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Deliberazione 27 aprile 2006
Autorità per la energia elettrica e il gas. Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04, per gli impianti di utenza nuovi. (Deliberazione n. 87/06).
(GU n. 119 del 24-5-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 aprile 2006;
Visti:
la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
18 marzo 2004, n. 40/04, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito:
deliberazione n. 40/04);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito:
deliberazione n. 168/04);
la deliberazione dell'Autorita' 20 settembre 2005, n. 192/05 (di seguito:
deliberazione n. 192/05);
la deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2006, n. 42/06 (di seguito:
deliberazione n. 42/06);
il documento per la consultazione 1° marzo 2006 «Modifiche al regolamento delle
attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi
(deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04)» (di seguito: documento per la
consultazione);
Considerato che:
con la deliberazione n. 40/04 l'Autorita' ha emanato il regolamento delle
attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di
seguito: regolamento);
al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione
del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ne ha previsto l'attuazione fissando
l'avvio degli accertamenti per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1°
ottobre 2004, con possibilita' di differimento al 1° luglio 2005;
per superare i disagi segnalati da clienti finali nell'attivazione della
fornitura di gas, resi ancor piu' gravi dall'imminente inizio della stagione
invernale, e per tenere conto delle segnalazioni delle associazioni di categoria
dei distributori e dei venditori di gas nonche' delle associazioni di categoria
degli installatori, l'Autorita' ha provveduto con la deliberazione n. 192/05:
ad emanare d'urgenza disposizioni transitorie, valide fino al 30 settembre 2006,
che consentissero l'attivazione della fornitura di gas ai clienti finali anche
in attesa dell'effettuazione dell'accertamento documentale;
ad avviare un'istruttoria conoscitiva volta ad accertare l'adeguatezza dei
comportamenti messi in atto dai distributori e dai venditori di gas per
l'attuazione della deliberazione n. 40/04;
ad istituire un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare eventuali
semplificazioni al regolamento che ne facilitassero l'attuazione;
il resoconto in esito all'istruttoria conoscitiva di cui sopra, approvato e
pubblicato con la deliberazione n. 42/06, ha evidenziato risultati di tutto
rilievo per il primo anno termico di attuazione della deliberazione n. 40/04 ed
in particolare come piu' di 77.000 impianti di utenza a gas nuovi siano stati
attivati a seguito di accertamento documentale con esito positivo;
al gruppo di lavoro, avviato in data 3 novembre 2005, hanno partecipato il
Ministero delle attivita' produttive, il Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, il Comitato italiano gas, le associazioni dei distributori e dei
venditori di gas, le associazioni degli installatori, gli ordini ed i collegi
professionali;
l'attivita' del gruppo di lavoro ha evidenziato l'opportunita' che le eventuali
modifiche alla deliberazione n. 40/04 fossero comunque adottate a seguito di
un'ampia consultazione di tutti i soggetti interessati;
l'Autorita' ha pertanto emanato in data 1° marzo 2006, tenuto conto anche degli
esiti dell'attivita' del gruppo di lavoro, il documento per la consultazione che
propone modifiche al regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza
limitatamente agli impianti di utenza a gas nuovi;
le osservazioni inviate in merito al documento per la consultazione hanno
evidenziato un ampio consenso sulle proposte di:
rafforzare il ruolo dei comuni sia mediante un'informazione tempestiva ai comuni
stessi dei casi nei quali l'accertamento documentale sia stato impedito per
mancato invio della documentazione completa sia mediante il riconoscimento ai
comuni di un contributo per ogni verifica diretta su impianti di utenza con
accertamento impedito;
una migliore definizione del ruolo dell'accertatore mediante la predisposizione
da parte del Comitato italiano gas (di seguito: Cig) di linee guida alle quali
debbano attenersi gli accertatori incaricati dai distributori per le attivita'
di accertamento previste dalla deliberazione n. 40/04;
una semplificazione degli allegati alla deliberazione n. 40/04 mediante
l'adozione di un unico allegato da sottoscrivere da parte del cliente finale e
di un unico allegato da sottoscrivere da parte dell'installatore;
prevedere la negazione della fornitura di gas nel solo caso di esito negativo
dell'accertamento documentale e la sospensione della fornitura di gas nel solo
caso in cui l'installatore comunichi al distributore l'esito negativo delle
prove di sicurezza e funzionalita' delle apparecchiature installate;
le associazioni dei distributori e dei venditori di gas hanno richiesto di:
elevare l'importo riconosciuto alle imprese di distribuzione nel caso di
accertamento impedito, dato che l'importo proposto risulta inadeguato per la
copertura dei costi conseguenti all'attuazione delle proposte indicate nel
documento di consultazione;
disincentivare i casi di accertamento impedito mediante:
a) l'innalzamento degli importi addebitati al cliente finale rispetto a quelli
previsti in caso di effettuazione dell'accertamento;
b) l'aumento del contributo riconosciuto al comune nel caso di verifica diretta
su un impianto di utenza con accertamento impedito;
c) l'indicazione esplicita nella comunicazione ai clienti finali che richiedano
l'attivazione della fornitura del fatto che, in caso di accertamento impedito,
oltre all'importo previsto per l'effettuazione dell'accertamento verra' loro
addebitato il costo della verifica diretta da parte del comune;
prevedere che il tempo per l'attivazione della fornitura di gas decorra per il
distributore, anziche' dalla data di ricevimento della richiesta
dell'attivazione della fornitura di gas da parte di un venditore, dalla data di
ricevimento della documentazione minima per l'individuazione del cliente finale
e dell'installatore interessati, intendendosi per tale documentazione minima
l'allegato A, o C, e l'allegato B, o D, stante il fatto che il distributore deve
comunque
attendere che gli pervenga tale documentazione per avviare la pratica di
attivazione della fornitura di gas;
prevedere che la richiesta di attivazione della fornitura venga annullata da
parte del distributore qualora, dopo un congruo periodo di tempo, non sia
pervenuta a quest'ultimo almeno la documentazione minima di cui sopra, ai fine
di ridurre l'elevato numero di pratiche in sospeso data anche la possibilita'
che piu' venditori richiedano l'attivazione della fornitura di gas per uno
stesso cliente finale;
alcune associazioni dei distributori e dei venditori di gas hanno segnalato:
la loro contrarieta' alla previsione di accertamenti impediti, che non fossero
limitati ad una fase transitoria, stante il rischio che tale modalita' di
accertamento possa diventare la prassi usuale, in contrasto con le finalita'
della deliberazione n. 40/04, vanificando in tal modo gli sforzi messi in atto
dalle imprese per dare piena attuazione al regolamento;
la necessita' di prevedere tempi piu' lunghi di quelli proposti nel documento
per la consultazione per l'attuazione delle modifiche, prevedendone
l'implementazione non prima del 1° aprile 2007 al fine di assicurare alle
imprese tempi adeguati per le necessarie modifiche sia di tipo organizzativo che
informatico;
un'associazione dei distributori e dei venditori di gas ha condiviso:
la proposta dell'Autorita' di prevedere accertamenti impediti, se pure come
modalita' residuale e non limitata ad una fase transitoria, stante il fatto che
difficilmente tutti i clienti finali saranno in grado di produrre nei tempi
previsti dalla deliberazione n. 40/04 la documentazione completa, con il
conseguente rischio per alcuni clienti finali della mancata attivazione della
fornitura di gas per mera incompletezza della documentazione inviata;
l'attuazione delle modifiche a far data dal 1° ottobre 2006, ritenendo congruo
il tempo concesso, ma richiedendo una precisa regolazione per le pratiche
pregresse per le quali fosse gia' avvenuta l'attivazione della fornitura di gas
e non fosse ancora pervenuta la documentazione completa;
alcune associazioni degli installatori hanno condiviso le proposte di
semplificazione alla deliberazione n. 40/04 ed in particolare degli allegati
alla stessa deliberazione, evidenziando la necessita' di evitare qualsiasi
personalizzazione da parte di distributori e venditori di gas del modulo da
sottoscrivere da parte dell'installatore al fine di assicurarne la facile
reperibilita', anche tramite il sito internet dell'Autorita';
un'associazione dei consumatori ha evidenziato la necessita' di evitare, con le
modifiche alla deliberazione n. 40/04, un rimbalzo di responsabilita' tra i vari
soggetti coinvolti ed il rigore solo formale nell'attuazione del regolamento per
contrastare la diffusa disapplicazione della legge n. 46/1990;
sono necessari ulteriori approfondimenti sulle disposizioni riguardanti
l'accertamento della sicurezza degli impianti di utenza in servizio, per le
quali non si puo' comunque prevedere l'entrata in vigore prima della
pubblicazione da parte dell'Uni dalla norma tecnica che definisce le modalita'
di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di
sicurezza ai fini della pubblica incolumita';
Ritenuto che:
risulti confermata la validita' dell'impianto della deliberazione n. 40/04,
stanti i significativi risultati ottenuti nel primo anno termico di attuazione
di tale provvedimento come anche evidenziato dal resoconto in esito
all'istruttoria conoscitiva, approvato e pubblicato con la deliberazione n.
