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Deliberazione 28 dicembre 2006 n. 327
Autorità per l'energia elettrica e il gas. Revisione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
(G.U. n. 20 del 25-1-2007)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28
dicembre 2006;
Viste:
la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita";
la deliberazione 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n.
182/04), recante il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas";
Considerato:
il processo di sviluppo organizzativo adottato con la deliberazione n. 182/04;
l'esigenza di alcuni interventi di manutenzione e aggiornamento della struttura
organizzativa sempre in un'ottica di sviluppo ed al fine di assicurare coerenza
tra l'assetto dell'Autorita' e l'evoluzione normativa ed operativa dei settori
di competenza;
Ritenuta l'opportunita'
di:
introdurre nel Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas alcune revisioni al fine di ottimizzare l'assetto
organizzativo e funzionale dell'Autorita' ed adeguarlo alla necessita' di
progredire nel processo di convergenza nei settori gas ed elettricita' e di
attivare un assetto organizzativo coerente con la completa liberalizzazione dei
mercati gas ed elettricita' decorrente dal 1° luglio 2007;
assicurare, pur in tale intervento di manutenzione ed aggiornamento strutturale,
la distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di
vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti;
valorizzare e definire i compiti dei responsabili di primo e secondo livello
delle unita' organizzative.
Sentite le Organizzazioni sindacali sul nuovo assetto organizzativo.
Delibera:
1. Di approvare il testo revisionato del Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di cui alla
deliberazione 20 ottobre 2004, n. 182/04, come riportato in allegato e che fa
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A).
2. Di pubblicare il testo revisionato del Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sul sito internet
dell'Autorita' stessa.
3. Di pubblicare il testo revisionato del Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Di prevedere la decorrenza del testo revisionato a far data dal 1°
gennaio 2007.
Milano, 28 dicembre 2006
Il presidente: Ortis
Allegato A
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS (ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre
1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilità).
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente Regolamento:
a) con il termine "legge n. 481/95" si fa riferimento alla legge 14 novembre
1995, n. 481;
b) con il termine "Autorita" si fa riferimento all'organo collegiale composto
dal Presidente e dagli altri componenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas;
c) con il termine "Componente" si fa riferimento al Presidente o agli altri
membri dell'Autorita', effettivamente immessi nell'esercizio delle funzioni, a
seguito del perfezionamento del procedimento di nomina, e per l'intera durata di
effettiva preposizione all'ufficio;
d) con il termine "Segretariato generale" si fa riferimento al Segretario
Generale, nonche' al personale e alle unita' organizzative che allo stesso
riportano direttamente;
e) con il termine "Direzione generale" si fa riferimento al Direttore Generale e
al personale e alle Unita' che allo stesso riportano direttamente;
f) con il termine "Struttura" sono intesi il complesso delle Direzioni e le
relative Unita', dipendenti dal Direttore Generale.
Titolo I
L'AUTORITA'
Art. 2.
Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei Componenti
1. I Componenti nella prima riunione alla quale partecipano dichiarano
formalmente, sotto la propria responsabilita', di non versare in alcuna delle
situazioni d'incompatibilita', di cui all'art. 2, comma 8, della legge n.
481/95.
2. Ove risulti che un Componente versi in una delle situazioni di
incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/95, l'Autorita',
esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un
termine non superiore a venti giorni entro il quale egli puo' esercitare
l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilita'
ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente,
o chi ne fa le veci, provvede a dare comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri per i provvedimenti di competenza.
3. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma precedente, le dimissioni sono
presentate all'Autorita', la quale, sentito l'interessato, formula le proprie
osservazioni. Il Presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del
Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno
effetto dalla data della loro accettazione.
4. Alle deliberazioni di cui ai commi precedenti non partecipa l'interessato.
5. In caso di cessazione di un Componente dalla carica per cause diverse da
quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente, o chi ne
fa le veci, ne da' notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini
della sostituzione.
