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Deliberazione 19 luglio 2006
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Approvazione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita'. (Deliberazione n. 152/06).
(GU n. 188 del 14-8-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS
Nella riunione del 19 luglio 2006;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999);
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
l'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 «Disposizioni urgenti in
materia di finanza regionale e locale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20;
l'art. 56 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni amministrative e
penali»;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione
dei dati personali»;
il titolo I, art. 10, comma 1, il titolo II, art. 21, il titolo IV, art. 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 «Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
il decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 «Particolari
modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti di
contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati
mediante bolletta»;
il punto 1 delle disposizioni finali
del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n.
45, recante modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e
condizioni di fornitura per l'energia elettrica pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 29 dicembre
1990;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
28 dicembre 1999, n. 200/99;
la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2000, n. 55/00 (di seguito:
deliberazione n. 55/00);
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 310/01;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come
successivamente integrato e modificato (di seguito:
deliberazione n. 168/03);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04, come
successivamente integrato e modificato;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 come
successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n. 5/04);
la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 117/05 (di seguito:
deliberazione n. 117/05);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06;
il Documento per la consultazione «Revisione della direttiva in materia di
trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita»;
Considerato che:
l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita'
emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte
dei soggetti esercenti, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i
rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
l'art. 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995 assegna all'Autorita' la
funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei
servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la
concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte
degli utenti intermedi e finali;
l'Autorita' ha definito, con deliberazione n. 55/00, disposizioni in materia di
trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita', che si
applicano ai clienti del mercato vincolato;
relativamente all'applicazione della
deliberazione n. 55/00 sono state segnalate, da parte di clienti finali e di
associazioni di consumatori e utenti, criticita' relative alla comprensibilita'
della bolletta, in particolare con riguardo alla parte in cui vengono esposti i
corrispettivi e i calcoli; tali criticita' sono dovute in parte alla
complessita' del sistema tariffario e in parte alle modalita' di esposizione
adottate dagli esercenti;
dal 1° luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non domestici, per
effetto della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva 2003/54/CE,
trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'art. 14, comma 5-quater,
del decreto legislativo n. 79/1999, come integrato dall'art. 1, comma 30, della
legge n. 239/2004; e che, dal 1° luglio 2007, saranno idonei tutti i clienti
finali;
la bolletta rappresenta il principale strumento di contatto tra il cliente
finale e il fornitore di energia elettrica, attraverso cui il cliente puo'
conoscere quali sono i suoi consumi e i corrispettivi che gli vengono addebitati
per la fornitura di energia elettrica; nel mercato liberalizzato la bolletta
deve consentire al cliente di verificare la corretta applicazione delle
condizioni contrattuali ed economiche sottoscritte, nonche' di confrontare le
offerte che gli vengono proposte, al fine di una scelta consapevole del
fornitore;
con la deliberazione n. 117/05 l'Autorita' ha avviato un procedimento per la
formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la revisione della direttiva in
materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita'
di cui alla deliberazione n. 55/00;
il 15 febbraio 2006 l'Autorita' ha diffuso un Documento per la consultazione
avente ad oggetto «Revisione della direttiva in materia di trasparenza dei
documenti di fatturazione dei consumi di elettricita» (di seguito: documento di
consultazione);
nel documento di consultazione sono state avanzate proposte di modifica della
deliberazione n. 55/00, volte a migliorare la comprensibilita' e la trasparenza
della bolletta, prevedendo in particolare:
l'estensione della direttiva ai clienti del mercato libero che abbiano conferito
mandato per la stipula dei contratti di
distribuzione e dispacciamento;
l'obbligo, per gli esercenti, di