42/06;
l'attivazione della fornitura di gas ad impianti di utenza nuovi debba quindi
avvenire di norma solo dopo l'effettuazione con esito positivo dell'accertamento
documentale da parte del distributore secondo quanto previsto dalla
deliberazione n. 40/04;
sia tuttavia opportuno prevedere, se pure come modalita' residuale, accertamenti
impediti nei casi di mancato invio della documentazione completa entro i
termini stabiliti dal regolamento che non siano limitati ad una fase
transitoria, stante il fatto che il numero dei clienti finali che non fanno
pervenire al distributore la documentazione completa nei termini stabiliti dal
regolamento e' in diminuzione ma difficilmente potra' annullarsi, comportando
quindi, anche se per un limitato numero di clienti finali, il rischio di non
potere ottenere la fornitura di gas per mera incompletezza della documentazione
inviata;
sia peraltro opportuno disincentivare l'attivazione della fornitura di gas in
assenza di accertamento documentale prevedendo, nel caso di accertamento
impedito per mancato invio della documentazione completa, che:
il distributore informi tempestivamente il comune interessato affinche' quest'ultimo
possa provvedere all'effettuazione di verifiche dirette degli impianti di utenza
per i quali l'accertamento sia risultato impedito;
sia riconosciuto al comune un contributo pari a 60 euro anche per la verifica
diretta di tali impianti di utenza;
sia opportuno, al fine di incentivare comportamenti virtuosi da parte del
cliente finale, che quest'ultimo sia preventivamente informato, sia all'atto
della richiesta di preventivo per un nuovo allaccio sia all'atto della richiesta
di attivazione della fornitura di gas, di quanto indicato al precedente alinea;
sia necessario che il Cig provveda a predisporre linee guida alle quali debbano
attenersi gli accertatori incaricati dai distributori per le attivita' di
accertamento previste dalla deliberazione n. 40/04, a completamento delle linee
guida gia' predisposte per la corretta compilazione degli allegati obbligatori
alla dichiarazione di conformita' di cui alla legge n. 46/1990, al fine di
favorire comportamenti omogenei da parte degli accertatori;
sia opportuno prevedere l'utilizzo di un unico allegato da sottoscrivere da
parte del cliente finale e di un unico allegato da sottoscrivere da parte
dell'installatore; che sia altresi' opportuno, al fine di evitare confusioni in
fase di attuazione del regolamento, denominare tali allegati con un nuovo nome e
precisamente come allegato H il nuovo modulo a firma del cliente finale e come
allegato I il nuovo modulo a firma dell'installatore;
sia opportuno limitare la negazione della fornitura di gas al solo caso di esito
negativo dell'accertamento documentale e la sospensione della fornitura di gas
al solo caso in cui l'installatore comunichi al distributore l'esito negativo
delle prove di sicurezza e funzionalita' delle apparecchiature installate, dato
che solo in questi casi vi sono riscontri oggettivi di un pericolo per il
cliente finale e per la pubblica incolumita';
sia opportuno, in accoglimento delle richieste formulate in sede di
consultazione, prevedere che:
la comunicazione ai clienti finali che richiedano l'attivazione della fornitura
evidenzi in modo esplicito che, in caso di accertamento impedito, oltre
all'importo previsto per l'effettuazione dell'accertamento verra' addebitato al
cliente finale il costo della verifica diretta da parte del comune;
il tempo per l'attivazione della fornitura di gas decorra dalla data di
ricevimento della documentazione minima per l'individuazione del cliente finale
e dell'installatore interessati, al fine di semplificare per i distributori le
modalita' di computo del tempo di attivazione della fornitura di gas;
la richiesta di attivazione della fornitura venga annullata da parte del
distributore qualora, dopo un congruo periodo di tempo, non sia pervenuta a
quest'ultimo almeno una documentazione minima che consenta l'individuazione del
cliente finale e dell'installatore interessati, al fine di ridurre l'onere di
conservazione di un significativo numero di pratiche in sospeso anche per la
possibilita' che piu' venditori possano richiedere l'attivazione della fornitura
per uno stesso cliente finale;
sia opportuno prevedere l'avvio dell'attuazione delle modifiche alla
deliberazione n. 40/04 relative agli impianti di utenza nuovi a far data dal 1°
aprile 2007 in considerazione sia dei possibili impatti organizzativi derivanti
dalla loro implementazione sia dell'opportunita' che tale avvio non coincida con
l'inizio della prossima stagione invernale;
sia quindi opportuno, per evitare la contemporaneita' dell'avvio dell'attuazione
delle modifiche sugli impianti di utenza nuovi e dell'entrata in vigore del
Titolo IIII del regolamento relativo ad impianti di utenza riattivati e
modificati, prevedere:
il differimento al 1° aprile 2008 dell'avvio degli accertamenti sugli impianti
di utenza riattivati e modificati;
il rinvio ad un successivo provvedimento dell'Autorita' per l'avvio degli
accertamenti sugli impianti di utenza in servizio;
sia opportuno definire puntualmente le procedure che i distributori che si siano
avvalsi delle disposizioni transitorie
introdotte dalla deliberazione n. 192/2005 debbano seguire per finalizzare le
pratiche pregresse per le quali fosse gia' stata attivata la fornitura di gas ma
non fosse ancora pervenuta la documentazione completa, prevedendo in particolare
tempi e modalita' con le quali il distributore debba preavvertire i clienti
finali prima di classificare i relativi impianti di utenza come con accertamento
impedito;
non sia opportuno, al fine di non gravare i clienti finali di ulteriori costi
ingiustificati, dare seguito alle richieste avanzate da alcuni soggetti
interessati di:
elevare l'importo riconosciuto alle imprese di distribuzione nel caso di
accertamento impedito, dato che si ritiene l'importo proposto pari a 15 euro
adeguato per la copertura di tutti i costi conseguenti all'attuazione delle
disposizioni previste dalle modifiche in caso di accertamento impedito, anche in
considerazione delle semplificazioni introdotte rispetto alle proposte contenute
nel documento per la consultazione;
elevare gli importi riconosciuti per l'effettuazione degli accertamenti, stante
il fatto che si ritengono congrui gli importi gia' previsti dal regolamento e
tali da assicurare una piena attuazione della deliberazione n. 40/04.
