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Deliberazione 16 novembre 2006 n. 253

Autoritą per l'energia elettrica e il gas. Modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, e dell'allegato A alla medesima deliberazione, per l'avvio alla piattaforma per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine.

(Deliberazione n. 253/06).
 

 

(GU n. 289 del 13-12-2006)

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 novembre 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ed in particolare l'art. 3, commi 3 e 6, e l'art. 5;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e la contestuale assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: Gestore del mercato elettrico), relativamente al mercato elettrico;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06) e la relativa relazione AIR;

il documento per la ricognizione 1° giugno 2005 concernente la ricognizione in materia di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica, nonche' di diritti ed obblighi connessi con l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio di dispacciamento;
il documento per la consultazione concernente le modifiche alla deliberazione n. 168/03 per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, la modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e la definizione di disposizioni transitorie relative all'anno 2006, approvato dall'Autorita' in data 16 novembre 2005 (di seguito: il documento per la consultazione 16 novembre 2005);
la lettera congiunta Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e il Gestore del mercato elettrico S.p.A. (di seguito: Gestore del mercato elettrico), inviata in data 26 settembre 2006, prot. Autorita' 023795 del 28 settembre 2006 (di seguito: lettera 28 settembre 2006).

Considerato che:


la deliberazione n. 111/06 ha modificato la disciplina del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, in particolare introducendo un nuovo sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine a partire dal 1° gennaio 2007; ad oggi non si sono ancora conclusi i processi di definizione del regolamento di cui all'art. 17 dell'allegato A alla deliberazione n. 111/06 (di seguito: Regolamento della PCE) e di adeguamento del Codice di rete di Terna e che, pertanto, le tempistiche previste dalla medesima deliberazione non consentono un adeguato periodo per lo sviluppo e l'adeguamento dei sistemi informativi degli operatori compatibilmente con il termine di cui al punto precedente;
con lettera 28 settembre 2006 Terna e il Gestore del mercato elettrico hanno rappresentato l'esigenza, al fine di consentire un corretto avvio della piattaforma per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e di  onsentire agli operatori un adeguato periodo per le prove, di rinviare la data di avvio dell'operativita' della medesima piattaforma e hanno richiesto che tale data venga fissata non anteriormente al mese di aprile 2007;
nella lettera 28 settembre 2006 Terna e il Gestore del mercato elettrico hanno segnalato l'opportunita', anche tenendo conto degli esiti del processo di consultazione, che per gli operatori di mercato non ammessi al mercato elettrico, ovvero in caso di incongruita' delle garanzie prestate dai medesimi nell'ambito del mercato elettrico, la  egolazione economica di eventuali differenze tra le vendite nette a termine ed i relativi programmi di immissione o tra gli acquisti a termine ed i corrispondenti programmi di prelievo, nel seguito indicate come sbilanciamento a programma, avvenga con Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento;
la richiesta presentata da Terna e dal Gestore del mercato elettrico con lettera 28 settembre 2006 e' coerente con le proposte gia' formulate dall'Autorita' nel documento per la consultazione 16 novembre 2005;

Ritenuto che sia opportuno:


rinviare la data di efficacia della deliberazione n. 111/2006 e, corrispondentemente, la decorrenza dell'abrogazione della deliberazione n. 168/03 al 1° aprile 2007;

prevedere una regolazione economica nell'ambito del servizio di dispacciamento dello sbilanciamento a programma che tenga conto della possibilita' per Terna di approvvigionarsi della medesima energia nel mercato elettrico;


Delibera:
1. di modificare la deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:
a. al punto 2 le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle parole «a decorrere dal 1° aprile 2007» ;

b. al punto 4 le parole «produca effetti dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle parole «produca effetti dal 1°  aprile 2007»;

