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Deliberazione 27 settembre 2006
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 207/06).
(GU n. 250 del 26-10-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 settembre 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4
settembre 2002, n. 193;
la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35;
la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19
dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica
per i settori industriali;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, come modificato e
integrato con il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante
criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita'
e del gas;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante
assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei
clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico e direttive alla
medesima societa';
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 agosto 2004, recante
determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica (di
seguito: decreto 6 agosto 2004);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, recante modalita' di rimborso e di
copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica,
a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, recante criteri per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del
Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 6 febbraio 2006;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante
aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante direttive
per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di
energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 5 dicembre 2005, recante
direttive per la determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per
l'anno 2006, dell'energia elettrica, di cui all'art. 3, comma 12, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del gestore del sistema elettrico;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005, recante
direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di
importazione, per l'anno 2006;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005, recante
modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006, recante nuove
modalita' di gestione del fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca
e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e
abrogazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio
2003;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006, recante norme
per l'erogazione del fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e di
sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno
2006;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 aprile 2006, recante
modifica dell'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000;
le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita),
30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05, 28 settembre 2005, n.
201/05, 29 dicembre 2005, n. 299/05 (di seguito: deliberazione n. 299/05), 27
marzo 2006, n. 61/06, 28 giugno 2006, n. 132/06 (di seguito: deliberazione n.
132/06);
la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito:
deliberazione n. 306/01) e in particolare l'art. 2;
la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare
l'allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito:
deliberazione n. 168/03);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con
deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito:
Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04 e in particolare
l'allegato A, come successivamente modificato e integrato;
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04, come
successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04) e
in particolare l'art. 10;
la deliberazione dell'Autorita' 24 dicembre 2004, n. 237/04;
la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05;
la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2005, n. 144/05;
la deliberazione dell'Autorita' 12 settembre 2005, n. 186/05;
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;
la deliberazione dell'Autorita' 13 ottobre 2005, n. 217/05;
la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2005, n. 269/05;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2005, n. 292/05;
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito:
deliberazione n. 297/05) e in particolare il punto 2;
la deliberazione dell'Autorita' 12 aprile 2006, n. 79/06;
la deliberazione dell'Autorita' 13 aprile 2006, n. 80/06;
la deliberazione dell'Autorita' 24 maggio 2006, n. 99/06;
la deliberazione dell'Autorita' 25 maggio 2006, n. 103/06 come modificata con
deliberazione 1° giugno 2006, n. 107/06;
la deliberazione dell'Autorita' 23 giugno 2006, n. 123/06;
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 128/06;
la deliberazione dell'Autorita' 14 luglio 2006, n. 144/06;
la deliberazione dell'Autorita' 14 luglio 2006, n. 145/06;
la deliberazione dell'Autorita' 18 luglio 2006, n. 151/06;
la deliberazione dell'Autorita' 27 luglio 2006, n. 165/06;
la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2006, n. 174/06;
la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2006, n. 179/06;
la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2006, n. 190/06;
la nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei corrispettivi
per la vendita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato,
pubblicata sul sito dell'Autorita' in data 20 ottobre 2004;
la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del
4 settembre 2006, prot. Autorita' n. 021431, del 6 settembre 2006;
la comunicazione dell'Acquirente unico del 14 settembre 2006, prot. Autorita' n.
022608, del 18 settembre 2006;
la comunicazione dell'Acquirente unico del 20 settembre 2006, prot. Autorita' n.
023161, del 21 settembre 2006;
la comunicazione dell'Acquirente unico del 25 settembre 2006, prot. Autorita' n.
023707, del 27 settembre 2006;
la comunicazione congiunta da parte del Gestore del Sistema elettrico - GRTN
S.p.A. e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa)
dell'8 settembre 2006, prot. Autorita' n. 022522 del 18 settembre 2006 (di
seguito: comunicazione congiunta del Gestore del sistema elettrico e di Cassa);
la comunicazione della Cassa del 14 settembre 2006, prot. Autorita' n. 022621
del 18 settembre 2006;
la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 18 settembre 2006, prot.
Autorita' n. 023018 del 20 settembre 2006;
la comunicazione di Terna del 19 settembre 2006, prot. Autorita' n. 022994 del
20 settembre 2006;
la comunicazione di Terna del 21 settembre 2006, prot. Autorita' n. 023277 del
22 settembre 2006;
Considerato che:
gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di
dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono
fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;
l'art. 33, comma 33.3, lettera a) del Testo integrato prevede che, ai fini delle
determinazioni di cui al precedente alinea, l'acquirente unico invii all'Autorita'
entro venti giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi
unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri
successivi, articolata per fascia oraria;
ai sensi dell'art. 33, comma 33.3, lettera b) del Testo integrato, entro trenta
giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico e' tenuto ad inviare
all'Autorita', la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento
comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento
sostenuti dall'acquirente unico nel medesimo periodo;
relativamente al periodo gennaio-luglio 2006, sulla base dei valori pubblicati
dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti residui tra i costi
effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia
elettrica, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03
valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, ed i costi
stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento PC della componente
CCA per il primo, secondo e terzo trimestre 2006, pari a circa 193 milioni di
euro;
il completo recupero dello scostamento residuo di cui al precedente alinea nel
corso del quarto trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della
componente PC superiore al 5% del valore medio della medesima componente in
vigore nel terzo trimestre;
relativamente al periodo gennaio-luglio 2006, sulla base delle informazioni rese
disponibili dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenziano scostamenti residui
tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualita'
di utente del dispacciamento, inclusa la quota dello sbilanciamento di cui alla
deliberazione n. 168/03 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del
mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorita' nella determinazione
dell'elemento OD della componente CCA per il primo, secondo e terzo trimestre
2006, pari a circa 184 milioni di euro;
il completo recupero dello scostamento di cui al precedente alinea nel corso del
quarto trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente
OD superiore al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel
terzo trimestre;
la quantificazione definitiva degli oneri relativi al 2005 in capo al conto per
la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata
al mercato vincolato, finanziato dalla componente UC1 non e' ancora disponibile;
il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art.