Art. 3.
Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta l'Autorita'; ne convoca le riunioni, stabilisce
l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle
deliberazioni e sull'andamento complessivo del Segretariato Generale, della
Direzione Generale e della Struttura.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte
temporaneamente dal Componente con maggiore anzianita' nell'ufficio o, in caso
di pari anzianita', dal piu' anziano per eta'.
Art. 4.
Convocazione e ordine del giorno
1. L'Autorita' si riunisce di norma nella sua sede. In caso di riunione in
altra sede, o con modalita' diverse, ne viene data indicazione nell'atto di
convocazione.
2. Le riunioni dell'Autorita' sono, di norma, settimanali. Le convocazioni sono
comunicate non oltre il giorno che precede la riunione, salvo motivate ragioni
d'urgenza. Ciascun Componente ha facolta' di chiedere al Presidente l'iscrizione
di un argomento all'ordine del giorno; puo', altresi', chiedere motivatamente la
convocazione dell'Autorita', specificando gli argomenti da inserire nell'ordine
del giorno. Quando la richiesta proviene dalla maggioranza dei Componenti,
l'argomento e' iscritto all'ordine del giorno e il Presidente provvede a
convocare l'adunanza.
3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e'
trasmessa contestualmente alla convocazione. Tale documentazione puo' essere
integrata, nel corso della riunione, con il voto favorevole della maggioranza
dei Componenti.
4. Nel corso della riunione puo' darsi luogo alla variazione dell'ordine del
giorno con il voto unanime dei Componenti.
Art. 5.
Riunioni dell'Autorita'
1. La riunione dell'Autorita' e' valida quando vi partecipa la maggioranza
dei Componenti.
2. I Componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano
tempestivamente il Presidente.
3. Il Segretario Generale o chi ne fa le veci e il Direttore Generale assistono,
senza diritto di voto, alla riunione dell'Autorita'.
4. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale o un
dirigente o un funzionario designato dall'Autorita'.
5. L'Autorita' puo' disporre che alla riunione partecipino solo i Componenti. In
tali casi la redazione del verbale e' curata dal Componente con minore
anzianita' nell'ufficio o, in caso di pari anzianita', dal piu' giovane d'eta'.
Art. 6.
Deliberazioni dell'Autorita'
1. Le deliberazioni dell'Autorita' sono adottate col voto favorevole della
maggioranza dei Componenti.
2. Il voto e' palese.
3. Le deliberazioni,
siglate in ogni foglio dal Segretario verbalizzante, sono sottoscritte da
quest'ultimo e dal Presidente.
4. La pubblicita' delle deliberazioni a carattere generale e' assicurata
attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel
bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 481/95, e nel sito
internet dell'Autorita'.
Art. 7.
Verbali delle riunioni
1. Il verbale della riunione, se non gia' approvato al termine della
riunione stessa, e' trasmesso a cura del Segretario Generale o del Segretario
verbalizzante al Presidente e ai Componenti almeno il giorno precedente la
successiva riunione ed e' approvato nel corso di questa.
2. I verbali delle riunioni, siglati in ogni pagina dal Segretario verbalizzante
e sottoscritti dal Presidente, sono raccolti e conservati dal Segretario
Generale.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE
Art. 8.
Separazione delle funzioni di indirizzo e controllo dalle funzioni di gestione
1. Salva la competenza ad adottare gli atti previsti dalla legge e dai
regolamenti, spettano all'Autorita' le funzioni di indirizzo e di controllo
dell'attivita' della Struttura. Per l'esercizio di queste ultime funzioni l'Autorita'
puo' avvalersi del supporto del Segretariato generale.
2. L'attuazione degli indirizzi e la gestione competono al Direttore Generale,
attraverso il coordinamento operativo della Struttura.
