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Deliberazione n. 294 del 18 dicembre 2006
Autoritą per l'energia elettrica e il gas. Disposizioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
(G.U. n. 71 del 26-3-2007- Suppl. Ordinario n. 84 )
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18
dicembre 2006;
Visti:
la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
30 maggio 1997, n. 61/97;
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche
ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 70/04;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche
ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/04);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 e successive
modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04);
la deliberazione dell'Autorita' 27 luglio 2005, n. 158/05 (di seguito:
deliberazione n. 158/05);
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito:
deliberazione n. 203/05);
la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2005, n. 279/05 (di seguito:
deliberazione n. 279/05);
la deliberazione dell'Autorita' 27 aprile 2006, n. 87/06 (di seguito:
deliberazione n. 87/06);
la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito:
deliberazione n. 108/06);
il documento per la consultazione 30 maggio 2006, Atto n. 13/06, intitolato
«Standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di gas
naturale» (di seguito: primo documento per la consultazione);
il documento per la consultazione 26 settembre 2006, atto n. 28/06, intitolato
«Standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di gas
naturale - Seconda consultazione - Proposte finali» (di seguito: secondo
documento per la consultazione);
Considerato che:
l'art. 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita'
controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di
acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresi' i
casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei
confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole
contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli
stabiliti nel regolamento di servizio;
l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita'
emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte
dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali e specifici di qualita';
la separazione societaria dell'attivita' di distribuzione da quella di vendita
del gas comporta l'esistenza di flussi di informazioni tra i distributori ed i
venditori strumentali sia all'effettuazione delle prestazioni di cui alla
deliberazione n. 168/04 richieste dai clienti finali sia alla sostituzione del
venditore nella fornitura di gas, flussi caratterizzati da modalita' di
trasmissione e ricezione delle informazioni differenti e tali da rendere
difficoltosa l'apertura del mercato del gas;
la deliberazione n. 87/06 che modifica ed integra la deliberazione n. 40/04 in
tema di accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza del
gas, individua all'art. 16, comma 7, la sequenza ed i principali contenuti delle
comunicazioni tra distributori e venditori di gas naturale ai fini
dell'attivazione della fornitura di gas;
la deliberazione n. 138/04 disciplina tra l'altro i casi di sostituzione del
venditore nella fornitura di gas a clienti finali mediante regole per l'accesso
alla rete e per la rilevazione dei prelievi presso i punti di riconsegna
interessati dalla sostituzione del venditore;
la deliberazione n. 138/04 e' stata modificata dalla deliberazione n. 108/06,
che ha approvato il «Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del
gas» (di seguito: CRGD);
la deliberazione n. 168/04 definisce in tema di qualita' commerciale dei servizi
di distribuzione, di misura e di vendita del gas livelli specifici e generali di
qualita' e prevede indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei livelli
specifici di qualita' con riferimento alle richieste di prestazioni da parte dei
clienti finali;
al fine di assicurare il sostanziale rispetto della deliberazione n. 168/04, di
favorire l'apertura del mercato del gas e di ridurre le inefficienze del
sistema, la deliberazione n. 158/05 ha modificato la deliberazione n. 168/04 tra
l'altro mediante l'aggiunta dell'art. 34, comma 5, che prevede che «entro il 31
ottobre 2005 le associazioni di categoria dei distributori e dei venditori
definiscono una proposta di standard nazionale di trasmissione delle richieste
di prestazione di qualita' commerciale»;
in attuazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 5, di cui al precedente
alinea le associazioni dei distributori e dei venditori di gas hanno fatto
pervenire all'Autorita' una comunicazione (Prot. 26880 del 14 novembre 2005)
recante una proposta che individua internet quale canale di trasmissione delle
informazioni ed una e-mail con allegati file in formato Excel e/o Pdf quale
modalita' per l'invio delle informazioni, prevedendo che la definizione dei
modelli in formato Excel sia demandata ad ogni singola impresa di distribuzione;
con la deliberazione n. 279/05 l'Autorita' ha deciso di avviare il procedimento
per la formazione di provvedimenti in materia di standard di comunicazione tra
distributori e venditori di gas naturale, anche in considerazione del fatto che