riportare in bolletta un quadro sintetico e un quadro di dettaglio dei
corrispettivi, redatti secondo gli schemi proposti dall'Autorita';
l'obbligo, per gli esercenti, di indicare in ogni bolletta l'informazione
relativa ai consumi annui del cliente, calcolata in base alle due ultime letture
effettive rilevate, o il consumo progressivo dell'anno in corso;
l'obbligo, per gli esercenti, di inserire in bolletta un campo per le
comunicazioni dell'Autorita' e di indicare in maniera evidente i recapiti per
l'inoltro di reclami o richieste di informazioni, anche in forma scritta;
le finalita' generali dell'intervento, volto alla semplificazione e al
miglioramento della leggibilita' della bolletta sono state condivise dalla gran
parte dei soggetti interessati;
le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati, hanno
riguardato in particolare:
l'estensione delle regole di trasparenza delle bollette ai clienti del mercato
libero e l'ambito di applicazione di tali regole;
l'inserimento in bolletta, ai fini dell'esposizione dei corrispettivi, di un
quadro sintetico e di un quadro di dettaglio e i
possibili effetti di tali modalita' di esposizione dei corrispettivi sulla
flessibilita' delle offerte contrattuali degli esercenti;
l'inserimento in bolletta delle altre informazioni al cliente gia' previste
dalla deliberazione n. 55/00 e di ulteriori contenuti informativi concernenti i
consumi del cliente e le comunicazioni dell'Autorita';
Ritenuto che:
sia opportuna la revisione della direttiva in materia di trasparenza dei
documenti di fatturazione dei consumi di elettricita' di cui alla deliberazione
n. 55/00;
sia opportuna l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva ai
clienti del mercato libero dotati di minor potere contrattuale; a tali clienti
deve infatti essere garantita, tramite le informazioni contenute in bolletta, ed
espresse in un linguaggio comune a tutti gli operatori, la possibilita' di
verificare la correttezza dei corrispettivi applicati e di valutare la
convenienza delle condizioni contrattuali pattuite con il fornitore;
non sia pertanto opportuno dare seguito alla proposta di alcuni soggetti che
hanno risposto alla consultazione di limitare l'applicazione della direttiva ai
soli clienti domestici;
i clienti del mercato libero destinatari di tale particolare tutela possano essere individuati, in coerenza con quanto stabilito in materia di codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali, nei clienti alimentati in bassa tensione, qualora siano forniti da un unico venditore;
sia opportuno prevedere che in ogni
bolletta debbano essere inseriti un quadro sintetico e un quadro di dettaglio
dei corrispettivi, conformi agli schemi predisposti dall'Autorita', in quanto
l'utilizzo di tali quadri, pur uniformando le regole di esposizione e la
terminologia utilizzata, e rendendo cosi' maggiormente leggibile la bolletta da
parte dei clienti finali, non impedisce la formulazione di offerte di prezzo
differenziate e flessibili;
sia opportuno prevedere per tutti i clienti un unico quadro sintetico, nel quale
siano riportati i dati identificativi della
bolletta, del contratto e del punto di prelievo, le caratteristiche della
fornitura e la sintesi degli importi che compongono il totale della bolletta;
sia opportuno prevedere quadri di dettaglio differenziati per i clienti
domestici e non domestici e un quadro di dettaglio da utilizzare nel caso in cui
il contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero preveda un
corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica;
sia opportuno mantenere l'obbligo di fornire in bolletta le informazioni sui
pagamenti e sugli effetti del ritardo nei pagamenti e le altre informazioni al
cliente gia' previste dalla deliberazione n. 55/00 e prevedere l'obbligo di
fornire le seguenti ulteriori informazioni:
il consumo medio annuo del cliente, sulla base delle letture o autoletture
effettuate o della miglior stima disponibile, anche al fine di agevolare la
comparazione di eventuali offerte alternative da parte del cliente idoneo;
il recapito per l'inoltro all'esercente di reclami o richieste di informazioni,
anche in forma scritta;
sia opportuno prevedere che gli esercenti debbano predisporre misure affinche',
su richiesta dell'Autorita', in relazione a specifiche circostanze, sia
possibile l'inserimento in bolletta di comunicazioni destinate ai clienti
finali;
sia opportuno non prevedere l'obbligo di fornire, almeno una volta all'anno,
l'elenco delle componenti A, UC ed MCT, dovute per la copertura dei costi
sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico, e i corrispettivi fatturati al cliente per il periodo di riferimento,
disaggregati per singole componenti; sia invece opportuno prevedere che al fine
di fornire, al cliente che ne faccia richiesta, l'elenco di tali componenti,
debbano essere utilizzate denominazioni univoche, stabilite dall'Autorita';
nelle more del recepimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della direttiva n. 2003/54/CE, sia opportuno prevedere che, almeno una volta all'anno, debba essere riportata in bolletta l'informazione relativa al mix di fonti della produzione nazionale di energia elettrica dell'anno precedente, suddivise per tipologia di impianto e per tipologia di combustibile;
Delibera:
1. Di approvare la direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione
dei consumi di elettricita', allegata alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A).
