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 Deliberazione 27 aprile 2006

 

Autorità per la energia elettrica e il gas. Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04, per gli impianti di utenza nuovi. (Deliberazione n. 87/06).

 

(GU n. 119 del 24-5-2006)


 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 aprile 2006;
Visti:
la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 marzo 2004, n. 40/04, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04);
la deliberazione dell'Autorita' 20 settembre 2005, n. 192/05 (di seguito: deliberazione n. 192/05);
la deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2006, n. 42/06 (di seguito: deliberazione n. 42/06);
il documento per la consultazione 1° marzo 2006 «Modifiche al regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi (deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04)» (di seguito: documento per la consultazione);


Considerato che:
con la deliberazione n. 40/04 l'Autorita' ha emanato il regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);

al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ne ha previsto l'attuazione fissando l'avvio degli accertamenti per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre 2004, con possibilita' di differimento al 1° luglio 2005;
per superare i disagi segnalati da clienti finali nell'attivazione della fornitura di gas, resi ancor piu' gravi dall'imminente inizio della stagione invernale, e per tenere conto delle segnalazioni delle associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonche' delle associazioni di categoria degli installatori, l'Autorita' ha provveduto con la deliberazione n. 192/05:
ad emanare d'urgenza disposizioni transitorie, valide fino al 30 settembre 2006, che consentissero l'attivazione della fornitura di gas ai clienti finali anche in attesa dell'effettuazione dell'accertamento documentale;
ad avviare un'istruttoria conoscitiva volta ad accertare l'adeguatezza dei comportamenti messi in atto dai distributori e dai  venditori di gas per l'attuazione della deliberazione n. 40/04;

ad istituire un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare eventuali semplificazioni al regolamento che ne facilitassero l'attuazione;
il resoconto in esito all'istruttoria conoscitiva di cui sopra, approvato e pubblicato con la deliberazione n. 42/06, ha evidenziato risultati di tutto rilievo per il primo anno termico di attuazione della deliberazione n. 40/04 ed in particolare come piu' di 77.000 impianti di utenza a gas nuovi siano stati attivati a seguito di accertamento documentale con esito positivo;
al gruppo di lavoro, avviato in data 3 novembre 2005, hanno partecipato il Ministero delle attivita' produttive, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, il Comitato italiano gas, le associazioni dei distributori e dei venditori di gas, le associazioni degli installatori, gli ordini ed i collegi professionali;
l'attivita' del gruppo di lavoro ha evidenziato l'opportunita' che le eventuali modifiche alla deliberazione n. 40/04 fossero comunque adottate a seguito di un'ampia consultazione di tutti i soggetti interessati;
l'Autorita' ha pertanto emanato in data 1° marzo 2006, tenuto conto anche degli esiti dell'attivita' del gruppo di lavoro, il documento per la consultazione che propone modifiche al regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza limitatamente agli impianti di utenza a gas nuovi;
le osservazioni inviate in merito al documento per la consultazione hanno evidenziato un ampio consenso sulle proposte di:

rafforzare il ruolo dei comuni sia mediante un'informazione tempestiva ai comuni stessi dei casi nei quali l'accertamento documentale sia stato impedito per mancato invio della documentazione completa sia mediante il riconoscimento ai comuni di un contributo per ogni verifica diretta su impianti di utenza con accertamento impedito;
una migliore definizione del ruolo dell'accertatore mediante la predisposizione da parte del Comitato italiano gas (di seguito: Cig) di linee guida alle quali debbano attenersi gli accertatori incaricati dai distributori per le attivita' di accertamento previste dalla deliberazione n. 40/04;
una semplificazione degli allegati alla deliberazione n. 40/04 mediante l'adozione di un unico allegato da sottoscrivere da parte del cliente finale e di un unico allegato da sottoscrivere da parte dell'installatore;
prevedere la negazione della fornitura di gas nel solo caso di esito negativo dell'accertamento documentale e la sospensione della fornitura di gas nel solo caso in cui l'installatore comunichi al distributore l'esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalita' delle apparecchiature installate;

le associazioni dei distributori e dei venditori di gas hanno richiesto di:
elevare l'importo riconosciuto alle imprese di distribuzione nel caso di accertamento impedito, dato che l'importo proposto risulta inadeguato per la copertura dei costi conseguenti all'attuazione delle proposte indicate nel documento di consultazione;
disincentivare i casi di accertamento impedito mediante:

a) l'innalzamento degli importi addebitati al cliente finale rispetto a quelli previsti in caso di effettuazione dell'accertamento;
b) l'aumento del contributo riconosciuto al comune nel caso di verifica diretta su un impianto di utenza con accertamento impedito;
c) l'indicazione esplicita nella comunicazione ai clienti finali che richiedano l'attivazione della fornitura del fatto che, in caso di accertamento impedito, oltre all'importo previsto per l'effettuazione dell'accertamento verra' loro addebitato il costo della verifica diretta da parte del comune;
prevedere che il tempo per l'attivazione della fornitura di gas decorra per il distributore, anziche' dalla data di ricevimento della richiesta dell'attivazione della fornitura di gas da parte di un venditore, dalla data di ricevimento della documentazione minima per l'individuazione del cliente finale e dell'installatore interessati, intendendosi per tale documentazione minima l'allegato A, o C, e l'allegato B, o D, stante il fatto che il distributore deve comunque
attendere che gli pervenga tale documentazione per avviare la pratica di attivazione della fornitura di gas;
prevedere che la richiesta di attivazione della fornitura venga annullata da parte del distributore qualora, dopo un congruo periodo di tempo, non sia pervenuta a quest'ultimo almeno la documentazione minima di cui sopra, ai fine di ridurre l'elevato numero di pratiche in sospeso data anche la possibilita' che piu' venditori richiedano l'attivazione della fornitura di gas per uno stesso cliente finale;
alcune associazioni dei distributori e dei venditori di gas hanno segnalato:
la loro contrarieta' alla previsione di accertamenti impediti, che non fossero limitati ad una fase transitoria, stante il rischio che tale modalita' di accertamento possa diventare la prassi usuale, in contrasto con le finalita' della deliberazione n. 40/04, vanificando in tal modo gli sforzi messi in atto dalle imprese per dare piena attuazione al regolamento;

la necessita' di prevedere tempi piu' lunghi di quelli proposti nel documento per la consultazione per l'attuazione delle modifiche, prevedendone l'implementazione non prima del 1° aprile 2007 al fine di assicurare alle imprese tempi adeguati per le necessarie modifiche sia di tipo organizzativo che informatico;
un'associazione dei distributori e dei venditori di gas ha condiviso:
la proposta dell'Autorita' di prevedere accertamenti impediti, se pure come modalita' residuale e non limitata ad una fase transitoria, stante il fatto che difficilmente tutti i clienti finali saranno in grado di produrre nei tempi previsti dalla deliberazione n. 40/04 la documentazione completa, con il conseguente rischio per alcuni clienti finali della mancata attivazione della fornitura di gas per mera incompletezza della documentazione inviata;

