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Deliberazione 20 settembre 2006
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale, relativo alla societa' Deval S.p.a. dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004, n. 96/04, come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione n. 202/06).
(GU n. 248 del 24-10-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 settembre 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito:
decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001);
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito:
deliberazione n. 5/04);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica
- Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di
seguito: testo integrato), e in particolare l'art. 49; la deliberazione dell'Autorita'
22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come
successivamente modificata e integrata;
le modalita' applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui
all'art. 49 del testo integrato - periodo di regolazione 2004-2007, approvate
con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n.
96/04);
la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2004, n. 242/04;
la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2005, n. 115/05;
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2005, n. 285/05;
Considerato che:
il comma 49.1 del testo integrato istituisce il regime di perequazione
specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di
distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli
tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di
cui alla parte III, sezione I, del medesimo testo integrato;
ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica
aziendale, il comma 49.3 del testo integrato prevede che vengano condotte
specifiche istruttorie; la deliberazione n. 96/04:
a) ha definito le modalita' applicative del regime di perequazione specifico
aziendale di cui all'art. 49 del testo integrato - Periodo di regolazione
2004-2007;
b) ha previsto la possibilita' di avvalersi della Cassa conguaglio per il
settore elettrico (di seguito: la Cassa) per le attivita' propedeutiche alle
decisioni di competenza dell'Autorita', nonche' per l'organizzazione della
struttura tecnica attraverso la quale l'Autorita' effettua le verifiche di
ammissibilita' e l'attivita' istruttoria;
ai sensi del comma 4.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, con
comunicazione del 21 dicembre 2004 (prot. n. Autorita' 028560 del 23 dicembre
2004) la Deval S.p.a. (di seguito: Deval) ha presentato istanza di ammissione al
regime di perequazione specifico aziendale;
ai sensi del conmia 3.2 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha
istituito un'apposita commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilita'
dell'istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa
istruttoria individuale;
ai sensi del comma 4.4 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha
comunicato all'Autorita', in data 24 ottobre 2005, (prot. Autorita' n. 025198
del 26 ottobre 2005), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilita'
dell'istanza di Deval;
ai sensi del comma 4.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, in data 23
novembre 2005 l'Autorita' ha comunicato a Deval l'ammissione al regime di
perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot.
Autorita' VP/M05/4838 del 23 novembre 2005);
con comunicazione datata 22 dicembre 2005 (prot. Autorita' n. 030334 del 23
dicembre 2005) Deval, ha fatto pervenire all'Autorita' ed alla Cassa le
informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04;
dette informazioni sono state successivamente integrate con comunicazioni della
medesima Deval in data 28 febbraio 2006 (prot. Autorita' n. 005159 del 1° marzo
2006);
ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
244/2001, con comunicazione del 29 dicembre (prot. Autorita' TSE/M05/5409 del 29
dicembre 2005) l'Autorita' ha comunicato a Deval l'avvio del procedimento per la
determinazione del fattore di correzione Csa;
ai sensi del comma 5.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha
comunicato all'Autorita' gli esiti dell'attivita' istruttoria sull'istanza di
Deval (prot. Autorita' n. 010535 del 2 maggio 2006);
ai sensi del comma 5.6 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/2004 l'Autorita'
ha comunicato a Deval il valore provvisorio del fattore di correzione specifico
aziendale (prot. EF/M06/2876 del 1° giugno 2006);
ai sensi dell'art. 9 del testo integrato, Deval ha effettuato la dichiarazione
dei ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi all'anno 2004 (prot.
Autorita' n. 016545 del 29 luglio 2005);
la Cassa ha comunicato all'Autorita' gli ammontari di perequazione generale
relativi a Deval, per l'anno 2004 (prot. Autorita' 006049 del 13 marzo 2006);
ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
244/2001, si e' tenuta in Roma in data 14 luglio 2006, l'audizione formale della
Deval;
a seguito dell'audizione formale Deval ha fornito ulteriore documentazione
finalizzata a dimostrare che lo scostamento rilevato derivi da variabili esogene
fuori dal proprio controllo (prot. Autorita' n. 018120 del 27 luglio 2006 e prot.
Autorita' n. 019128 del 3 agosto 2006).
Ritenuto:
sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto delle
osservazioni e informazioni fornite dalla Deval, di fissare il coefficiente Csa,
per l'anno 2004, pari a 0,1083
Delibera:
1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi
ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del testo
integrato, per la societa' Deval, per l'anno 2004, pari a 0,1083;
2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla
societa' Deval l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per
l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso
perequato, comunicato dall'Autorita';
3. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal giorno della sua
pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge
14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni
dalla data di notifica dello stesso.
Milano, 20 settembre 2006
Il presidente: Ortis