Delibera:
1. Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas
18 marzo 2004, n. 40/04:
a. all'art. 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni con conseguente
modifica dell'ordine alfabetico delle definizioni:
«attivazione della fornitura» e' l'avvio dell'alimentazione del punto di
riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle
condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente
disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa
l'eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione con gruppo di
misura che non comporti modifica dell'impianto di derivazione di utenza;
«dichiarazione di conformita» e' il documento che l'installatore dell'impianto,
ove previsto dalla legge 5 marzo 1990,
n. 46 (di seguito: legge n. 46/90), deve rilasciare al committente al termine
del lavoro, dopo aver verificato che l'impianto e' stato eseguito a regola
d'arte; e' costituita da due elementi: il modello ministeriale, conforme al
decreto ministeriale 20 febbraio 1992, gli allegati obbligatori ed eventuali
allegati facoltativi, come indicati nello stesso decreto;
b. all'art. 1, comma 1, la definizione di «impianto di distribuzione» e'
sostituita dalla seguente definizione:
«impianto di distribuzione» e' una rete di gasdotti locali, integrati
funzionalmente, per mezzo dei quali e' esercitata
l'attivita' di distribuzione; l'impianto di distribuzione e' costituito
dall'insieme dei punti di consegna e/o dei punti di
interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di
riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di
riconsegna e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione e' gestito da un
unico distributore;
c. all'art. 1, comma 1, viene cassata la seguente definizione con conseguente
modifica dell'ordine alfabetico delle definizioni:
«nuovo allaccio» e' l'avvio dell'alimentazione del punto di consegna; non
comprende i subentri immediati e l'attivazione della fornitura ad impianti di
utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas; comprende
l'attivazione della fornitura ad impianti di utenza nuovi ai quali sia stata
sospesa la fornitura ai sensi del comma 1 6.10;
d. all'art. 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«2.1. Il presente regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a
gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire cicli
produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre
leggi e norme tecniche vigenti.»;
e. all'art. 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente comma:
«2.2. L'accertamento e' effettuato dal distributore esclusivamente su una delle
seguenti documentazioni, in alternativa tra di loro, e secondo quanto previsto
dal regolamento:
a) attestazione:
(i) di cui all'allegato B o D, completa di tutti i documenti richiesti nei
medesimi allegati, per richieste di attivazione
pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007;
(ii) di cui all'allegato I, completa di tutti i documenti richiesti nel medesimo
allegato, per richieste di attivazione
pervenute al venditore a partire dal 1° aprile 2007;
b) copia della dichiarazione di conformita';
c) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'Uni
che definisce le modalita' di verifica su impianti di utenza in servizio dei
criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumita' di cui
all'art. 26.
Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui sopra entro
sessanta giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione stessa con
esclusione degli impianti nuovi e degli impianti riattivati di cui all'art. 22 e
di cui al comma 23.2, per i quali rispetta i tempi massimi fissati dalla
deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito:
deliberazione n. 168/04) per l'attivazione della fornitura.»;
f. all'art. 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma:
«2.4. L'accertamento ha esito positivo quando la documentazione esaminata
risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente, fatta salva la
sostituzione della copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico
professionali dell'installatore, ove richiesta, con una copia della visura
camerale riportante le stesse informazioni e fermo restando che, qualora fossero
decorsi i termini di validita' del certificato presentato, l'installatore
dichiari, in calce alla copia del certificato, che quanto indicato nello stesso
alla data della dichiarazione medesima non e' variato.
Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia positivo, il distributore ne da'
comunicazione scritta al cliente finale entro trenta giorni solari dalla data di
effettuazione dell'accertamento con esclusione degli impianti di utenza per i
quali si applica il Titolo II e degli impianti di utenza per i quali si applica
l'art. 22 e il comma 23.2. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia
negativo, il distributore attua quanto previsto dal presente regolamento in
funzione dello stato dell'impianto di utenza per il quale e' stato effettuato
l'accertamento.»;
g. all'art. 2, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
«2.5. Il distributore, nel caso in cui sia impossibilitato a sospendere la
fornitura di gas in attuazione del presente
regolamento, ne informa tempestivamente, mediante segnalazione scritttta, il
comune e la Asl territorialmente competenti, fornendo altresi' gli estremi del
cliente finale e dell'installatore interessati.»:
h. all'art. 4, comma 1, le parole «ne da' informazione agli ordini e ai collegi
professionali» sono sostituite dalle parole «ne da' preventiva informazione agli
ordini e ai collegi professionali»;
i. all'art. 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«7.1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano le norme
tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti Uni e Cei, fermo
restando quanto previsto dalla legislazione vigente.»;
j. all'art. 7, comma 2, le parole «in materia di sicurezza precisando altresi' i
casi nei quali e' obbligatoria» sono sostituite dalle parole «in materia di
sicurezza e per il loro accertamento, specificando nelle stesse i casi nei quali
secondo la legge e' obbligatoria»;
k. all'art. 7, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
«7.3 Nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o
rapporti tecnici applicabili, ai fini dell'attuazione del presente regolamento
si applicano linee guida predisposte dal Cig.»;
l. all'art. 8, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:
«8.2. Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applicano i
Titoli II e III, con esclusione degli impianti di utenza per i quali si
applicano gli articoli 20 e 21, ai fini della copertura dei costi di
effettuazione degli accertamenti il distributore addebita al venditore, per ogni
accertamento effettuato e per ogni accertamento che sia risultato impedito ai
sensi del comma 16.11 ed ai sensi dei comma 18.3, lettere e) e f), l'importo
unitario di cui al precedente comma in funzione della tipologia di impianto di
utenza per il quale viene richiesta l'attivazione della
fornitura; il venditore non puo' addebitare al cliente finale un importo
superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.
8.3. Per ogni accertamento che risulti impedito a causa della mancata ricezione
della documentazione richiesta dal distributore nei tempi previsti dal presente
regolamento viene riconosciuto al distributore stesso un importo unitario al
netto delle imposte e comprensivo di ogni costo pari a euro 15,00 (quindici).»;
m. all'art. 8, il comma 6 e' sostituito dal seguente comma:
«8.6. I costi di cui ai commi 8.2, 8.3 e 8.4 sono riconosciuti al distributore a
condizione che:
a) gli accertamenti siano stati effettuati nel rispetto di quanto indicato al
comma 2.3;
b) gli accertamenti siano stati impediti e per ciascuno di essi il distributore
abbia inviato:
(i) per gli impianti di utenza a cui si applica il Titolo II, la comunicazione
scritta al comune competente per territorio e al cliente finale di cui al comma
11.7;
(ii) per gli impianti di utenza a cui si applica il Titolo IV, la richiesta di
documentazione di cui al comma 27.2 e la notifica al comune competente per
territorio e al cliente finale di cui al comma 27.3, lettera b).»:
n. all'art. 8, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi:
«8.9. Nel caso di impianti di utenza per i quali l'accertamento sia risultato
impedito ai sensi del comma 16.11, il distributore versa gli importi di cui al
comma 8.1, al netto degli importi di cui al comma 8.3, con cadenza trimestrale,
entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, nel Conto per la
qualita' dei servizi gas istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore
Elettrico, secondo modalita' definite dalla stessa Cassa Conguaglio del Settore
Elettrico entro il 30 settembre 2006.