l'attuazione delle modifiche a far data dal 1° ottobre 2006, ritenendo congruo il tempo concesso, ma richiedendo una precisa regolazione per le pratiche pregresse per le quali fosse gia' avvenuta l'attivazione della fornitura di gas e non fosse ancora pervenuta la documentazione completa;
alcune associazioni degli installatori hanno condiviso le proposte di semplificazione alla deliberazione n. 40/04 ed in particolare degli allegati alla stessa deliberazione, evidenziando la necessita' di evitare qualsiasi personalizzazione da parte di distributori e venditori di gas del modulo da sottoscrivere da parte dell'installatore al fine di assicurarne la facile reperibilita', anche tramite il sito internet dell'Autorita';
un'associazione dei consumatori ha evidenziato la necessita' di evitare, con le modifiche alla deliberazione n. 40/04, un rimbalzo di responsabilita' tra i vari soggetti coinvolti ed il rigore solo formale nell'attuazione del regolamento per contrastare la diffusa disapplicazione della legge n. 46/1990;
sono necessari ulteriori approfondimenti sulle disposizioni riguardanti l'accertamento della sicurezza degli impianti di utenza in servizio, per le quali non si puo' comunque prevedere l'entrata in vigore prima della pubblicazione da parte dell'Uni dalla norma tecnica che definisce le modalita' di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumita';


Ritenuto che:
risulti confermata la validita' dell'impianto della deliberazione n. 40/04, stanti i significativi risultati ottenuti nel primo anno termico di attuazione di tale provvedimento come anche evidenziato dal resoconto in esito all'istruttoria conoscitiva, approvato e pubblicato con la deliberazione n. 42/06;
l'attivazione della fornitura di gas ad impianti di utenza nuovi debba quindi avvenire di norma solo dopo l'effettuazione con esito positivo dell'accertamento documentale da parte del distributore secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 40/04;

sia tuttavia opportuno prevedere, se pure come modalita' residuale, accertamenti impediti nei casi di mancato invio della  documentazione completa entro i termini stabiliti dal regolamento che non siano limitati ad una fase transitoria, stante il fatto che il numero dei clienti finali che non fanno pervenire al distributore la documentazione completa nei termini stabiliti dal regolamento e' in diminuzione ma difficilmente potra' annullarsi, comportando quindi, anche se per un limitato numero di clienti finali, il rischio di non potere ottenere la fornitura di gas per mera incompletezza della documentazione inviata;
sia peraltro opportuno disincentivare l'attivazione della fornitura di gas in assenza di accertamento documentale prevedendo, nel caso di accertamento impedito per mancato invio della documentazione completa, che:
il distributore informi tempestivamente il comune interessato affinche' quest'ultimo possa provvedere all'effettuazione di verifiche dirette degli impianti di utenza per i quali l'accertamento sia risultato impedito;
sia riconosciuto al comune un contributo pari a 60 euro anche per la verifica diretta di tali impianti di utenza;
sia opportuno, al fine di incentivare comportamenti virtuosi da parte del cliente finale, che quest'ultimo sia preventivamente informato, sia all'atto della richiesta di preventivo per un nuovo allaccio sia all'atto della richiesta di attivazione della fornitura di gas, di quanto indicato al precedente alinea;
sia necessario che il Cig provveda a predisporre linee guida alle quali debbano attenersi gli accertatori incaricati dai distributori per le attivita' di accertamento previste dalla deliberazione n. 40/04, a completamento delle linee guida gia' predisposte per la corretta compilazione degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformita' di cui alla legge n. 46/1990, al fine di favorire comportamenti omogenei da parte degli accertatori;
sia opportuno prevedere l'utilizzo di un unico allegato da sottoscrivere da parte del cliente finale e di un unico allegato da sottoscrivere da parte dell'installatore; che sia altresi' opportuno, al fine di evitare confusioni in fase di attuazione del regolamento, denominare tali allegati con un nuovo nome e precisamente come allegato H il nuovo modulo a firma del cliente finale e come allegato I il nuovo modulo a firma dell'installatore;
sia opportuno limitare la negazione della fornitura di gas al solo caso di esito negativo dell'accertamento documentale e la sospensione della fornitura di gas al solo caso in cui l'installatore comunichi al distributore l'esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalita' delle apparecchiature installate, dato che solo in questi casi vi sono riscontri oggettivi di un pericolo per il cliente finale e per la pubblica incolumita';
sia opportuno, in accoglimento delle richieste formulate in sede di consultazione, prevedere che:
la comunicazione ai clienti finali che richiedano l'attivazione della fornitura evidenzi in modo esplicito che, in caso di accertamento impedito, oltre all'importo previsto per l'effettuazione dell'accertamento verra' addebitato al cliente finale il costo della verifica diretta da parte del comune;
il tempo per l'attivazione della fornitura di gas decorra dalla data di ricevimento della documentazione minima per l'individuazione del cliente finale e dell'installatore interessati, al fine di semplificare per i distributori le modalita' di computo del tempo di attivazione della fornitura di gas;
la richiesta di attivazione della fornitura venga annullata da parte del distributore qualora, dopo un congruo periodo di tempo, non sia pervenuta a quest'ultimo almeno una documentazione minima che consenta l'individuazione del cliente finale e dell'installatore interessati, al fine di ridurre l'onere di conservazione di un significativo numero di pratiche in sospeso anche per la possibilita' che piu' venditori possano richiedere l'attivazione della fornitura per uno stesso cliente finale;
sia opportuno prevedere l'avvio dell'attuazione delle modifiche alla deliberazione n. 40/04 relative agli impianti di utenza nuovi a far data dal 1° aprile 2007 in considerazione sia dei possibili impatti organizzativi derivanti dalla loro implementazione sia dell'opportunita' che tale avvio non coincida con l'inizio della prossima stagione invernale;
sia quindi opportuno, per evitare la contemporaneita' dell'avvio dell'attuazione delle modifiche sugli impianti di utenza nuovi e dell'entrata in vigore del Titolo IIII del regolamento relativo ad impianti di utenza riattivati e modificati, prevedere:
il differimento al 1° aprile 2008 dell'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza riattivati e modificati;
il rinvio ad un successivo provvedimento dell'Autorita' per l'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza in servizio;
sia opportuno definire puntualmente le procedure che i distributori che si siano avvalsi delle disposizioni transitorie
introdotte dalla deliberazione n. 192/2005 debbano seguire per finalizzare le pratiche pregresse per le quali fosse gia' stata attivata la fornitura di gas ma non fosse ancora pervenuta la documentazione completa, prevedendo in particolare tempi e modalita' con le quali il distributore debba preavvertire i clienti finali prima di classificare i relativi impianti di utenza come con accertamento impedito;
non sia opportuno, al fine di non gravare i clienti finali di ulteriori costi ingiustificati, dare seguito alle richieste avanzate da alcuni soggetti interessati di:

elevare l'importo riconosciuto alle imprese di distribuzione nel caso di accertamento impedito, dato che si ritiene l'importo proposto pari a 15 euro adeguato per la copertura di tutti i costi conseguenti all'attuazione delle disposizioni previste dalle modifiche in caso di accertamento impedito, anche in considerazione delle semplificazioni introdotte rispetto alle proposte contenute nel documento per la consultazione;
elevare gli importi riconosciuti per l'effettuazione degli accertamenti, stante il fatto che si ritengono congrui gli importi gia' previsti dal regolamento e tali da assicurare una piena attuazione della deliberazione n. 40/04.