59.1, lettera b), del Testo integrato (di seguito: Conto A3), risulta debitore
nei confronti del conto destinato alla copertura dei cosiddetti stranded costs,
di cui al comma 59.1, lettera e) (di seguito: Conto A6), per un ammontare pari a
circa 666 milioni di euro;
sulla base delle informazioni fornite con la citata comunicazione congiunta del
Gestore del sistema elettrico e di Cassa, l'adeguamento della componente del
costo evitato di combustibile (CEC) della remunerazione degli impianti Cip 6/92,
relativo all'anno 2006, comportera' un ulteriore aggravio degli oneri in capo al
Conto A3;
con deliberazione n. 132/06 sono state impartite disposizioni alla Cassa
affinche':
a) tramite l'ottimizzazione della gestione finanziaria delle giacenze
disponibili nei conti di gestione e, in primo luogo, dei conti di cui al comma
59.1 del Testo integrato, venga contenuto l'onere finanziario derivante dal
tardato pagamento dei costi non recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;
b) in relazione a quanto indicato alla precedente lettera a), si riavviasse il
pagamento delle partite economiche di cui al richiamato decreto 6 agosto 2004
gia' nel corso del mese di luglio 2006;
le giacenze disponibili nei conti di gestione di cui all'art. 2 della
deliberazione n. 306/01, di cui all'art. 10 della deliberazione n. 170/04 e di
cui al punto 2 della deliberazione n. 297/05, e' prevedibile che restino
inutilizzate, in tutto o in parte rilevante, per non meno di sei mesi;
Ritenuto opportuno:
modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento
dell'Acquirente unico rispetto al terzo trimestre dell'anno 2006, adeguando
conseguentemente il valore dell'elemento PC;
modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento
dell'Acquirente unico rispetto al terzo trimestre dell'anno 2006, adeguando
conseguentemente il valore dell'elemento OD;
limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti
dall'Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica ed i costi stimati
dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento PC, al 5% del valore medio
della medesima componente in vigore del terzo trimestre;
limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti
dall'Acquirente unico in qualita' di utente del dispacciamento ed i costi
stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento OD, al 10% del valore
medio della medesima componente in vigore nel terzo trimestre;
dare disposizioni alla Cassa per l'utilizzo temporaneo delle giacenze relative
ai conti di gestione di cui all'art. 2 della deliberazione n. 306/01, di cui
all'art. 10 della deliberazione n. 170/04 e di cui al punto 2 della
deliberazione n. 297/05, ai fini dell'accelerazione del pagamento dei costi non
recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;
adeguare in aumento l'aliquota della componente tariffaria A3;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
riportate all'art. 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive
modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).
Art. 2.
Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie
2.1. I valori dell'elemento PC, dell'elemento OD, per il quarto trimestre
(ottobre-dicembre) 2006 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2
allegate al presente provvedimento.
2.2. Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2006, sono confermati i valori
degli elementi CD e INT, come fissati con deliberazione n. 299/05.
2.3. I valori della componente CCA per il quarto trimestre (ottobre-dicembre)
2006 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 allegate al presente
provvedimento.
2.4. I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il quarto trimestre
(ottobre-dicembre) 2006 sono fissati nelle tabelle 4 e 5 allegate al presente
provvedimento.
2.5. I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il quarto trimestre
(ottobre-dicembre) 2006, sono fissati come indicato nelle tabelle 6.1, 6.2 e 7
allegate al presente provvedimento.
Art. 3.
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
3.1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della
deliberazione n. 132/06, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, la Cassa provvede al rimborso delle partite
economiche di cui agli allegati A e B del decreto 6 agosto 2004, al netto delle
quote gia' rimborsate, per un importo complessivo pari a 60 milioni di euro, pro
quota tra i soggetti aventi diritto.
3.2. Ai fini di quanto disposto dal comma 3.1 del presente articolo, la Cassa
utilizza temporaneamente e in funzione degli obiettivi di cui all'art. 3, comma
5 della deliberazione n. 132/06, le giacenze esistenti presso i conti di
gestione di cui all'art. 2 della deliberazione n. 306/01, di cui all'art. 10
della deliberazione n. 170/04 e di cui al punto 2 della deliberazione n. 297/05.
Art. 4.
Disposizioni finali
4.1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
affinche' entri in vigore dal 1° ottobre 2006.
Milano, 27 settembre 2006
Il presidente: Ortis
Tabelle omesse