2. Di fissare al 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore della direttiva di
cui all'allegato A della presente deliberazione.
3. Di abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 16 marzo 2000, n. 55/00, che si intende
sostituita dall'allegato A della presente deliberazione.
4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 19 luglio 2006
Il presidente: Ortis
Allegato A
DIRETTIVA PER LA TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI
ELETTRICITA'
Titolo I
DEFINIZIONI, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini della presente direttiva si adottano, in quanto compatibili, le
definizioni di cui Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica approvato con
deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente integrato e
modificato (di seguito: Testo integrato) e le seguenti definizioni:
a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi
della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b) clienti sono i clienti vincolati e i clienti idonei finali del mercato libero
e del mercato vincolato;
c) clienti idonei sono i clienti che hanno acquisito diritto potestativo di
contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili
regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale;
d) clienti del mercato libero sono i clienti idonei finali che hanno esercitato
il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura,
fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte
contrattuale;
e) clienti del mercato vincolato sono i clienti finali diversi dai clienti del
mercato libero;
f) esercente e' il soggetto che svolge i servizi di distribuzione e di vendita o
anche il solo servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato
vincolato in un'area territoriale o che svolge il servizio di vendita
dell'energia elettrica ai clienti del mercato libero fornendo il cliente per
l'intero fabbisogno;
g) esercente multiservizio e' l'esercente che eroga, oltre ai servizi di cui al
punto f), anche altri servizi di pubblica utilita';
h) bolletta o documento di
fatturazione e' il documento che l'esercente trasmette periodicamente al cliente
al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti
direttamente o indirettamente;
i) autolettura e' la rilevazione effettuata dal cliente e la conseguente
comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del
gruppo di misura;
j) lettura e' la rilevazione dei dati espressi dal totalizzatore numerico del
gruppo di misura anche attraverso
dispositivi a distanza automatici;
k) consumi effettivi sono i consumi
rilevati fra una lettura o autolettura e quella successiva;
l) consumi stimati sono i consumi determinati su base presuntiva, di norma in
base ai consumi effettivi registrati in
analoghi periodi dell'anno precedente o, se il cliente e' nuovo, in base
all'utilizzo dichiarato, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate e,
nel caso di cliente vincolato domestico, al numero dei componenti la sua
famiglia;
m) corrispettivi per l'uso delle reti sono i corrispettivi per i servizi di
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di cui al Testo integrato.
Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1. Gli esercenti adottano per i clienti del mercato vincolato alimentati
in bassa e media tensione e per i clienti del mercato libero alimentati in bassa
tensione una bolletta conforme alle disposizioni previste dalla presente
direttiva.
2.2. La presente direttiva non si applica alla fatturazione nei confronti dei
soggetti che utilizzano l'energia per scopi di illuminazione pubblica.