Delibera:
1. Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
18 marzo 2004, n. 40/04:
a. all'art. 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni con conseguente modifica dell'ordine alfabetico delle definizioni:

«attivazione della fornitura» e' l'avvio dell'alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione con gruppo di misura che non comporti modifica dell'impianto di derivazione di utenza;
«dichiarazione di conformita» e' il documento che l'installatore dell'impianto, ove previsto dalla legge 5 marzo 1990,
n. 46 (di seguito: legge n. 46/90), deve rilasciare al committente al termine del lavoro, dopo aver verificato che l'impianto e' stato eseguito a regola d'arte; e' costituita da due elementi: il modello ministeriale, conforme al decreto ministeriale 20 febbraio 1992, gli allegati obbligatori ed eventuali allegati facoltativi, come indicati nello stesso decreto;
b. all'art. 1, comma 1, la definizione di «impianto di distribuzione» e' sostituita dalla seguente definizione:
«impianto di distribuzione» e' una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali e' esercitata
l'attivita' di distribuzione; l'impianto di distribuzione e' costituito dall'insieme dei punti di consegna e/o dei punti di
interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione e' gestito da un unico distributore;
c. all'art. 1, comma 1, viene cassata la seguente definizione con conseguente modifica dell'ordine alfabetico delle definizioni:
«nuovo allaccio» e' l'avvio dell'alimentazione del punto di consegna; non comprende i subentri immediati e l'attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas; comprende l'attivazione della fornitura ad impianti di utenza nuovi ai quali sia stata sospesa la fornitura ai sensi del comma 1 6.10;
d. all'art. 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«2.1. Il presente regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.»;
e. all'art. 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente comma:

«2.2. L'accertamento e' effettuato dal distributore esclusivamente su una delle seguenti documentazioni, in alternativa tra di loro, e secondo quanto previsto dal regolamento:
a) attestazione:
(i) di cui all'allegato B o D, completa di tutti i documenti richiesti nei medesimi allegati, per richieste di attivazione
pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007;
(ii) di cui all'allegato I, completa di tutti i documenti richiesti nel medesimo allegato, per richieste di attivazione
pervenute al venditore a partire dal 1° aprile 2007;
b) copia della dichiarazione di conformita';
c) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'Uni che definisce le modalita' di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumita' di cui all'art. 26.
Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui sopra entro sessanta giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione stessa con esclusione degli impianti nuovi e degli impianti riattivati di cui all'art. 22 e di cui al comma 23.2, per i quali rispetta i tempi massimi fissati dalla deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito:
deliberazione n. 168/04) per l'attivazione della fornitura.»;
f. all'art. 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma:
«2.4. L'accertamento ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente, fatta salva la sostituzione della copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'installatore, ove richiesta, con una copia della visura camerale riportante le stesse informazioni e fermo restando che, qualora fossero decorsi i termini di validita' del certificato presentato, l'installatore dichiari, in calce alla copia del certificato, che quanto indicato nello stesso alla data della dichiarazione medesima non e' variato.

Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia positivo, il distributore ne da' comunicazione scritta al cliente finale entro trenta giorni solari dalla data di effettuazione dell'accertamento con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applica il Titolo II e degli impianti di utenza per i quali si applica l'art. 22 e il comma 23.2. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia negativo, il distributore attua quanto previsto dal presente regolamento in funzione dello stato dell'impianto di utenza per il quale e' stato effettuato l'accertamento.»;
g. all'art. 2, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
«2.5. Il distributore, nel caso in cui sia impossibilitato a sospendere la fornitura di gas in attuazione del presente
regolamento, ne informa tempestivamente, mediante segnalazione scritttta, il comune e la Asl territorialmente competenti, fornendo altresi' gli estremi del cliente finale e dell'installatore interessati.»:
h. all'art. 4, comma 1, le parole «ne da' informazione agli ordini e ai collegi professionali» sono sostituite dalle parole «ne da' preventiva informazione agli ordini e ai collegi professionali»;

i. all'art. 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«7.1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti Uni e Cei, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente.»;
j. all'art. 7, comma 2, le parole «in materia di sicurezza precisando altresi' i casi nei quali e' obbligatoria» sono sostituite dalle parole «in materia di sicurezza e per il loro accertamento, specificando nelle stesse i casi nei quali secondo la legge e' obbligatoria»;
k. all'art. 7, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
«7.3 Nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano linee guida predisposte dal Cig.»;

l. all'art. 8, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:

«8.2. Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applicano i Titoli II e III, con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21, ai fini della copertura dei costi di effettuazione degli accertamenti il distributore addebita al venditore, per ogni accertamento effettuato e per ogni accertamento che sia risultato impedito ai sensi del comma 16.11 ed ai sensi dei comma 18.3, lettere e) e f), l'importo unitario di cui al precedente comma in funzione della tipologia di impianto di utenza per il quale viene richiesta l'attivazione della
fornitura; il venditore non puo' addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.
8.3. Per ogni accertamento che risulti impedito a causa della mancata ricezione della documentazione richiesta dal distributore nei tempi previsti dal presente regolamento viene riconosciuto al distributore stesso un importo unitario al netto delle imposte e comprensivo di ogni costo pari a euro 15,00 (quindici).»;
m. all'art. 8, il comma 6 e' sostituito dal seguente comma:

«8.6. I costi di cui ai commi 8.2, 8.3 e 8.4 sono riconosciuti al distributore a condizione che:
a) gli accertamenti siano stati effettuati nel rispetto di quanto indicato al comma 2.3;
b) gli accertamenti siano stati impediti e per ciascuno di essi il distributore abbia inviato:
(i) per gli impianti di utenza a cui si applica il Titolo II, la comunicazione scritta al comune competente per territorio e al cliente finale di cui al comma 11.7;
(ii) per gli impianti di utenza a cui si applica il Titolo IV, la richiesta di documentazione di cui al comma 27.2 e la notifica al comune competente per territorio e al cliente finale di cui al comma 27.3, lettera b).»:
n. all'art. 8, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi:
«8.9. Nel caso di impianti di utenza per i quali l'accertamento sia risultato impedito ai sensi del comma 16.11, il distributore versa gli importi di cui al comma 8.1, al netto degli importi di cui al comma 8.3, con cadenza trimestrale, entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, nel Conto per la qualita' dei servizi gas istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico, secondo modalita' definite dalla stessa Cassa Conguaglio del Settore Elettrico entro il 30 settembre 2006.
8.10. Il distributore addebita al venditore l'importo di euro 60,00 (sessanta) per ogni eventuale verifica effettuata dal comune su un impianto di utenza per il quale l'accertamento sia risultato impedito ai sensi del comma 16.11 e del comma 18.3, lettere e) e f), e che sia stata comunicata dallo stesso comune al distributore ai sensi del comma 14.4. Il venditore addebita tale importo al cliente finale interessato.»;
o. all'art. 9, comma 2, lettera a), le parole «con cui identifica la porzione di impianto di distribuzione» sono sostituite dalle parole «con cui identifica l'impianto di distribuzione»;
p. all'art. 9, comma 2, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere:
«j) il codice con cui identifica la richiesta di attivazione;
k) il codice con cui identifica il venditore che ha richiesto l'attivazione della fornitura.»;
q. all'art. 9, comma 3, le parole «per ogni impianto di distribuzione o porzione di impianto di distribuzione» sono
sostituite dalle parole «per ogni impianto di distribuzione»;
r. all'art. 11, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera:
«c) a partire dal 1° aprile 2007 al cliente finale nei soli casi di esito negativo dell'accertamento o di sospensione della fornitura di gas.»;
s. all'art. 11, comma 2, le parole «il distributore comunica all'Autorita' per ogni impianto di distribuzione o porzione di impianto di distribuzione gestito e per l'anno termico di riferimento» sono sostituite dalle parole «il distributore comunica all'Autorita' per ogni impianto di distribuzione gestito e per le richieste di attivazione pervenute nell'anno termico precedente a quello in cui avviene la comunicazione»;
t. all'art. 11, comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente lettera:
«g) il numero delle richieste di attivazione della fornitura di gas agli impianti di utenza soggetti al presente regolamento, distinti per stato e tipologia di impianto di utenza.»;

u. all'art. 11, comma 5, lettera a) le parole «degli impianti di utenza accertati;» sono sostituite con le parole «degli impianti di utenza accertati, indicando altresi', in caso di esito negativo, gli estremi dell'installatore interessato;»;
v. all'art. 11, il comma 6 e' sostituito dal seguente comma:
«11.6. Almeno trenta giorni solari prima dell'avvio degli accertamenti il distributore pubblica nel proprio sito internet,
direttamente o tramite collegamento ad altro sito, in una sezione facilmente accessibile individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore":
a) un facsimile degli allegati A, B, C e D, ove ancora applicabili, con l'indicazione per ciascuno di essi dei casi per i quali devono essere utilizzati, e riportando la dicitura "Allegati da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007";
b) un facsimile dell'allegato F, riportando la dicitura "Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al distributore a partire dal 1° aprile 2007";
c) un fac-simile degli allegati H ed I, riportando la dicitura "Allegati da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dal 1° aprile 2007";

d) un facsimile dell'allegato E, con l'indicazione dei casi per i quali deve essere utilizzato;
e) il recapito al quale fare pervenire la documentazione richiesta per l'effettuazione dell'accertamento.
Il distributore pubblica altresi' nella sezione individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore" la data dalla quale applica le disposizioni transitorie di cui ai commi 18.2 e 18.3, nei caso abbia deciso di avvalersene.»;
w. all'art. 11, il comma 7 e' sostituito dal seguente comma:
«11.7. A partire dal 1° aprile 2007 e tenuto conto di quanto previsto dal comma 18.3, lettere e) e f), il distributore nei casi di accertamento impedito di cui al comma 16.11 comunica tempestivamente per iscritto:
a) al comune territorialmente competente i dati identificativi degli impianti di utenza, indicando altresi' gli estremi
dell'installatore interessato e richiamando la facolta' del comune di richiedere i contributi ai sensi all'art. 14;
b) ad ogni cliente finale interessato che l'accertamento del suo impianto e' stato impedito per mancato ricevimento della documentazione entro i termini previsti dal regolamento e che pertanto il distributore ha provveduto ad informarne il comune che potra' effettuare una verifica diretta sui suo impianto con un costo a suo carico di 60 (sessanta) euro.

Copia della comunicazione di cui alla precedente lettera b) viene trasmessa, anche per via informatica, al venditore interessato.»;
x. all'art. 11, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:
«11.8. Per richieste di preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento, che ricada nell'ambito di applicazione del presente regolamento, pervenute al distributore da un soggetto diverso da un venditore a partire dal 1° aprile 2007, il distributore stesso invia copia dell'allegato F insieme al preventivo.
11.9. Entro ii 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2007, il distributore comunica all'Autorita' la ragione sociale dei venditori, diversi dall'eventuale venditore collegato, per i quali nell'anno solare precedente il tempo effettivo medio annuo di attivazione della fornitura per le richieste di attivazione che ricadano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sia risultato maggiore del 50% rispetto a quello dell'eventuale venditore collegato. Nella comunicazione all'Autorita' il distributore fornisce altresi' le motivazioni di tale scostamento. Il tempo effettivo medio annuo di attivazione della fornitura di cui sopra e' calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle attivazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico di qualita' definito ai sensi del Testo integrato della qualita' dei servizi gas approvato con la deliberazione n. 168/04 sia delle attivazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui all'art. 52, comma 52.1, lettera c), del medesimo Testo integrato.»;
y. all'art. 13, il comma 1, e' sostituito dal seguente comma:
«13.1. Il venditore:
a) pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come «accertamenti della sicurezza post contatore»:
(i) un facsimile degli allegati A, B, C e D, ove ancora applicabili, con l'indicazione per ciascuno di essi dei casi per i quali devono essere utilizzati, e riportando la dicitura "Allegati da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007";
(ii) un fac-simile dell'allegato F, riportando la dicitura "Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori
pervenute al venditore a partire dal 1° aprile 2007";

(iii) un fac-simile degli allegati H ed I, riportando la dicitura "Allegati da utilizzarsi solo per richieste di attivazione
della fornitura pervenute al venditore a partire dal 1° aprile 2007";
b) per richieste di attivazione della fornitura pervenute fino al 31 marzo 2007, informa il cliente finale, all'atto della richiesta di attivazione di fornitura, di quanto previsto dal presente regolamento fornendo allo stesso:
(i) la procedura che deve seguire per l'attivazione della fornitura di gas;
(ii) i moduli A, B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;
(iii) il recapito del distributore al quale fare pervenire la documentazione, prevista dalla procedura di cui al precedente punto (i), ai fini dell'attivazione della fornitura;
c) per richieste di attivazione della fornitura pervenute a partire dal 1° aprile 2007, informa il cliente finale, all'atto della richiesta di attivazione di fornitura, di quanto previsto dal presente regolamento fornendo allo stesso:
(i) l'allegato G;
(ii) l'allegato H, gia' compilato nella sezione di propria competenza;
(iii) una copia dell'allegato I;

