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Deliberazione 20 aprile 2006
Autorità per la energia elettrica e il gas. Disposizioni urgenti in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A. (Deliberazione n. 85/06).
(GU n. 119 del 24-5-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 aprile 2006;
Visti:
la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991), in particolare,
l'art. 7;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la legge 23 agosto 2004, n. 239, in particolare l'art. 1, comma 43;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
21 maggio 1998, n. 48/98;
la deliberazione dell'Autorita' 26 luglio 2000, n. 132/00;
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito:
deliberazione n. 310/01);
la deliberazione dell'Autorita' 18 aprile 2002, n. 63/02;
la deliberazione dell'Autorita' 12 giugno 2003, n. 63/03;
l'allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: testo
integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 6 agosto 2004, n. 145/04;
la deliberazione dell'Autorita' 30 novembre 2005, n. 254/05;
la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito:
deliberazione n. 288/05);
Viste:
le comunicazioni della S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito: SIPPIC) in data 20
gennaio 2006, prot. n. 68/06; 3 febbraio 2006, prot. 169/06; 15 febbraio 2006,
prot. n. 226/06; 16 marzo 2006, prot. n. 367/06; 29 marzo 2006, prot. n. 492/06;
3 aprile 2006, prot. n. 511/06;
la comunicazione della Societa' elettrica Liparese S.n.c. in data 27 febbraio
2006, prot. dell'Autorita' n. 008344 del 7 aprile 2006;
la comunicazione della Federutility in data 1° marzo 2006, prot. dell'Autorita'
n. 008343 del 7 aprile 2006;
la comunicazione dell'Autorita' alla SIPPIC in data 24 marzo 2006, prot. EF/M06/1547/fl;
le comunicazioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito:
Cassa) all'Autorita' in data 22 marzo 2006, prot. Autorita' n. 006940 e 30 marzo
2006, prot. Autorita' n. 008061 del 4 aprile 2006;
Considerato che:
l'art. 7, comma 4, della legge n. 10/1991 prevede che «il CIP puo' modificare
l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente [...]
qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che
modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso»;
i bilanci delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A.
relativi all'anno 2005 non sono ancora disponibili;
l'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995, prevede che tra i compiti trasferiti
all'Autorita' vi e' quello di determinare, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della
legge n. 10/1991, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche
minori;
con deliberazione n. 288/05 l'Autorita' ha modificato, a valere dal 1° gennaio
2006, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota
di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di
acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica, di
cui alla deliberazione n. 182/00;
successivamente alla deliberazione n. 288/05 alcune imprese elettriche minori
hanno evidenziato l'esistenza di un consistente disallineamento tra la copertura
finanziaria garantita dalle aliquote di integrazione erogate a titolo di acconto
e i costi sostenuti dalle medesime imprese per l'approvvigionamento del
combustibile, in particolare in relazione all'anno 2005;
la copertura dei costi di combustibile sostenuti dalle imprese elettriche minori
e' garantita in primo luogo dalle componenti tariffarie definite dall'Autorita'
e applicate ai prelievi di energia elettrica da parte dei clienti finali ai
sensi del testo integrato e, in via residuale, dall'integrazione tariffaria;
come ricordato nella relazione tecnica alla deliberazione n. 288/05, a partire
dai primi bimestri dell'anno 2004, si e' registrato una tendenziale e crescente
divergenza tra la dinamica del parametro Ct e quella del prezzo del gasolio;
gli oneri finanziari connessi all'erogazione del servizio elettrico rientrano
tra i costi riconosciuti ai fini del calcolo
delle integrazioni tariffarie delle imprese elettriche minori; e che
l'adeguamento delle integrazioni erogate a titolo di acconto salvo conguaglio e'
finalizzato anche a contenere il ricorso all'indebitamento da parte delle
imprese elettriche minori, in attesa della definizione delle aliquote definitive
sulla base dell'analisi dei dati di bilancio;
le imprese elettriche minori, ai sensi dell'art. 17 della deliberazione n.
310/01 sono assoggettate all'obbligo di redigere e sottoporre a revisione i
prospetti di cui all'allegato 5 della medesima deliberazione;
le informazioni desumibili dai prospetti di cui al precedente punto sono
rilevanti anche al fine di delimitare in maniera piu' precisa rispetto a quanto
consentito dal bilancio d'esercizio previsto dalla normativa civilistica, i
costi direttamente connessi all'erogazione del servizio elettrico;
le aliquote attualmente erogate a titolo di acconto e salvo conguaglio alle
imprese rientranti nel novero delle imprese elettriche minori, prendono a
riferimento l'aliquota definitiva relativa all'anno 1998;
Ritenuto opportuno:
consentire alle imprese elettriche minori di richiedere l'applicazione a valere
dal 1° gennaio 2005 del meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente
dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai
maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di
energia elettrica introdotto con deliberazione n. 288/05;
che il meccanismo di aggiornamento applicabile a valere dal 1° gennaio 2005
venga definito tenendo conto della dinamica dei prezzi del gasolio a partire
dall'anno 2004;
disporre che le imprese elettriche minori che presentano istanza per accedere al
meccanismo di cui sopra, mettano a disposizione dell'Autorita' la documentazione
a questa necessaria al fine di accertare e verificare la sussistenza delle
esigenze di maggiore integrazione, erogate a titolo di acconto; e che in
particolare tra detta documentazione rientrino anche i bilanci certificati per
gli anni fino al 2005 e successivi, inclusivi dei prospetti di informazione
patrimoniale ed economica previsti dalla deliberazione dell'Autorita' n. 310/01;
che il riconoscimento della maggiore integrazione derivante dai meccanismi
previsti dal presente provvedimento, con riferimento a ciascuna impresa
elettrica minore interessata, abbia termine con l'approvazione delle aliquote
definitive di integrazione tariffaria relative all'anno 2005;
Delibera:
1. In alternativa a quanto disposto ai punti 1, 2 e 4 della deliberazione n.
288/05, ciascuna impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.A., puo'
presentare alla Cassa istanza per la rideterminazione dell'integrazione
tariffaria erogata a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere dal 1°
gennaio 2005, secondo le modalita' di cui al presente provvedimento.
2. Con effetto a partire dal secondo bimestre dell'anno 2005, la quota parte
dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto a ciascuna
impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.A., relativa ai maggiori
costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia
elettrica (di seguito: componente combustibile) e' aggiornata dalla Cassa, su
base bimestrale, applicando la variazione percentuale dell'indice Giem,
registrata nel bimestre precedente, qualora detta variazione risulti maggiore
del 2%, in aumento o diminuzione, rispetto al valore
dell'indice Giem preso precedentemente a riferimento.
3. Al solo fine dell'applicazione di quanto previsto dai punti 2 e 4 della
presente deliberazione, l'indice Giem pone a base 100 la media bimestrale dei
prezzi medi mensili del gasolio auto, come riportati nelle statistiche della
Direzione generale dell'energia e le risorse minerarie del Ministero delle
attivita' produttive, registrati nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2003.
4. Per il primo bimestre dell'anno 2005, la Cassa adegua, per ciascuna impresa
elettrica minore interessata, la componente combustibile definitiva approvata
relativa all'esercizio 1998 per un coefficiente di adeguamento pari a 2,14. Il
coefficiente di adeguamento viene rideterminato, salvo quanto previsto al
successivo punto 11, in occasione della definizione delle aliquote definitive di
integrazione tariffaria relative ad anni successivi al 1998.
5. La maggiore integrazione tariffaria, calcolata secondo quanto previsto dai
precedenti punti 2, 3 e 4 della presente deliberazione, e' erogata a titolo di
acconto e salvo conguaglio.
6. Ai fini della verifica del disallineamento tra la copertura finanziaria
garantita dalle aliquote di integrazione erogate sulla base della normativa in
vigore antecedentemente la data di pubblicazione della presente deliberazione e
i costi sostenuti, l'impresa che presenta l'istanza di cui al punto 1, invia
all'Autorita', entro trenta giorni dalla presentazione della medesima istanza e
laddove non vi abbia gia' provveduto, la seguente documentazione relativa agli
anni 2003, 2004 e 2005:
a) i bilanci di esercizio certificati ed i prospetti recanti le informazioni
patrimoniali ed economiche, redatti ai sensi dell'art. 17 della deliberazione n.
310/01, anch'essi accompagnati dalle relative relazioni di certificazione;
b) le informazioni relative al servizio erogato e al combustibile consumato per
l'erogazione del servizio elettrico, ivi comprese le fatture del combustibile
acquistato, con separata evidenza degli oneri relativi al trasporto, le
certificazioni UTF sul combustibile acquistato e le certificazioni UTF
sull'energia elettrica prodotta, come indicato nella modulistica predisposta
dalla direzione tariffe dell'Autorita' e da questa resa disponibile entro cinque
giorni
lavorativi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.
7. Qualora alla scadenza prevista al punto precedente, la documentazione di cui
al punto 6, lettera a), afferente all'anno 2005 non sia disponibile, l'impresa
elettrica minore interessata e' tenuta ad inviare all'Autorita' il bilancio di
esercizio certificato relativo all'anno 2005 entro dieci giorni dalla sua
approvazione e, secondo la tempistica prevista dalla deliberazione n. 310/01, i
prospetti con le informazioni patrimoniali ed economiche redatti ai sensi
dell'art. 17 della medesima deliberazione, accompagnati dalla relativa relazione
di certificazione.
8. Con riferimento a ciascuna impresa elettrica minore interessata, gli effetti
del presente provvedimento cessano con l'approvazione delle aliquote definitive
di integrazione tariffaria relative all'anno 2005, ovvero in sede di
approvazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli
anni successivi al 1998 e anteriori al 2005 qualora risultino comunque superati
i presupposti sulla base dei quali il presente provvedimento viene
emanato.
9. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 20 aprile 2006
Il presidente: Ortis