impatto della direttiva
L'analisi della metodologia di determinazione delle fasce orarie per gli anni
successivi al 2006 deve essere inquadrata nell'evoluzione del quadro regolatorio
dell'attivita' di vendita al dettaglio; attivita' per la quale l'art. 21 della
direttiva e l'art. 30 della legge n. 239 del 23 agosto 2004 prevedono la
completa apertura a partire dal luglio 2007. E', quindi, opportuno chiarire a
quale funzione le fasce orarie potrebbero assolvere in un mercato in cui tutti i
clienti saranno idonei, ovvero liberi di acquistare energia elettrica da un
fornitore di propria scelta.
Al riguardo si rileva che l'art. 3 della direttiva prevede, tra l'altro, che gli
Stati membri provvedano affinche' tutti i clienti civili e, a discrezione del
legislatore nazionale, le piccole imprese(1), «usufruiscano nel rispettivo
territorio del servizio universale, ovvero del diritto alla fornitura di energia
elettrica di una qualita' specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e
chiaramente comparabili e trasparenti» (di seguito: servizio di vendita di
maggior tutela).
L'assetto prescelto del servizio di vendita di maggior tutela e l'estensione
dell'ambito dei clienti finali ammessi al regime di tutela sara' definito dalla
legge di recepimento della direttiva che, allo stato, ha appena iniziato il suo
iter parlamentare sulla base del disegno di legge recentemente proposto dal
Governo. E' tuttavia probabile che la dimensione di tale ambito sia non
trascurabile e che includa anche punti di prelievo trattati su base oraria.
L'applicazione di detta previsione e, in particolare, il riferimento a «prezzi
ragionevoli» suggerisce che i prezzi applicabili nell'ambito del servizio di
vendita di maggior tutela formino l'oggetto di una specifica attivita'
regolatoria.
In particolare, nella regolamentazione del servizio di vendita di maggior
tutela, si possono identificare due attivita':
l'approvvigionamento nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica destinata
ai clienti finali ammessi al regime di tutela (di seguito: clienti tutelati) e
la commercializzazione al dettaglio di tale energia(2). I venditori del servizio
di vendita di maggior tutela potrebbero, in funzione del tipo di
regolamentazione adottato, svolgere l'attivita' di approvvigionamento
dell'energia elettrica senza sostenere alcun rischio mercato (rischio di prezzo
e rischio di volume)(3), acquistando l'energia elettrica all'ingrosso da uno o
piu' soggetti terzi che erogherebbero uno specifico servizio compravendita
all'ingrosso. In alternativa, gli stessi venditori potrebbero approvvigionarsi
liberamente nel mercato all'ingrosso ed assumendone i relativi rischi.
La funzione delle fasce orarie nel nuovo contesto dipende principalmente dai
seguenti due aspetti:
a) dal modello di regolazione adottato con riferimento all'attivita' di
approvvigionamento all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti
tutelati;
b) dalla dimensione dell'ambito di tutela.
Con riferimento al primo aspetto, la rilevanza delle fasce orarie ha effetto
esclusivamente con riferimento all'attivita' di approvvigionamento in quanto i
costi relativi all'attivita' di commercializzazione non dipendono dal
profilo di consumo dei clienti.
In tale ambito appare inoltre importante l'assetto di regolazione delineato: nei casi in cui il modello fosse incentivante e il soggetto (o i soggetti) responsabile della compravendita all'ingrosso fossero esposti al rischio mercato, le fasce orarie potrebbero contribuire a ridurre il rischio di mercato (ed in particolare il rischio volume) sopportato dai venditori. Qualunque sia il modello delineato, comunque, le fasce orarie continuerebbero a svolgere la medesima funzione oggi richiesta per la determinazione delle tariffe del mercato vincolato, anche se con esclusivo riferimento ai clienti tutelati. Si applicano, quindi, le riflessioni svolte e le criticita' sollevate nel presente documento con riferimento a tale contesto.
Con riferimento al secondo aspetto, una corretta determinazione delle fasce orarie avra' particolare rilievo con riferimento ai clienti tutelati i cui consumi siano trattati su base oraria. Per tali clienti infatti l'articolazione temporale dei corrispettivi ha finalita' non solo di corretta attribuzione dei costi, ma anche di trasmissione di un corretto segnale di prezzo, ai fini sia delle scelte di consumo che di permanenza nel regime di tutela.
Motivazioni economiche e sociali
L'utilizzo delle fasce orarie ha lo scopo di:
attribuire ai clienti i costi da questi provocati;
assicurare la corretta remunerazione degli esercenti il servizio;
incentivare i clienti ad un comportamento efficiente, attraverso la definizione
di segnali di prezzo che riflettano il costo marginale atteso che il loro
comportamento induce nel sistema.
L'Autorita' ha messo in luce nei precedenti documenti per la consultazione
l'inadeguatezza delle fasce attuali nel perseguire questi obiettivi generali di
regolazione tariffaria. Si notava, infatti, nel primo documento per la
consultazione(4) che le attuali fasce raggruppano ore con valori dell'energia
all'ingrosso tra loro anche sensibilmente diversi. La disomogeneita' appare
particolarmente marcata per la fascia F4.
(1) La direttiva specifica al comma 3 dell'art. 3 che le piccole imprese sono le
imprese aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo o un totale di
bilancio non superiore a 10 milioni di euro.
(2) La commercializzazione di energia elettrica al dettaglio comprende le
attivita' connesse con la consegna finale dell'energia elettrica al cliente,
nelle quantita' da questo richieste in ciascun periodo rilevante, alle
condizioni previste nel contratto di vendita. A tal fine il venditore al
dettaglio svolge le attivita' di approccio al cliente e sostiene gli eventuali
rischi di controparte.
(3) Il rischio di prezzo e' il
rischio connesso all'incertezza sulla differenza tra i corrispettivi di vendita
dell'energia elettrica e i costi sopportati dal venditore per il relativo
acquisto. Il rischio di volume e' il rischio connesso all'incertezza sulla
quantita' di energia elettrica venduta al cliente finale, sia in termini di
quantita' complessiva che in termini di profilo. Questo rischio trae la sua
origine dall'elevata volatilita' ed imprevedibilita' del valore dell'energia
elettrica nel tempo e dal fatto che i contratti di vendita al dettaglio hanno
tipicamente natura di opzioni: il cliente finale ha cioe' diritto a prelevare
l'energia elettrica in quantita' e con un profilo non noto ex-ante al venditore.
(4) «Orientamenti in materia di definizione delle fasce orarie con riferimento
agli anni 2006 e 2007», pagina 7.
La disomogeneita' del prezzo nelle ore assegnate ad una stessa fascia oraria
genera inefficienze e distorsioni che, seppur simili nella sostanza, assumono
rilevanza diversa a seconda del tipo di misuratore e del regime tariffario dei
clienti. E' opportuno, quindi, illustrare separatamente gli effetti della non
corretta definizione degli attuali raggruppamenti orari per tre categorie di
clienti: i clienti dotati di misuratore orario, i clienti dotati di misuratore
non atto a rilevare il consumo separatamente per ogni ora o per gruppi di ore ed
i clienti dotati di misuratore in grado di rilevare separatamente il consumo per
gruppi di ore.
Con riferimento ai clienti dotati di misuratore orario, la disomogeneita' dei
prezzi all'ingrosso nelle ore assegnate ad una stessa fascia ha i seguenti
effetti negativi:
a) inefficienza allocativa causata dal fatto che i corrispettivi per fascia non
riflettono i costi attesi del servizio;
b) disallineamento tra il corrispettivo applicato a ciascun cliente nelle ore
appartenenti ad una stessa fascia ed i costi causati dallo stesso; questo
disallineamento da' luogo a sussidi incrociati tra clienti aventi profili di
consumo diversi nelle ore appartenenti ad una stessa fascia;
c) amplificazione delle differenze tra i corrispettivi versati all'Acquirente
unico dalle imprese distributrici ed i corrispettivi versati a queste ultime dai
clienti finali del mercato vincolato.