3. L'Autorita', periodicamente e comunque con cadenza annuale, stabilisce gli
obiettivi, le priorita', e i programmi di attivita' da attuare, ed emana
conseguenti direttive per la loro attuazione e gestione.
Art. 9.
Funzioni del Segretario Generale
1. Il Segretario Generale e' nominato dall'Autorita' con un incarico di
durata non superiore a sette anni. L'incarico puo' essere revocato ove venga
meno il rapporto fiduciario tra l'Autorita' e il Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e gli altri Componenti dell'Autorita'
nella pianificazione, sviluppo e controllo delle attivita' svolte dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, fornisce supporto consultivo e propulsivo,
coordina l'assistenza organizzativa alla stessa Autorita'.
3. A tal fine il Segretario Generale:
a) promuove e coordina il monitoraggio della formazione di norme e provvedimenti
nonche' degli atti o attivita' o indirizzi di Parlamento e Governo, Istituzioni
ed Organismi comunitari ed internazionali, Organizzazioni sindacali o
associazioni di operatori e consumatori, anche al fine di proporre all'Autorita'
iniziative e priorita';
b) supporta l'Autorita' nella pianificazione, programmazione e sviluppo della
attivita', nonche' nella verifica dell'attuazione dei piani strategici, ai fini
dell'espletamento dei compiti generali affidati all'Autorita', anche con
riferimento al medio-lungo termine;
c) assiste il Presidente
per la definizione dell'ordine del giorno e la convocazione delle riunioni di
Autorita';
d) assicura la preparazione, l'organizzazione e, di norma, la verbalizzazione
delle riunioni di Autorita';
e) assiste il Presidente per la vigilanza sull'attuazione di normative,
regolamenti, deliberazioni e atti di organizzazione interni dell'Autorita',
nonche' sull'andamento complessivo della Struttura;
f) assiste, assicurando anche supporto di segreteria, il Presidente, gli altri
Componenti dell'Autorita', il Collegio dei Revisori o Comitati o Gruppi di
lavoro o Commissioni eventualmente istituite dall'Autorita' e direttamente
riferenti al Presidente o all'Autorita';
g) assicura il coordinamento dei collaboratori, dei consiglieri e dei consulenti
destinati a supporto dell'Autorita', il funzionamento delle unita' organizzative
dipendenti e adotta, con poteri di spesa, gli atti e i provvedimenti
amministrativi necessari allo svolgimento dei suoi compiti.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, se necessario, si
provvede con modalita' stabilite dall'Autorita'.
Art. 10.
Funzioni del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale e' nominato dall'Autorita' con un incarico di
durata non superiore ai sette anni. L'incarico puo' essere revocato ove venga
meno il rapporto fiduciario tra l'Autorita' e il Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale dirige la struttura, coordinando e controllando l'attivita'
dei dirigenti, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia, al fine di
assicurare il buon funzionamento della Struttura stessa, e ne risponde all'Autorita'.
3. Il Direttore Generale, inoltre:
a) vigila affinche' l'attivita' della Struttura, le attivita' istruttorie e la
conduzione dei procedimenti siano svolte secondo gli indirizzi ed i criteri
generali stabiliti dall'Autorita';
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorita';
c) vigila sul rispetto del Regolamento del personale e ordinamento delle
carriere, coordina il processo di implementazione e gestione del sistema di
valutazione delle prestazioni; rappresenta l'Autorita' nei rapporti con le
Organizzazioni sindacali; fornisce al Segretario Generale gli elementi per la
vigilanza sull'andamento complessivo della Struttura, ai fini dell'art. 9, comma
3, punto e);
d) provvede alla presentazione degli schemi di bilancio di previsione e di
bilancio consuntivo; provvede altresi', alla gestione dell'amministrazione
secondo i criteri e i limiti fissati nel regolamento di contabilita' e nelle
deliberazioni dell'Autorita';
e) assume, nei limiti indicati dall'Autorita', la rappresentanza della stessa
anche in giudizio;
f) gestisce il processo di programmazione annuale delle attivita' e il controllo
di gestione;
g) gestisce e sviluppa i sistemi informativi dell'Autorita' e il protocollo
relativo alla corrispondenza istituzionale;
h) esercita le altre funzioni previste dal presente regolamento o che gli siano
conferite dall'Autorita'.
