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Deliberazione 19 dicembre 2006  n. 297

Autorità per l'energia elettrica e il gas. Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di revisione delle disposizioni, di cui all'articolo 8 della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03.

 

(G.U. n. 15 del 19-1-2007)

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 dicembre 2006;


Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
la delibera dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: delibera n. 237/00);
la delibera dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
la delibera dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: delibera n. 138/03);

la delibera dell'Autorita' 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: delibera n. 134/06);


Considerato che:
la delibera n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale che gli esercenti devono proporre, accanto alle proprie, ai clienti domestici con consumi annui inferiori ai 200.000 metri cubi di gas naturale, ai sensi dell'art. 6 della delibera n. 134/06;
inoltre, l'art. 8 della delibera n. 138/03 prevede le modalita' per la determinazione della componente delle condizioni economiche di fornitura relativa alla vendita al dettaglio (QVD);
sono pervenute richieste di revisione dei criteri di cui all'art. 8 della delibera n. 138/03, da parte di associazioni di categoria;
nell'ambito delle richieste di cui all'alinea precedente sono stati evidenziati i seguentimenti:
il coefficiente rappresentativo dei costi riconosciuti dell'attivita' di vendita al dettaglio (v), definito ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 237/00, non essendo mai stato aggiornato, potrebbe non riflettere le dinamiche registrate nei costi e nei prezzi;
la componente delle condizioni economiche di fornitura relativa alla vendita al dettaglio (QVD), come calcolata ai sensi dell'art. 8 della delibera n. 138/03, assume un valore per unita' venduta (euro/GJ) unico per tutti gli scaglioni di consumo superiori a 20 GJ, determinando corrispettivi differenziati a seconda del consumo annuo del cliente e dell'ambito di ubicazione del medesimo;
le dinamiche concorrenziali conseguenti alla liberalizzazione del mercato hanno determinato, per molte imprese di vendita, effetti significativi solo sui clienti aventi consumi annui piu' elevati;


Ritenuto opportuno acquisire elementi e informazioni per la valutazione della congruita' del corrispettivo delle condizioni economiche di fornitura relativo alla vendita al dettaglio, al fine di un'eventuale revisione delle disposizioni di cui all'art. 8 della delibera n. 138/03;


Delibera:
1. Di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di revisione delle disposizioni di cui all'art. 8 della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03.
2. Di attribuire la responsabilita' del procedimento all'ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore della Direzione Gas dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. Di conferire mandato al responsabile del procedimento di acquisire dati, documenti e informazioni ritenute necessarie, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle relative associazioni di categoria.
4. Di pubblicare la presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 

Milano, 19 dicembre 2006
Il presidente: Ortis