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Deliberazione 27 settembre 2006
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2006 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e obblighi per gli esercenti l'attivita' di vendita. (Deliberazione n. 205/06).
(GU n. 249 del 25-10-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 settembre 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
22 aprile 1999, n. 52/99;
la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito:
deliberazione n. 195/02);
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito:
deliberazione n. 138/03);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito:
deliberazione n. 248/04);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 298/05;
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito:
deliberazione n. 65/06);
la deliberazione dell'Autorita' 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito:
deliberazione n. 134/06);
il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 marzo 2006,
n. 217/2006, nonche' le relative motivazioni;
Considerato che:
rispetto al valore definito nella deliberazione n. 134/06 l'indice dei prezzi di
riferimento It, relativo al gas naturale, non ha registrato una variazione
maggiore del 2,5%;
la deliberazione n. 65/06 ha disposto che, entro il 30 giugno 2006, gli
esercenti l'attivita' di vendita riconoscano ai propri clienti finali
destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione
n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati
dai medesimi clienti finali nel trimestre aprile-giugno 2006, a titolo di
parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalita' di
aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione
n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo
alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della deliberazione n.
248/04 per il trimestre ottobre-dicembre 2005, lasciando fermo e impregiudicato
il diritto, per i clienti finali che hanno cambiato fornitore a partire dal 30
dicembre 2004 e fino al 28 marzo 2006, o che, attivi al 30 dicembre 2004,
abbiano cessato di esserlo entro il 28 marzo 2006, di ottenere, su richiesta, i
sopramenzionati conguagli;
la deliberazione n. 134/06 ha mantenuto il riconoscimento ai clienti finali
dell'ammontare di cui al precedente alinea anche per il trimestre
luglio-settembre 2006, estendendo il diritto ai soggetti che cambiano fornitore
o per i quali cessa l'erogazione del servizio successivamente al 28 marzo 2006,
di ottenere su richiesta i conguagli loro spettanti;
Ritenuto che sia necessario:
confermare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui
all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di
commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima
deliberazione, come aggiornate per il trimestre luglio-settembre 2006 dalla
deliberazione n. 134/06; mantenere anche per il trimestre ottobre-dicembre 2006
il riconoscimento dell'ammontare gia' previsto con le deliberazioni n. 65/06 e
n. 134/06;
Delibera:
Art. 1.
Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2006
delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale
1.1 Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2006, sono confermate le
condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi
dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) n. 138/03, come aggiornate, per il trimestre
luglio-settembre 2006, dalla deliberazione n. 134/06.
Art. 2.
Riconoscimento di un parziale conguaglio ai clienti finali di cui alla
deliberazione n. 138/03
2.1 Gli esercenti l'attivita' di vendita riconoscono ai propri clienti
finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla
deliberazione n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i
volumi consumati dai medesimi. clienti finali nel trimestre ottobre-dicembre
2006, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle
modalita' di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della
deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo
variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della
deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre-dicembre 2005.
2.2 Ai fini dei riconoscimento, in sede di fatturazione, delle somme dovute ai
sensi del comma precedente, gli esercenti l'attivita' di vendita accreditano i
relativi importi in occasione delle prime fatture emesse in relazione ai consumi
del trimestre ottobre-dicembre 2006.
2.3 Le disposizioni di cui ai commi precedenti lasciano fermo e impregiudicato
il diritto di cui all'art. 5, comma 3, della deliberazione n. 134/06.
Art. 3.
Pubblicazione ed entrata in vigore
3.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), entra in vigore il 1° ottobre 2006.
Milano, 27 settembre 2006
Il presidente: Ortis