Per quanto attiene alla distorsione di cui al precedente punto b), si deve
considerare che la corrispondenza tra corrispettivi e costi causati risponde non
solo ad esigenze di equita', ma consente anche di minimizzare le distorsioni
nella scelta del cliente finale di passare dal mercato vincolato al mercato
libero. Come sopra accennato, la disomogeneita' dei prezzi all'ingrosso nelle
ore associate ad una stessa fascia, infatti, genera sussidi incrociati tra
clienti caratterizzati da un diverso profilo di consumo nelle ore appartenenti
ad una stessa fascia. I clienti idonei dotati di misuratore orario e consapevoli
del proprio profilo di consumo hanno la possibilita' di confrontare il prezzo
medio per fascia applicato loro nel mercato vincolato con il prezzo,
maggiormente corrispondente al proprio profilo di consumo, che potrebbero avere
sul mercato libero. Sulla base di tale confronto, alcuni clienti, troveranno
conveniente rimanere nel mercato vincolato. Per altri clienti, al contrario,
sarebbe piu' conveniente lasciare il mercato vincolato e pagare, sul mercato
libero, un prezzo maggiormente rispondente ai costi generati. La presenza di
sussidi incrociati e' motivata, quindi, innanzitutto, dal fatto che la scelta
del fornitore non sia ancora disponibile per tutti clienti. Tuttavia, sussidi
incrociati tra clienti caratterizzati da profili di consumo diversi possono
persistere anche con l'apertura della vendita a tutti i clienti finali. Scarsa
concorrenza nella vendita o la percezione che i vantaggi del passaggio ad un
nuovo fornitore non compensino i costi connessi a tale cambio, possono
consentire la persistenza di sussidi tra consumatori. Si ritiene pertanto, che,
per evitare distorsioni nella scelta tra mercato libero e vincolato ora, e, in
prospettiva, nella scelta tra venditore di ultima istanza e fornitori
alternativi, sia opportuno definire un sistema di fasce orarie che raggruppi in
ciascuna fascia ore sufficientemente omogenee in termini di valore dell'energia
elettrica all'ingrosso.
In generale, e' necessario osservare come le fasce orarie nel servizio di
vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato debbano essere
caratterizzate da un grado di omogeneita', in termini di valore atteso
dell'energia elettrica all'ingrosso nelle ore in queste contenute, molto
maggiore di quanto non sia richiesto per le strutture di prezzo previste nelle
offerte al mercato libero. Nel mercato libero, infatti, il fornitore e' in grado
di differenziare tra i diversi clienti i corrispettivi previsti per ciascuna
fascia oraria contrattuale per tenere conto, tra l'altro, delle diverse
distribuzioni attese dei consumi tra le ore di ciascuna fascia oraria nonche'
della variabilita' della distribuzione stessa. L'applicazione di corrispettivi
differenziati che riflettano i costi generati dai clienti con profilo di consumo
diverso non e' viceversa disponibile nel mercato vincolato, dal momento che le
componenti CCA per i clienti dotati di misuratore orario sono le medesime - al
netto dell'effetto delle perdite - per tutti i clienti, indipendentemente dalla
distribuzione dei consumi del cliente tra le ore di ciascuna fascia oraria
trimestrale.
Le distorsioni di cui al sopraccitato punto c), saranno discusse nel successivo
paragrafo relativo ai corrispettivi per la cessione di energia elettrica alle
imprese distributrice per la vendita ai clienti del mercato vincolato.
Con riferimento ai clienti dotati di misuratore non atto a rilevare il consumo
in ogni ora o gruppi di ore (clienti monorari), sebbene le finalita' che si
vogliono perseguire attraverso le fasce orarie siano le stesse che per i clienti
dotati di misuratore orario, l'efficacia di una corretta definizione delle fasce
orarie, e, dunque, la loro rilevanza per il perseguimento di tali obiettivi,
appare limitata. Di conseguenza, anche le distorsioni derivanti dall'avere fasce
orarie non omogenee, in termini di valore atteso dell'energia elettrica
all'ingrosso nelle ore in queste contenute, sono meno significative.
Nel caso di clienti monorari, l'effetto in termini di efficienza allocativa
stimolato dal segnale di prezzo e', per vari motivi, minore che per i clienti
multiorari. Innanzitutto si rileva che, poiche' il legame tra energia consumata
in ogni ora e prezzo corrisposto e', nel caso dei clienti monorari, indiretto,
essi hanno un basso incentivo a modificare il proprio profilo di consumo per
tenere conto del costo causato dal proprio prelievo. Il cliente monorario,
infatti, non trae un beneficio diretto da un comportamento maggiormente
virtuoso. Il calcolo della tariffa monoraria e', di fatti, basato, per ogni
tipologia contrattuale, sul profilo di consumo standard attribuito, sulla base
di procedure statistiche, a ciascuna tipologia contrattuale. La consapevolezza,
da parte di ciascun cliente, che un eventuale cambiamento del proprio profilo di
consumo avrebbe un impatto marginale sul profilo della tipologia di appartenenza
e, in ultimo, sul prezzo pagato, genera un incentivo al free-riding. In altri
termini, anche in presenza di fasce orarie corrette, il comportamento del
cliente monorario potrebbe essere sub-ottimale dal punto di vista del sistema in
quanto le decisioni di consumo del medesimo cliente non tengono pienamente conto
dell'esternalita' positiva che il proprio comportamento virtuoso avrebbe sulla
tipologia contrattuale di appartenenza.
Cosi' come osservato per i clienti dotati di misuratore orario, nel caso dei clienti monorari, fasce orarie omogenee contribuirebbero a ridurre la distorsione nella scelta tra mercato libero e vincolato causata da corrispettivi che non riflettono i costi generati e che permettono sussidi incrociati tra clienti caratterizzati da profili di consumo diversi in ore appartenenti ad una stessa fascia.
Tuttavia, nel caso di questi clienti, intervengono altre distorsioni, tra cui quelle legate ad errori di stima del consumo, che alterano gli incentivi nella scelta tra mercato libero e vincolato. Ai clienti non trattati su base oraria, infatti, viene attribuito, ai fini del calcolo della quantita' di energia elettrica che il fornitore deve approvvigionare per servire tale cliente, il profilo risultante dall'applicazione della disciplina del load-profiling. Questa disciplina prevede che a tutti i clienti finali liberi non dotati di misuratore orario sia attribuito il medesimo profilo di prelievo corrispondente al profilo di prelievo dell'area cui fanno riferimento, al netto dei prelievi riferiti a clienti dotati del misuratore orario. I corrispettivi di vendita al mercato vincolato sono invece definiti per tipologia sulla base di profili standard di prelievo definiti con procedure statistiche. In particolare, i corrispettivi di vendita dei clienti monorari sono calcolate con riferimento al costo sostenuto dall'Acquirente unico per fornire un cliente il cui profilo corrisponde a quello standard di tipologia.
Pertanto, il corrispettivo di
vendita pagato da un cliente monorario puo' essere non rispondente ai costi
causati da quel cliente non solo per la distorsione dovuta alla disomogeneita'
interna delle fasce, ma anche per effetto della metodologia utilizzata per
l'attribuzione del consumo a tali clienti.
Anche con riferimento ai clienti finali dotati di misuratore atto a rilevare il
consumo separatamente per gruppi di ore, fasce orarie omogenee in termini di
valore dell'energia elettrica all'ingrosso contribuiscono ad incrementare
l'efficienza allocativa del sistema.
Tuttavia, e' opportuno osservare che, analogamente a quanto rilevato per i clienti monorari, l'introduzione di un sistema di fasce orarie che raggruppi ore omogenee potrebbe non essere sufficiente ad eliminare la presenza di distorsioni nella scelta tra mercato libero e vincolato. Si rileva, inoltre, che il trasmettere a clienti dotati di misuratore per fasce un segnale di prezzo che stimoli un comportamento efficiente comporta un costo che grava sull'insieme dei clienti vincolati. Infatti, poiche' tutti i clienti non dotati di misuratore orario sono trattati dal sistema sulla base del load-profiling, il profilo di prelievo ad essi attribuito non dipende dal loro comportamento effettivo. Ne consegue che i corrispettivi di vendita non necessariamente rifletteranno i costi effettivamente generati da questi clienti, ma piuttosto i costi ad essi attribuiti convenzionalmente. Cio' da un lato genera una distorsione nella scelta tra mercato libero e vincolato, dall'altro rende sostenibile un'articolazione temporale dei corrispettivi per questi clienti allineati al valore atteso dell'energia elettrica in ciascun gruppo di ore solo a condizione che sia previsto un meccanismo di perequazione.
Nell'attuale quadro normativo, in
sintesi, l'intervento di regolazione oggetto del presente documento per la
consultazione e' motivato dal fatto che le fasce attuali non sembrano
rappresentare correttamente la distribuzione nel tempo del valore dell'energia
elettrica all'ingrosso. Tale circostanza induce nel sistema inefficienze e
distorsioni che un intervento di regolazione di revisione delle fasce potrebbe
eliminare per i clienti dotati di misuratore orario e attenuare nel caso di
clienti non dotati di un tale misuratore.