2.3. Gli esercenti che, oltre ai servizi di distribuzione e di vendita
dell'energia elettrica forniscono altri servizi, adeguano le bollette alle norme
contenute nella presente direttiva per la parte concernente la fatturazione dei
consumi di elettricita'.
2.4. Gli esercenti possono riportare, integralmente o in parte, le informazioni ai clienti di cui ai titoli III e IV della presente direttiva, su fogli diversi da quelli che documentano i consumi, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dai medesimi titoli.
Titolo II
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA E AI CORRISPETTIVI
Art. 3.
Tipologia di contratto e caratteristiche della fornitura
3.1. Nella bolletta dei clienti del mercato vincolato e' riportata la
tipologia di contratto stipulato ai sensi dell'art. 2,
comma 2.2 del Testo integrato e la tariffa o l'opzione tariffaria applicata al
cliente.
3.2. Nella bolletta dei clienti del mercato libero e' riportata l'eventuale
denominazione specifica dell'offerta contrattuale sottoscritta.
3.3. La bolletta riporta la tensione di alimentazione e la potenza disponibile.
Qualora l'opzione tariffaria applicata o il contratto sottoscritto dal cliente
prevedano un corrispettivo per la potenza impegnata, la bolletta riporta la
potenza impegnata.
3.4. La bolletta riporta gli elementi identificativi del cliente e del punto di
prelievo, nonche' del codice alfanumerico
identificativo omogeneo del punto di prelievo secondo quanto previsto
dall'allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e dall'allegato A
alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e
integrazioni, precisando che tale codice si utilizza in tutte le comunicazioni
verso l'impresa distributrice e in particolare per le comunicazioni inerenti il
cambio del venditore.
Art. 4.
Periodo di riferimento della fatturazione e consumi
4.1. La bolletta evidenzia:
a) il periodo cui si riferisce la fatturazione e i termini di scadenza del
pagamento;
b) le letture o autoletture del gruppo di misura in base a cui sono stati
rilevati i consumi fatturati e la relativa data;
c) i consumi fatturati.
4.2. Nelle bollette in cui sono contabilizzati consumi non rilevati tramite
letture o autoletture, l'informazione di cui al
comma 4.1, lettera b) e' sostituita dall'indicazione che i consumi sono
attribuiti sulla base di stime.
4.3. Qualora la bolletta emessa sulla base di una lettura o autolettura del
gruppo di misura faccia seguito a bollette emesse sulla base di consumi stimati,
vengono posti in evidenza in detrazione i consumi gia' contabilizzati nelle
precedenti bollette.
Art. 5.
Unita' di misura
5.1. L'unita' di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i
consumi dell'energia elettrica e' il kWh. Qualora
gli esercenti utilizzino nella bolletta come unita' di misura dei consumi un
altro riferimento convenzionale, la corrispondenza tra il riferimento
convenzionale utilizzato e il kWh viene riportata in evidenza nel Quadro
sintetico di cui al successivo art. 7.
5.2. Gli eventuali prelievi di energia reattiva sono contabilizzati in kvarh. La
potenza impegnata e la potenza
disponibile vengono espresse in kW.
Art. 6.
Addebiti relativi ai corrispettivi e alle imposte
6.1. I corrispettivi unitari fatturati al cliente per l'uso delle reti
vengono indicati in bolletta, comprensivi delle componenti A, UC, MCT dovute per
la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico.
6.2. Fatto salvo quanto previsto al comma 6.1, e' facolta' dell'esercente
fornire, nella parte della bolletta riservata alle informazioni, dettagli sulle
componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse
generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e dei
corrispettivi fatturati al cliente per il periodo di riferimento, quale
informazione aggiuntiva.
6.3. L'esercente fornisce al cliente, qualora questo ne faccia richiesta, le
ulteriori disaggregazioni dei corrispettivi fatturati per singole componenti
dell'opzione tariffaria adottata o del prezzo contrattualmente concordato e ogni
informazione utile circa la correttezza di tutti i corrispettivi fatturati. A
tal fine, qualora vengano indicati al cliente riferimenti normativi o
contrattuali, dovra' esserne descritto anche il contenuto. Le modalita' con cui
l'esercente fornisce tali informazioni sono indicate in bolletta.
