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Deliberazione 22 dicembre 2006  n. 312

Autorità per l'energia elettrica e il gas. Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie base e speciali per l'anno 2007 per la distribuzione dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi.

 

(G.U. n. 15 del 19-1-2007)

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 dicembre 2006;


Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita';
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo integrato), approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;
la deliberazione dell'Autorita' 4 marzo 2004, n. 23/04;
la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2005, n. 287/05 (di seguito: deliberazione n. 287/05);
la deliberazione dell'Autorita' 22 settembre 2006, n. 203/06 (di seguito: deliberazione n. 203/06);
la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2006, n. 275/06 (di seguito: deliberazione n. 275/06);


Considerato che:
ai sensi del comma 4.1 del Testo integrato, entro il 15 ottobre di ogni anno, le imprese distributrici che non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 del testo integrato medesimo, sono tenute a proporre le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori per l'anno successivo;
con riferimento alla proposta delle opzioni tariffarie base e speciali per l'anno 2007, il comma 9.1 della deliberazione n. 203/06 ha prorogato al 30 ottobre 2006 il termine di cui al comma 4.1 del Testo integrato;
con riferimento alla proposta delle opzioni ulteriori per l'anno 2007, il comma 9.2 della medesima deliberazione n. 203/06 ha sospeso fino a successivo provvedimento dell'Autorita' il termine di cui al comma 4.1 del Testo integrato;
l'art. 5 della deliberazione n. 275/06 ha prorogato fino al 30 giugno 2007 la validita' delle opzioni ulteriori per l'anno 2006 approvate con deliberazione n. 287/05, dando la possibilita' alle imprese distributrici di comunicare sospensioni delle suddette opzioni o modifiche, nei limiti previsti dal comma 5.4 della medesima deliberazione n. 275/06, entro e non oltre il 29 dicembre 2006;
ai sensi del comma 4.3 del Testo integrato, l'Autorita' verifica la compatibilita' delle opzioni tariffarie proposte con i criteri generali e specifici di cui alla parte II del Testo integrato;


Considerato che:
centodiciassette imprese distributrici hanno aderito al regime semplificato di cui all'art. 13 del Testo integrato;
quarantanove imprese distributrici hanno proposto all'Autorita' opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al comma 4.3 del medesimo Testo integrato;

diciotto imprese distributrici hanno proposto all'Autorita' opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del testo integrato;
alcune imprese distributrici hanno proposto opzioni tariffarie destinate ad utenze di illuminazione pubblica che prevedono una determinazione forfettaria dei consumi basata sulla potenza nominale degli apparecchi e sul numero di ore di funzionamento;
ai fini della verifica di conformita' delle proposte di opzioni tariffarie ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato, non sono rilevanti gli elementi diversi da quelli tariffari; e che l'eventuale approvazione delle opzioni tariffarie, pertanto, non costituisce in alcun modo un'autorizzazione alla deroga del rispetto della normativa vigente in materia di contributi di allacciamento, obblighi di installazione dei misuratori o relativa alle condizioni contrattuali della fornitura e della qualita' del servizio;


Ritenuto opportuno:
che la determinazione forfettaria dei consumi debba tenere conto dei risparmi energetici realizzati grazie all'eventuale presenza di apparati di regolazione del flusso luminoso, ausiliari o altre apparecchiature elettriche utili ai fini del risparmio energetico;
approvare le proposte di opzioni tariffarie base e speciali per l'anno 2007, avanzate dalle imprese distributrici e risultate conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte II del Testo integrato;
Delibera:
 

 Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successive modificazioni, integrate come segue:
a) Testo integrato e' il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorita' n. 5/04, e successive modificazioni e integrazioni;
b) opzioni base sono le opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.1 del Testo integrato;
c) opzioni speciali sono le opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.2 del Testo integrato;
d) regime tariffario semplificato e' il regime tariffario scelto in alternativa alla proposta di opzioni tariffarie dalle imprese distributrici con meno di 5000 punti di prelievo, ai sensi dell'art. 13 del testo integrato.
 

Art. 2.
Verifica delle proposte di opzioni base per l'anno 2007
1. Le opzioni base per l'anno 2007 proposte dalle imprese distributrici di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato.

Art. 3.

Verifica delle proposte di opzioni speciali per l'anno 2007
1. Le opzioni speciali per l'anno 2007 proposte dalle imprese distributrici di cui alla tabella 2 allegata alla presente deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato.
 

Art. 4.
Modalita' di determinazione forfettaria dei consumi per le utenze di illuminazione pubblica e risparmio energetico
1. Nel caso di utenze di illuminazione pubblica, in presenza di apparati di regolazione del flusso luminoso, ausiliari o altre apparecchiature elettriche utili ai fini del risparmio energetico, nei casi in cui l'opzione tariffaria applicata preveda la determinazione forfettaria dei consumi, i criteri di forfetizzazione devono tenere conto di un numero equivalente di ore di funzionamento commisurato ai risparmi energetici conseguenti.

 

Art. 5.

Disposizioni finali
1. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore il 1° gennaio 2007.
 

Milano, 22 dicembre 2006
Il presidente: Ortis
 

Allegati omessi