Si ritiene, inoltre, che la corretta definizione delle fasce possa essere
importante anche in prospettiva, nel nuovo contesto delineato dalla direttiva.
Con l'apertura del mercato della vendita a tutti i clienti finali, infatti, la
corretta definizione delle fasce orarie consentirebbe di ridurre il rischio,
assunto dall'esercente il servizio di vendita di maggior tutela, di divergenza
tra i prezzi applicati ai clienti finali ed i costi sostenuti per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso.
Se, infatti, la normativa prevedesse
la regolazione del prezzo di tale servizio come fissazione del prezzo medio
massimo, sarebbe opportuno lasciare all'esercente tale servizio la possibilita'
di articolare i corrispettivi per fasce orarie, pur nel rispetto del vincolo sul
prezzo medio. In tale contesto, la non corretta determinazione delle fasce
orarie aumenterebbe, per il venditore del servizio di vendita di maggior tutela,
il rischio che il profilo dei consumi dei clienti serviti, nelle ore
appartenenti a ciascuna fascia oraria, fosse diverso da quello atteso. La fonte
di un tale rischio e' riconducibile al fatto che ad una variazione dei costi di
approvvigionamento non corrisponderebbe alcuna variazione del prezzo medio
massimo applicabile.
Si noti che la corretta definizione delle fasce sarebbe rilevante anche qualora
la regolazione del prezzo del servizio di vendita di maggior tutela comprendesse
la fissazione, per via amministrata, della struttura per fasce orarie dei
prezzi. In questo secondo caso, infatti, fasce orarie disomogenee esporrebbero
il venditore al rischio che l'articolazione dei prezzi determinata per via
amministrata non rappresenti correttamente la struttura dei costi di
approvvigionamento attesa dagli operatori.
In conclusione, quindi, si ritiene
che, anche con l'apertura del mercato libero a tutti i clienti finali, la
correttezza delle fasce orarie potra' costituire un elemento di riferimento
della regolazione del prezzo del servizio di vendita di maggior tutela.
Qualsiasi sia, infatti, il tipo di approccio che verra' scelto per la
regolazione del prezzo di tale servizio, si rileva che la non corretta
determinazione delle fasce orarie si tradurrebbe in maggiori rischi per
l'esercente il servizio, e, in ultima analisi in un prezzo di tutela piu'
elevato.
Servizio di vendita dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la
vendita ai clienti del mercato vincolato.
Contesto normativo
Il servizio di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica per le
quantita' destinate al mercato vincolato e' svolto dall'Acquirente unico, che
recupera i costi sostenuti per tale attivita' attraverso il prezzo di cessione
corrispostogli dalle imprese distributrici. La regolamentazione dei
corrispettivi per la cessione di energia dall'Acquirente unico alle imprese
distributrici prevede che ciascuna impresa distributrice, per la quantita' di
energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti dalla
medesima, sia tenuta a pagare il prezzo di cessione definito all'art. 30 del
Testo integrato.
Il prezzo di cessione e' articolato per fasce orarie ed e' costituito da tre
elementi:
a) la componente di prezzo a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico
per l'acquisto dell'energia elettrica e dei costi sostenuti per la copertura dei
rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso
contratti differenziali o altre tipologie di contratto;
b) la componente di prezzo a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico
in qualita' di utente del dispacciamento per il mercato vincolato;
c) la componente di prezzo a copertura dei costi di funzionamento
dell'Acquirente unico.
La componente di prezzo a copertura dei costi di funzionamento non e'
differenziata per fascia oraria. Le componenti di cui ai punti a) e b) sono
determinate al termine di ciascun mese dall'Acquirente unico sulla base dei
costi sostenuti nel mese precedente. In particolare, la componente di cui al
punto a) e' articolata per fasce orarie ed e' determinata per ciascuna fascia
oraria come pari alla media ponderata per le rispettive quantita' di energia
elettrica dei costi unitari sostenuti nelle ore comprese in detta fascia oraria
per:
a) l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima;
b) l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di
energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (bilaterali
fisici);
c) la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia
elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto a
copertura del rischio legato alla variabilita' del prezzo.
Il Testo integrato stabilisce che l'attribuzione a ciascuna ora e, in ultimo,
alle fasce orarie dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore
comprese in ciascuna fascia oraria per l'acquisto dell'energia elettrica
attraverso i contratti bilaterali fisici e per i contratti differenziali per la
copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica
avvenga sulla base dell'andamento dei prezzi orari del mercato del giorno prima.
Motivazioni economiche e sociali
Con riferimento particolare al servizio di vendita dell'energia elettrica alle
imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato, cosi'
come per il servizio di vendita ai clienti finali, l'inadeguatezza delle attuali
fasce orarie nell'aggregare ore omogenee in termini di valore dell'energia
elettrica all'ingrosso genera inefficienze e distorsioni che un eventuale
modifica del sistema di fasce orarie contribuirebbe ad eliminare o quantomeno a
ridurre. In particolare, fasce orarie che non raggruppano ore omogenee in
termini di valore dell'energia elettrica all'ingrosso contribuiscono:
a) a generare inefficienza allocativa nel sistema in quanto il segnale di prezzo
trasmesso all'insieme del mercato vincolato attraverso il prezzo di cessione non
riflette il costi sopportati dall'Acquirente unico al variare della
distribuzione temporale dei consumi del mercato vincolato;
b) ad amplificare gli scostamenti tra i costi sostenuti dalle imprese
distributrici per l'acquisto di energia elettrica dall'Acquirente unico ed il
ricavo previsto per il servizio di vendita ai clienti finali del mercato
vincolato.
Per quanto attiene al punto a) si rileva che una revisione delle fasce orarie
potrebbe migliorare l'efficienza del prezzo di cessione nel segnalare il valore
per il complesso dei clienti del mercato vincolato di una variazione dei consumi
in ciascuna fascia. Tuttavia, e' opportuno tenere presente che la regolazione
attuale prevede che le imprese distributrici si limitino a trasferire ai clienti
finali del mercato vincolato i costi di approvvigionamento sostenuti
dall'Acquirente unico. In altri termini, le medesime imprese non sono
responsabilizzate rispetto tale voce di costo in quanto non traggono beneficio
da eventuali incrementi di efficienza nel comportamento dell'insieme dei clienti
del mercato vincolato. Ne consegue che l'efficacia del prezzo di cessione quale
segnale del valore dell'energia elettrica prelevata e' di per se' piccola. Tale
segnale di prezzo, infatti, e' efficace nella misura in cui e' recepito nel
corrispondente corrispettivo applicato ai clienti finali del mercato vincolato.
Il punto b) rileva che fasce orarie che raggruppano ore sensibilmente diverse in
termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso aumentano la
necessita' di ricorrere a meccanismi di perequazione tra le imprese
distributrici. Il prezzo di cessione articolato per fascia pagato dalle imprese
distributrici riflette il costo medio effettivo di approvvigionamento sostenuto
dall'Acquirente unico nelle ore appartenenti a ciascuna fascia.
L'elemento PC della componente CCA applicata ai clienti del mercato vincolato, invece, e' determinata ex-ante trimestralmente dall'Autorita' e riflette i costi di approvvigionamento attesi.
Questa differenza tra come viene calcolato il prezzo di cessione e come viene aggiornato l'elemento PC della componente del servizio di vendita per i clienti del mercato vincolato ha un impatto sul rischio volume in capo all'impresa distributrice. Se, infatti, la quantita' effettivamente prelevata relativamente a ciascuna fascia e' diversa da quella attesa, il prezzo medio atteso per detta fascia si discostera' da quello effettivo. Tale errore sara' tanto maggiore quanto piu' le ore nella fascia sono disomogenee in termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso.