6.4. Al fine di fornire, al cliente che ne faccia richiesta, le informazioni
relative alle componenti A, UC, MCT, dovute per la copertura dei costi sostenuti
nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico,
queste vengono cosi' denominate:
A2: smantellamento delle centrali nucleari e chiusura del ciclo del
combustibile;
A3: promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
A4: finanziamento dei regimi tariffari speciali (ad esempio:
alluminio primario «Ferrovie dello
Stato S.p.a.», «Societa' Terni S.p.a.», comuni rivieraschi);
A5: finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo;
A6: copertura dei costi gia' sostenuti dalle imprese e non recuperabili in
seguito alla liberalizzazione del mercato;
UC1 copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto
dell'energia per il mercato vincolato;
UC3: copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di
trasmissione e distribuzione e dei meccanismi di integrazione;
UC4: copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori
(isole minori e altri);
UC5: copertura degli squilibri tra perdite standard e perdite effettive nelle
reti;
UC6: remunerazione dei miglioramenti della continuita' del sevizio elettrico;
MCT: finanziamento delle misure di compensazione territoriale per lo
smantellamento delle centrali nucleari.
6.5. La bolletta riporta l'indicazione separata delle singole imposte e delle
relative aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti e loro
successivi aggiornamenti e modificazioni.
Art. 7.
Quadro sintetico e quadro di dettaglio
7.1. La bolletta riporta un quadro sintetico e un quadro di dettaglio,
conformi gli schemi di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 alla presente direttiva, di
cui formano parte integrante e sostanziale.
Gli esercenti utilizzano le
denominazioni previste dai suddetti allegati e un carattere di stampa leggibile.
Le modalita' grafiche sono liberamente determinate dall'esercente.
7.2. Il quadro sintetico (allegato 1) riporta:
a) le informazioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva;
b) il totale dovuto per la fornitura di energia elettrica al netto delle
imposte, il totale delle imposte e dell'I.V.A., il totale degli eventuali altri
oneri e delle relative imposte e il totale della bolletta.
7.3. Nel caso in cui venga emessa un'unica bolletta per piu' punti di prelievo
le informazioni di cui al comma 7.2, punto a) devono essere riportate nei quadri
di dettaglio relativi a ciascun punto di prelievo.
7.4. Il quadro di dettaglio per i clienti non domestici (allegato 2) riporta i
corrispettivi fatturati al cliente ai sensi della
normativa vigente e i corrispettivi previsti dal contratto di fornitura,
suddivisi nelle tre macro-voci:
a) corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura;
b) corrispettivi per acquisto,
vendita, dispacciamento e sbilanciamento;
c) gli oneri diversi dalla quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.
7.5. Il quadro di dettaglio per i clienti domestici (allegato 3) riporta i
corrispettivi fatturati al cliente ai sensi della normativa vigente, i
corrispettivi previsti dal contratto di fornitura, separando:
a) i corrispettivi fissi;
b) i corrispettivi di potenza;
c) i corrispettivi di energia;
d) gli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.
7.6. Qualora il contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero preveda un
corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica, che non consenta la
scomposizione nelle macro-voci di cui al comma 7.4, lettere a) e b), la bolletta
riporta il quadro di dettaglio di cui all'allegato 4, specificando che il
corrispettivo indicato comprende l'uso delle reti e il servizio di misura, gli
oneri generali, i servizi di acquisto e vendita, dispacciamento e sbilanciamento
dell'energia elettrica.
7.7. Qualora il contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero preveda
sconti, in percentuale o in misura fissa, questi vengono indicati in
corrispondenza del corrispettivo a cui si riferiscono.