2. di modificare l'allegato A alla deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:
a. all'art. 29, comma 29.1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la somma dei programmi C.E.T. di immissione di cui e' richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia non superiore al valore assoluto delle vendite nette a termine registrate nel conto cui la richiesta si riferisce;»;
b. all'art. 29, comma 29.1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:«c) il valore assoluto della somma dei programmi C.E.T. di prelievo di cui e' richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia non superiore agli acquisti netti a termine registrati nel conto cui la richiesta si riferisce;»;
c. all'art. 29, comma 29.1, la lettera d) e' soppressa;
d. all'art. 29, comma 29.2, le parole «alle lettere da a) a d) del precedente comma» sono sostituite dalle parole «alle lettere da a) a c) del precedente comma»;

e. all'art. 30, il comma 30.10 e' sostituito dal seguente; «30.10. Con riferimento a ciascun Conto Energia a Termine, l'energia elettrica corrispondente alla somma algebrica degli acquisti a termine registrati, delle vendite a termine registrate e dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo registrati e' considerata:
a) ceduta dall'operatore di mercato intestatario del conto al Gestore del mercato elettrico o, se negativa, acquistata dal medesimo gestore nell'ambito del mercato del giorno prima qualora l'intestatario del conto sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato e le garanzie dal medesimo prestate al Gestore del mercato elettrico siano congrue, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'art. 17;

b) ceduta a Terna o, se negativa, acquistata da Terna a titolo di sbilanciamento a programma nell'ambito del servizio di dispacciamento, ai sensi del successivo art. 39-bis negli altri casi.»;
f. all'art. 30 il comma 30.11 e' sostituito dal seguente; «30.11. L'operatore di mercato versa al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari in ciascun periodo rilevante al prodotto tra:
a) l'energia elettrica ceduta al Gestore del mercato elettrico ai sensi del comma 30.10, lettera a);
b) il prezzo dell'energia elettrica acquistata di cui al comma 30.4, lettera c).»;

g. all'art. 38, comma 38.1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente lettera: «e) paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, corrispettivi di sbilanciamento a programma di cui all'articolo 39-bis;»;
h. all'art. 38, dopo il comma 38.4 e' aggiunto il seguente comma:«38.5. Terna versa al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari in ciascun periodo rilevante alla somma algebrica dei corrispettivi di sbilanciamento a programma di cui all'articolo 39-bis.»;
i. dopo l'art. 39 e' aggiunto il seguente articolo:

«Art. 39-bis. Corrispettivi di sbilanciamento a programma 39-bis.1. Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza Terna calcola il corrispettivo di sbilanciamento a programma relativo a ciascun utente del dispacciamento pari, al prodotto tra:

a) l'energia elettrica ceduta a Terna ai sensi del comma 30.10, lettera b), attribuita all'utente del dispacciamento ai sensi del comma 39-bis.2;
b) il prezzo dell'energia elettrica acquistata di cui al comma 30.4, lettera c). 39-bis.2. Ai fini della determinazione dell'energia elettrica di cui al comma 39-bis.1, lettera a), Terna ripartisce l'energia elettrica corrispondente alla somma algebrica delle vendite nette a termine registrate, degli acquisti netti a termine registrate e dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo registrati sul conto di un operatore di mercato a ciascun utente del dispacciamento da cui il medesimo utente abbia ricevuto delega.»
j. all'art. 69, comma 69.4, le parole «a partire dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle parole «a partire dal 1° aprile 2007»;
k. all'art. 69, comma 69.5, le parole «a partire dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle parole «a partire dal 1° aprile 2007»;
3. di prevedere che Terna e il Gestore del mercato elettrico provvedano agli adempimenti di cui all'art. 69, commi 69.4 e 69.5, dell'allegato A alla deliberazione n. 111/06 entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, alla societa' Terna S.p.A. e alla societa' Gestore del mercato elettrico S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' l'allegato A alla deliberazione n. 111/06, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.


Milano, 16 novembre 2006

Il presidente: Ortis


Allegato omesso