Va tuttavia rilevato che gli
scostamenti tra incassi e spese delle imprese distributrici per il servizio di
vendita ai clienti del mercato vincolato possono essere contenuti ma non
eliminati, a causa di diversi fattori tra cui:
a) la possibilita' di commettere errori nella stima dei profili di consumo
attesi di ciascuna tipologia contrattuale;
b) il vincolo di uniformita' tariffaria sul territorio nazionale, che impone di
utilizzare anche ai fini delle determinazioni dei corrispettivi di vendita un
profilo di consumo unico per tutti i clienti appartenenti ad una tipologia,
senza poter tener conto di eventuali differenze geografiche nell'articolazione
dei prelievi;
c) la possibilita' di commettere errori nella stima dell'andamento dei prezzi
nel mercato del giorno prima, ovvero dei prezzi utilizzati nell'aggiornamento
tariffario dei corrispettivi di vendita per il mercato vincolato;
d) la differenza tra il profilo di consumo attribuito ai clienti del mercato
vincolato monorari utilizzato ai fini del calcolo degli esborsi pagati dalle
imprese distributrici all'Acquirente unico ed il profilo sulla base del quale
sono calcolati i corrispettivi per il servizio di vendita di detti clienti.
Con riferimento al punto d) si ricorda che, ai fini del calcolo degli esborsi
dovuti dall'impresa distributrice all'Acquirente unico, le quantita' prelevate
dai clienti del mercato vincolato sono calcolate attribuendo ai clienti monorari
il profilo di consumo previsto dal regime del load-profiling. Gli incassi
dell'impresa distributrice, invece, dipendono, per i clienti non dotati di
misuratore orario, dal profilo medio atteso, differenziato per tipologia, sulla
base del quale sono calcolate le componenti CCA dei clienti monorari. Vi e',
quindi, uno scostamento tra incassi ed esborsi dell'impresa distributrice dovuto
al fatto che il profilo di consumo attribuito dal sistema ai clienti del mercato
vincolato sottesi ad un'area di riferimento su cui viene determinato il profilo
attribuito dal regime del load-profiling potrebbe essere diverso dal profilo di
consumo medio atteso dell'insieme dei medesimi clienti che risulta dalla media
ponderata dei profili di consumo attesi delle diverse tipologie. L'entita' di
tale distorsione dipende dai consumi e dalla tipologia dei clienti trattati con
il load-profiling che nella medesima area di riferimento sono riforniti sul
mercato libero.
Servizio di distribuzione
dell'energia elettrica ai clienti finali.
Contesto normativo
La regolamentazione dei corrispettivi per il servizio di distribuzione
dell'energia elettrica ai clienti finali e' disciplinato dalla sezione 2 del
Testo integrato. Le opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione
sono proposte dalle imprese distributrici nel rispetto dei vincoli di ricavo
determinati dall'Autorita'. In particolare:
a) il vincolo V1, di cui all'art. 8 del Testo integrato, limita i ricavi totali
dell'impresa distributrice per l'insieme dei clienti appartenenti a ciascuna
tipologia contrattuale;
b) il vincolo V2, di cui all'art. 10 del Testo integrato, limita la tariffa
applicabile a ciascun singolo cliente.
I ricavi ammessi dai due vincoli V1 e V2 sono determinati, per ciascuna
tipologia contrattuale, sulla base dell'opzione tariffaria TV1 e della tariffa
TV2, la cui struttura e' definita dal Testo integrato. I corrispettivi relativi
all'opzione tariffaria TV1 e alla tariffa TV2 devono essere resi noti alle
imprese distributrici entro il 31 luglio, con anticipo adeguato per consentire a
questi ultimi di proporre delle opzioni tariffarie coerenti con i vincoli. Il
termine per la presentazione delle opzioni tariffarie da parte delle imprese
distributrici e' il 15 ottobre, in modo da consentire all'Autorita' le
necessarie verifiche e l'emanazione della deliberazione di approvazione entro
fine anno.
Nell'attuale contesto normativo, in sintesi, le fasce orarie sono utilizzate per
determinare il ricavo massimo che l'impresa distributrice puo' ottenere da
ciascuna tipologia contrattuale. I costi delle porzioni di rete condivise da
piu' tipologie(5) sono infatti ripartiti tra queste tipologie sulla base della
distribuzione, tra le fasce orarie, del consumo storico tipico di ciascuna
tipologia(6). Ne consegue che un'eventuale variazione delle fasce orarie debba
essere effettuata tenendo conto dell'esigenza di mantenere invariato il ricavo
tariffario delle imprese distributrici.
Tuttavia si ritiene che una modifica delle fasce orarie non debba portare ad una rideterminazione dei parametri che caratterizzano i vincoli tariffari che devono intendersi fissi per l'intero periodo di regolazione, salvo quanto previsto dal meccanismo del Price Cap.
Motivazioni economiche e sociali
Si ritiene che le fasce orarie applicate per l'articolazione delle opzioni
tariffarie di distribuzione debbano essere coerenti con quelle utilizzate per
l'articolazione temporale dei corrispettivi per il servizio di vendita. In
presenza di raggruppamenti di ore non coerenti per i due servizi, infatti, si
produrrebbe non solo un incremento nei costi di gestione dell'impresa
distributrice - nella sua duplice veste di fornitore del servizio di
distribuzione e di quello di vendita ai clienti del mercato vincolato - ma anche
un aumento della complessita' percepita dai clienti finali con la conseguente
riduzione dell'efficacia del segnale di prezzo. Si noti per altro che gli
attuali strumenti di misura non rendono tecnicamente possibile avere fasce
distinte per la distribuzione e per la vendita nel caso di clienti cui
corrispondono punti di prelievo non dotati di misuratori orari(7). E' opportuno,
inoltre, che l'eventuale modifica delle fasce orarie nel servizio di vendita sia
coordinata, dal punto di vista temporale, con la presentazione delle opzioni
tariffarie.
(5) Ad esempio la rete di alta tensione per i clienti connessi a livelli di
tensione inferiori.
(6) L'articolazione dei corrispettivi di distribuzione (massimi ottenibili) tra
le diverse tipologie, risponde anche alla finalita' di riflettere la
struttura di costi sostenuti, nell'ambito di un periodo regolatorio,
dall'esercente il servizio per il potenziamento della rete condivisa da piu'
tipologie.
(7) E' tuttavia compatibile con gli attuali strumenti di misura prevedere
l'articolazione per fascia oraria dei soli corrispettivi di vendita a fronte di
opzioni tariffarie di distribuzione non articolate temporalmente (monorarie).
Dopo aver precisato l'esistenza di uno stretto legame tra le fasce orarie
utilizzate per l'articolazione dei corrispettivi di vendita e di distribuzione,
sembra opportuno chiarire a quale funzione le fasce orarie assolvono con
riferimento specifico all'attivita' di distribuzione.
L'articolazione per fascia oraria dei corrispettivi per il servizio di
distribuzione risponde all'esigenza di contenere i costi connessi al
dimensionamento della capacita' di trasporto delle reti di distribuzione da un
lato e di migliorare la qualita' attesa del servizio dall'altro, attraverso la
definizione di opportuni segnali di prezzo per i clienti. Le reti di
distribuzione, infatti, si caratterizzano essenzialmente come «reti passive». In
altri termini, il gestore della rete (l'impresa distributrice) non svolge
un'attivita' di regolazione dei flussi di energia elettrica sulla rete e di
gestione delle congestioni. Questo implica che nel dimensionamento della rete di
distribuzione, l'impresa distributrice, non potendo intervenire sul
comportamento effettivo dei clienti, debba operare sulla base del loro
comportamento atteso. In quest'ottica, l'articolazione dei corrispettivi per
fasce orarie risponde all'esigenza di segnalare all'utente il costo marginale
atteso (quindi in probabilita) del servizio(8) nei diversi periodi temporali
dell'anno.
D'altra parte, si rileva che ad un miglioramento del segnale del valore del
servizio attraverso l'articolazione per fascia oraria dei corrispettivi
corrisponde un aumento dei costi di gestione del rapporto contrattuale con
l'utente del servizio. Pertanto, nel regolare il servizio di distribuzione ai
clienti finali si e' lasciata all'esercente la facolta' di offrire al cliente
finale opzioni tariffarie i cui corrispettivi siano articolati per fasce orarie
(opzioni tariffarie multiorarie); e' l'esercente il servizio che deve pertanto
valutare l'opportunita' di offrire opzioni tariffarie multiorarie confrontandone
benefici e costi.
Nonostante l'articolazione temporale dei corrispettivi per il servizio di distribuzione stimoli l'utilizzo efficiente delle reti di distribuzione, e' opportuno rilevare che l'efficacia delle opzioni tariffarie multiorarie relativamente agli obiettivi di efficienza rischia di essere significativamente inficiata dalla presenza di una serie di vincoli alla definizione delle fasce per la distribuzione.
