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Deliberazione 27 dicembre 2006 n. 318
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Aggiornamento delle condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005.
(GU n. 18 del 23-1-2007)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 dicembre 2006;
Visti:
la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre
2001;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004 (di seguito: legge n. 239/2004);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999);
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo
n. 387/2003);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante
l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto
legislativo n. 79/1999 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);
il provvedimento del
Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 12 luglio 1989, n. 15
(di seguito: provvedimento CIP n. 15/89);
il provvedimento del CIP 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento CIP
n. 34/90);
il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto
1994, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
la deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 ottobre 1997, n.
108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, e
sue successive modifiche e integrazioni; il Testo integrato delle disposizioni
dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione,
misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007
e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi,
allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue
successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05 e sue successive
modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
la deliberazione dell'Autorita' 28 novembre 2006, n. 261/06 (di seguito:
deliberazione n. 261/06) concernente appello avverso la sentenza n. 3017/2006
del Tribunale amministrativo regionale (di seguito: TAR) per il Lazio che ha
respinto il ricorso proposto dall'Autorita' avverso il decreto ministeriale 24
ottobre 2005;
la sentenza del TAR per il Lazio del 6 aprile 2006, n. 3017.
Considerato che:
l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'energia
elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle
fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua
fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.A. (oggi Gestore dei servizi elettrici S.p.A.) nell'ambito delle
convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti CIP n. 15/89, n.
34/90, n. 6/92, nonche' della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli
impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della
medesima deliberazione, sia ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore
di rete alla quale l'impianto e' collegato;
il medesimo comma stabilisce che l'Autorita' determini le modalita' per il
ritiro dell'energia elettrica di cui al precedente alinea, facendo riferimento a
condizioni economiche di mercato;
l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che, dopo la
scadenza delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'energia
elettrica sia ritirata dal gestore direte cui l'impianto e' collegato, secondo
modalita' stabilite dall'Autorita', con riferimento a condizioni economiche di
mercato; con la deliberazione n. 34/05, l'Autorita' ha stabilito le modalita' e
le condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art.
13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n.
239/2004;
in particolare, l'art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 34/05, stabilisce
che il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi
3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 riconosce ai produttori un prezzo
pari a quello di cessione dall'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente
unico) alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito
dall'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato;
inoltre, l'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05, prevede che il
prezzo di cui al comma 4.1, su richiesta del produttore, e' riconosciuto come
prezzo unico indifferenziato per fasce orarie, determinato dall'Acquirente unico
seguendo le stesse modalita' di cui all'art. 30, comma 30.1, lettera a), del
Testo integrato;
l'art. 11, comma 5, del
decreto ministeriale 24 ottobre 2005, dispone che l'Autorita', nel determinare
le modalita' di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, comma 3,
del decreto legislativo n. 387/2003, garantisca comunque che il parametro di
remunerazione dell'energia elettrica ritirata sia, su richiesta del produttore,
una delle seguenti alternative:
il prezzo definito all'art. 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo
integrato;
il prezzo unico, determinato dalla media ponderata sul fabbisogno del mercato
vincolato, dei valori per fascia oraria cosi' come individuati all'art. 30,
comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo integrato.
Considerato, inoltre,
che:
in data 20 gennaio 2006, l'Autorita' ha presentato ricorso avverso l'art. 11,
comma 5 del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 innanzi al Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio (di seguito: TAR Lazio);
in data 2 maggio 2006 e' stata pubblicata la sentenza del TAR Lazio n.
3017/2006, con cui e' stato respinto il ricorso proposto dall'Autorita';
avverso tale sentenza l'Autorita' intende proporre appello dinanzi al Consiglio
di Stato.