4. Alla sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento, si
provvede con modalita' stabilite dall'Autorita'.
Art. 11.
Assetto organizzativo dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
1. L'assetto organizzativo dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
e' articolato in Direzioni e Unita'.
2. Ciascuna Direzione costituisce l'unita' organizzativa di primo livello,
responsabile per i procedimenti e le attivita' di competenza.
3. Le Direzioni sono:
a) Comunicazione ed Eventi;
b) Consumatori e Qualita' del Servizio;
c) Legislativo e Legale;
d) Mercati;
e) Personale, Amministrazione e Finanza;
f) Strategie, Studi e Documentazione;
g) Tariffe;
h) Vigilanza e Controllo.
4. La Direzione Comunicazione ed Eventi e' alle dirette dipendenze del
Segretario Generale, riferendo al Presidente; le altre Direzioni sono alle
dipendenze del Direttore Generale.
5. All'interno del Segretariato generale, della Direzione generale e di ciascuna
Direzione sono istituite, con deliberazione dell'Autorita', unita' organizzative
di secondo livello denominate Unita'. Con lo stesso procedimento si provvede
alla modifica delle stesse.
6. I Responsabili delle Direzioni sono nominati con deliberazione dell'Autorita',
di norma su proposta del Direttore Generale. I Responsabili delle Unita' di cui
al comma 5 sono nominati dal Direttore Generale, su proposta, di norma, dei
rispettivi Responsabili di Direzione e previo parere favorevole dell'Autorita'.
7. Possono essere istituiti Consiglieri interni con compiti di assistenza all'Autorita'
per l'espletamento delle funzioni di competenza.
8. I datori di lavoro, nominati ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994,
sono individuati tra i soggetti aventi funzioni dirigenziali.
Art. 12.
Missioni delle Direzioni
1. Salvi gli ulteriori compiti che potranno essere attribuiti dall'Autorita'
alle Direzioni e il supporto, nelle materie di propria competenza, all'attivita'
consultiva e di segnalazione dell'Autorita' al Governo, comune a tutte le
Direzioni, la missione specifica di ogni Direzione e' riportata nel seguito:
a) Comunicazione ed Eventi. Gestisce le relazioni con i media assistendo il
Presidente e l'Autorita' nei rapporti con testate nazionali ed estere. Gestisce
la comunicazione esterna e la pubblicizzazione dei provvedimenti e delle
attivita' dell'Autorita', utilizzando i mezzi di comunicazione piu' idonei, con
il supporto informativo delle altre Unita' organizzative. Gestisce la
comunicazione interna dell'Autorita' garantendo la circolazione delle
informazioni. Cura e coordina iniziative a sostegno dell'immagine dell'Autorita'.
Cura l'organizzazione di eventi, manifestazioni, seminari nazionali ed
internazionali e l'attivita' di cerimoniale dell'Autorita'.
b) Consumatori e Qualita' del Servizio. Svolge gli adempimenti connessi con le
attivita' di regolazione e sorveglianza relative alla tutela dei consumatori e
alla qualita' dei servizi erogati ai clienti. Svolge gli adempimenti connessi
alla promozione degli usi efficienti dell'energia. Provvede agli adempimenti a
seguito di reclami e istanze. Cura i rapporti con le Associazioni dei
consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative.
c) Legislativo e Legale. Gestisce i processi legali, in termini di assistenza
alla Struttura nel processo istruttorio, consulenza generale nei settori di
riferimento, gestione del contenzioso e della funzione giustiziale assegnata
all'Autorita'.
