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Deliberazione 28 dicembre 2006 n. 320

Autorità per l'energia elettrica e il gas. Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2007 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e obblighi per gli esercenti l'attivita' di vendita.

 

(G.U. n. 18 del 23-1-2007)

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 

Nella riunione del 28 dicembre 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99;
la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 298/05;
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06);
la deliberazione dell'Autorita' 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 205/06 (di seguito: deliberazione n. 205/06);
il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 marzo 2006, n. 217/06 nonche' le relative motivazioni;
il dispositivo di decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 13 novembre 2006, n. 1/2006, reso sull'appello contro la societa' Gas della Concordia Spa.
 

Considerato che:
rispetto al valore definito nella deliberazione n. 134/06 l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, non ha registrato una variazione maggiore del 2,5%;
la deliberazione n. 65/06 ha disposto che, entro il 30 giugno 2006, gli esercenti l'attivita' di vendita riconoscano ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre aprile-giugno 2006, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalita' di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre - dicembre 2005, lasciando fermo e impregiudicato il diritto, per i clienti finali che hanno cambiato fornitore a partire dal 30 dicembre 2004 e fino al 28 marzo 2006, o che, attivi al 30 dicembre 2004, abbiano cessato di esserlo entro il 28 marzo 2006, di ottenere, su richiesta, i sopramenzionati conguagli;
le deliberazioni n. 134/06 e n. 205/06 hanno mantenuto il riconoscimento ai clienti finali dell'ammontare di cui al precedente alinea rispettivamente per i trimestri luglio- settembre 2006 e ottobre-dicembre 2006, estendendo il diritto ai soggetti che cambiano fornitore o per i quali cessa l'erogazione del servizio successivamente al 28 marzo 2006, di ottenere su richiesta i conguagli loro spettanti.
 

Ritenuto che sia necessario:
confermare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione, come aggiornate per il trimestre luglio-settembre 2006 dalla deliberazione n. 134/06;
mantenere anche per il trimestre gennaio-marzo 2007 il riconoscimento dell'ammontare gia' previsto con le deliberazioni n. 65/06, n. 134/06 e n. 205/06;
 

Delibera:


Art. 1. Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2007 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale
1.1 Per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2007, sono confermate le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) n. 138/03, come aggiornate, per il trimestre luglio-settembre 2006, dalla deliberazione n. 134/06.

Art. 2. Riconoscimento di un parziale conguaglio ai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03
2.1 Gli esercenti l'attivita' di vendita riconoscono ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03 una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre gennaio-marzo 2007, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalita' di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre - dicembre 2005.
2.2 Ai fini del riconoscimento, in sede di fatturazione, delle somme dovute ai sensi del comma precedente, gli esercenti l'attivita' di vendita accreditano i relativi importi in occasione delle prime fatture emesse in relazione ai consumi del trimestre gennaio- marzo 2007.
2.3 Le disposizioni di cui ai commi precedenti lasciano fermo e impregiudicato il diritto di cui all'art. 5, comma 3, della deliberazione n. 134/06.

Art. 3. Disposizioni finali
3.1 Nei confronti della societa' Gas della Concordia Spa, il presente provvedimento si applica fatti salvi eventuali diversi provvedimenti, conseguenti alla pubblicazione della motivazione della decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, il cui dispositivo e' stato adottato in data 13 novembre 2006, con n. 1/2006.
3.2 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore il 1° gennaio 2007.
 

Milano, 28 dicembre 2006
 

Il presidente