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Deliberazione 20 aprile 2006
Autorità per la energia elettrica e il gas. Disposizioni in materia di modalita' di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. (Deliberazione n. 86/06).
(GU n. 119 del 24-5-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 aprile 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, recante attuazione della
direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica (di
seguito: l'Autorita) 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n.
281/05);
la lettera di Federutility in data 14 aprile 2006, prot. n. 735/06/E/e/UZ;
la lettera della societa' Enel Spa in data 20 aprile 2006, prot. n. 129;
Considerato che:
con la deliberazione n. 281/05 l'Autorita' ha stabilito condizioni per
l'erogazione del servizio di connessione alle reti
elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo
di connessione di terzi;
il combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3.1, e di cui
all'art. 14, comma 14.7, della deliberazione n. 281/05, stabilisce che, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della predetta deliberazione, i gestori
di rete interessati pubblichino e trasmettano all'Autorita' le modalita' e le
condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione di cui
all'art. 3 della medesima deliberazione (di seguito: modalita' e condizioni
contrattuali);
con le lettere sopra richiamate e' stata rappresentata all'Autorita' l'esigenza
di differire di almeno trenta giorni il
termine di cui al precedente alinea, per consentire la finalizzazione delle
modalita' e condizioni contrattuali nell'ottica di assicurare condizioni di
erogazione del servizio di connessione non discriminatorie;
Ritenuto che sia opportuno:
differire di trenta giorni il termine per la trasmissione all'Autorita' delle
modalita' per l'erogazione del servizio di
connessione alle reti elettriche, di cui all'art. 14, comma 14.7, della
deliberazione n. 281/05, al fine di consentire opportune azioni di coordinamento
tra le diverse imprese distributrici finalizzate all'adozione di modalita' e
condizioni contrattuali che non determinino situazioni di discriminazione
nell'erogazione del servizio di connessione;
Delibera:
1. Di differire di trenta giorni il termine di cui all'art. 14, comma 14.7,
della deliberazione n. 281/05.
2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore con decorrenza dalla data
della sua pubblicazione.
Milano, 20 aprile 2006
Il presidente: Ortis