7.8. Qualora la bolletta emessa sulla base di una lettura o autolettura del
gruppo di misura faccia seguito a bollette emesse sulla base di consumi stimati,
viene posto in evidenza il ricalcolo effettuato per l'applicazione delle
variazioni tariffarie o di prezzo per effetto di eventuali indicizzazioni
previste dal contratto e delle imposte e la restituzione delle somme gia'
corrisposte in acconto per consumi e per imposte. Per i clienti del mercato
vincolato le variazioni tariffarie sono applicate secondo quanto previsto
all'art. 5, comma 5.4 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99.
7.9. Qualora sia prevista una differenziazione del prezzo del kWh per scaglioni
di consumo, la bolletta riporta la distribuzione dei consumi del cliente per
scaglioni di consumo ed i relativi prezzi. Qualora sia prevista una
differenziazione del prezzo del kWh per fasce orarie, la bolletta riporta la
distribuzione dei consumi del cliente per fasce e i relativi prezzi.
Art. 8.
Rimborsi ed indennizzi automatici
8.1. Per i soli clienti che ne hanno diritto, come di seguito specificato,
la bolletta riporta:
a) i rimborsi tariffari dovuti al mancato rispetto da parte dell'esercente del
vincolo sui ricavi tariffari V1 ai sensi dell'art. 9 del Testo integrato e
successivi aggiornamenti e modificazioni;
b) gli indennizzi automatici per il mancato rispetto di livelli specifici di
qualita' commerciale, ai sensi dell'art. 67, comma 67.1 del Testo integrato
delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di
qualita' dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica,
approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04 come successivamente
integrato e modificato;
c) gli indennizzi automatici ai clienti finali alimentati in media tensione con
elevato numero annuo di interruzioni, ai sensi dell'art. 33 del Testo integrato
delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di
qualita' dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica,
approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente
integrato e modificato.
8.2. La bolletta riporta la causale relativa agli indennizzi automatici di cui
al comma precedente.
Art. 9.
Separazione della fatturazione dei consumi dalla fatturazione di altri oneri
9.1. I corrispettivi diversi da quelli previsti all'art. 7, comma 7.4,
lettere a) e b) e comma 7.5, lettere a), b) e c), dovuti, ad esempio, per
interventi per verifica o spostamento dei gruppi di misura o per altri
interventi effettuati a richiesta del cliente, sono riportati nella bolletta in
maniera distinta. Al momento della richiesta della prestazione o
all'effettuazione dei lavori, il cliente del mercato vincolato puo' domandare
all'esercente la fatturazione separata dei corrispettivi dovuti per i lavori. In
caso di fatturazione congiunta gli esercenti segnalano ai clienti del mercato
vincolato la possibilita' di provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti
per causali diverse dalla fatturazione dei consumi di energia elettrica in
maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di pagamento.
9.2. I corrispettivi dovuti per oneri di sollecito, per interessi moratori, per
deposito cauzionale o per adeguamento del medesimo deposito cauzionale, sono
riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi relativi ai consumi. Le
voci soggette ad imposta sul valore aggiunto sono poste in evidenza. Per i
corrispettivi dovuti a titolo di interessi moratori la bolletta riporta il
totale, il tasso di interesse e il periodo di tempo a cui questo si applica.
9.3. Gli esercenti multiservizio, che effettuano la fatturazione congiunta di piu' servizi, segnalano nella bolletta dei clienti del mercato vincolato la possibilita' di provvedere al pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e modalita' di pagamento.
Art. 10.
Clienti finali utenti del dispacciamento
10.1. Gli esercenti non sono tenuti all'applicazione di quanto previsto
all'art. 4, comma 4.1, lettera b) e al successivo art. 15 nei confronti dei
clienti che abbiano stipulato i contratti di trasmissione e distribuzione e
dispacciamento in prelievo, di cui all'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre
2003, n. 168/03 e all'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e
successive modifiche e integrazioni, direttamente con i distributori e con
Terna.