(iv) il recapito indicato dal distributore al quale fare pervenire la documentazione da sottoporre ad accertamento;
d) a partire dal 1° ottobre 2004 ed entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, fornisce con giusta evidenza ad ogni proprio cliente finale informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all'impianto di utenza;
e) il venditore fornisce la documentazione di cui alle precedenti lettere b) e c), in alternativa ed a scelta del richiedente l'attivazione della fornitura:
(i) tramite sportello, se esistente;
(ii) tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della
fornitura, mediante posta prioritaria e, a partire dal 1° ottobre 2006, anche mediante fax o posta elettronica.»;
z. all'art. 13, comma 2, le parole «con impianto di utenza che non sia destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali» sono sostituite dalle parole «con impianto di utenza per il quale si applica il presente regolamento»;
aa. all'art. 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«13.3. Per richieste il preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento, che ricada nell'ambito di applicazione del presente regolamento, pervenute al venditore a partire dal 1° aprile 2007, il venditore stesso invia copia dell'allegato F insieme al preventivo.
13.4. Il venditore nei casi di accertamento impedito di cui al comma 16.11 riporta nella prima bolletta utile del cliente finale interessato la dicitura "Le segnaliamo che il suo impianto di utenza e' stato attivato senza che il distributore abbia potuto accertare la documentazione di legge. Di cio' e' stato informato il suo comune che potrebbe effettuare un sopralluogo per la verifica diretta del suo impianto con un costo a suo carico di 60,00 (sessanta) euro".»;
bb. all'art. 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:

«14.3. Il comune ha diritto, per ogni anno termico, al contributo unitario di cui al comma 14.1 per un numero massimo di verifiche su impianti di utenza con accertamento positivo pari al 5%, arrotondato all'unita' superiore, del numero di impianti di utenza accertati dal distributore nel comune nell'anno termico precedente e riportati
nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera a). Il comune ha diritto altresi' al contributo unitario di 60 (sessanta) euro per ogni verifica di un impianto di utenza per il quale l'accertamento sia stato impedito ai sensi del comma 16.11 e del comma 18.3, lettere e) e f), e per il quale il distributore abbia inviato la comunicazione di cui al comma 11.7, lettera a).»;
cc. all'art. 15, comma 1, le parole «gli accertamenti relativi ai nuovi allacci di impianti di utenza nuovi» sono sostituite dalle parole «gli accertamenti relativi ad impianti di utenza nuovi»;

dd. all'art. 15, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente lettera:
«a) all'attivazione della fornitura di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas;»;
ee. all'art. 16, comma 1, le parole «In occasione di ogni richiesta di nuovo allaccio di un impianto di utenza nuovo» sono sostituite dalle parole «In occasione di ogni richiesta di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo»;
ff. all'art. 16, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti commi:
«16.5. Fino al al 31 marzo 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4.
16.6. A partire dal 1° aprile 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11 e 16.12.
16.7. Per le richieste di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo pervenute al venditore a partire dal
1° aprile 2007 si applica la seguente procedura:

a) il cliente finale richiede l'attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo esclusivamente al venditore con il quale intende stipulare il contratto di fornitura di gas per tale impianto;

b) il venditore invia al distributore per via informatica la richiesta di attivazione della fornitura con la quale, specificando la propria ragione sociale e il proprio indirizzo e-mail, richiede:

i) il codice del punto di riconsegna o, in alternativa, il codice identificativo attribuito dal distributore alla richiesta;
ii) il recapito indicato dal distributore al quale il cliente finale deve inviare o consegnare la documentazione;
c) il distributore fornisce tempestivamente per via informatica al venditore i dati richiesti;
d) il venditore compila la sezione dell'allegato H di propria pertinenza e lo fa pervenire al cliente finale, unitamente
all'allegato G e ad una copia dell'allegato I;
e) il cliente finale compila e firma l'allegato H ricevuto dal venditore nella sezione di propria pertinenza e provvede ad ottenere l'allegato I, unitamente ai documenti richiesti dallo stesso allegato I, compilato e firmato dall'installatore che ha realizzato il suo impianto di utenza;
f) il cliente finale invia o consegna al recapito indicato dal distributore la documentazione di cui al comma precedente;
g) il distributore, nel caso in cui gli pervenga la documentazione di cui alla lettera e) non completa, invia al cliente
finale, e in copia al venditore, comunicazione scritta nella quale indica la parte di documentazione mancante.»;
gg. all'art. 16, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:
«16.8. Il distributore sottopone ad accertamento la documentazione solo nel caso in cui essa sia completa, ossia costituita dagli allegati H ed I e da tutti i documenti richiesti dall'allegato I. Nel caso di esito positivo dell'accertamento su tale documentazione, il distributore attiva la fornitura di gas.
16.9. Nel caso in cui l'accertamento abbia esito negativo, il distributore, almeno due giorni lavorativi prima della eventuale data fissata o concordata con il venditore per l'attivazione della fornitura di gas:
a) invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell'appuntamento, una comunicazione anche per via informatica in cui notifica l'esito negativo dell'accertamento;
b) invia al cliente finale interessato una comunicazione con la quale notifica l'esito negativo dell'accertamento, evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformita' alle norme tecniche vigenti riscontrate, gli segnala la necessita' di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al comma 16.7, lettera e), del presente regolamento in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformita' riscontrate.
16.10. Il distributore computa il tempo di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo a partire dalla data di ricevimento di tutta la seguente documentazione:
a) allegati H ed I, compilati e firmati rispettivamente dal cliente finale e dall'installatore;
b) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali previsti dalla legge n. 46/90 o, in alternativa, copia della visura camerale riportante gli stessi requisiti, ove previsto, tenuto conto di quanto indicato dal comma 2.4.
16.11. Il distributore, qualora abbia ricevuto la documentazione di cui al precedente comma ed entro e non oltre i trenta giorni lavorativi successivi non abbia ricevuto la documentazione completa di cui al precedente comma 16.8:
a) classifica l'accertamento come impedito;
b) attiva la fornitura di gas;
c) non effettua l'accertamento sulla documentazione completa di cui al precedente comma 16.8 qualora essa gli pervenga oltre i trenta giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 16.10.
16.12. Il distributore, qualora non abbia ricevuto la documentazione di cui al comma 16.10 entro e non oltre i novanta giorni solari successivi alla data di ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione della fornitura di cui al comma 16.7, lettera b), annulla tale richiesta di attivazione della fornitura di gas dandone comunicazione per via informatica al venditore interessato.
16.13. Il distributore, qualora gli pervenga segnalazione scritta da parte dell'installatore dell'esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalita' eseguite a seguito dell'attivazione della fornitura, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale, e per conoscenza al relativo venditore, una comunicazione scritta in cui:
a) notifica la segnalazione dell'installatore;
b) segnala la necessita' di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura solo dopo aver provveduto
all'eliminazione delle non conformita' alla legislazione vigente.»;
hh. all'art. 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:

«17.1. A partire dal 1° aprile 2007 il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 9, registra ogni accertamento che sia stato impedito ai sensi del comma 16. 11.»;
ii. all'art. 18, comma 2, le parole «Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non oltre il 30 settembre 2006» sono sostituite dalle parole «Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non oltre il 31 marzo 2007»;
jj. all'art. 18, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente lettera:
«b) l'allegato B, corredato almeno da una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
dell'installatore o da una copia della visura camerale riportante le stesse informazioni, o l'allegato D, compilato e firmato dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza, tenuto conto di quanto indicato dal comma 2.4.»;
kk. all'art. 18, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti commi:
«18.3. Nel caso di applicazione da parte del distributore delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente:
a) il cliente finale e' comunque tenuto a fare pervenire al distributore stesso:
(i) nel caso in cui l'impianto di utenza ricada nel campo di applicazione della legge n. 46/90, copia della dichiarazione di conformita' completa di tutti gli allegati obbligatori per legge;
(ii) nel caso in cui l'impianto di utenza non ricada nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell'installatore in cui attesta sotto la propria responsabilita' di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalita' dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, corredata di tutti gli allegati indicati nel modulo D;

b) il distributore sottopone ad accertamento la documentazione di cui alla precedente lettera a); nel caso di esito positivo dell'accertamento, non sospende la fornitura di gas;

c) il distributore, nel caso di esito negativo dell'accertamento della documentazione di cui alla precedente lettera a), sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
(i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;
(ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformita' alle norme tecniche vigenti riscontrate;
(iii) segnala la necessita' di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui alla precedente lettera a), solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformita' alla legislazione vigente;
d) il distributore, nel caso in cui gli pervenga la documentazione di cui alla lettera a) non completa, e' tenuto ad
inviare al venditore entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione comunicazione scritta nella quale evidenzia in modo esaustivo la parte di documentazione mancante;

e) il distributore, nel caso di richieste di attivazione della fornitura pervenute entro il 31 marzo 2006 e per le quali non gli pervenga la documentazione di cui alla lettera a) completa entro il 31 maggio 2006, e' tenuto ad inviare al cliente finale entro il 31 luglio 2006 una comunicazione scritta con la quale lo informa che qualora non pervenga tale documentazione entro il 30 settembre 2006, il suo impianto di utenza risultera' con accertamento impedito e
pertanto verra' applicato quanto previsto dal presente regolamento per gli accertamenti impediti a far data dal 1° ottobre 2006;
f) il distributore, nel caso di richieste di attivazione della fornitura pervenute entro il 31 marzo 2007 e per le quali non gli pervenga la documentazione di cui alla lettera a) completa entro il 30 maggio 2007, e' tenuto ad inviare al cliente finale entro il 31 luglio 2007 una comunicazione scritta con la quale lo informa che qualora non pervenga tale documentazione entro il 30 settembre 2007, il suo impianto di utenza risultera' con accertamento impedito e
pertanto verra' applicato quanto previsto dal presente regolamento per gli accertamenti impediti a far data dal 1° ottobre 2007.
18.4. Successivamente al 30 giugno 2005 e fino alla pubblicazione da parte dell'Uni della norma tecnica che definisce le modalita' di verifica dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumita' di cui all'art. 26, qualora ii cliente finale non sia in grado di fornire la documentazione di cui al comma 16.4 o di cui al comma 16.7, lettera e), il distributore puo' attivare la fornitura di gas nel caso in cui il cliente finale faccia pervenire al distributore stesso:
a) una richiesta di attivazione della fornitura con la quale il cliente finale, oltre a fornire i propri riferimenti e le
informazioni necessarie per l'individuazione del punto ove attivare la fornitura di gas:
(i) invia in allegato copia della dichiarazione di cui alla seguente lettera b);
(ii) si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore, dopo aver effettuato con esito
positivo le prove di sicurezza e funzionalita', non gli abbia rilasciato la dichiarazione di cui al precedente punto (ii),
sollevando il distributore da ogni responsabilita' per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola;
b) copia di una dichiarazione rilasciata da un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/90 o da un tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera b), che attesti il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumita' definiti all'art. 26; su tale documentazione il distributore non effettua l'accertamento.»;
ll. all'art. 18, il comma 5 e' cassato;
mm. all'art. 19, comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti lettere:
«b) all'attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas, con
esclusione delle riattivazioni per morosita' e delle riattivazioni effettuate a seguito della sospensione della fornitura ad impianti di utenza nuovi effettuate in attuazione del presente regolamento;
c) all'attivazione della fornitura di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas.»;
nn. all'art. 19, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente lettera:
«a) all'attivazione della fornitura di impianti di utenza nuovi;»;
oo. all'art. 21, comma 2, le parole «il distributore attua quanto previsto dai precedenti commi 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7» sono sostituite dalle parole «il distributore attua quanto previsto dal precedente art. 16»;
pp. all'art. 22, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«22.1. Il distributore, nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas sospesa a seguito di modifiche all'impianto di utenza derivanti da richiesta di esecuzione di lavori e nel caso di attivazione della fornitura di un impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas, attua quanto previsto dal precedente art. 16.»;
qq. l'art. 30 e' abrogato;
rr. all'art. 33, il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:
«33.3. Il Titolo III entra in vigore dal 1° aprile 2008.»;
ss. all'art. 33, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma:
«33.4. La data di entrata in vigore del Titolo IV e' definita con successivo provvedimento dell'Autorita'.»;
tt. all'art. 33, comma 5, lettera b), le parole «di cui ai precedenti commi 33.3 e 33.4» sono sostituite dalle parole «di cui al precedente comma 33.3»;
uu. all'art. 33, comma 6, le parole «Nel caso di subentro nella gestione di un impianto di distribuzione o di una porzione di esso» sono sostituite dalle parole «Nel caso di subentro nella gestione di un impianto di distribuzione»;
vv. l'allegato E e' sostituito dal seguente allegato:
«Allegato E (da compilarsi a cura dell'installatore)

Cognome e nome del cliente finale ....

Il sottoscritto .... titolare/legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) .... con sede nel comune di: .... (prov.
....................) tel. .... (tel. portatile: .... e mail: ....) via .... n. .......... partita IVA ...................................
iscritta nel registro delle ditte (regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011) della CCIAA di .... iscritta all'albo imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443) della provincia di .... n. ............... ai sensi della deliberazione n. 40/04 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas

(a) Attesta sotto la propria personale responsabilita' di avere effettuato con esito positivo la prova di tenuta
sull'impianto interno secondo quanto previsto dalla norma tecnica vigente (1): ....
di avere effettuato, nel rispetto della legislazione e delle norme tecniche vigenti, in edificio adibito ad uso (2): industriale civile (3)


NOTE
(1) Barrare la casella e compilare la sezione corrispondente solo in caso di richiesta di riattivazione della fornitura sospesa dal servizio di pronto intervento del distributore a seguito di dispersione di gas rilevata sull'impianto interno. Non compilare la sezione sottostante!
(2) Barrare la casella e compilare la sezione corrispondente solo in caso di richiesta di attivazione della fornitura durante il periodo transitorio di cui all'art. 18 o all'art. 33, comma 5, lettera a), della deliberazione n. 40/04 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Non compilare la sezione soprastante!

(3) Per la definizione «uso civile» vedere decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, art. 1, comma 1.
commercio altri usi ubicato nel comune di .... (prov. ....................) via .... n. .......... opere intese come:
nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria sostituzione di apparecchio installato in modo fisso Allega copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico- professionali (4) o visura camerale nella quale siano riportati i medesimi requisiti.
Data, localita' .... Il dichiarante (timbro e firma ....

