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Deliberazione 21 marzo 2006
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Approvazione di proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005 relative alle attivita' di distribuzione del gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione n. 57/06).
(GU n. 87 del 13-4-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 marzo 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
28
dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di
seguito: deliberazione n. 237/00);
la deliberazione dell'Autorita' e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, come
successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2005, n. 206/05;
la deliberazione dell'Autorita' 20 gennaio 2006, n. 08/06;
la deliberazione dell'Autorita' 20 gennaio 2006, n. 09/06 (di seguito:
deliberazione n. 9/06).
Considerato che:
le proposte tariffarie relative alle attivita' di distribuzione del gas naturale
per l'anno termico 2004-2005 (di seguito: proposte tariffarie) presentate da 117
(centodiciassette) esercenti risultano, in seguito all'esame dei dati e delle
rettifiche comunicate dagli esercenti medesimi, anche in seguito alle richieste
di chiarimenti formulate dagli uffici dell'Autorita',
conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 170/04;
dall'esame della documentazione e' emerso che, in alcune localita', il valore
della quota ammortamento risulta negativo per effetto dell'elevato valore delle
dismissioni dichiarate e, in altre localita', il valore del capitale investito
risulta negativo anche per effetto dello sfasamento temporale tra la ricezione
dei contributi ed il loro effettivo utilizzo nella realizzazione degli
investimenti;
con deliberazione n. 09/06 l'Autorita' ha avviato un procedimento volto alla
determinazione delle tariffe nei confronti, tra l'altro, delle societa' Italgas
S.p.A. e Melfi S.r.l. limitatamente agli ambiti tariffari indicati nell'Allegato
B della medesima deliberazione;
Considerato inoltre che:
con e-mail in data 28 ottobre 2005 (prot. Autorita' n. 026020) la societa'
Sidigas S.p.A. ha comunicato di aver acquisito la gestione del servizio di
distribuzione del gas naturale nel comune di Conza della Campania (Avellino) in
data 23 dicembre 2003 e che tale comune e' inserito nell'ambito tariffario di
Calitri (Avellino) appartenente alla medesima societa';
non risulta agli atti degli uffici dell'Autorita' nessuna informazione in merito
alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel comune di Conza
della Campania (Avellino) antecedente alla data di comunicazione della societa'
Sidigas SpA.;
Ritenuto che:
sia necessario approvare le proposte tariffarie di 117 (centodiciassette)
esercenti, che hanno presentato proposte tariffarie valide ad esclusione degli
ambiti tariffari di cui all'Allegato B della deliberazione n. 09/06;
sia necessario, nei casi in cui i valori della quota ammortamento e del capitale
investito risultino negativi per effetto delle dismissioni effettuate e dei
contributi percepiti, approvare le proposte tariffarie ponendo pari a zero tali
valori e portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di
distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il
solo valore dei contributi eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota
ammortamento, degli investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto
pari a zero in caso di valore negativo;
Ritenuto inoltre che:
sia opportuno definire con successivo provvedimento le azioni da intraprendere
per verificare la corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta
dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 170/04 nel comune di Conza della Campania
(Avellino);
sia necessario applicare nel comune di Conza della Campania (Avellino),
temporaneamente e salvo successivo conguaglio, le proposte tariffarie approvate
per l'ambito di Calitri (Avellino);
Delibera:
1. Di approvare le proposte tariffarie presentate dagli esercenti indicati
nell'allegata Tabella 1 ad esclusione degli ambiti tariffari di cui all'Allegato
B della deliberazione n. 09/06.
2. Di approvare le proposte tariffarie degli esercenti che gestiscono le
localita' per le quali risultano negativi i valori della quota ammortamento e
del capitale investito per effetto delle dismissioni effettuate e dei contributi
percepiti, ponendo pari a zero tali valori e di portare in detrazione, nel
calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi,
fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi eccedente il valore,
al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati,
quest'ultimo eventualmente posto pari a zero in caso di valore negativo.
3. Di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui ai
precedenti punti decorra a partire dal 1° ottobre 2004.
4. Di definire con successivo provvedimento le azioni da intraprendere per
verificare la corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta
dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 170/04 nel comune di Conza della Campania
(Avellino).
5. Di applicare nel comune di Conza della Campania (Avellino), temporaneamente e
salvo conguaglio, le proposte tariffarie approvate per l'ambito tariffario di
Calitri (Avellino).
6. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, affinche' entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge
14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di notifica dello stesso.
Milano, 21 marzo 2006
Il presidente: Ortis
Tabella 1 omissis