In particolare appare opportuno
sottolineare che il gia' menzionato vincolo di coerenza tra i raggruppamenti
orari utilizzati per l'articolazione delle opzioni tariffarie di distribuzione
non permette di avere fasce ad hoc per la sola distribuzione con riferimento ai
clienti cui corrispondono punti di prelievo non dotati di misuratori orari.
4. OBIETTIVI DELLA REVISIONE DEL SISTEMA DELLE FASCE ORARIE.
Obiettivi generali.
L'Autorita' ritiene, alla luce delle ragioni di opportunita' dell'intervento
esposte nella sezione precedente, che la revisione delle fasce orarie
costituisca un elemento importante nel perseguimento dei seguenti obiettivi di
carattere generale:
a) incentivare il comportamento
efficiente dei consumatori in risposta a segnali di prezzo;
b) promuovere la corretta remunerazione degli esercenti il servizio e ridurre la
necessita' di ricorrere a meccanismi di compensazione ex post;
c) promuovere la semplificazione dei rapporti commerciali tra esercenti il
servizio e clienti finali.
Obiettivi specifici.
Alla luce di quanto sopra evidenziato nel riquadro sottostante sono riportati
gli obiettivi specifici che corrispondono ad altrettanti requisiti desiderabili
in un sistema di fasce ottimale.
La' dove possibile e' stato anche
individuato un indicatore quantitativo ed il relativo valore obiettivo.
Tabella omessa
(8)L'incremento di costo connesso con un aumento dell'energia elettrica
prelevata dalla rete risulta pari a zero in assenza di congestioni e al «valore
dell'energia elettrica non fornita» in caso si debba interrompere il servizio.
5. OPZIONI D'INTERVENTO.
Premessa all'individuazione delle opzioni preliminari.
Il primo obiettivo specifico che l'intervento di modifica delle fasce si
prefigge di raggiungere e' l'adozione di un sistema di fasce orarie che
rappresenti gruppi di ore al loro interno per quanto possibile omogenei dal
punto di vista del valore del bene. Oltre all'obiettivo di omogeneita' interna
dei gruppi di ore e' opportuno tenere presente che il ricorso all'uso di fasce
orarie si giustifica solo se i diversi gruppi di ore sono, anche solo
potenzialmente, eterogenei tra loro. Sulla base di tali considerazioni, si
ritiene che la metodologia statistica nota come cluster analysis possa essere
utile ai fini dell'individuazione sia del numero ottimale di fasce orarie sia
degli elementi appartenenti a ciascuna fascia.
La cluster analysis, infatti, ha
come obiettivo la creazione di cluster aventi due caratteristiche:
a) coesione interna, nel senso che gli elementi appartenenti allo stesso gruppo
devono essere il piu' possibile omogenei al loro interno;
b) separazione esterna, nel senso che gli elementi appartenenti a diversi gruppi
devono essere il piu' possibile disomogenei tra loro.
Un cluster dovrebbe essere, quindi, per costruzione, una collezione di oggetti
simili tra loro che sono dissimili dagli
oggetti contenuti negli altri cluster.
La cluster analysis puo' aiutare inoltre nella selezione del numero di cluster, attraverso il confronto tra scenari di raggruppamento che ipotizzano un diverso numero di gruppi. A tal fine la metodologia utilizza una statistica (pseudo F-statistics) che viene calcolata rapportando una misura della varianza tra i gruppi ad una di varianza interna al gruppo(9). Valori piu' elevati di tale statistica segnalano un raggruppamento migliore in termini di compattezza interna dei gruppi e di separazione tra gli stessi. Con riferimento all'attivita' di vendita, il valore del bene rispetto al quale valutare l'omogeneita' delle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria puo' ragionevolmente essere assunto corrispondente al prezzo unico nazionale (PUN) registrato nel mercato del giorno prima (MGP) in ciascuna ora. L'applicazione della metodologia dei cluster, quindi, consente di raggruppare ore il piu' possibile omogenee dal punto di vista del valore dell'energia, al contempo salvaguardando l'eterogeneita' tra i gruppi.
In alternativa a criteri per l'identificazione delle fasce basati su metodi statistici, come la cluster analysis, gli obiettivi di semplificazione del sistema delle fasce e di stabilita' suggeriscono di considerare soluzioni molto semplificate che dividono convenzionalmente le ore in due o tre gruppi.
In questo documento sono descritte tre opzioni alternative al mantenimento delle fasce attuali (opzione zero). In particolare, le opzioni analizzate in via preliminare sono le seguenti:
a) opzione 1: fasce identificate a
partire dai prezzi PUN stimati sulla base del fabbisogno;
b) opzione 2: stessa metodologia dell'opzione 1, ma con fasce orarie costanti in
ogni settimana dell'anno e sabato uguale alla domenica;
c) opzione 3: suddivisione convenzionale delle ore nelle tre fasce «ore di
picco», «ore di fuori picco» e «festivi». La seconda e la terza opzione
utilizzano la metodologia dei cluster per l'identificazione delle fasce, mentre
l'ultima opzione proposta suddivide le ore convenzionalmente.
Opzione zero: mantenere le fasce attuali.
La prima opzione considerata (detta anche opzione zero) e' quella di mantenere
il sistema di fasce attualmente in vigore, limitando le modifiche per il 2007 ai
necessari adeguamenti per tenere conto delle festivita' infrasettimanali
indicate dal calendario.
Le fasce orarie attualmente in
vigore sono state introdotte con deliberazione n. 5/04 del 30 gennaio 2004,
sulla base di indicazioni fornite dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale (di seguito: il Gestore della rete). Tale articolazione delle fasce
modificava i raggruppamenti orari stabiliti dal provvedimento Cip n. 45/1990,
attraverso un forte spostamento di fascia oraria F1 e F2 dai mesi invernali ai
mesi estivi, coerentemente con le mutate modalita' di prelievo alla punta del
sistema elettrico nazionale.
Le fasce orarie 2005, definite dall'Autorita' con la deliberazione n. 235/2004,
cosi' come le fasce orarie 2006, definite con la deliberazione n. 292/2005,
ricalcano le fasce 2004, aggiornate sulla base di necessari adeguamenti
calendariali che includono una diversa disposizione delle festivita'
infrasettimanali coerente con gli stati di funzionamento attesi.
Opzione 1: fasce identificate
applicando la metodologia di analisi dei cluster a prezzi PUN stimati sulla base
del fabbisogno.
L'opzione 1 consiste nell'applicare la metodologia dell'analisi dei cluster a
prezzi stimati sulla base della relazione statistica tra prezzi e variabili
strutturali.
La definizione di fasce orarie future che raggruppino ore omogenee in termini di
prezzo di acquisto dell'energia elettrica su MGP richiede l'identificazione di
regolarita' nella fissazione del prezzo dell'energia all'ingrosso, ovvero
l'individuazione di variabili in grado di spiegare la variabilita' del prezzo. A
tal proposito e' utile ricordare che la previsione dei prezzi all'ingrosso
dell'energia elettrica ha, inevitabilmente, insiti margini di errore; inoltre,
nel sistema elettrico italiano tali margini sono amplificati dalla scarsa
correlazione tra i fondamentali del mercato ed i prezzi, risultante dalla bassa
concorrenzialita' del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.
Con lo scopo di studiare tali relazioni, e' stata effettuata un'analisi sui prezzi effettivi da gennaio 2005 a marzo 2006.
Nel periodo che va da gennaio 2005 a
marzo 2006 l'andamento del prezzo dell'energia elettrica su MGP e' stato
influenzato dall'andamento crescente dei prezzi dei combustibili. Al fine di
correggere il livello dei prezzi per l'effetto del prezzo dei combustibili, il
campione e' stato suddiviso in tre periodi (gennaio-giugno 2005, luglio-dicembre
2005 e gennaio-marzo 2006) caratterizzati da livelli dei prezzi dei combustibili
sufficientemente omogenei. Dopo avere isolato, in tal modo, l'effetto
dell'andamento dei combustibili sul PUN, si osserva, su tutto il periodo
considerato, una forte correlazione tra prezzo e fabbisogno.
La relazione tra queste due variabili viene riportata graficamente in figura 1,
segnalando con diversi colori i tre periodi con prezzi dei combustibili omogenei
(gennaio-giugno, luglio-dicembre 2005 e gennaio-marzo 2006).
(9)L'Appendice I contiene una descrizione tecnica della metodologia di cluster
analysis.
Figura omessa
Considerando solo il 2005, si osservano prezzi molto elevati nel mese di agosto,
nonostante questo sia un mese tipicamente caratterizzato da domanda molto bassa.