(4) Solo per impianti che ricadono nel campo di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46.»;
ww. sono aggiunti i seguenti allegati F, G, H ed I:
«Allegato F
Versione da allegare al preventivo per un nuovo allacciamento

Gentile Cliente,
la presente lettera illustra la procedura che dovra' seguire, dopo la realizzazione dell'allacciamento che ha richiesto, per ottenere celermente e senza disguidi l'attivazione della fornitura di gas.
1) Innanzitutto dovra' affidare i lavori di installazione del Suo impianto di utilizzo del gas (ad esempio l'installazione della caldaia o dell'apparecchio di cottura) a una ditta regolarmente iscritta alla Camera di commercio e, nel caso di impianto in un'abitazione, abilitata ai sensi della legge n. 46/1990 (chieda preventivamente all'installatore la copia dei certificato o della visura, rilasciati dalla Camera di commercio, che attestano tale abilitazione).
2) Una volta installato l'impianto dovra' richiedere l'attivazione della fornitura al venditore di gas con il quale intende stipulare il contratto per la fornitura stessa. Il venditore Le fornira' due moduli, denominati allegato H e allegato I.
3) Dovra' compilare completamente e firmare il modulo allegato H, nella sezione riservata al cliente finale. Con questo modulo, oltre a fornire i dati necessari ad individuare l'impianto da attivare, Lei si impegna a non utilizzare l'impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino a che l'installatore non Le abbia rilasciato la "dichiarazione di conformita'", prevista dalla stessa legge n. 46/90.

Attenzione: dovra' impiegare esclusivamente il modulo allegato H fornitoLe dal venditore altrimenti la fornitura non potra' essere attivata.
4) Il modulo allegato I dovra' essere consegnato all'installatore, che glielo restituira' compilato e con apposti
timbro e firma; non e' indispensabile che l'installatore utilizzi il modulo allegato I fornitoLe dal venditore, ma va bene anche un altro modulo purche' conforme al modello predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1. L'installatore dovra' anche consegnarLe, con il modulo allegato I, la documentazione richiesta dallo stesso allegato I, corrispondente agli "allegati obbligatori alla dichiarazione di conformita'", che comunque l'installatore e' tenuto per legge a consegnarle al termine del proprio lavoro.
5) Dovra' trasmettere i moduli allegato H e allegato I, con la documentazione rilasciata dall'installatore, al recapito indicato sul modulo allegato H nel piu' breve tempo possibile, dato che l'azienda distributrice avviera' la pratica di attivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione. Le suggeriamo pertanto di attivarsi per tempo, onde evitare ritardi nell'attivazione.

6) La documentazione sara' sottoposta ad accertamento dall'azienda distributrice per verificare se l'impianto a cui
attivare la fornitura di gas e' stato installato nel rispetto delle norme di sicurezza; in caso di esito positivo Le sara' attivata la fornitura, mentre in caso di esito negativo l'azienda distributrice non potra' provvedere all'attivazione della fornitura e Lei dovra' presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, dopo che il Suo installatore avra' provveduto ad eliminare tutte le non conformita' riscontrate e indicate in una apposita comunicazione che Le verra' inviata dalla Sua azienda distributrice; in entrambi i casi Le potranno essere addebitati dal suo venditore di gas Euro 40,00/Euro 50,00/Euro 60,00 2.
7) Se entro trenta giorni lavorativi dalla data di avviamento della pratica di attivazione della fornitura da parte dell'azienda distributrice non perviene a tale azienda tutta la documentazione di cui sopra, ma almeno i moduli allegato H e allegato I, unitamente alla copia del certificato o della visura che attesta l'abilitazione dell'installatore ai sensi della legge n. 46/90 (nei casi richiesti), la fornitura di gas Le verra' attivata comunque, con addebito dell'importo indicato al punto 6). Tuttavia l'azienda distributrice notifichera' al Suo comune di residenza che non e' stato possibile effettuare l'accertamento e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell'impianto da parte dei tecnici incaricati dal comune. In caso di verifica da parte del comune, Le saranno addebitati dal suo venditore di gas ulteriori Euro 60,00, ferma restando la facolta' del comune di richiederLe ulteriori costi connessi alla verifica; La informiamo inoltre che in caso di esito negativo di tale verifica il comune potra', oltre a comminare le sanzioni previste dalla vigente legislazione, imporre all'azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas al Suo impianto.
1 Reperibile sul sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas all'indirizzo www autorita.energia.it.
2 Rispettivamente nel caso di portata termica complessiva del suo impianto di utenza minore o uguale di 34,8 kW (40 euro), maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW (50 euro), maggiore di 116 kW (60 euro).
8) Le raccomandiamo infine di conservare copia di tutta la documentazione di cui sopra inviata all'azienda distributrice da esibire nel caso di successiva verifica in loco del suo impianto da parte dei tecnici incaricati dal comune.
La ringraziamo anticipatamente per la collaborazione fornita ai fini della corretta attuazione della procedura.
Distinti saluti»;

«Allegato G

Versione da trasmettere al cliente finale alla richiesta di attivazione della fornitura
Gentile Cliente,
la presente lettera illustra la procedura che dovra' seguire per ottenere celermente e senza disguidi l'attivazione della fornitura di gas.
1) Unitamente alla lettera Le abbiamo fornito due moduli, denominati allegato H e allegato I: dovra' compilare completamente e firmare il modulo allegato H, nella sezione riservata al cliente finale. Con questo modulo, oltre a fornire i dati necessari ad individuare l'impianto da attivare, Lei si impegna a non utilizzare l'impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino a che l'installatore non Le abbia rilasciato la "dichiarazione di conformita'", prevista dalla stessa legge n. 46/90. Attenzione:
dovra' impiegare esclusivamente il modulo allegato H fornitoLe unitamente alla lettera altrimenti la fornitura non potra' essere attivata.
2) Il modulo allegato I dovra' essere consegnato all'installatore, che glielo restituira' compilato e con apposti
timbro e firma; non e' indispensabile che l'installatore utilizzi il modulo allegato I fornitoLe unitamente alla lettera, ma va bene anche un altro modulo purche' conforme al modello predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3. L'installatore dovra' anche consegnarLe, con il modulo allegato I, la documentazione richiesta dallo stesso allegato I, corrispondente agli "allegati obbligatori alla dichiarazione di conformita'", che comunque l'installatore e' tenuto per legge a consegnarLe al termine del proprio lavoro.
3) Dovra' trasmettere i moduli allegato H e allegato I, con la documentazione rilasciata dall'installatore, al recapito indicato sul modulo allegato H, nel piu' breve tempo possibile, dato che l'azienda distributrice avviera' la pratica di attivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione; Le suggeriamo pertanto di attivarsi per tempo, onde evitare ritardi nell'attivazione.