Ritenuto opportuno:
nelle more della definizione del giudizio avverso il citato decreto
ministeriale, senza con cio' voler prestare acquiescenza alla sentenza del TAR
Lazio n. 3017/2006, determinare le condizioni economiche di ritiro dell'energia
elettrica ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003 in
conformita' a quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 24
ottobre 2005;
conseguentemente, aggiornare il prezzo di ritiro dell'energia elettrica previsto
dall'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 34/05 in linea con quanto
previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
che detto aggiornamento sia disposto in via provvisoria e salvo conguaglio
atteso che l'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'Autorita' in sede
giurisdizionale farebbe venir meno con effetto retroattivo l'art. 11, comma 5,
del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
prevedere,
conseguentemente:
a) che il prezzo di cui al precedente alinea sia applicato in via provvisoria e
salvo conguaglio in esito della definizione del citato giudizio dinanzi al
giudice amministrativo;
b) che la scelta, da parte del produttore, di percepire il prezzo unico
indifferenziato per fasce orarie prevista dall'art. 4, comma 4.2, della
deliberazione n. 34/05 possa essere modificata entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente provvedimento; integrare la deliberazione n. 34/05
prevedendo che i prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di
potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle
altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, siano pari,
in ciascun mese, al maggior valore tra il prezzo minimo garantito calcolato ai
sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 34/05 ed il prezzo unico
indifferenziato per fasce orarie di cui all'art. 4, comma 4.2, della medesima
deliberazione;
Delibera:
1. All'art. 4 della deliberazione n. 34/05, i commi 4.1 e 4.2 sono sostituiti
dai seguenti:
«4.1. Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui all'art. 13,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 riconosce ai produttori un
prezzo pari a quello di cessione dall'Acquirente unico alle imprese
distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma
30.1, lettere a), b) e c) del Testo integrato.
4.2. Fatto salvo
quanto previsto dai punti 4 e 5 della deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre
2006, n. 318/06, il prezzo di cui al comma 4.1, su richiesta del produttore
all'atto della stipula della convenzione di cui al comma 3.6, viene riconosciuto
come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie e viene determinato
dall'Acquirente unico come media ponderata sul fabbisogno del mercato vincolato,
dei valori per fascia oraria cosi' come individuati all'art. 30, comma 30.1,
lettere a), b) e c), del Testo integrato.»;
2. all'art. 5 della
deliberazione n. 34/05, dopo il comma 5.5 e' aggiunto il seguente:
«5.6. I prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza
nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti
rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW di cui al presente
articolo sono pari, in ciascun mese, al maggior valore tra il prezzo calcolato
ai sensi del comma 5.1 ed il prezzo unico indifferenziato per fasce orarie di
cui all'art. 4, comma 4.2.»;
3. i prezzi di ritiro
dell'energia elettrica determinati ai precedenti punti 1. e 2. del presente
provvedimento sono corrisposti in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito
della definizione del giudizio pendente dinanzi al giudice amministrativo
avverso l'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
4. entro il 31 gennaio
2007 i produttori titolari di una convenzione di cessione di energia elettrica
stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della deliberazione n. 34/05 possono
richiedere al gestore di rete controparte della medesima convenzione di
modificare la scelta di percepire il prezzo dell'energia elettrica ritirata come
prezzo differenziato per fascia, ai sensi dell'art. 4, comma 4.1 della
deliberazione n. 34/05, ovvero come prezzo unico indifferenziato per fasce
orarie, ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, della medesima deliberazione;
5. all'atto del conguaglio di cui al precedente punto 3, il produttore titolare della convenzione di cessione di energia elettrica di cui all'art. 3, comma 3.6 della deliberazione n. 34/05 puo' richiedere al gestore di rete controparte della medesima convenzione di modificare la scelta di percepire il prezzo dell'energia elettrica ritirata come prezzo differenziato per fascia, ai sensi dell'art. 4, comma 4.1 della deliberazione n. 34/05 ovvero come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie, ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, della medesima deliberazione;
6. il gestore di rete
effettua il conguaglio di cui al precedente punto 3, facendo riferimento al
prezzo indicato dal produttore ai sensi del precedente punto 4;
7. gli eventuali
conguagli del prezzo dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 relativi al periodo antecedente
all'entrata in vigore della presente deliberazione sono disciplinati con
separato provvedimento;
8. il presente
provvedimento non costituisce in alcun modo acquiescenza alla sentenza del TAR
Lazio 6 aprile 2006, n. 3017, rispetto alla quale l'Autorita' intende proporre
appello;
9. la presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.
Milano, 27 dicembre 2006
Il presidente: Ortis