8.10. Il distributore addebita al venditore l'importo di euro 60,00 (sessanta)
per ogni eventuale verifica effettuata dal comune su un impianto di utenza per
il quale l'accertamento sia risultato impedito ai sensi del comma 16.11 e del
comma 18.3, lettere e) e f), e che sia stata comunicata dallo stesso comune al
distributore ai sensi del comma 14.4. Il venditore addebita tale importo al
cliente finale interessato.»;
o. all'art. 9, comma 2, lettera a), le parole «con cui identifica la porzione di
impianto di distribuzione» sono sostituite dalle parole «con cui identifica
l'impianto di distribuzione»;
p. all'art. 9, comma 2, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere:
«j) il codice con cui identifica la richiesta di attivazione;
k) il codice con cui identifica il venditore che ha richiesto l'attivazione
della fornitura.»;
q. all'art. 9, comma 3, le parole «per ogni impianto di distribuzione o porzione
di impianto di distribuzione» sono
sostituite dalle parole «per ogni impianto di distribuzione»;
r. all'art. 11, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera:
«c) a partire dal 1° aprile 2007 al cliente finale nei soli casi di esito
negativo dell'accertamento o di sospensione della fornitura di gas.»;
s. all'art. 11, comma 2, le parole «il distributore comunica all'Autorita' per
ogni impianto di distribuzione o porzione di impianto di distribuzione gestito e
per l'anno termico di riferimento» sono sostituite dalle parole «il distributore
comunica all'Autorita' per ogni impianto di distribuzione gestito e per le
richieste di attivazione pervenute nell'anno termico precedente a quello in cui
avviene la comunicazione»;
t. all'art. 11, comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente lettera:
«g) il numero delle richieste di attivazione della fornitura di gas agli
impianti di utenza soggetti al presente regolamento, distinti per stato e
tipologia di impianto di utenza.»;
u. all'art. 11, comma 5, lettera a) le parole «degli impianti di utenza
accertati;» sono sostituite con le parole «degli impianti di utenza accertati,
indicando altresi', in caso di esito negativo, gli estremi dell'installatore
interessato;»;
v. all'art. 11, il comma 6 e' sostituito dal seguente comma:
«11.6. Almeno trenta giorni solari prima dell'avvio degli accertamenti il
distributore pubblica nel proprio sito internet,
direttamente o tramite collegamento ad altro sito, in una sezione facilmente
accessibile individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore":
a) un facsimile degli allegati A, B, C e D, ove ancora applicabili, con
l'indicazione per ciascuno di essi dei casi per i quali devono essere
utilizzati, e riportando la dicitura "Allegati da utilizzarsi solo per richieste
di attivazione della fornitura pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007";
b) un facsimile dell'allegato F, riportando la dicitura "Allegato informativo
per richieste di preventivazione di lavori pervenute al distributore a partire
dal 1° aprile 2007";
c) un fac-simile degli allegati H ed I, riportando la dicitura "Allegati da
utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al
venditore a partire dal 1° aprile 2007";
d) un facsimile dell'allegato E, con l'indicazione dei casi per i quali deve
essere utilizzato;
e) il recapito al quale fare pervenire la documentazione richiesta per
l'effettuazione dell'accertamento.
Il distributore pubblica altresi' nella sezione individuata come "accertamenti
della sicurezza post contatore" la data dalla quale applica le disposizioni
transitorie di cui ai commi 18.2 e 18.3, nei caso abbia deciso di avvalersene.»;
w. all'art. 11, il comma 7 e' sostituito dal seguente comma:
«11.7. A partire dal 1° aprile 2007 e tenuto conto di quanto previsto dal comma
18.3, lettere e) e f), il distributore nei casi di accertamento impedito di cui
al comma 16.11 comunica tempestivamente per iscritto:
a) al comune territorialmente competente i dati identificativi degli impianti di
utenza, indicando altresi' gli estremi
dell'installatore interessato e richiamando la facolta' del comune di richiedere
i contributi ai sensi all'art. 14;
b) ad ogni cliente finale interessato che l'accertamento del suo impianto e'
stato impedito per mancato ricevimento della documentazione entro i termini
previsti dal regolamento e che pertanto il distributore ha provveduto ad
informarne il comune che potra' effettuare una verifica diretta sui suo impianto
con un costo a suo carico di 60 (sessanta) euro.
Copia della comunicazione di cui alla precedente lettera b) viene trasmessa,
anche per via informatica, al venditore interessato.»;
x. all'art. 11, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:
«11.8. Per richieste di preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento,
che ricada nell'ambito di applicazione del presente regolamento, pervenute al
distributore da un soggetto diverso da un venditore a partire dal 1° aprile
2007, il distributore stesso invia copia dell'allegato F insieme al preventivo.
11.9. Entro ii 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2007, il distributore
comunica all'Autorita' la ragione sociale dei venditori, diversi dall'eventuale
venditore collegato, per i quali nell'anno solare precedente il tempo effettivo
medio annuo di attivazione della fornitura per le richieste di attivazione che
ricadano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sia risultato
maggiore del 50% rispetto a quello dell'eventuale venditore collegato. Nella
comunicazione all'Autorita' il distributore fornisce altresi' le motivazioni di
tale scostamento. Il tempo effettivo medio annuo di attivazione della fornitura
di cui sopra e' calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle
attivazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico di qualita'
definito ai sensi del Testo integrato della qualita' dei servizi gas approvato
con la deliberazione n. 168/04 sia delle attivazioni per le quali tale livello
non sia stato rispettato per le cause di cui all'art. 52, comma 52.1, lettera
c), del medesimo Testo integrato.»;
y. all'art. 13, il comma 1, e' sostituito dal seguente comma:
«13.1. Il venditore:
a) pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile
individuata come «accertamenti della sicurezza post contatore»:
(i) un facsimile degli allegati A, B, C e D, ove ancora applicabili, con
l'indicazione per ciascuno di essi dei casi per i quali devono essere
utilizzati, e riportando la dicitura "Allegati da utilizzarsi solo per richieste
di attivazione della fornitura pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007";
(ii) un fac-simile dell'allegato F, riportando la dicitura "Allegato informativo
per richieste di preventivazione di lavori
pervenute al venditore a partire dal 1° aprile 2007";
(iii) un fac-simile degli allegati H ed I, riportando la dicitura "Allegati da
utilizzarsi solo per richieste di attivazione
della fornitura pervenute al venditore a partire dal 1° aprile 2007";
b) per richieste di attivazione della fornitura pervenute fino al 31 marzo 2007,
informa il cliente finale, all'atto della richiesta di attivazione di fornitura,
di quanto previsto dal presente regolamento fornendo allo stesso:
(i) la procedura che deve seguire per l'attivazione della fornitura di gas;
(ii) i moduli A, B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi
per i quali devono essere utilizzati;
(iii) il recapito del distributore al quale fare pervenire la documentazione,
prevista dalla procedura di cui al precedente punto (i), ai fini
dell'attivazione della fornitura;
c) per richieste di attivazione della fornitura pervenute a partire dal 1°
aprile 2007, informa il cliente finale, all'atto della richiesta di attivazione
di fornitura, di quanto previsto dal presente regolamento fornendo allo stesso:
(i) l'allegato G;
(ii) l'allegato H, gia' compilato nella sezione di propria competenza;
(iii) una copia dell'allegato I;
(iv) il recapito indicato dal distributore al quale fare pervenire la
documentazione da sottoporre ad accertamento;
d) a partire dal 1° ottobre 2004 ed entro il 30 giugno di ogni anno, tramite
avvisi allegati ai documenti di fatturazione, fornisce con giusta evidenza ad
ogni proprio cliente finale informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza
relativi all'impianto di utenza;
e) il venditore fornisce la documentazione di cui alle precedenti lettere b) e
c), in alternativa ed a scelta del richiedente l'attivazione della fornitura:
(i) tramite sportello, se esistente;
(ii) tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di
ricevimento della richiesta di attivazione della
fornitura, mediante posta prioritaria e, a partire dal 1° ottobre 2006, anche
mediante fax o posta elettronica.»;
z. all'art. 13, comma 2, le parole «con impianto di utenza che non sia destinato
a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali» sono
sostituite dalle parole «con impianto di utenza per il quale si applica il
presente regolamento»;
aa. all'art. 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
«13.3. Per richieste il preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento,
che ricada nell'ambito di applicazione del presente regolamento, pervenute al
venditore a partire dal 1° aprile 2007, il venditore stesso invia copia
dell'allegato F insieme al preventivo.