3 Reperibile sul sito internet dell'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas all'indirizzo www.autonta.energia.it.
4) La documentazione sara' sottoposta ad accertamento dall'azienda distributrice per verificare se l'impianto a cui
attivare la fornitura di gas e' stato installato nel rispetto delle norme di sicurezza; in caso di esito positivo Le sara' attivata la fornitura, mentre in caso di esito negativo l'azienda distributrice non potra' provvedere all'attivazione della fornitura e Lei dovra' presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, dopo che il Suo installatore avra' provveduto ad eliminare tutte le non conformita' riscontrate e indicate in una apposita comunicazione che Le verra' inviata dalla Sua azienda distributrice; in entrambi i casi Le potranno essere addebitati Euro 40,00/Euro 50,00/Euro 60,00 4.

5) Se entro trenta giorni lavorativi dalla data di avviamento della pratica di attivazione della fornitura da parte dell'azienda distributrice non perviene a tale azienda tutta la documentazione di cui sopra, ma almeno i moduli allegato H e allegato I, unitamente alla copia del certificato o della visura che attesta l'abilitazione dell'installatore ai sensi della legge n. 46/90 (nei casi richiesti), la fornitura di gas Le verra' attivata comunque, con addebito dell'importo indicato al punto 4). Tuttavia l'azienda distributrice notifichera' al Suo comune di residenza che non e' stato possibile effettuare l'accertamento e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell'impianto da parte dei tecnici incaricati dal comune. In caso di verifica da parte del comune, Le saranno addebitati dal suo venditore di gas ulteriori Euro 60,00, ferma restando la facolta' del comune di richiederLe ulteriori costi connessi alla verifica; La informiamo inoltre che in caso di esito negativo di tale verifica il comune potra', oltre a comminare le sanzioni previste dalla vigente legislazione, imporre all'azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas al Suo impianto.

6) Le raccomandiamo infine di conservare copia di tutta la documentazione di cui sopra inviata all'azienda distributrice da esibire nel caso di successiva verifica in loco del suo impianto da parte dei tecnici incaricati dal comune.

La ringraziamo anticipatamente per la collaborazione fornita ai fini della corretta attuazione della procedura.
Distinti saluti»;
4 Rispettivamente nel caso di portata termica complessiva del suo impianto di utenza minore o uguale di 34,8 kW (40 euro), maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW (50 euro), maggiore di 116 kW (60 euro).


«Allegato H
(sezione da compilarsi a cura del venditore)

Ragione sociale del venditore: |....
---------------------------------------------------------------------
Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal |
distributore alla richiesta di attivazione della fornitura: |....
---------------------------------------------------------------------
Codice assegnato dal venditore alla richiesta di attivazione |
della fornitura: |....
---------------------------------------------------------------------
Recapito indicato dal distributore a cui inviare la |
documentazione (allegati H e I e documentazione da allegare |
all'allegato I) |....
---------------------------------------------------------------------
Data di invio al distributore della richiesta di attivazione |
della fornitura |....

(sezione da compilarsi a cura del cliente finale)
Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas (ai sensi della deliberazione n. 40/04 dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas) Il sottoscritto (*) .... residente in: via .... n. .......... piano .......... interno .......... comune .... (prov. ...............), tel. .... codice fiscale/partita IVA: .... Chiede l'attivazione della fornitura di gas per l'alimentazione dell'impianto di utenza al seguente indirizzo: via .... n. .......... piano .......... interno .......... comune .... (prov. ...............), tel. .........................

Allega alla presente richiesta l'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto in oggetto, redatta e sottoscritta
dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza (allegato I);
Si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore non gli abbia rilasciato la dichiarazione di  conformita' di cui alla legge n. 46/90 o dichiarazione equivalente per impianti di utenza non soggetti a tale legge; solleva il distributore da ogni responsabilita' per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione della presente clausola.


Data, localita' ....
Firma: ....
Allegato: attestazione di corretta esecuzione dell'impianto (allegato I)»;
(*) Il nominativo deve coincidere con quel1o della persona che sottoscrive il contratto di fornitura con il venditore.


«Allegato I (da compilarsi a cura dell'installatore che ha realizzato l'impiantodi utenza)
Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto
(rilasciata ai sensi della deliberazione n. 40/04 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas)

Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal | distributore alla richiesta di attivazione della fornitura: (*) |....

(*) Riportare il codice inserito dal venditore nella corrispondente casella dell'allegato H.
Il sottoscritto .... titolare/legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) .... con sede nel comune di: .... (prov.
...............) tel. .... (tel. portatile: .... e mail: ....) via .... n. .......... partita IVA: ....................)
iscritta nel registro ditte (regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011) della CCIAA di .... iscritta all'albo imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443) della provincia di .... n. .......... esecutrice dell'impianto di utenza a gas inteso come:
nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria sostituzione di apparecchio installato in modo fisso installato nei locali siti nel comune di .... (prov. ....................) via .... n. .......... ricadente nell'ambito di applicazione della legge 6 marzo 1990, n. 46:
si (1) no avente portata termica complessiva dell'impianto (intesa come somma delle portate termiche dei singoli apparecchi installati e/o installabili) pari a .............. kW.

Attesta sotto la propria personale responsabilita' che l'impianto e' stato realizzato avendo:
rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto);
* seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (2):
.... .... in particolare verificando con esito positivo la tenuta dell'impianto, la conformita' della ventilazione e dell'aerazione a quanto prescritto dalla normativa tecnica, l'idoneita' dei locali in cui sono installati l'impianto e gli apparecchi ad essi collegati;
* installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione.
NOTE
(1) Per gli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 6 marzo 1990, n. 46, vedere decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, art. 1, comma 1.

(2) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'installazione e alle
verifiche.
Resta in attesa che venga fornito gas all'impianto al fine di controllarne la sicurezza e la funzionalita' eseguendo le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge; in caso di esito positivo del controllo si impegna a rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' di cui alla legge n. 46/90 o dichiarazione equivalente nel caso in cui l'impianto di utenza non ricada nell'ambito di applicazione di tale legge.


Allega alla presente attestazione:
progetto (per gli impianti con obbligo di progetto).
* relazione con tipologie dei materiali utilizzati (3);
* schema di impianto realizzato (4);
* copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali o visura camerale nella quale siano riportati i medesimi requisiti;
riferimento ad eventuali dichiarazioni di conformita' precedenti o parziali, gia' esistenti (5).
Data, localita' ....
Il dichiarante (timbro e firma) ....
Recapito telefonico del dichiarante ....»;
(3) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completa, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzali. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46.

La relazione deve dichiarare l'idoneita' rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili (ad esempio: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi;

2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali;

3) caratteristiche dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
(4) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citera' la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
(5) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso di nuovo impianto o di impianto costruito prima dell'entrata in vigore della legge. Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.»;
2. di conferire mandato al direttore della Direzione consumatori e qualita' dei servizio dell'Autorita' per attivare adeguate azioni di informazione nei confronti dei soggetti interessati dall'attuazione della deliberazione n. 40/04 ed in particolare nei confronti dei comuni;
3. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorita' n. 40/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.


Milano, 27 aprile 2006
Il presidente: Ortis