Titolo III
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO E ALLA SOSPENSIONE DELLA
FORNITURA
Art. 11.
Informazioni relative ai pagamenti
11.1. La bolletta riporta:
a) tutte le modalita' di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente;
b) la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale
esistenza di bollette che non risultino pagate dal cliente. Sono esclusi
dall'osservanza di questo obbligo gli esercenti che ricorrano ad una
periodicita' di fatturazione inferiore al bimestre;
c) il tasso di interesse di mora applicato dall'esercente, ai sensi dell'art. 7
della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi
aggiornamenti e modificazioni, o del contratto sottoscritto, nel caso in cui il
pagamento avviene oltre il termine di scadenza prefissato. Sono riportati i
giorni di ritardo ai quali si applica il tasso di interesse;
d) il termine che intercorre tra la scadenza indicata per il pagamento e
l'attivazione delle procedure previste dal contratto in caso di morosita' del
cliente.
11.2. Nella bolletta che reca un importo per cui puo' essere richiesta la
rateizzazione del pagamento ai sensi dell'art. 13, comma 13.5 della
deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/99 come successivamente
integrata e modificata o ai sensi del contratto di fornitura, viene segnalata
con evidenza tale possibilita' e vengono fornite indicazioni al cliente sui
tempi e sulle modalita' con cui la rateizzazione puo' essere richiesta.
Art. 12.
Informazioni relative alla morosita' del cliente
12.1. Qualora, ai sensi dell'art. 11, comma 11.1, lettera b), siano
segnalate situazioni di morosita' relative a bollette precedenti:
a) la bolletta riporta le modalita' di comunicazione da parte del cliente
all'esercente dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare l'attivazione delle
procedure previste in caso di morosita';
b) la bolletta informa il cliente
circa le procedure previste dal contratto in caso di morosita' e il costo delle
eventuali
operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura stessa. Per i
clienti del mercato vincolato le medesime informazioni devono essere riportate
nelle lettere di sollecito inviate al cliente moroso, ai sensi dell'art. 8,
comma 8.1 della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/99 come
successivamente integrata e modificata.
Titolo IV
ALTRE INFORMAZIONI AL CLIENTE
Art. 13.
Comunicazioni dell'Autorita'
13.1. Gli esercenti adottano misure affinche', su richiesta dell'Autorita',
in relazione a specifiche circostanze, sia possibile l'inserimento in bolletta
di comunicazioni destinate ai clienti finali.
13.2. Il testo di tali comunicazioni viene reso noto agli esercenti tramite il
sito internet dell'Autorita' e deve essere
riportato in tutte le bollette emesse a partire dal trentesimo giorno successivo
fino a raggiungere tutti i clienti interessati.
Art. 14.
Informazioni su aggiornamenti dei corrispettivi e opzioni tariffarie
14.1. La bolletta riporta eventuali aggiornamenti dei corrispettivi
indicando in modo completo la fonte normativa o
contrattuale da cui derivano.
14.2. Per facilitare la scelta delle opzioni tariffarie, almeno una volta all'anno, l'esercente segnala nella bolletta, a ciascun cliente del mercato vincolato, l'opzione tariffaria piu' conveniente, definita sulla base delle caratteristiche di consumo del cliente relative ai dodici mesi precedenti, se diversa dall'opzione tariffaria gia' applicata ai sensi dell'art. 4, comma 4.8 del Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni.
Art. 15.
Informazioni sui consumi del cliente
15.1. In ogni bolletta deve essere posto in evidenza il consumo annuo del
cliente, sulla base delle letture o autoletture effettuate o delle migliori
stime disponibili. Nel caso di clienti nuovi vengono posti in evidenza i consumi
fatturati dall'inizio della fornitura, fino a quando non si renda disponibile
una lettura o autolettura che consenta di coprire un periodo di almeno un anno.
