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Deliberazione 4 agosto 2006
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Approvazione di riduzione dei corrispettivi di stoccaggio per l'offerta di capacita' interrompibile, relativi all'anno termico 2006-2007. (Deliberazione n. 191/06).
(GU n. 211 del 11-9-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 agosto 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
21 giugno 2005, n. 119/2005 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito:
deliberazione n. 50/06);
la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2006, n. 56/06 (di seguito:
deliberazione n. 56/06);
Considerato che:
con deliberazione n. 56/06 l'Autorita'
ha approvato i corrispettivi di impresa, di cui all'art. 8, comma 8.9 della
deliberazione dell'Autorita' n. 50/06, presentati dalle imprese di stoccaggio
per l'anno termico 2006-2007;
con deliberazione n. 56/06 l'Autorita' ha determinato i corrispettivi unitari
per l'attivita' di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007, ai sensi degli
articoli 6 e 8 della deliberazione n. 50/06;
l'art. 7, comma 7.2, della deliberazione n. 50/06 prevede che le imprese di
stoccaggio possano offrire capacita' di stoccaggio interrompibile applicando ai
corrispettivi di cui all'art. 6, comma 6.1 una riduzione sottoposta
all'approvazione dell'Autorita';
l'art. 10 della deliberazione n. 119/05 stabilisce le modalita' di conferimento della capacita' di stoccaggio interrompibile;
Considerato che:
la societa' Edison Stoccaggio S.p.a., con lettera del 19 giugno 2006 (prot.
Autorita' n. 14680 del 20 giugno 2006) ha presentato, per l'anno termico
2006-2007, una proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione fPI
e di erogazione fPE per l'offerta su base mensile di capacita' di stoccaggio
interrompibile di cui all'art. 7, comma 7.2, della deliberazione n. 50/06, per i
servizi di stoccaggio di modulazione e di bilanciamento operativo delle imprese
di trasporto del sistema; e che la societa' Edison Stoccaggio S.p.a. ha altresi'
proposto che tale riduzione si applichi ai corrispettivi unitari di capacita'
riproporzionati in base alla durata del conferimento di capacita', in
conformita' con quanto disposto dall'art. 6, comma 6.5 della medesima
deliberazione;
la proposta di cui al precedente alinea presentata dalla societa' Edison Stoccaggio S.p.a. per il servizio di stoccaggio di modulazione risulta coerente con i criteri stabiliti dalla deliberazione dell'Autorita' n. 50/06; e che la verifica della proposta della medesima societa' per il servizio di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema richiede ulteriori approfondimenti;
Ritenuto che:
sia necessario procedere all'approvazione della sopra richiamata proposta limitatamente all'offerta di capacita' interrompibile per il servizio di stoccaggio di modulazione;
Delibera:
1. Di approvare la proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione
fPI e di erogazione fPE per l'offerta su base mensile di capacita' di stoccaggio
interrompibile di cui all'art. 7, comma 7.2, della deliberazione dell'Autorita'
n. 50/06, presentata dalla societa' Edison Stoccaggio S.p.a. per l'anno termico
2006-2007 per il servizio di stoccaggio di modulazione, come riportata nella
tabella 1 allegata al presente provvedimento.
2. Di notificare alla societa' Edison Stoccaggio S.p.a., con sede legale in Foro
Buonaparte n. 31 - 20121 Milano, in persona del legale rappresentante pro
tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di
ricevimento.
3. Di pubblicare la presente
deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito
internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore alla
data di pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge
14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni
dalla data di notifica del provvedimento.
Milano, 4 agosto 2006
Il presidente: Ortis
Tabella 1 omisssis