Copyright © Ambiente Diritto.it
Deliberazione 24 ottobre 2006 n. 232
Autoritą per l'energia elettrica e
il gas. Disposizione alla cassa conguaglio per il settore elettrico, in materia
di liquidazione degli ammontari relativi alle integrazioni di cui al comma 50.1
del testo integrato, approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004,
n. 5/04, per l'anno 2004 e modificazioni del testo integrato. (Deliberazione n.
232/06).
(GU n. 290 del 14-12-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 ottobre 2006;
Visti:
legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge n. 1643/1962)
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas (di seguito: l'Autorita) per l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione
2004-2007,
approvato con deliberazione n. 5/2004, come successivamente modificato e
integrato (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 28 febbraio 2006, n. 43/06 (di seguito:
deliberazione n. 43/06);
il comunicato agli operatori «Integrazione dei ricavi a V1» pubblicato sul sito
dell'Autorita' in data 10 ottobre 2005 (di seguito: comunicato agli operatori
del 10 ottobre 2005).
Considerato che:
ai sensi del comma 50.1 del Testo integrato e' istituita per gli anni 2004-2007
l'integrazione dei ricavi a V1, destinata al caso in cui le imprese
distributrici, pur applicando la tariffa massima consentita TV2 di cui al comma
10.1 del medesimo Testo integrato, non raggiungano il ricavo ammesso dal vincolo
V1 in ragione della particolare composizione e modalita' di consumo della
clientela servita;
in coerenza con le modalita' indicate nel citato comunicato agli operatori del
10 ottobre 2005, le imprese distributrici aventi diritto ai sensi dei commi 50.2
e 50.3 del Testo integrato, hanno presentato istanza al fine di ottenere la
suddetta integrazione con riferimento ai ricavi conseguiti nell'anno 2004;
con deliberazione n. 43/06 l'Autorita' ha avviato un procedimento volto ad
affinare le modalita' applicative delle disposizioni contenute nel Testo
integrato destinate alle cooperative di produzione e distribuzione di cui
all'art. 4, numero 8, della legge n. 1643/1962;
nelle more della conclusione del suddetto procedimento l'Autorita' ha sospeso,
fino a successivo provvedimento, i termini relativi agli adempimenti previsti in
capo alle cooperative di cui al precedente alinea, con riferimento, tra l'altro,
alla verifica del vincolo V1;
gli oneri derivanti dal sistema di integrazione dei ricavi a V1, ai sensi del
comma 67.1 del Testo integrato sono coperti dal «Conto per la perequazione dei
costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con
obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione», alimentato
dalla componente tariffaria UC3 (di seguito: Conto UC3);
entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna impresa distributrice restituisce ai
clienti, che nell'anno precedente erano controparti di contratti appartenenti ad
una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f) del Testo integrato, gli
eventuali ricavi eccedentari maggiorati, se superiori al 3% rispetto a quelli
ammessi dal vincolo V1, come disposto dalle lettere a) e b) del comma 9.2 del
medesimo Testo integrato;
al sensi del comma 9.6 del Testo integrato, a fronte di ricavi eccedentari pari
o inferiori al 3% del ricavo ammesso, ciascuna impresa distributrice accantona
detti ricavi eccedentari e li computa a maggiorazione dei ricavi effettivi
dell'anno successivo a quello a cui i ricavi eccedentari si riferiscono;
le imprese distributrici in possesso dei requisiti di cui al comma 13.1 del
Testo integrato possono scegliere, con riferimento ad un determinato anno, se
richiedere l'ammissione al regime tariffario semplificato o se proporre opzioni
tariffarie, indipendentemente dal regime tariffario scelto per l'anno
precedente;
le imprese distributrici che si avvalgono della facolta' di aderire al regime
tariffario semplificato, sono esonerate dagli obblighi di verifica del rispetto
del vincolo V1 ai sensi del comma 13.3 del Testo integrato.
Considerato che:
diciotto imprese distributrici hanno presentato istanza per l'ottenimento
dell'integrazione dei ricavi a V1, risultando titolate a ricevere un ammontare
positivo ad integrazione dei ricavi conseguiti nell'anno 2004;
delle diciotto imprese di cui al precedente alinea:
due imprese risultano
aver diritto ad un'integrazione dei ricavi il cui ammontare risulta inferiore a
2 euro;
tre imprese risultano essere cooperative di cui all'art. 4, numero 8, della
legge n. 1643/1962;
nei casi in cui l'ammontare di integrazione risulti di importo molto ridotto,
gli oneri amministrativi di liquidazione potrebbero risultare superiori
all'ammontare da corrispondere alle imprese distributrici;
il procedimento di definizione delle disposizioni del Testo integrato volte alle
cooperative, ed in particolare la revisione delle modalita' di verifica del
vincolo V1, potrebbe avere un impatto anche sulle modalita' applicative per
l'ottenimento delle integrazioni dei ricavi a V1;
numerose imprese distributrici, nell'ambito delle autocertificazioni di avvenuto
rimborso dei ricavi eccedentari relativi agli anni 2004 e 2005, effettuate ai
sensi del comma 9.8 del Testo integrato, hanno comunicato l'impossibilita' di
restituire a tutti i clienti la quota di rimborso loro dovuta;
nei casi in cui l'ammontare da restituire al singolo cliente risulti di importo
molto ridotto, gli oneri amministrativi potrebbero risultare superiori
all'ammontare da corrispondere al cliente medesimo.