d) Mercati. Svolge gli adempimenti connessi con le attivita' di regolazione, di
verifica, di promozione della concorrenza e di sorveglianza dei mercati con
riferimento ai servizi di pubblica utilita' nei settori dell'energia elettrica e
del gas. Cura le istruttorie per la valutazione dei reclami e le istanze
relative all'accesso e uso delle reti e loro infrastrutture.
e) Personale, Amministrazione e Finanza. Cura i processi di acquisizione,
gestione e sviluppo delle risorse umane, assicura la gestione della contabilita'
generale e delle risorse finanziarie, l'approvvigionamento di beni, servizi e
lavori, nonche' la conservazione e valorizzazione del patrimonio. Assicura
l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di sicurezza e salute del
personale sul luogo di lavoro.
f) Strategie, Studi e Documentazione. Realizza studi, ricerche ed analisi di
carattere economico, tecnico e normativo sulle materie di competenza dell'Autorita'
ed a supporto dell'attivita' delle Direzioni; valuta l'impatto regolatorio delle
delibere e della normativa.
g) Tariffe. Svolge gli adempimenti finalizzati a garantire un efficiente e
coordinato svolgimento dei servizi tariffati riguardanti l'energia elettrica e
il gas e una corretta allocazione dei costi, nonche' alla definizione,
all'applicazione, all'aggiornamento periodico, al controllo delle tariffe, il
cui gettito assicura la copertura dei costi medesimi.
h) Vigilanza e Controllo. Gestisce e sviluppa attivita' di controllo e ispezioni
riguardanti impianti, processi, servizi ed operatori del settore elettrico e del
gas al fine di verificare la corretta applicazione della normativa vigente,
segnalando eventuali illeciti e/o omissioni o necessita' di integrazione della
normativa.
Art. 13.
Responsabili di Direzione
1. I Responsabili di Direzione assicurano il funzionamento della Direzione
cui sono preposti. La responsabilita' di Direzione comporta l'esercizio di
funzioni dirigenziali.
2. E' attribuita, di norma, ai Responsabili di Direzione l'adozione degli atti e
dei provvedimenti amministrativi, diversi da quelli riservati all'Autorita', al
Direttore Generale e al Segretario Generale, nonche' la gestione tecnica e
amministrativa mediante poteri di spesa, di organizzazione del personale e delle
risorse strumentali. Nell'esercizio di tali competenze i Responsabili di
Direzione rispettano gli indirizzi espressi dall'Autorita', conformandosi agli
obiettivi, alle priorita', ai piani, ai programmi, alle direttive generali e al
budget assegnato, come determinati dall'Autorita' o dal Direttore Generale.
3. I Responsabili di cui al comma 1:
a) sono responsabili, per
quanto di competenza, dei risultati della gestione, sulla base del budget
assegnato;
b) assumono direttamente o assegnano la responsabilita' di ciascun procedimento
e adottano gli atti e i provvedimenti ad essi delegati dal Direttore Generale;
c) organizzano e coordinano il lavoro della struttura cui sono preposti
distribuendo i compiti alle Unita' di competenza e, per esigenze particolari, al
personale;
d) assicurano che le attivita' della Direzione siano conformi agli indirizzi
espressi dall'Autorita';
e) formulano proposte al Direttore Generale per le deliberazioni dell'Autorita'
e per le determinazioni del Direttore Generale e predispongono relazioni
tecniche, documenti per la consultazione, studi, memorie e segnalazioni;
f) partecipano alla valutazione del personale secondo le procedure e i criteri
stabiliti dal Regolamento del personale e ordinamento delle carriere.