13.4. Il venditore nei casi di accertamento impedito di cui al comma 16.11
riporta nella prima bolletta utile del cliente finale interessato la dicitura
"Le segnaliamo che il suo impianto di utenza e' stato attivato senza che il
distributore abbia potuto accertare la documentazione di legge. Di cio' e' stato
informato il suo comune che potrebbe effettuare un sopralluogo per la verifica
diretta del suo impianto con un costo a suo carico di 60,00 (sessanta) euro".»;
bb. all'art. 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:
«14.3. Il comune ha diritto, per ogni anno termico, al contributo unitario di
cui al comma 14.1 per un numero massimo di verifiche su impianti di utenza con
accertamento positivo pari al 5%, arrotondato all'unita' superiore, del numero
di impianti di utenza accertati dal distributore nel comune nell'anno termico
precedente e riportati
nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera a). Il comune ha diritto altresi' al
contributo unitario di 60 (sessanta) euro per ogni verifica di un impianto di
utenza per il quale l'accertamento sia stato impedito ai sensi del comma 16.11 e
del comma 18.3, lettere e) e f), e per il quale il distributore abbia inviato la
comunicazione di cui al comma 11.7, lettera a).»;
cc. all'art. 15, comma 1, le parole «gli accertamenti relativi ai nuovi allacci
di impianti di utenza nuovi» sono sostituite dalle parole «gli accertamenti
relativi ad impianti di utenza nuovi»;
dd. all'art. 15, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente lettera:
«a) all'attivazione della fornitura di impianti di utenza precedentemente
alimentati con altro tipo di gas;»;
ee. all'art. 16, comma 1, le parole «In occasione di ogni richiesta di nuovo
allaccio di un impianto di utenza nuovo» sono sostituite dalle parole «In
occasione di ogni richiesta di attivazione della fornitura di un impianto di
utenza nuovo»;
ff. all'art. 16, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti commi:
«16.5. Fino al al 31 marzo 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi
16.1, 16.2, 16.3 e 16.4.
16.6. A partire dal 1° aprile 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi
16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11 e 16.12.
16.7. Per le richieste di attivazione della fornitura di un impianto di utenza
nuovo pervenute al venditore a partire dal
1° aprile 2007 si applica la seguente procedura:
a) il cliente finale richiede l'attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo esclusivamente al venditore con il quale intende stipulare il contratto di fornitura di gas per tale impianto;
b) il venditore invia al distributore per via informatica la richiesta di attivazione della fornitura con la quale, specificando la propria ragione sociale e il proprio indirizzo e-mail, richiede:
i) il codice del punto di riconsegna o, in alternativa, il codice identificativo
attribuito dal distributore alla richiesta;
ii) il recapito indicato dal distributore al quale il cliente finale deve
inviare o consegnare la documentazione;
c) il distributore fornisce tempestivamente per via informatica al venditore i
dati richiesti;
d) il venditore compila la sezione dell'allegato H di propria pertinenza e lo fa
pervenire al cliente finale, unitamente
all'allegato G e ad una copia dell'allegato I;
e) il cliente finale compila e firma l'allegato H ricevuto dal venditore nella
sezione di propria pertinenza e provvede ad ottenere l'allegato I, unitamente ai
documenti richiesti dallo stesso allegato I, compilato e firmato
dall'installatore che ha realizzato il suo impianto di utenza;
f) il cliente finale invia o consegna al recapito indicato dal distributore la
documentazione di cui al comma precedente;
g) il distributore, nel caso in cui gli pervenga la documentazione di cui alla
lettera e) non completa, invia al cliente
finale, e in copia al venditore, comunicazione scritta nella quale indica la
parte di documentazione mancante.»;
gg. all'art. 16, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:
«16.8. Il distributore sottopone ad accertamento la documentazione solo nel caso
in cui essa sia completa, ossia costituita dagli allegati H ed I e da tutti i
documenti richiesti dall'allegato I. Nel caso di esito positivo
dell'accertamento su tale documentazione, il distributore attiva la fornitura di
gas.
16.9. Nel caso in cui l'accertamento abbia esito negativo, il distributore,
almeno due giorni lavorativi prima della eventuale data fissata o concordata con
il venditore per l'attivazione della fornitura di gas:
a) invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell'appuntamento,
una comunicazione anche per via informatica in cui notifica l'esito negativo
dell'accertamento;
b) invia al cliente finale interessato una comunicazione con la quale notifica
l'esito negativo dell'accertamento, evidenzia le motivazioni dell'esito negativo
ed indica le non conformita' alle norme tecniche vigenti riscontrate, gli
segnala la necessita' di presentare una nuova richiesta di attivazione della
fornitura, corredata della documentazione di cui al comma 16.7, lettera e), del
presente regolamento in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto
all'eliminazione delle non conformita' riscontrate.
16.10. Il distributore computa il tempo di attivazione della fornitura di un
impianto di utenza nuovo a partire dalla data di ricevimento di tutta la
seguente documentazione:
a) allegati H ed I, compilati e firmati rispettivamente dal cliente finale e
dall'installatore;
b) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali
previsti dalla legge n. 46/90 o, in alternativa, copia della visura camerale
riportante gli stessi requisiti, ove previsto, tenuto conto di quanto indicato
dal comma 2.4.
16.11. Il distributore, qualora abbia ricevuto la documentazione di cui al
precedente comma ed entro e non oltre i trenta giorni lavorativi successivi non
abbia ricevuto la documentazione completa di cui al precedente comma 16.8:
a) classifica l'accertamento come impedito;
b) attiva la fornitura di gas;
c) non effettua l'accertamento sulla documentazione completa di cui al
precedente comma 16.8 qualora essa gli pervenga oltre i trenta giorni lavorativi
successivi alla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 16.10.
16.12. Il distributore, qualora non abbia ricevuto la documentazione di cui al
comma 16.10 entro e non oltre i novanta giorni solari successivi alla data di
ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione della
fornitura di cui al comma 16.7, lettera b), annulla tale richiesta di
attivazione della fornitura di gas dandone comunicazione per via informatica al
venditore interessato.