la proposta presentata dalle associazioni dei distributori e dei venditori di
gas naturale costituisce un importante punto di partenza, ma non risponde
adeguatamente alle finalita' di efficienza e di ottimizzazione dei costi per il
sistema;
l'individuazione di uno standard unico obbligatorio nazionale di comunicazione
tra i distributori ed i venditori di gas si e' prestata in particolar modo alla
sperimentazione della metodologia di Analisi di impatto della regolazione (Air)
ai sensi della deliberazione n. 203/05, in quanto deve avvenire nella massima
trasparenza, coinvolgendo in modo significativo tutti i soggetti a vario titolo
interessati mediante un processo di consultazione;
l'intervento di regolazione e' motivato da esigenze:
a) giuridiche, in relazione alla necessita' di assicurare un accesso alle reti
del gas naturale su basi trasparenti e in modo non discriminatorio;
b) sociali, relative alle criticita' evidenziate in seguito alle ricognizioni
svolte dall'Autorita' sul grado di apertura del mercato del gas naturale, ed in
particolare alla difficolta' di sostituire il proprio fornitore di gas con un
altro (switching) con la conseguente assenza di stimoli per il miglioramento del
servizio;
c) economiche, in relazione principalmente all'abbattimento dei costi di
comunicazione tra distributore e venditore, in un contesto liberalizzato in cui
tali soggetti sono separati;
e' opportuno che
l'obiettivo generale di razionalizzazione e standardizzazione dei flussi
informativi tra i soggetti operanti nelsettore del gas naturale, finalizzato a
creare le condizioni per un mercato sempre piu' competitivo, sia perseguito
attraverso obblighi di maggiore trasparenza e tutela dei clienti finali;
e' altresi' opportuno che tale obiettivo generale sia articolato nei seguenti
tre obiettivi specifici:
a) favorire il rispetto delle tempistiche previste dalle deliberazioni inerenti
le prestazioni di qualita' commerciale e l'accesso alle reti di distribuzione
locale per la sostituzione del fornitore;
b) favorire l'entrata di nuovi soggetti nella vendita del gas;
c) facilitare il cambio di fornitore per le utenze intermedie e piccole;
l'individuazione di uno standard minimo obbligatorio nazionale di comunicazione
richiede la definizione:
a) di un canale di comunicazione, quale ad esempio il servizio postale, il fax,
l'e-mail o il portale web;
b) di un vettore di comunicazione, ossia la struttura di supporto delle
informazioni, quale ad esempio il foglio elettronico Excel o equivalente;
c) delle regole di processo in termini di:
elenco delle prestazioni di servizio oggetto delle comunicazioni;
numero di comunicazioni minime necessarie per l'esecuzione della richiesta;
contenuti minimi obbligatori delle comunicazioni;
regole complementari quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, scadenze
principali e criteri di validita';
il primo documento per la consultazione ha presentato:
a) gli esiti della ricognizione operata dall'Autorita' tra i distributori ed i
venditori di gas naturale ai fini di raccogliere informazioni sull'attuale
sistema degli standard di trasmissione delle richieste sia commerciali sia per
cambio di fornitore utilizzati dai soggetti operanti in Italia;
b) le principali proposte in tema di canale e vettore di comunicazione con
riferimento alle seguenti quattro opzioni alternative:
opzione 0, ovvero nessun intervento di regolazione rispetto alla situazione
attuale;
opzione 1, ovvero l'utilizzo dell'e-mail semplice con allegati fogli elettronici
in formato Excel o equivalente;
opzione 2, ovvero l'utilizzo dell'e-mail certificata con allegati in formato CSV
(Comma Separated Value), firmato digitalmente e marcato temporalmente;
opzione 3, ovvero l'utilizzo dell'e-mail certificata con allegati fogli in
formato XML (Extensible Markup Language), firmato digitalmente e marcato
temporalmente;
l'individuazione delle opzioni in tema di standard di comunicazione, presentate
nel primo documento per la consultazione, e' stata effettuata in modo tale che
lo standard fosse:
a) sostitutivo della carta;
b) coerente con la prassi attuale diffusa nelle aziende e l'evoluzione attesa;
c) coerente con lo stato dell'arte della tecnologia e non vincolato a tecnologie
proprietarie;
d) di non rilevante impatto per le aziende in termini di tempo e di costi di
attuazione;
e) compatibile ed abilitante l'automazione del rapporto contrattuale tra
distributore e venditore;
le osservazioni
presentate dai soggetti al primo documento per la consultazione hanno
evidenziato in particolare:
a) l'opportunita' che lo standard di comunicazione riguardi tutti i clienti
finali allacciati a reti di distribuzione del gas naturale, pur essendo i
clienti alimentati in alta/media pressione esclusi dall'applicazione della
deliberazione n. 168/04;
b) la necessita' di riferire lo standard obbligatorio di comunicazione
all'utente della rete di distribuzione anziche' al venditore di gas naturale,
alla luce del fatto che il primo potrebbe essere diverso dal venditore al
dettaglio che ha in essere un contratto di fornitura con il cliente finale e l'opportunita'
di integrare la regolazione attuale chiarendo l'obbligo di trasferimento degli
indennizzi automatici lungo tutta la catena dei rapporti commerciali per