Ad esempio, confrontando maggio 2005 con agosto dello stesso anno, si nota che,
mentre nel mese di maggio il prezzo medio e' stato pari a 47 euro/MWh e la
domanda media pari a circa 34 GWh, il prezzo medio relativo al mese di agosto e'
stato di 9 euro/MWh superiore, cio' a fronte di una domanda inferiore (31,5 GWh).
La differenza non e' soltanto dovuta alle quotazioni petrolifere, dal momento
che il prezzo su MGP di agosto risulta superiore anche rispetto a quelli del
secondo semestre dell'anno, in cui sono stati registrati valori molto simili nel
prezzo dei combustibili (figura 2). Concorre, infatti, a spiegare gli elevati
prezzi registrati in agosto anche lo spostamento a sinistra della curva
d'offerta a causa delle tipiche manutenzioni degli impianti nel periodo di
minima domanda.
Figura 2 omessa
L'analisi dei prezzi effettivi discussa ai punti precedenti suggerisce
l'utilizzo della relazione tra prezzo e fabbisogno al fine di individuare fasce
che raggruppino ore caratterizzate da prezzi omogenei. La stessa analisi,
suggerisce, inoltre, che un modello volto a spiegare la variabilita' del PUN
dovrebbe tenere conto di almeno altri due elementi: l'andamento dei combustibili
e le manutenzioni degli impianti (che si concentrano, in particolare, nel mese
di agosto). Sulla base di tali considerazioni e' stato elaborato un modello
econometrico, descritto nell'appendice II, volto a stimare la relazione tra
prezzo e fabbisogno tendendo conto dell'effetto derivante dalla variazione dei
combustibili e per l'effetto delle manutenzioni estive.
Tale modello econometrico e' stato utilizzato per stimare il livello del PUN
sulla base delle previsioni del fabbisogno; a tale livello e' stata applicata la
cluster analysis per identificare le ore da includere in ciascuna fascia oraria.
La tabella 1 mostra le fasce
identificate applicando la metodologia della cluster analysis a prezzi stimati
per il 2005 dalla relazione tra prezzo e fabbisogno a partire dalla domanda
effettiva dello stesso anno.
Tabelle omesse
6. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPZIONI.
Valutazione delle opzioni rispetto agli obiettivi specifici.
Questa sezione confronta le opzioni preliminari proposte nella sezione
precedente rispetto agli obiettivi specifici individuati nella sezione 4.
Omogeneita' delle fasce orarie in termini di valore atteso dell'energia
elettrica all'ingrosso
Al fine di garantire la corretta attribuzione dei costi ai clienti finali,
nonche' la corretta remunerazione degli esercenti i servizi, le fasce orarie
devono raggruppare ore il piu' possibile omogenee in termini di valore atteso
dell'energia elettrica all'ingrosso. Le quattro opzioni sottoposte a
consultazione nel documento per la consultazione del 3 luglio sono state,
quindi, confrontate rispetto all'obiettivo di omogeneita' in termini di valore
del PUN relativo dei raggruppamenti orari che determinano.
I quattro sistemi di fasce che derivano dall'applicazione di ciascuna delle opzioni preliminari all'anno 2005 sono stati confrontati rispetto al grado di omogeneita' del valore dell'energia per fascia che ciascuna opzione consente di ottenere. La tabella 5 mostra i valori medi ed i relativi coefficienti di variazione(12) calcolati sui prezzi relativi alle ore assegnate a ciascuna fascia in ciascuna delle quattro opzioni per l'anno 2005. I risultati che si ottengono da questo confronto mettono in evidenza che le fasce attuali non raggruppano ore omogenee al proprio interno; cio' nonostante il sistema attuale conti un raggruppamento orario in piu' rispetto alle altre opzioni considerate. Inoltre, il confronto dei coefficienti di variazione mostra che le opzioni migliori dal punto di vista dell'omogeneita' sono quelle che utilizzano la metodologia dei cluster per l'assegnazione delle ore a ciascuna fascia. In particolare, l'opzione 1 individua fasce cui corrispondono i piu' bassi coefficienti di variazione relativamente a ciascuna fascia.
L'opzione 2 e' la seconda migliore
opzione rispetto all'obiettivo di omogeneita' in quanto a ciascuna fascia
individuata da tale opzione corrispondono coefficienti di variazione non
superiori al 30%.
(11)I coefficienti di variazione relativi alle fasce della versione originaria e
calcolati sui prezzi PUN 2005 sono: 24% per la fascia F1, 24% per la fascia F2,
25% per la fascia F3.
(12)Il coefficiente di variazione e' dato dal rapporto tra la deviazione
standard e la media. Valori piu' bassi del coefficiente di variazione indicano
maggiore omogeneita'.
Tabelle omesse
7. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI SULLE OPZIONI.
Le risposte al documento per la consultazione del 3 luglio 2006 sono brevemente
riassunte relativamente alle due categorie di soggetti interessate al
provvedimento: operatori (grossisti ed imprese distributrici) e clienti finali.
Operatori.
Tempi per l'entrata in vigore del provvedimento.
La maggior parte degli operatori che ha inviato osservazioni al documento per la
consultazione del 3 luglio si e' detta favorevole all'entrata in vigore della
riforma a partire da gennaio 2007 a condizione che le fasce relative a tale anno
siano comunicate con congruo anticipo. Tuttavia, si segnala che un operatore
ritiene preferibile posticipare la definizione delle nuove fasce orarie al 1°
gennaio 2008 o comunque in un momento successivo al recepimento della Direttiva
2003/54/CE ed alla definizione del quadro regolatorio concernente la completa
apertura del mercato a tutti i consumatori finali previsto dalla stessa
Direttiva.
Tempi di emanazione della delibera.
Gli operatori favorevoli al cambiamento delle fasce gia' dal 2007 hanno
richiesto che l'emanazione della relativa delibera avvenga prima dell'inizio
delle campagne commerciali che, tipicamente, hanno luogo in autunno. Per essere
coerente con tale scadenza, il termine ultimo dovrebbe essere, a parere di
alcuni grossisti, la fine del mese di agosto o, secondo altri, la meta' del mese
di settembre.
Condivisione degli obiettivi di
revisione delle fasce.
Vi e' un generale consenso tra gli operatori sia in merito all'opportunita' di
modificare le fasce attuali sia per quanto
riguarda gli obiettivi generali e specifici illustrati nel documento per la
consultazione. Tuttavia, non vi e' accordo su quale peso relativo debba essere
attribuito ai singoli obiettivi. Ad operatori che sostengono l'opportunita' di
considerare preponderante l'obiettivo di omogeneita' della fasce si
contrappongono operatori secondo i quali l'obiettivo di semplicita' dovrebbe
essere quello cui assegnare maggiore peso.
Omogeneita'. L'obiettivo di omogeneita' delle fasce orarie e' stato ampiamente
condiviso dagli operatori. Tuttavia un operatore ha messo in evidenza come la
difficolta' di raggruppare ore omogenee in termini di valore atteso sia legata,
almeno in parte, alla difficolta' di previsione del prezzo di acquisto
dell'energia su MGP.
A parere di tale operatore, infatti, benche' esista una correlazione tra prezzi all'ingrosso e carico del sistema, il prezzo del mercato all'ingrosso e' soprattutto influenzato dall'esercizio del potere di mercato da parte dell'operatore maggiore.
Semplicita' e preferenza
relativa al numero di fasce che il nuovo sistema di fasce orarie dovrebbe avere.
La maggior parte dei grossisti si sono espressi in favore di una semplificazione
dell'attuale sistema di fasce orarie.
Per quanto riguarda il numero di fasce orarie che il nuovo sistema dovrebbe
avere, le risposte non sono state univoche. Molti operatori si sono mostrati
favorevoli ad una riduzione del numero di fasce a 3. Tuttavia due operatori
hanno espresso la propria preferenza per mantenere il numero di fasce pari a
quattro mentre altri due soggetti hanno dichiarato di preferire un sistema a due
fasce.
Stabilita' del sistema di fasce orarie. Alcuni operatori ritengono che sia
preferibile scegliere un sistema di fasce che non debba essere aggiornato
annualmente e che possa essere mantenuto in vigore per un periodo temporale
significativo con possibili revisioni a fronte di rilevanti modifiche nelle
condizioni del sistema e del mercato.
Un grossista ritiene l'obiettivo di stabilita' delle fasce meno rilevante degli
obiettivi di omogeneita' e di semplicita'. A parere dello stesso soggetto,
inoltre, le fasce possono essere aggiornate annualmente purche' la comunicazione
delle fasce relativa all'anno successivo avvenga con almeno sei mesi di
anticipo.
