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Deliberazione 14 luglio 2006
Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Attuazione del regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 per i soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale; modifiche, integrazioni e rettifica di errori materiali. (Deliberazione n. 147/06).
(GU n. 187 del 12-8-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 luglio 2006
Visti:
la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
18 marzo 2004, n. 40/2004 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito:
deliberazione n. 40/04);
la deliberazione dell'Autorita' 20
settembre 2005, n. 192/2005 (di seguito: deliberazione n. 192/05);
la deliberazione dell'Autorita' 27 aprile 2006, n. 87/2006 (di seguito:
deliberazione n. 87/06).
Considerato che:
con la deliberazione n. 40/2004 l'Autorita' ha emanato il regolamento delle
attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di
seguito: regolamento);
al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione
del regolamento, la deliberazione n. 40/2004 ne ha previsto l'attuazione
fissando l'avvio degli accertamenti, per gli impianti di utenza nuovi, a partire
dal 1° ottobre 2004 con possibilita' di differimento al 1° luglio 2005;
in esito alla consultazione avviata con il documento 1° marzo 2006 «Modifiche al
regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di
utenza a gas nuovi (deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04)» l'Autorita' ha
apportato con la deliberazione n. 87/2006 modifiche ed integrazioni alla
deliberazione n. 40/04;
a seguito del riavvio delle attivita' del Gruppo di lavoro istituito ai sensi
della deliberazione n. 192/2006 si e' evidenziata la necessita' di:
meglio definire le disposizioni della deliberazione n. 40/04 da applicarsi da
parte dei soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale, prevedendo
opportune semplificazioni tenuto conto delle dimensioni dei soggetti
interessati;
consentire l'utilizzo dell'Allegato
E nel caso di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per pronto
intervento prima dell'avvio dell'attuazione del Titolo III della deliberazione
n. 40/04;
correggere alcuni errori materiali introdotti con la deliberazione n. 87/06.
Ritenuto che:
sia necessario integrare la deliberazione n. 40/04 con disposizioni semplificate
per i soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale, tenuto conto che
gli stessi sono tenuti ad attuare il Titolo II della medesima deliberazione a
far data dal 1° ottobre 2006;
sia da accogliere la richiesta delle associazioni dei distributori di poter
utilizzare l'Allegato E nel caso di
riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per pronto intervento,
stante il fatto che non sussistono motivi ostativi in tal senso ma anzi
l'adozione di un modello standard facilita le operazioni di riattivazione della
fornitura del gas assicurando nel contempo che siano stati rimosse le cause
della dispersione di gas che avevano originato la sospensione della fornitura;
sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati
nella deliberazione n. 40/04;
Delibera:
1. Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas
18 marzo 2004, n. 40/04:
a) all'art. 13, comma 1, lettera c), le parole «per richieste di attivazione
della fornitura» sono sostituite dalle parole «per richieste di attivazione
della fornitura ad impianti di utenza ai quali si applica il Titolo II»;
b) all'art. 18, comma 4, le parole «la documentazione di cui al comma 16.4» sono
sostituite dalle parole «la documentazione di cui al comma 16.2»;
c) all'art. 18, comma 4, lettera a), il punto (ii) e' sostituito dal seguente
punto:
«(ii) si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che un
installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/1990, ove richiesto, non gli
abbia rilasciato una dichiarazione con cui attesta sotto la propria
responsabilita' di aver eseguito con esito positivo le prove di sicurezza e
funzionalita' dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate
richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, sollevando il distributore da
ogni
responsabilita' per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di
tale clausola»;
d) all'art. 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«33.1 Fatto salvo quanto indicato dai commi 11.2, 11.5, 13.1, 31.1 e 32.1, i
Titoli I e V entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente
regolamento.»;
e) all'art. 33, il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:
«33.3 Il Titolo III entra in vigore
dal 1° aprile 2008, ad
esclusione del comma 23.1 che entra in vigore dal 1° settembre 2006.»;
f) all'art. 33 e' aggiunto il seguente comma:
«33.7 Gli esercenti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale e che non
hanno effettuato la separazione societaria tra le attivita' di distribuzione e
vendita attuano il presente regolamento con esclusione delle disposizioni di cui
ai commi 11.2, 11.3, 11.9, 16.4, 16.7, lettere b) e c), 16.9, lettera a), 16.10
e 16.12.».
2. Di prevedere che il presente
provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affmche' entri in
vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' ( deliberazione dell'Autorita'
n. 40/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il
presente provvedimento.
Milano, 14 luglio 2006
Il presidente: Ortis