arrivare al cliente finale;
c) l'opportunita' che lo standard nazionale di comunicazione sia pensato quale
standard minimo che i distributori debbano comunque gestire ed al quale i
venditori debbono adeguarsi, senza che questo pregiudichi soluzioni piu' evolute
utilizzabili previo accordo tra le parti;
in esito all'esame delle osservazioni al primo documento per la consultazione ed
in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 203/05 in tema di Air
e' stata effettuata una seconda consultazione caratterizzata dalle seguenti
proposte principali:
a) accoglimento dell'istanza di estensione dello standard obbligatorio di
comunicazione a tutti i clienti finali allacciati a reti di distribuzione
locale, sia alimentati in bassa che in alta/media pressione, ai fini di una
maggiore omogeneitą dei flussi informativi;
b) non accoglimento dell'istanza di riferire lo standard solo all'utente del
servizio di distribuzione, ma allargamento anche al venditore in quanto soggetto
che mantiene contatti diretti con il cliente finale;
c) previsione che da una parte il venditore di gas naturale al dettaglio
assicuri, mediante accordi con i soggetti interposti, che le richieste di
prestazione vengano inoltrate al distributore interessato entro tre giorni
lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte del cliente finale
e che, dall'altra, l'utente del servizio di distribuzione assicuri, mediante
accordi con gli altri soggetti interposti e con il venditore di gas naturale al
dettaglio, che l'indennizzo automatico ricevuto dal distributore venga
accreditato al cliente finale interessato nei tempi previsti dalla deliberazione
n. 168/04;
d) individuazione di:
un'opzione base, minima e obbligatoria, caratterizzata dall'uso della posta
elettronica certificata e da allegati firmati digitalmente e marcati
temporalmente nonche' dalla presenza del codice del punto di riconsegna del gas,
ove gia' realizzato, come uno dei contenuti obbligatori da riportare
nell'oggetto della e-mail inviata per la richiesta della prestazione, per tutte
le richieste di prestazioni commerciali diverse dai preventivi;
la possibilita' di utilizzare in alternativa alla posta elettronica certificata
modalita' tecniche di trasmissione piu' evolute, del tipo «Application-to-Application»
o «Web-Application», purche' in modo imparziale e non discriminatorio e mettendo
a disposizione anche l'agenda degli appuntamenti;
e) l'istituzione di un gruppo di lavoro finalizzato all'individuazione:
del vettore di comunicazione per l'opzione base;
delle regole di comunicazione e dei contenuti minimi obbligatori delle richieste
di prestazioni commerciali e di cambio del fornitore;
di un'opzione a regime, caratterizzata da standard di comunicazione evoluti;
f) tempi di attuazione che consentano la graduale attivazione della nuova
disciplina in tema di standard di comunicazione ed in particolare:
il 1° luglio 2007 come data di avvio per l'utilizzo obbligatorio del canale di
comunicazione individuato per l'opzione base, ossia della posta elettronica
certificata;
un transitorio fino al 31 dicembre 2007, nel quale ammettere per la trasmissione
dei dati il formato Excel o equivalente e per l'invio di documenti, quali il
preventivo, il formato Pdf; il mese di giugno 2007 come termine per
l'individuazione da parte del gruppo di lavoro del vettore di comunicazione
della soluzione base e delle regole e dei contenuti delle richieste di
prestazione commerciali, consentendone l'attuazione a partire dal 1° gennaio
2008;
le osservazioni pervenute al secondo documento per la consultazione hanno
evidenziato:
a) l'apprezzamento per il metodo Air seguito nel procedimento e per
l'accoglimento di alcune proposte quale quella di prevedere anche l'utilizzo di
strumenti di comunicazione piu' evoluti;
b) la condivisione della scelta di istituire il gruppo di lavoro, sottolineando
la necessita' di coordinarsi con quanto previsto dalla deliberazione n. 138/04
in tema di aggiornamento del CRGD;
c) la condivisione del canale individuato di posta elettronica certificata, ma
dissenso sull'obbligatorieta' di firmare digitalmente e marcare temporalmente
gli allegati, decisione ritenuta prematura soprattutto per il forte impatto
organizzativo;
d) la necessita' di distinguere regole di trasmissione e contenuti minimi
obbligatori per singola comunicazione o per gruppi omogenei di comunicazioni;
e) l'opportunita' di evitare disposizioni che richiedano manualita', quali ad
esempio la previsione di riportare il codice del punto di riconsegna
nell'oggetto della e-mail inviata per la richiesta della prestazione, per i
conseguenti oneri e per la difficolta' di gestione delle richieste multiple;
f) l'opportunita' di introdurre un obbligo specifico di pubblicazione sui siti
internet, al fine di superare le difficolta' di reperimento, delle necessarie
informazioni da parte degli operatori;
l'art. 3, comma 4, della deliberazione n. 138/04 prevede che l'Autorita' approvi
con cadenza di norma annuale gli aggiornamenti del CRGD, in esito ad un
procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative
delle imprese di distribuzione,anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e
disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorita'.