Obiettivi ulteriori. Alcuni
grossisti hanno proposto, quale ulteriore obiettivo quello di individuare un
sistema di fasce che sia compatibile con prodotti del mercato elettrico europeo
e italiano, tipicamente strutturati secondo il raggruppamento delle ore in
«picco» e «fuori picco».
Opzione preferita tra quelle proposte.
L'opzione preferita dalla maggior parte dei grossisti e', tra quelle sottoposte
a consultazione, l'opzione 2 in quanto, complessivamente, e' considerata essere
quella maggiormente rispondente agli obiettivi dell'intervento regolatorio in
oggetto.
Tuttavia la preferenza accordata
all'opzione 2 non e' condivisa da tutti gli operatori. Un operatore ha infatti
ritenuto la versione 2 sottoposta a consultazione non adatta a raggiungere gli
obiettivi specifici del provvedimento, mostrando di preferire la versione
preliminare della stessa opzione risultante dall'applicazione della metodologia
dei cluster. Due soggetti, infine, hanno accordato la propria preferenza
all'opzione 3 in quanto ritenuta maggiormente coerente con le modalita' di
contrattazione in uso nei mercati all'ingrosso europei, oltre che piu' semplice
e stabile delle altre opzioni proposte.
Commenti relativi alle opzioni.
La maggior parte degli operatori considerano l'opzione 1 la migliore rispetto
all'obiettivo specifico di omogeneita'. Tuttavia, nessun operatore ha accordato
la propria preferenza a tale opzione in quanto ritenuta non adatta a perseguire
gli obiettivi specifici di semplicita' e di stabilita'.
Un operatore ritiene, inoltre, che l'opzione 1 generi eccessiva incertezza negli
operatori in quanto necessita di revisioni frequenti. Tuttavia, lo stesso
soggetto ritiene che lo svantaggio della scarsa stabilita' di tale sistema di
fasce possa essere attenuato dalla comunicazione delle fasce relative ad un dato
anno con congruo anticipo (almeno sei mesi).
Per quanto riguarda le opzioni zero
e 3, la maggior parte dei soggetti ritengono che esse non consentano di
individuare fasce sufficientemente omogenee e che siano, per tale ragione,
peggiori rispetto all'opzione 2.
Proposta di opzioni ulteriori.
Alcuni grossisti hanno suggerito sistemi di fasce alternativi a quelli proposti.
In generale, le opzioni suggerite rappresentano versioni alternative
dell'opzione 2 sottoposta a consultazione. Le ulteriori opzioni suggerite sono
di seguito brevemente illustrate.
Due grossisti hanno suggerito di
rivedere l'opzione 2 in modo da prevedere una quarta fascia. Uno di questi due
grossisti ha proposto di individuare una fascia separata per le ore diurne del
fine settimana. L'altro grossista ha suggerito di modificare l'opzione 2 in modo
da incrementare l'omogeneita' delle fasce e da rendere il sistema di fasce
compatibile con il raggruppamento delle ore in «picco» e «fuori picco» dei
prodotti del mercato elettrico all'ingrosso. Questo implicherebbe apportare le
seguenti modifiche all'opzione 2:
distinguere il sabato dalla domenica;
individuare una quarta fascia per poter cogliere la riduzione del PUN nelle ore
centrali della giornata e nelle ore immediatamente precedenti e successive i due
picchi di meta' mattina e del tardo pomeriggio;
rendere l'opzione 2 compatibile con i raggruppamenti delle ore in «picco» e
«fuori picco» tipicamente utilizzati come riferimento per i prodotti dei mercati
all'ingrosso. Questo sarebbe possibile facendo in modo che le ore assegnate alle
due fasce centrali della giornata nei giorni feriali corrispondessero alle ore
di «picco» di tali contratti (dalle ore 8 alle ore 20).
Un altro operatore ha suggerito di apportare all'opzione 2 le seguenti modifiche
volte ad incrementare l'omogeneita' delle fasce orarie:
distinguere il sabato dalla domenica;
introdurre, per i giorni feriali, due ulteriori ore di fascia a medio carico
prima dell'inizio della fascia ad alto carico (in particolare dalle 7.00 alle
9.00);
ridurre le ore ad alto carico relative ai giorni feriali prevedendo la
classificazione nella fasce intermedia delle ore comprese tra le 18.00 e le
22.00;
eventuale inserimento di due ore
classificate come fascia intermedia nelle ore centrali dei giorni feriali
corrispondenti con la pausa pomeridiana.
Un'ulteriore sistema di fasce proposto comporta le seguenti modifiche
all'opzione 2 in modo da:
distinguere il sabato dalla domenica;
considerare l'ora 8 dei giorni
feriali come appartenente alla fascia 1 anziche' alla fascia 3.
Con riferimento all'attivita' di vendita, un operatore propone di rivedere
l'opzione 2 applicando la stessa metodologia a periodi infrannuali.
Ulteriori commenti
Con riferimento all'attivita' di distribuzione, un grossista propone
l'abolizione dell'articolazione per fasce orarie. Secondo lo stesso soggetto
l'eliminazione dell'articolazione temporale per il servizio di
distribuzione incrementerebbe la semplicita' gestionale per i distributori, i
venditori del mercato libero ed i clienti senza incidere significativamente
sull'incentivo alla modifica dei profili di consumo da parte dei clienti. Tale
incentivo sarebbe infatti gia' presente nella componente CCA e nella componente
della tariffa di distribuzione relativa alla potenza massima prelevata.
Un soggetto ha mostrato
apprezzamento per come il metodo previsto dall'Air e' stato applicato al
documento di consultazione sulle fasce. Lo stesso soggetto ha inoltre auspicato
che l'adozione della procedura Air venga estesa ad un numero maggiore di
provvedimenti.
In merito alle distorsioni relative alla scelta tra mercato libero e vincolato,
lo stesso soggetto ha evidenziato la presenza di distorsioni dovute alle
modalita' di trasferimento dei costi di approvvigionamento nei prezzi applicati
ai clienti finali. In particolare, tali distorsioni sono state ritenute
imputabili alla possibilita' dell'Acquirente unico di contrarre debiti in misura
rilevante. A parere dello stesso soggetto, tale livello di indebitamento non
sarebbe viceversa sostenibile dagli operatori del mercato libero. Si auspica,
quindi, un ripensamento dell'attuale sistema di individuazione delle tariffe per
i clienti oggi potenzialmente liberi.
Un operatore ha sollecitato la revisione della metodologia di load profiling
attualmente in vigore, almeno per gli utenti per i quali e' disponibile una
misura per fascia. Lo stesso operatore ritiene, infatti, che l'applicazione
dell'attuale disciplina del load profiling generi distorsioni nella scelta di
passaggio al mercato libero dei clienti idonei non dotati di misuratore orario.
Alcuni operatori hanno infine espresso preoccupazione sugli effetti del cambiamento delle fasce orarie in termini di trasmissione dei dati da parte delle imprese distributrici.
Clienti finali.
Tempi per l'entrata in vigore del provvedimento
Le associazioni dei consumatori che hanno espresso osservazioni alla
consultazione 3 luglio 2006 hanno mostrato di avere delle riserve sull'opportunita'
di modificare le fasce orarie prima del recepimento della Direttiva 2003/54/CE e
della definizione del quadro regolatorio concernente la completa apertura del
mercato a tutti i consumatori finali previsto dalla stessa direttiva a decorrere
dal 1° luglio 2007.
Condivisione degli obiettivi di revisione delle fasce
La maggior parte dei clienti finali ha mostrato di condividere gli obiettivi
generali e specifici illustrati nel documento per la consultazione del 3 luglio.
Omogeneita'. L'obiettivo di omogeneita' delle fasce in termini di valore atteso
dell'energia elettrica all'ingrosso e' stato, in generale, condiviso. Tuttavia
alcune associazioni di consumatori considerano tale obiettivo non prioritario.
Inoltre, alcuni rappresentanti delle associazioni di consumatori hanno messo in
evidenza come la difficolta' di raggruppare ore omogenee in termini di valore
atteso sia in parte legata alla difficolta' di previsione del prezzo di acquisto
dell'energia su MGP. A parere di tali soggetti, infatti, benche' esista una
correlazione tra prezzi all'ingrosso e carico del sistema, il prezzo del mercato
all'ingrosso e' soprattutto influenzato dall'esercizio del potere di mercato da
parte dell'operatore maggiore. Da ultimo, inoltre, il fatto che alcuni operatori
formulino le proprie offerte su MGP tenendo conto della struttura delle fasce
orarie potrebbe inficiare la validita' dell'analisi di omogeneita' delle fasce
condotta nel documento di consultazione del 3 luglio.