Ritenuto opportuno:
dare indicazioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito:
Cassa) affinche' provveda alla liquidazione alle imprese distributrici degli
ammontari di integrazione dei ricavi a V1 secondo modalita' definite dall'Autorita';
prevedere disposizioni per i casi in cui l'ammontare di integrazione da
liquidare sia di importo irrisorio;
sospendere la liquidazione degli importi ad integrazione dei ricavi a V1 per le
cooperative di cui all'art. 4, numero 8, della legge n. 1643/1962, in attesa
della conclusione del procedimento avviato con deliberazione n. 43/06;
dare indicazioni alle imprese distributrici con riferimento:
alla destinazione delle quote di rimborso relative al conseguimento di ricavi
eccedentari destinate a clienti non reperibili;
al trattamento di
eventuali accantonamenti effettuati ai sensi del comma 9.6 del Testo integrato,
nel caso di passaggio da un regime di opzioni tariffarie al regime tariffario
semplificato;
alla destinazione di quote di rimborso di importo particolarmente ridotto;
modificare, conseguentemente, il Testo integrato;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate
all'art. 1 del Testo integrato, allegato A) alla deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive
modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).
Art. 2.
Modificazioni del Testo integrato
1. Dopo il comma 9.6 sono aggiunti i seguenti commi:
9.6.1 Qualora l'impresa distributrice, nonostante documentabili tentativi di ricerca, non sia in grado di reperire un cliente controparte di un contratto appartenente ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da: b) a f), al quale spetta un rimborso ai sensi di quanto disposto dai commi 9.2, 9.3 e 9.4, accantona e computa l'ammontare non rimborsato a maggiorazione dei ricavi effettivi con le stesse modalita' previste dal comma 9.6;
9.6.2 Le imprese distributrici, accantonano e computano altresi' a maggiorazione dei ricavi effettivi, con le stesse modalita' previste comma 9.6, le quote di rimborso di importo inferiore a 3 euro spettanti alle controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere b) e c) e di importo inferiore a 10 euro spettanti alle controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da d) a f), qualora nei confronti di tali soggetti non esistano rapporti di fatturazione ricorrente.
2. Al comma 9.7 dopo le
parole «nonche' agli accantonamenti di cui al comma 9.6» sono aggiunte le parole
«, 9.6.1 e 9.6.2». 3. Al comma 9.8 dopo le parole «lettere da b) a f)» sono
aggiunte le parole « e di quanto eventualmente non restituito ai clienti finali
ai sensi dei comuni 9.6.1 e 9.6.2».
4. Dopo il comma 13.3 e' aggiunto il seguente comma:
13.3.1 Le imprese
distributrici che realizzano, con riferimento ad un determinato anno solare,
ricavi eccedentari pari o inferiori al 3% del ricavo ammesso, e l'anno
successivo aderiscono al regime tariffario semplificato, sono tenute a versare
tali ricavi eccedentari, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a
cui i ricavi medesimi si riferiscono, al «Conto per la perequazione dei costi di
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di
connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione». Le medesime imprese
sono tenute inoltre a comunicare all'Autorita' l'avvenuto versamento al suddetto
conto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato
il versamento.
5. Dopo il comma 51.1 sono aggiunti i seguenti commi:
51.2 Qualora l'importo di integrazione dei ricavi a V1 spettante ad un'impresa
distributrice relativamente ad un determinato anno sia inferiore a 50 euro,
detto importo viene computato a maggiorazione dell'eventuale ammontare di
integrazione dei ricavi a V1 relativo all'anno successivo;
51.3 Gli importi ad integrazione dei ricavi a V1 che dovessero risultare
inferiori a 50 euro anche a seguito del cumulo con quelli relativi ad anni
precedenti, verranno erogati dalla Cassa alle imprese distributrici in occasione
della liquidazione delle integrazioni dovute con riferimento ai ricavi
realizzati nell'anno 2007.
Art. 3.
Integrazione dei ricavi a V1 per l'anno 2004
1. Le imprese distributrici aventi diritto all'integrazione dei ricavi a V1
con riferimento all'anno 2004, ed il relativo ammontare, sono elencati nella
tabella 1 allegata al presente provvedimento.
2. Con riferimento alle integrazioni dei ricavi a V1 riferite all'anno 2004, la
Cassa liquida quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice, salvo quanto
disposto al comma 51.2 del Testo integrato, entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del presente provvedimento, utilizzando le disponibilita' del «Conto per
la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia
elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di
integrazione», alimentato dalla componente UC3 di cui al comma 16.1 del Testo
integrato.
3. La liquidazione degli importi ad integrazione dei ricavi a V1 dovuti alle
cooperative riportate nella tabella 2 allegata al presente provvedimento, e'
sospesa fino a successivo provvedimento dell'Autorita'.
Art. 4.
Destinazione delle quote di rimborso di cui al comma 9.6.1 del Testo integrato
relativi al periodo 2000-2004
1. Le quote di rimborso di cui al comma 9.6.1 del Testo integrato, con
riferimento ai ricavi eccedentari realizzati nel periodo 2000-2004, devono
essere computate a maggiorazione dei ricavi effettivi realizzati nell'anno 2007.
L'impresa distributrice e' tenuta a dare separata evidenza contabile alle
suddette maggiorazioni.
Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali
1. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
affinche' entri in vigore con decorrenza dalla data di pubblicazione.
2. La presente deliberazione e' trasmessa alla Cassa conguaglio per il settore
elettrico.
3. Il Testo integrato, con le modifiche risultanti dall'applicazione del
presente provvedimento e' a seguire, sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).
Milano, 24 ottobre 2006
Il presidente: Ortis
Allegato omesso