Ritenuto che sia
opportuno:
definire quali soggetti destinatari del provvedimento i distributori di gas
naturale, gli utenti del servizio di distribuzione ed i venditori di gas
naturale, al fine di perseguire l'obiettivo generale di razionalizzazione e
standardizzazione dei flussi informativi tra i soggetti operanti nel settore del
gas naturale per favorire un mercato sempre piu' competitivo ed una maggiore
trasparenza e tutela dei clienti finali;
facilitare il cambio di fornitore per le utenze intermedie e piccole ed
assicurare il rispetto degli obblighi di tempestivita' nell'evasione delle
richieste di prestazioni commerciali e di sostituzione del fornitore di gas
naturale;
confermare, al fine di garantire omogeneita' nelle modalita' operative di
gestione delle richieste, che il provvedimento si applichi a tutti i clienti
finali allacciati a reti di distribuzione di gas per le prestazioni di qualita'
commerciale previste dalla deliberazione n. 168/04 e per la sostituzione del
venditore nella fornitura di gas come da deliberazione n. 138/04, pur
auspicando nell'uso volontario tra i soggetti operanti nel settore gas anche per
ulteriori prestazioni non in ambito;
prevedere in linea con quanto proposto nel secondo documento per la
consultazione:
a) un'opzione base, minima e obbligatoria, caratterizzata dall'uso della posta
elettronica certificata;
b) la possibilita' per il distributore di mettere a disposizione, in alternativa
alla posta elettronica certificata, modalita' tecniche di trasmissione piu'
evolute, del tipo «Application-to-Application» e/o applicazioni Web;
accogliere la richiesta di non firmare digitalmente e di non marcare
temporalmente gli allegati alla e-mail certificata, ribadendo peraltro che le
comunicazioni inviate utilizzando lo standard sono da considerarsi sostitutive
di quelle cartacee, al fine di evitare la trasmissione delle stesse
comunicazioni attraverso piu' canali;
confermare, ancorche' gia' implicitamente stabilito da precedenti provvedimenti
dell'Autorita', l'obbligo per i soggetti interessati dal provvedimento di
dotarsi di sito internet;
prevedere l'istituzione da parte dell'Autorita' di un gruppo di lavoro che si
occupi di proporre elementi utili all'individuazione del vettore di
comunicazione per la soluzione base di standard obbligatorio nazionale, sia per
le prestazioni di qualita' commerciale dei clienti finali allacciati alle reti
di distribuzione sia per il cambio di fornitore, cosi' come della valutazione di
canali e vettori di trasmissione evoluti, da utilizzare a regime, e che
coinvolga le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione e di
vendita del gas naturale nonche' dei grossisti di energia;
che il gruppo di lavoro di cui al precedente alinea, al fine di pervenire a
soluzioni in tema di standard di comunicazione che siano coerenti con quelle
relative al CRGD, si coordini con il gruppo di lavoro per l'aggiornamento del
CRGD ai sensi dell'art. 3, comma 4, della deliberazione n. 138/04;
Delibera:
1. di approvare le disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori nel settore del
gas naturale, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di istituire un gruppo di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo
provvedimento del direttore generale dell'Autorita', finalizzato alla
definizione di proposte utili alla regolazione in tema di standard di
comunicazione, anche con riferimento a standard evoluti da utilizzare a
regime, che coinvolga le associazioni rappresentative delle imprese di
distribuzione e di vendita del gas naturale nonche' dei grossisti di energia.
Milano, 18 dicembre 2006
Il presidente: Ortis
Allegato omesso