4. In occasione dell'elaborazione e della definizione del programma di attivita'
dell'Autorita', il Segretario Generale e i Direttori presentano al Direttore
Generale un rendiconto delle attivita' portate a termine o svolte nell'anno
precedente, con evidenza dell'utilizzo del personale loro assegnato nei diversi
compiti, e formulano proposte e previsioni concernenti:
a) gli obiettivi da conseguire, le attivita' da svolgere nel corso dell'anno di
riferimento e i risultati attesi o da conseguire;
b) l'impiego del personale della Direzione, le esigenze di nuove acquisizioni e
i programmi di sviluppo e formazione;
c) le relative previsioni dei fabbisogni di risorse strumentali e di spesa della
Direzione.
Art. 14.
Responsabili di Unita'
1. I Responsabili di Unita', nominati dal Direttore Generale in funzione
delle responsabilita' affidate e delle esperienze professionali maturate,
assicurano il funzionamento delle Unita' cui sono preposti.
2. E' attribuita, di norma, ai Responsabili di Unita' la gestione tecnica,
l'organizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate all'Unita'.
Nell'esercizio di tali competenze i Responsabili di Unita' rispettano le
disposizioni direttive espresse dal Responsabile di Direzione, conformandosi
agli obiettivi, alle priorita', ai piani, ai programmi, e all'eventuale budget
assegnato, come determinati dall'Autorita' o dal Direttore Generale o dal
Responsabile di Direzione.
3. I Responsabili di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) sono responsabili, per quanto di competenza, dei risultati dell'Unita';
b) assumono la responsabilita' dei procedimenti ad essi demandati dal
Responsabile di Direzione;
c) organizzano e coordinano il lavoro dell'Unita' cui sono preposti distribuendo
i compiti al personale assegnato;
d) assicurano che le attivita' della Unita' siano conformi alle disposizioni
espresse dal Responsabile di Direzione;
e) predispongono relazioni tecniche, documenti per la consultazione, studi,
memorie e segnalazioni;
f) propongono al Responsabile della Direzione la valutazione del personale
assegnato all'Unita'.
4. In occasione dell'elaborazione e della definizione del programma di attivita'
dell'Autorita', presentano al Responsabile della Direzione un rendiconto delle
attivita' portate a termine o svolte nell'anno precedente, con evidenza
dell'utilizzo del personale loro assegnato nei diversi compiti, e formulano
proposte e previsioni concernenti:
a) le attivita' da svolgere nel corso dell'anno di riferimento e risultati
attesi o da conseguire;
b) l'impiego del personale, le esigenze di nuove acquisizioni e di formazione;
c) le relative previsioni dei fabbisogni di risorse strumentali e di spesa.
Art. 15.
Assegnazione del Personale
1. Il Direttore Generale assegna con propria determinazione, salve eventuali
delibere dell'Autorita' in merito, il personale alla Direzione generale, al
Segretariato generale, alle Direzioni e alle Unita', sentiti i rispettivi
Responsabili e i dipendenti interessati, sulla base delle esigenze risultanti
dai programmi di attivita' e ne informa l'Autorita'.
Art. 16.
Controlli
1. Il controllo di legittimita' e regolarita' amministrativa e contabile
viene svolto secondo la disciplina prevista dal regolamento di contabilita'.
2. Il controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficienza e l'economicita'
dell'azione amministrativa della Struttura, nonche' delle unita' organizzative
che riportano direttamente al Segretario Generale, e' affidato al Direttore
Generale che puo' avvalersi di una specifica Unita'. Lo stesso Direttore
Generale informa periodicamente l'Autorita' sull'andamento del controllo di
gestione.
3. La valutazione delle scelte operative e delle decisioni prese per il
raggiungimento delle finalita' fissate nel programma di attivita' dell'Autorita',
nonche' l'analisi dell'impatto della regolazione possono essere affidate anche
ad esperti esterni nominati dall'Autorita', che ad essa riferiscono. Valgono,
per quanto applicabili, i criteri desumibili dall'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Art. 17.
Uffici e rappresentanze dell'Autorita'
1. L'Autorita' stabilisce propri Uffici a Roma e puo' istituire
rappresentanze a Bruxelles e in altre localita' italiane o estere.