16.13. Il distributore, qualora gli pervenga segnalazione scritta da parte
dell'installatore dell'esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalita'
eseguite a seguito dell'attivazione della fornitura, sospende la fornitura di
gas ed invia al cliente finale, e per conoscenza al relativo venditore, una
comunicazione scritta in cui:
a) notifica la segnalazione dell'installatore;
b) segnala la necessita' di presentare una nuova richiesta di attivazione della
fornitura solo dopo aver provveduto
all'eliminazione delle non conformita' alla legislazione vigente.»;
hh. all'art. 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«17.1. A partire dal 1° aprile 2007 il distributore, in aggiunta a quanto
previsto dall'art. 9, registra ogni accertamento che sia stato impedito ai sensi
del comma 16. 11.»;
ii. all'art. 18, comma 2, le parole «Successivamente al 30 giugno 2005 e
comunque non oltre il 30 settembre 2006» sono sostituite dalle parole
«Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non oltre il 31 marzo 2007»;
jj. all'art. 18, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente lettera:
«b) l'allegato B, corredato almeno da una copia del certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
dell'installatore o da una copia della visura camerale riportante le stesse
informazioni, o l'allegato D, compilato e firmato dall'installatore che ha
realizzato l'impianto di utenza, tenuto conto di quanto indicato dal comma
2.4.»;
kk. all'art. 18, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti commi:
«18.3. Nel caso di applicazione da parte del distributore delle disposizioni
transitorie di cui al comma precedente:
a) il cliente finale e' comunque tenuto a fare pervenire al distributore stesso:
(i) nel caso in cui l'impianto di utenza ricada nel campo di applicazione della
legge n. 46/90, copia della dichiarazione di conformita' completa di tutti gli
allegati obbligatori per legge;
(ii) nel caso in cui l'impianto di utenza non ricada nell'ambito di applicazione
della legge n. 46/90, una dichiarazione dell'installatore in cui attesta sotto
la propria responsabilita' di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di
sicurezza e funzionalita' dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da
esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, corredata di
tutti gli allegati indicati nel modulo D;
b) il distributore sottopone ad accertamento la documentazione di cui alla precedente lettera a); nel caso di esito positivo dell'accertamento, non sospende la fornitura di gas;
c) il distributore, nel caso di esito negativo dell'accertamento della
documentazione di cui alla precedente lettera a), sospende la fornitura di gas
ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
(i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;
(ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformita'
alle norme tecniche vigenti riscontrate;
(iii) segnala la necessita' di presentare una nuova richiesta di attivazione
della fornitura, corredata della documentazione di cui alla precedente lettera
a), solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformita' alla
legislazione vigente;
d) il distributore, nel caso in cui gli pervenga la documentazione di cui alla
lettera a) non completa, e' tenuto ad
inviare al venditore entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento
della documentazione comunicazione scritta nella quale evidenzia in modo
esaustivo la parte di documentazione mancante;
e) il distributore, nel caso di richieste di attivazione della fornitura
pervenute entro il 31 marzo 2006 e per le quali non gli pervenga la
documentazione di cui alla lettera a) completa entro il 31 maggio 2006, e'
tenuto ad inviare al cliente finale entro il 31 luglio 2006 una comunicazione
scritta con la quale lo informa che qualora non pervenga tale documentazione
entro il 30 settembre 2006, il suo impianto di utenza risultera' con
accertamento impedito e
pertanto verra' applicato quanto previsto dal presente regolamento per gli
accertamenti impediti a far data dal 1° ottobre 2006;
f) il distributore, nel caso di richieste di attivazione della fornitura
pervenute entro il 31 marzo 2007 e per le quali non gli pervenga la
documentazione di cui alla lettera a) completa entro il 30 maggio 2007, e'
tenuto ad inviare al cliente finale entro il 31 luglio 2007 una comunicazione
scritta con la quale lo informa che qualora non pervenga tale documentazione
entro il 30 settembre 2007, il suo impianto di utenza risultera' con
accertamento impedito e
pertanto verra' applicato quanto previsto dal presente regolamento per gli
accertamenti impediti a far data dal 1° ottobre 2007.
18.4. Successivamente al 30 giugno 2005 e fino alla pubblicazione da parte
dell'Uni della norma tecnica che definisce le modalita' di verifica dei criteri
essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumita' di cui all'art. 26,
qualora ii cliente finale non sia in grado di fornire la documentazione di cui
al comma 16.4 o di cui al comma 16.7, lettera e), il distributore puo' attivare
la fornitura di gas nel caso in cui il cliente finale faccia pervenire al
distributore stesso:
a) una richiesta di attivazione della fornitura con la quale il cliente finale,
oltre a fornire i propri riferimenti e le
informazioni necessarie per l'individuazione del punto ove attivare la fornitura
di gas:
(i) invia in allegato copia della dichiarazione di cui alla seguente lettera b);
(ii) si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che
l'installatore, dopo aver effettuato con esito
positivo le prove di sicurezza e funzionalita', non gli abbia rilasciato la
dichiarazione di cui al precedente punto (ii),
sollevando il distributore da ogni responsabilita' per incidenti a persone e
cose derivanti dalla violazione di tale clausola;
b) copia di una dichiarazione rilasciata da un installatore abilitato ai sensi
della legge n. 46/90 o da un tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di
cui all'art. 3, comma 3.1, lettera b), che attesti il rispetto dei criteri
essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumita' definiti all'art. 26;
su tale documentazione il distributore non effettua l'accertamento.»;
ll. all'art. 18, il comma 5 e' cassato;
mm. all'art. 19, comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti
lettere:
«b) all'attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali
sia stata sospesa la fornitura di gas, con
esclusione delle riattivazioni per morosita' e delle riattivazioni effettuate a
seguito della sospensione della fornitura ad impianti di utenza nuovi effettuate
in attuazione del presente regolamento;
c) all'attivazione della fornitura di impianti di utenza precedentemente
alimentati con altro tipo di gas.»;
nn. all'art. 19, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente lettera:
«a) all'attivazione della fornitura di impianti di utenza nuovi;»;
oo. all'art. 21, comma 2, le parole «il distributore attua quanto previsto dai
precedenti commi 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7» sono sostituite dalle parole «il
distributore attua quanto previsto dal precedente art. 16»;
pp. all'art. 22, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«22.1. Il distributore, nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di
gas sospesa a seguito di modifiche all'impianto di utenza derivanti da richiesta
di esecuzione di lavori e nel caso di attivazione della fornitura di un impianto
di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas, attua quanto
previsto dal precedente art. 16.»;
qq. l'art. 30 e' abrogato;
rr. all'art. 33, il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:
«33.3. Il Titolo III entra in vigore dal 1° aprile 2008.»;
ss. all'art. 33, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma:
«33.4. La data di entrata in vigore del Titolo IV e' definita con successivo
provvedimento dell'Autorita'.»;
tt. all'art. 33, comma 5, lettera b), le parole «di cui ai precedenti commi 33.3
e 33.4» sono sostituite dalle parole «di cui al precedente comma 33.3»;
uu. all'art. 33, comma 6, le parole «Nel caso di subentro nella gestione di un
impianto di distribuzione o di una porzione di esso» sono sostituite dalle
parole «Nel caso di subentro nella gestione di un impianto di distribuzione»;
vv. l'allegato E e' sostituito dal seguente allegato:
«Allegato E (da compilarsi a cura dell'installatore)
Cognome e nome del cliente finale ....
Il sottoscritto .... titolare/legale rappresentante dell'impresa (ragione
sociale) .... con sede nel comune di: .... (prov.
....................) tel. .... (tel. portatile: .... e mail: ....) via .... n.
.......... partita IVA ...................................
iscritta nel registro delle ditte (regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011)
della CCIAA di .... iscritta all'albo imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n.
443) della provincia di .... n. ............... ai sensi della deliberazione n.
40/04 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(a) Attesta sotto la propria personale responsabilita' di avere effettuato con
esito positivo la prova di tenuta
sull'impianto interno secondo quanto previsto dalla norma tecnica vigente (1):
....
di avere effettuato, nel rispetto della legislazione e delle norme tecniche
vigenti, in edificio adibito ad uso (2): industriale civile (3)
NOTE
(1) Barrare la casella e compilare la sezione corrispondente solo in caso di
richiesta di riattivazione della fornitura sospesa dal servizio di pronto
intervento del distributore a seguito di dispersione di gas rilevata
sull'impianto interno. Non compilare la sezione sottostante!
(2) Barrare la casella e compilare la sezione corrispondente solo in caso di
richiesta di attivazione della fornitura durante il periodo transitorio di cui
all'art. 18 o all'art. 33, comma 5, lettera a), della deliberazione n. 40/04
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Non compilare la sezione
soprastante!
