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Deliberazione 28 dicembre 2006 n. 320
Autorità per l'energia elettrica e il gas. Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2007 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e obblighi per gli esercenti l'attivita' di vendita.
(G.U. n. 18 del 23-1-2007)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28
dicembre 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
22 aprile 1999, n. 52/99;
la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito:
deliberazione n. 195/02);
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito:
deliberazione n. 138/03);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito:
deliberazione n. 248/04);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 298/05;
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito:
deliberazione n. 65/06);
la deliberazione dell'Autorita' 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito:
deliberazione n. 134/06);
la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 205/06 (di seguito:
deliberazione n. 205/06);
il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 marzo 2006,
n. 217/06 nonche' le relative motivazioni;
il dispositivo di decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 13
novembre 2006, n. 1/2006, reso sull'appello contro la societa' Gas della
Concordia Spa.
Considerato che:
rispetto al valore definito nella deliberazione n. 134/06 l'indice dei prezzi di
riferimento It, relativo al gas naturale, non ha registrato una variazione
maggiore del 2,5%;
la deliberazione n. 65/06 ha disposto che, entro il 30 giugno 2006, gli
esercenti l'attivita' di vendita riconoscano ai propri clienti finali
destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione
n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati
dai medesimi clienti finali nel trimestre aprile-giugno 2006, a titolo di
parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalita' di aggiornamento
di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per
l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della deliberazione n. 248/04
per il trimestre ottobre - dicembre 2005, lasciando fermo e impregiudicato il
diritto, per i clienti finali che hanno cambiato fornitore a partire dal 30
dicembre 2004 e fino al 28 marzo 2006, o che, attivi al 30 dicembre 2004,
abbiano cessato di esserlo entro il 28 marzo 2006, di ottenere, su richiesta, i
sopramenzionati conguagli;
le deliberazioni n. 134/06 e n. 205/06 hanno mantenuto il riconoscimento ai
clienti finali dell'ammontare di cui al precedente alinea rispettivamente per i
trimestri luglio- settembre 2006 e ottobre-dicembre 2006, estendendo il diritto
ai soggetti che cambiano fornitore o per i quali cessa l'erogazione del servizio
successivamente al 28 marzo 2006, di ottenere su richiesta i conguagli loro
spettanti.
Ritenuto che sia
necessario:
confermare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui
all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di
commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima
deliberazione, come aggiornate per il trimestre luglio-settembre 2006 dalla
deliberazione n. 134/06;
mantenere anche per il trimestre gennaio-marzo 2007 il riconoscimento
dell'ammontare gia' previsto con le deliberazioni n. 65/06, n. 134/06 e n.
205/06;
Delibera:
Art. 1. Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre
gennaio-marzo 2007 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale
1.1 Per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2007, sono confermate le
condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi
dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) n. 138/03, come aggiornate, per il trimestre
luglio-settembre 2006, dalla deliberazione n. 134/06.
Art. 2. Riconoscimento di un parziale conguaglio ai clienti finali di
cui alla deliberazione n. 138/03
2.1 Gli esercenti l'attivita' di vendita riconoscono ai propri clienti
finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla
deliberazione n. 138/03 una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i
volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre gennaio-marzo 2007, a
titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalita' di
aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione
n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo
alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della deliberazione n.
248/04 per il trimestre ottobre - dicembre 2005.
2.2 Ai fini del riconoscimento, in sede di fatturazione, delle somme
dovute ai sensi del comma precedente, gli esercenti l'attivita' di vendita
accreditano i relativi importi in occasione delle prime fatture emesse in
relazione ai consumi del trimestre gennaio- marzo 2007.
2.3 Le disposizioni di cui ai commi precedenti lasciano fermo e
impregiudicato il diritto di cui all'art. 5, comma 3, della deliberazione n.
134/06.
Art. 3. Disposizioni finali
3.1 Nei confronti della societa' Gas della Concordia Spa, il presente
provvedimento si applica fatti salvi eventuali diversi provvedimenti,
conseguenti alla pubblicazione della motivazione della decisione dell'Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato, il cui dispositivo e' stato adottato in data 13
novembre 2006, con n. 1/2006.
3.2 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), entra in vigore il 1° gennaio 2007.
Milano, 28 dicembre 2006
Il presidente