Semplicita' e preferenza relativa al numero di fasce che il nuovo sistema di
fasce orarie dovrebbe avere. Un'associazione di clienti con elevato consumo
energetico ritiene che un sistema di quattro fasce orarie sia preferibile per le
utenze alimentate ad alta o media tensione, per le quali comunque, il segnale di
prezzo rilevante sara' orario. A parere della stessa associazione, un sistema a
3 fasce sembra essere, invece, preferibile per le utenze connesse in bassa
tensione. Le associazioni dei clienti di piccole e medie dimensioni giudicano
molto positivamente il tentativo di semplificazione del sistema di fasce, pur
non considerando essenziale la riduzione del numero di fasce. Alcune
associazioni dei consumatori ritengono invece preferibile un sistema a due fasce
.
Stabilita' del sistema di fasce orarie. L'obiettivo di stabilita' delle fasce e'
stato ampiamente condiviso dalle associazioni dei clienti finali.
Opzione preferita tra quelle proposte.
La maggior parte dei clienti finali ha espresso la propria preferenza per
l'opzione 2. Tuttavia, alcuni soggetti hanno suggerito di apportare alcune
modifiche alla struttura di fasce proposta da tale opzione.
L'opzione preferita da un'associazione di grandi consumatori e', tra quelle
proposte nel documento, l'opzione 3 per i clienti connessi in bassa tensione. Un
sistema a quattro fasce e' invece ritenuto maggiormente idoneo per i clienti
connessi in media e alta tensione.
Commenti relativi alle opzioni
Le associazioni di clienti di piccoli e medie dimensioni intervenute nella
consultazione si sono dette contrarie all'adozione del sistema di fasce
dell'opzione 1 in quanto ritenuto eccessivamente complesso. Tale metodo,
infatti, prevede eccessive variazioni da una settimana all'altra e da un giorno
all'altro. Le fasce attuali, a parere dello stesso soggetto, sarebbero affette
da simili svantaggi.
L'opzione 3 e' stata, in generale, apprezzata per la sua semplicita'. Tuttavia,
a parere della maggior parte delle associazioni, essa non sembra essere
superiore all'opzione 2.
Proposta di opzioni ulteriori
Alcune associazioni hanno suggerito sistemi di fasce alternativi a quelli
proposti. In generale, le opzioni suggerite rappresentano versioni alternative
dell'opzione 2 sottoposta a consultazione. Le ulteriori opzioni suggerite sono
brevemente illustrate in quanto segue.
Le associazioni dei consumatori hanno sottolineato il contributo che anche che i
clienti domestici e i clienti di piccola dimensione possono dare ad un uso piu'
efficiente dell'energia elettrica. In quest'ottica, tali associazioni hanno
suggerito di modificare l'opzione 2 sottoposta a consultazione al fine di far
iniziare la fascia 2 dalle ore 19 anziche' dalle ore 20. A parere di tali
soggetti, infatti, questa modifica incentiverebbe i piccoli consumatori e in
particolare i clienti domestici a spostare i propri consumi dalle ore di picco
del carico nelle ore serali, tipicamente caratterizzate da un carico inferiore e
da costi dell'energia elettrica all'ingrosso inferiori.
Un'associazione di clienti di piccole e medie dimensioni ha suggerito di
apportare all'opzione 2 le seguenti modifiche:
considerare le ore successive alle
21 della sera come appartenenti alla fascia 3;
considerare le ore tra le 12 e le 14 come appartenenti alla fascia 2 o alla
fascia 3;
classificare almeno 3/4 delle ore del sabato e tutte le ore della domenica nella
fascia 3;
classificare tutte le ore della domenica come appartenenti alla fascia 3;
valutare la convenienza a differenziare le fasce anche considerando le stagioni,
pur mantenendo l'impostazione metodologica dell'opzione 2.
Ulteriori commenti
Alcune associazioni di clienti di piccole e medie dimensioni hanno sottolineato
come questi clienti abbiano, in generale, pochissimi gradi di flessibilita' nel
variare il proprio profilo di prelievo, in gran parte determinato da esigenze
produttive e/o commerciali. A parere di tali associazioni, quindi, un segnale di
prezzo piu' corretto ed efficace non potrebbe comunque contribuire a modificare
il profilo di prelievo di tale categoria di clienti.
8. DESCRIZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA.
Descrizione dell'opzione preferita.
La tabella 10 descrive l'opzione preferita. Il sistema di fasce scelto e' basato
sull'opzione 2 sottoposta a consultazione, rispetto alla quale si differenzia,
tuttavia, in tre aspetti:
distingue il sabato dalla domenica
in quanto considera tutte le ore della domenica appartenenti alla fascia 3;
l'ora tra le 7 e le 8 dei giorni feriali e del sabato e' considerata come
appartenente alla fascia 2 anziche' alla fascia 3;
l'ora tra le 19 e le 20 dei giorni
feriali e' considerata come appartenente alla fascia 2 anziche' alla fascia 1.
Tabella omessa
Motivazioni della scelta
La valutazione delle opzioni sottoposte a consultazione rispetto alla loro
idoneita' a soddisfare gli obiettivi specifici dell'intervento regolatorio in
oggetto, ha messo in evidenza come, nel complesso, l'opzione 2 proposta fosse,
tra le opzioni sottoposte a consultazione, quella maggiormente adeguata ad
individuare un sistema di fasce dalla struttura semplice, sufficientemente
stabile e che raggruppasse, all'interno di ciascuna fascia, ore omogenee in
termini di valore atteso dell'energia elettrica.
L'analisi di confronto e valutazione delle opzioni presentata dall'Autorita' nel
documento per la consultazione del 3 luglio e' stata sostanzialmente condivisa
dalla maggior parte degli operatori e dalle associazioni rappresentanti i
clienti finali. L'opzione 2 e' stata, infatti, l'opzione, tra quelle sottoposte
a consultazione, che ha ottenuto i maggiori riscontri. Tuttavia, nell'ambito
della consultazione, alcuni soggetti hanno suggerito alcune varianti all'opzione
2 proposta.
L'Autorita' ha analizzato le varianti all'opzione 2 suggerite dagli operatori,
valutandone i relativi costi e benefici in termini di contributo ad incrementare
la correttezza e/o l'efficacia del segnale di prezzo.
Tale valutazione ha portato ad escludere i seguenti suggerimenti:
l'introduzione di una quarta fascia
in quanto la maggior parte degli operatori e delle associazioni rappresentanti i
clienti finali ha mostrato di preferire un sistema di fasce ridotto rispetto
all'attuale sistema;
la riduzione a un sistema di due fasce in quanto questa riduzione avrebbe
portato ad un peggioramento con riferimento all'obiettivo specifico di
omogeneita';
l'inserimento di due o tre ore in fascia 2 a meta' giornata in quanto questo
avrebbe portato ad un peggioramento con riferimento all'obiettivo specifico di
omogeneita';
l'incremento del numero di ore serali appartenenti alla fascia 3 in quanto
questo avrebbe portato ad un peggioramento con riferimento all'obiettivo
specifico di omogeneita';
la differenziazione delle fasce sulla base delle stagioni in quanto la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha apprezzato il fatto che l'opzione 2 proponesse la stessa articolazione di fasce per ogni settimana dell'anno.
L'Autorita' ha, invece, ritenuto di
accettare le seguenti variazioni all'opzione 2 proposta:
distinguere il sabato dalla domenica e classificare tutte le ore della domenica
come appartenenti alla fascia 3;
considerare l'ora tra le 7 e le 8 dei giorni feriali e del sabato come
appartenente alla fascia 2 anziche' alla fascia 3;
considerare l'ora tra le 19 e le 20 dei giorni feriali come appartenente alla
fascia 2 anziche' alla fascia 1.
Tali modifiche individuano un sistema di fasce che rispetto, all'opzione 2
proposta, sostanzialmente non comporta un peggioramento in termini di
omogeneita' delle fasce. Inoltre, l'opzione preferita accoglie le varianti
maggiormente condivise dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione.
Milano, 3 agosto 2006
Il direttore della direzione energia elettrica: Bortoni
Appendice I e II omissis