(3) Per la definizione «uso civile» vedere decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, art. 1, comma 1.
commercio altri usi ubicato nel comune di .... (prov. ....................) via
.... n. .......... opere intese come:
nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria
sostituzione di apparecchio installato in modo fisso Allega copia del
certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico- professionali (4) o visura
camerale nella quale siano riportati i medesimi requisiti.
Data, localita' .... Il dichiarante (timbro e firma ....
(4) Solo per impianti che ricadono nel campo di applicazione della legge 5 marzo
1990, n. 46.»;
ww. sono aggiunti i seguenti allegati F, G, H ed I:
«Allegato F
Versione da allegare al preventivo per un nuovo allacciamento
Gentile Cliente,
la presente lettera illustra la procedura che dovra' seguire, dopo la
realizzazione dell'allacciamento che ha richiesto, per ottenere celermente e
senza disguidi l'attivazione della fornitura di gas.
1) Innanzitutto dovra' affidare i lavori di installazione del Suo impianto di
utilizzo del gas (ad esempio l'installazione della caldaia o dell'apparecchio di
cottura) a una ditta regolarmente iscritta alla Camera di commercio e, nel caso
di impianto in un'abitazione, abilitata ai sensi della legge n. 46/1990 (chieda
preventivamente all'installatore la copia dei certificato o della visura,
rilasciati dalla Camera di commercio, che attestano tale abilitazione).
2) Una volta installato l'impianto dovra' richiedere l'attivazione della
fornitura al venditore di gas con il quale intende stipulare il contratto per la
fornitura stessa. Il venditore Le fornira' due moduli, denominati allegato H e
allegato I.
3) Dovra' compilare completamente e firmare il modulo allegato H, nella sezione
riservata al cliente finale. Con questo modulo, oltre a fornire i dati necessari
ad individuare l'impianto da attivare, Lei si impegna a non utilizzare
l'impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino a che l'installatore non Le
abbia rilasciato la "dichiarazione di conformita'", prevista dalla stessa legge
n. 46/90.
Attenzione: dovra' impiegare esclusivamente il modulo allegato H fornitoLe dal
venditore altrimenti la fornitura non potra' essere attivata.
4) Il modulo allegato I dovra' essere consegnato all'installatore, che glielo
restituira' compilato e con apposti
timbro e firma; non e' indispensabile che l'installatore utilizzi il modulo
allegato I fornitoLe dal venditore, ma va bene anche un altro modulo purche'
conforme al modello predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
1. L'installatore dovra' anche consegnarLe, con il modulo allegato I, la
documentazione richiesta dallo stesso allegato I, corrispondente agli "allegati
obbligatori alla dichiarazione di conformita'", che comunque l'installatore e'
tenuto per legge a consegnarle al termine del proprio lavoro.
5) Dovra' trasmettere i moduli allegato H e allegato I, con la documentazione
rilasciata dall'installatore, al recapito indicato sul modulo allegato H nel
piu' breve tempo possibile, dato che l'azienda distributrice avviera' la pratica
di attivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione. Le
suggeriamo pertanto di attivarsi per tempo, onde evitare ritardi
nell'attivazione.
6) La documentazione sara' sottoposta ad accertamento dall'azienda distributrice
per verificare se l'impianto a cui
attivare la fornitura di gas e' stato installato nel rispetto delle norme di
sicurezza; in caso di esito positivo Le sara' attivata la fornitura, mentre in
caso di esito negativo l'azienda distributrice non potra' provvedere
all'attivazione della fornitura e Lei dovra' presentare una nuova richiesta di
attivazione della fornitura, dopo che il Suo installatore avra' provveduto ad
eliminare tutte le non conformita' riscontrate e indicate in una apposita
comunicazione che Le verra' inviata dalla Sua azienda distributrice; in entrambi
i casi Le potranno essere addebitati dal suo venditore di gas Euro 40,00/Euro
50,00/Euro 60,00 2.
7) Se entro trenta giorni lavorativi dalla data di avviamento della pratica di
attivazione della fornitura da parte dell'azienda distributrice non perviene a
tale azienda tutta la documentazione di cui sopra, ma almeno i moduli allegato H
e allegato I, unitamente alla copia del certificato o della visura che attesta
l'abilitazione dell'installatore ai sensi della legge n. 46/90 (nei casi
richiesti), la fornitura di gas Le verra' attivata comunque, con addebito
dell'importo indicato al punto 6). Tuttavia l'azienda distributrice notifichera'
al Suo comune di residenza che non e' stato possibile effettuare l'accertamento
e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell'impianto da parte
dei tecnici incaricati dal comune. In caso di verifica da parte del comune, Le
saranno addebitati dal suo venditore di gas ulteriori Euro 60,00, ferma restando
la facolta' del comune di richiederLe ulteriori costi connessi alla verifica; La
informiamo inoltre che in caso di esito negativo di tale verifica il comune
potra', oltre a comminare le sanzioni previste dalla vigente legislazione,
imporre all'azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas al Suo
impianto.
1 Reperibile sul sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
all'indirizzo www autorita.energia.it.
2 Rispettivamente nel caso di portata termica complessiva del suo impianto di
utenza minore o uguale di 34,8 kW (40 euro), maggiore di 34,8 kW e minore o
uguale a 116 kW (50 euro), maggiore di 116 kW (60 euro).
8) Le raccomandiamo infine di conservare copia di tutta la documentazione di cui
sopra inviata all'azienda distributrice da esibire nel caso di successiva
verifica in loco del suo impianto da parte dei tecnici incaricati dal comune.
La ringraziamo anticipatamente per la collaborazione fornita ai fini della
corretta attuazione della procedura.
Distinti saluti»;
«Allegato G
Versione da trasmettere al cliente finale alla richiesta di attivazione della
fornitura
Gentile Cliente,
la presente lettera illustra la procedura che dovra' seguire per ottenere
celermente e senza disguidi l'attivazione della fornitura di gas.
1) Unitamente alla lettera Le abbiamo fornito due moduli, denominati allegato H
e allegato I: dovra' compilare completamente e firmare il modulo allegato H,
nella sezione riservata al cliente finale. Con questo modulo, oltre a fornire i
dati necessari ad individuare l'impianto da attivare, Lei si impegna a non
utilizzare l'impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino a che
l'installatore non Le abbia rilasciato la "dichiarazione di conformita'",
prevista dalla stessa legge n. 46/90. Attenzione:
dovra' impiegare esclusivamente il modulo allegato H fornitoLe unitamente alla
lettera altrimenti la fornitura non potra' essere attivata.
2) Il modulo allegato I dovra' essere consegnato all'installatore, che glielo
restituira' compilato e con apposti
timbro e firma; non e' indispensabile che l'installatore utilizzi il modulo
allegato I fornitoLe unitamente alla lettera, ma va bene anche un altro modulo
purche' conforme al modello predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas 3. L'installatore dovra' anche consegnarLe, con il modulo allegato I, la
documentazione richiesta dallo stesso allegato I, corrispondente agli "allegati
obbligatori alla dichiarazione di conformita'", che comunque l'installatore e'
tenuto per legge a consegnarLe al termine del proprio lavoro.
3) Dovra' trasmettere i moduli allegato H e allegato I, con la documentazione
rilasciata dall'installatore, al recapito indicato sul modulo allegato H, nel
piu' breve tempo possibile, dato che l'azienda distributrice avviera' la pratica
di attivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione; Le
suggeriamo pertanto di attivarsi per tempo, onde evitare ritardi
nell'attivazione.
3 Reperibile sul sito internet dell'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas
all'indirizzo www.autonta.energia.it.