Qualora sia prevista una differenziazione dei corrispettivi in fasce orarie, il
consumo annuo e' suddiviso in fasce orarie.
15.2. Al fine di promuovere l'uso efficiente delle risorse e la tutela dell'ambiente, l'esercente riporta, almeno una volta all'anno, in una bolletta di conguaglio, una indicazione che consenta al cliente, con riferimento a dati periodi di tempo, di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di energia elettrica. Tale indicazione non viene riportata per i clienti per i quali non siano disponibili rilevazioni a seguito di lettura o autolettura per periodi comparabili. Per i clienti che hanno scelto l'applicazione di un prezzo o di un'opzione che prevede una differenziazione dei corrispettivi in fasce orarie, i consumi medi giornalieri sono suddivisi nelle fasce orarie rilevanti ai fini dell'applicazione del prezzo o dell'opzione.
Art. 16.
Mix di fonti della produzione nazionale
16.1. Gli esercenti riportano in bolletta, una volta all'anno, il mix di
fonti della produzione nazionale di energia elettrica, suddivise per tipologia
di impianto e per tipologia di combustibile, con riferimento all'anno
precedente. A tal fine gli esercenti utilizzano la tabella relativa alla
produzione lorda di energia elettrica per fonte pubblicata sul sito internet
dell'Autorita' alla sezione «Dati statistici del settore elettrico».
Art. 17.
Servizio guasti e reclami
17.1. La bolletta dei clienti del mercato vincolato riporta uno o piu'
recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti del distributore, a cui
il cliente puo' rivolgersi in qualsiasi momento.
17.2. La bolletta riporta in maniera
evidente il recapito per l'inoltro all'esercente, anche in forma scritta, di
reclami o di richieste di informazioni.
Allegato 1
Quadro sintetico
1. Il Quadro sintetico riporta:
a) i dati relativi alla bolletta:
il periodo di riferimento della fatturazione (art. 4, comma 1, lettera a);
i dati previsti dalla normativa fiscale vigente;
b) i dati identificativi del cliente, della fornitura e del contratto:
l'eventuale codice identificativo del cliente o del contratto o del punto di
prelievo, il POD, secondo quanto previsto dalla regolazione vigente in materia
(art. 3, comma 3.4), l'indirizzo del punto di prelievo;
le caratteristiche della fornitura (la tensione di alimentazione; la potenza
disponibile; la potenza impegnata se sono
previsti corrispettivi per la medesima) (art. 3, comma 3.3);
la tipologia contrattuale, la
tariffa/opzione tariffaria, l'eventuale denominazione specifica dell'offerta
contrattuale
sottoscritta dal cliente (art. 3, commi 3.1 e 3.2);
c) i dati relativi alle letture e ai consumi (art. 4):
le letture o autoletture in base a
cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data o l'indicazione
che i consumi sono attribuiti sulla base di stime;
i consumi fatturati nella bolletta, specificando se si tratta di consumi
stimati;
d) la sintesi degli importi dovuti per la fornitura:
il totale fornitura di energia elettrica, al netto delle imposte;
il totale imposte;
la base imponibile e l'Iva;
il totale fornitura di energia elettrica e imposte;
gli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica e Iva
ad essi relativa;
il totale bolletta;
e) la data entro cui deve essere effettuato il pagamento (art. 4, comma 4.1,
lettera a);
f) un rimando al quadro di dettaglio.
2. Qualora la bolletta sia emessa sulla base di una lettura o autolettura, ma
faccia seguito a bollette emesse in base a consumi stimati vengono evidenziati
in detrazione:
con riferimento al punto c) i consumi gia' contabilizzati nelle precedenti
bollette (art. 4, comma 4.3);
con riferimento al punto d) gli eventuali acconti per consumi e per imposte gia'
fatturati in precedenti bollette.
Allegati 2, 3 e 4 Omessi