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 Deliberazione 16 marzo 2006

 

 Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Approvazione dei corrispettivi d'impresa e determinazione dei corrispettivi unici per l'attivita' di stoccaggio, relativi all'anno termico 2006-2007, in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 50/06. (Deliberazione n. 56/06).

 

(GU n. 87 del 13-4-2006)

 

 


L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS


Nella riunione del 16 marzo 2006;


Visti:
la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06).
Considerato che:
l'art. 13, comma 13.1, della deliberazione n. 50/06 prevede che, ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno termico 2006-2007, le imprese di stoccaggio trasmettano all'Autorita' entro sette giorni dall'entrata in vigore del provvedimento: i ricavi di riferimento, la capacita' di spazio di stoccaggio, la capacita' di iniezione e la capacita' di erogazione distinta per ciascuna prestazione di punta, previste in conferimento per l'anno termico 2006-2007 e le proposte dei corrispettivi d'impresa di cui all'art. 8, comma 8.9 della medesima deliberazione;
l'art. 13, comma 13.2, della deliberazione n. 50/06 prevede che, entro gli ulteriori 7 giorni, l'Autorita' determina, in applicazione dei criteri di cui agli articoli 6 e 8 della medesima deliberazione e pubblica i corrispettivi unici per l'anno termico 2006-2007;
le societa' Stoccaggi Gas Italia Spa (di seguito: Stogit Spa) e Edison Stoccaggio Spa, rispettivamente con lettere in data 10 e 11 marzo 2006 (prot. Autorita' n. 6101 del 14 marzo 2006 e n. 6102 del 14 marzo 2006), hanno presentato le informazioni di cui all'art. 13 della deliberazione n. 50/06 relative all'anno termico 2006-2007;
le societa' Stogit Spa e Edison Stoccaggio Spa, con lettere in data 15 marzo 2006 (rispettivamente prot. Autorita' n. 6335 del 16 marzo 2006, e n. 6344 del 16 marzo 2006), hanno integrato e modificato le informazioni di cui al precedente alinea, anche per effetto della migliore previsione di capacita' di stoccaggio previste in conferimento a seguito del differimento relativo alla presentazione delle richieste di capacita' disposto dall'art. 16, comma 16.1 della deliberazione n. 50/06, proponendo anche i valori dei coefficienti sigma s di cui all'art. 6, comma 6.3 della medesima deliberazione;
le societa' Stogit Spa ed Edison Stoccaggi Spa, con lettere in data 16 marzo 2006 (prot. Autorita' n. 6347, n. 6348, n. 6427, n. 6428 e n. 6429 del 16 marzo 2006), hanno presentato ulteriori rettifiche ai dati di cui al precedente alinea;
le informazioni presentate dalle societa' Stogit Spa e Edison Stoccaggio Spa risultano coerenti con i criteri di cui alla deliberazione n. 50/06;
Ritenuto che sia necessario:
approvare i corrispettivi d'impresa in coerenza con le informazioni sopra richiamate e i coefficienti \sigmas' di cui all'art. 6, comma 6.3, della medesima deliberazione, presentati dalle imprese di stoccaggio;
determinare, in coerenza con le disposizioni della deliberazione n. 50/06, i corrispettivi unici per l'anno termico 2006-2007;


Delibera:


1. di approvare i corrispettivi d'impresa di cui all'art. 8, comma 8.9, della deliberazione n. 50/06 e i coefficienti sigma s d'impresa di cui all'art. 6, comma 6.3, della medesima deliberazione, riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, presentate dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007;
2. di determinare i corrispettivi unici per l'attivita' di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007, ai sensi degli articoli 6 e 8 della deliberazione n. 50/06, nei valori definiti nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
3. di notificare alle societa' Stogit Spa, con sede legale in via dell'Unione Europea, n. 3 - 20097 San Donato Milanese (Milano), e Edison Stoccaggio Spa, con sede legale in Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
4. di trasmettere alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico nella persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento unitamente alle informazioni di cui all'art. 13, comma 13.1, della deliberazione n. 50/06, ai fini della perequazione di cui all'art. 9 della medesima deliberazione;
5. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore alla data di
pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Milano, 16 marzo 2006
Il presidente: Ortis


Allegato omissis