4) La documentazione sara' sottoposta ad accertamento dall'azienda distributrice
per verificare se l'impianto a cui
attivare la fornitura di gas e' stato installato nel rispetto delle norme di
sicurezza; in caso di esito positivo Le sara' attivata la fornitura, mentre in
caso di esito negativo l'azienda distributrice non potra' provvedere
all'attivazione della fornitura e Lei dovra' presentare una nuova richiesta di
attivazione della fornitura, dopo che il Suo installatore avra' provveduto ad
eliminare tutte le non conformita' riscontrate e indicate in una apposita
comunicazione che Le verra' inviata dalla Sua azienda distributrice; in entrambi
i casi Le potranno essere addebitati Euro 40,00/Euro 50,00/Euro 60,00 4.
5) Se entro trenta giorni lavorativi dalla data di avviamento della pratica di attivazione della fornitura da parte dell'azienda distributrice non perviene a tale azienda tutta la documentazione di cui sopra, ma almeno i moduli allegato H e allegato I, unitamente alla copia del certificato o della visura che attesta l'abilitazione dell'installatore ai sensi della legge n. 46/90 (nei casi richiesti), la fornitura di gas Le verra' attivata comunque, con addebito dell'importo indicato al punto 4). Tuttavia l'azienda distributrice notifichera' al Suo comune di residenza che non e' stato possibile effettuare l'accertamento e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell'impianto da parte dei tecnici incaricati dal comune. In caso di verifica da parte del comune, Le saranno addebitati dal suo venditore di gas ulteriori Euro 60,00, ferma restando la facolta' del comune di richiederLe ulteriori costi connessi alla verifica; La informiamo inoltre che in caso di esito negativo di tale verifica il comune potra', oltre a comminare le sanzioni previste dalla vigente legislazione, imporre all'azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas al Suo impianto.
6) Le raccomandiamo infine di conservare copia di tutta la documentazione di cui sopra inviata all'azienda distributrice da esibire nel caso di successiva verifica in loco del suo impianto da parte dei tecnici incaricati dal comune.
La ringraziamo anticipatamente per la collaborazione fornita ai fini della
corretta attuazione della procedura.
Distinti saluti»;
4 Rispettivamente nel caso di portata termica complessiva del suo impianto di
utenza minore o uguale di 34,8 kW (40 euro), maggiore di 34,8 kW e minore o
uguale a 116 kW (50 euro), maggiore di 116 kW (60 euro).
«Allegato H
(sezione da compilarsi a cura del venditore)
Ragione sociale del venditore: |....
---------------------------------------------------------------------
Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal |
distributore alla richiesta di attivazione della fornitura: |....
---------------------------------------------------------------------
Codice assegnato dal venditore alla richiesta di attivazione |
della fornitura: |....
---------------------------------------------------------------------
Recapito indicato dal distributore a cui inviare la |
documentazione (allegati H e I e documentazione da allegare |
all'allegato I) |....
---------------------------------------------------------------------
Data di invio al distributore della richiesta di attivazione |
della fornitura |....
(sezione da compilarsi a cura del cliente finale)
Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas (ai sensi della
deliberazione n. 40/04 dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas) Il sottoscritto (*) .... residente in: via
.... n. .......... piano .......... interno .......... comune .... (prov.
...............), tel. .... codice fiscale/partita IVA: .... Chiede
l'attivazione della fornitura di gas per l'alimentazione dell'impianto di utenza
al seguente indirizzo: via .... n. .......... piano .......... interno
.......... comune .... (prov. ...............), tel. .........................
Allega alla presente richiesta l'attestazione di corretta esecuzione
dell'impianto in oggetto, redatta e sottoscritta
dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza (allegato I);
Si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che
l'installatore non gli abbia rilasciato la dichiarazione di conformita' di
cui alla legge n. 46/90 o dichiarazione equivalente per impianti di utenza non
soggetti a tale legge; solleva il distributore da ogni responsabilita' per
incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione della presente clausola.
Data, localita' ....
Firma: ....
Allegato: attestazione di corretta esecuzione dell'impianto (allegato I)»;
(*) Il nominativo deve coincidere con quel1o della persona che sottoscrive il
contratto di fornitura con il venditore.
«Allegato I (da compilarsi a cura dell'installatore che ha realizzato
l'impiantodi utenza)
Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto
(rilasciata ai sensi della deliberazione n. 40/04 dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas)
Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal | distributore alla
richiesta di attivazione della fornitura: (*) |....
(*) Riportare il codice inserito dal venditore nella corrispondente casella
dell'allegato H.
Il sottoscritto .... titolare/legale rappresentante dell'impresa (ragione
sociale) .... con sede nel comune di: .... (prov.
...............) tel. .... (tel. portatile: .... e mail: ....) via .... n.
.......... partita IVA: ....................)
iscritta nel registro ditte (regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011) della
CCIAA di .... iscritta all'albo imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443)
della provincia di .... n. .......... esecutrice dell'impianto di utenza a gas
inteso come:
nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria
sostituzione di apparecchio installato in modo fisso installato nei locali siti
nel comune di .... (prov. ....................) via .... n. .......... ricadente
nell'ambito di applicazione della legge 6 marzo 1990, n. 46:
si (1) no avente portata termica complessiva dell'impianto (intesa come somma
delle portate termiche dei singoli apparecchi installati e/o installabili) pari
a .............. kW.
Attesta sotto la propria personale responsabilita' che l'impianto e' stato
realizzato avendo:
rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto);
* seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (2):
.... .... in particolare verificando con esito positivo la tenuta dell'impianto,
la conformita' della ventilazione e dell'aerazione a quanto prescritto dalla
normativa tecnica, l'idoneita' dei locali in cui sono installati l'impianto e
gli apparecchi ad essi collegati;
* installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo
di installazione.
NOTE
(1) Per gli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 6
marzo 1990, n. 46, vedere decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447, art. 1, comma 1.
(2) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite
alla progettazione, all'installazione e alle
verifiche.
Resta in attesa che venga fornito gas all'impianto al fine di controllarne la
sicurezza e la funzionalita' eseguendo le verifiche richieste dalle norme e
dalle disposizioni di legge; in caso di esito positivo del controllo si impegna
a rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' di cui alla legge n.
46/90 o dichiarazione equivalente nel caso in cui l'impianto di utenza non
ricada nell'ambito di applicazione di tale legge.
Allega alla presente attestazione:
progetto (per gli impianti con obbligo di progetto).
* relazione con tipologie dei materiali utilizzati (3);
* schema di impianto realizzato (4);
* copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali o
visura camerale nella quale siano riportati i medesimi requisiti;
riferimento ad eventuali dichiarazioni di conformita' precedenti o parziali,
gia' esistenti (5).
Data, localita' ....
Il dichiarante (timbro e firma) ....
Recapito telefonico del dichiarante ....»;
(3) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la
dichiarazione di rispondenza alle stesse completa, ove esistente, con
riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti
autorizzali. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare
che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto
dall'art. 7 della legge n. 46.
La relazione deve dichiarare l'idoneita' rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili (ad esempio: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi;
2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali;
3) caratteristiche dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione; 4)
indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
(4) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera
come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso
di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve
essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo
schema citera' la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
(5) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data
della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso di nuovo impianto o di impianto
costruito prima dell'entrata in vigore della legge. Nel caso che parte
dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e
scarico fumi), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per
dette parti.»;
2. di conferire mandato al direttore della Direzione consumatori e qualita' dei
servizio dell'Autorita' per attivare adeguate azioni di informazione nei
confronti dei soggetti interessati dall'attuazione della deliberazione n. 40/04
ed in particolare nei confronti dei comuni;
3. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima
pubblicazione;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il
testo della deliberazione dell'Autorita' n. 40/04 come risultante dalle
modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Milano, 27 aprile 2006
Il presidente: Ortis