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Deliberazione 4 agosto 2006

 

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Approvazione di riduzione dei corrispettivi di stoccaggio per l'offerta di capacita' interrompibile, relativi all'anno termico 2006-2007. (Deliberazione n. 191/06).

 

(GU n. 211 del 11-9-2006)

 



L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 agosto 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 giugno 2005, n. 119/2005 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2006, n. 56/06 (di seguito: deliberazione n. 56/06);
Considerato che:

con deliberazione n. 56/06 l'Autorita' ha approvato i corrispettivi di impresa, di cui all'art. 8, comma 8.9 della deliberazione dell'Autorita' n. 50/06, presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007;
con deliberazione n. 56/06 l'Autorita' ha determinato i corrispettivi unitari per l'attivita' di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007, ai sensi degli articoli 6 e 8 della deliberazione n. 50/06;
l'art. 7, comma 7.2, della deliberazione n. 50/06 prevede che le imprese di stoccaggio possano offrire capacita' di stoccaggio interrompibile applicando ai corrispettivi di cui all'art. 6, comma 6.1 una riduzione sottoposta all'approvazione dell'Autorita';

l'art. 10 della deliberazione n. 119/05 stabilisce le modalita' di conferimento della capacita' di stoccaggio interrompibile;

Considerato che:
la societa' Edison Stoccaggio S.p.a., con lettera del 19 giugno 2006 (prot. Autorita' n. 14680 del 20 giugno 2006) ha presentato, per l'anno termico 2006-2007, una proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione fPI e di erogazione fPE per l'offerta su base mensile di capacita' di stoccaggio interrompibile di cui all'art. 7, comma 7.2, della deliberazione n. 50/06, per i servizi di stoccaggio di modulazione e di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema; e che la societa' Edison Stoccaggio S.p.a. ha altresi' proposto che tale riduzione si applichi ai corrispettivi unitari di capacita' riproporzionati in base alla durata del conferimento di capacita', in conformita' con quanto disposto dall'art. 6, comma 6.5 della medesima deliberazione;

la proposta di cui al precedente alinea presentata dalla societa' Edison Stoccaggio S.p.a. per il servizio di stoccaggio di modulazione risulta coerente con i criteri stabiliti dalla deliberazione dell'Autorita' n. 50/06; e che la verifica della proposta della medesima societa' per il servizio di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema richiede ulteriori approfondimenti;

Ritenuto che:

sia necessario procedere all'approvazione della sopra richiamata proposta limitatamente all'offerta di capacita' interrompibile per il servizio di stoccaggio di modulazione;


Delibera:

1. Di approvare la proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione fPI e di erogazione fPE per l'offerta su base mensile di capacita' di stoccaggio interrompibile di cui all'art. 7, comma 7.2, della deliberazione dell'Autorita' n. 50/06, presentata dalla societa' Edison Stoccaggio S.p.a. per l'anno termico 2006-2007 per il servizio di stoccaggio di modulazione, come riportata nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.
2. Di notificare alla societa' Edison Stoccaggio S.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore alla data di pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Milano, 4 agosto 2006
Il presidente: Ortis


Tabella 1 omisssis