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Deliberazione 21 gennaio 2006, n. 10
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Disposizioni transitorie ed urgenti per l'assegnazione di incentivi all'offerta di interrompibilita' delle forniture di gas, in attuazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive 20 gennaio 2006. (Deliberazione n. 10/06).
(GU n. 26 del 1-2-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 gennaio 2006,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo
n. 164/2000);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive (di seguito: il Ministro) 12
dicembre 2005, di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la
mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici
sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza climatica);
il decreto del Ministro 20 gennaio 2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito:
deliberazione n. 297/05);
Considerato che:
l'art. 1 della legge n. 481/1995 prevede che il sistema tariffario debba, tra
l'altro, armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti
il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale e di uso efficiente
delle risorse;
l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce che le imprese
che svolgono attivita' di trasporto garantiscano l'adempimento degli obblighi
volti ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo
del servizio;
l'art. 1 del decreto 20 gennaio 2006 ha previsto, ai sensi dell'art. 28, comma
3, del decreto legislativo n. 164/2000, l'istituzione di un meccanismo di
incentivi per incrementare l'offerta di interrompibilita' aggiuntiva sulla base
di procedure stabilite dall'Autorita';
l'art. 2 del decreto 20 gennaio 2006 prevede che, nel disciplinare la procedura
per l'assegnazione di lotti di interrompibilita' aggiuntiva, l'Autorita' si
attenga a criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, anche
promuovendo la concorrenza e la pluralita' degli assegnatari;
l'art. 2, comma 3, del decreto 20 gennaio 2006 stabilisce che l'applicazione
della procedura di cui al precedente alinea sia affidata all'impresa maggiore di
trasporto;
l'art. 2, comma 5, del decreto 20 gennaio 2006 prevede che la procedura
concorsuale sia riservata ai clienti finali di tipo industriale connessi alla
rete di trasporto, o alle reti di distribuzione, purche' essi siano dotati di
sistemi di misura e di controllo che consentano la verifica diretta e tempestiva
dell'avvenuta interruzione o riduzione dei prelievi;
la deliberazione n. 297/05 ha previsto:
che, con decorrenza 1° gennaio 2006, i corrispettivi CPe, CPu, CRr, CM, CV e CVp
di cui alla deliberazione n. 166/05 siano aumentati del 3,7 per cento;
che le maggiorazioni di cui al precedente alinea alimentino un fondo per la
promozione dell'interrompibilita' del sistema gas (di seguito: fondo)
appositamente istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
di definire con successivo provvedimento dell'Autorita', in esito alla
definizione di meccanismi di incentivo all'interrompibilita' del sistema gas, le
modalita' di gestione dell'ammontare accantonato nel fondo di cui al precedente
alinea;
Ritenuto che:
sia urgente dare attuazione a quanto previsto dal decreto 20 gennaio 2006
prevedendo anche opportuni meccanismi volti ad assicurare la massima efficacia
del provvedimento in termini di beneficio atteso dalla riduzione dei consumi di
gas e ad evitare il mancato rispetto degli impegni assunti da parte degli
assegnatari;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui alla delibera
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02
nonche' le seguenti definizioni:
a) assegnatario: e' il cliente titolare di una assegnazione definitiva, ai sensi
dell'art. 2, comma 7, del decreto 20 gennaio 2006, anche in forma congiunta con
altri clienti finali;
b) assegnazione: e' l'attribuzione di LR in esito alla procedura di cui al
presente provvedimento, a seguito dell'approvazione definitiva di cui all'art.
2, comma 7 del decreto 20 gennaio 2006;
c) corrispettivo di disponibilita' o CD: e' il corrispettivo riconosciuto
all'assegnatario di LR, per ogni LR assegnato;
d) corrispettivo di attivazione o CA: e' il corrispettivo riconosciuto
all'assegnatario, per ogni LR dei prelievi richiesto dall'impresa maggiore di
trasporto ed effettivamente attuato;
e) intervallo di riduzione: e' il periodo pari a cinque giorni feriali
all'interno del periodo complessivo di attivazione del servizio;
f) livello di riferimento dei prelievi presso un punto di riconsegna k o QRIFk:
e' pari alla media dei prelievi giornalieri, effettuati nei giorni feriali nel
periodo 1°-15 febbraio 2005; nel caso non siano disponibili le misure
giornaliere e' pari al 4% del prelievo complessivo del mese di febbraio 2005. I
suddetti dati sono desumibili dai verbali di misura. In caso di clienti finali
rientranti nell'elenco dei clienti con contratto di fornitura interrompibile di
cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica, come risultante dal
sistema informativo dell'impresa maggiore di trasporto, per il periodo di
interruzione attivato nel 2006 ai sensi della procedura di emergenza, il livello
di riferimento dei prelievi presso un punto di riconsegna k o QRIFk e' pari alla
differenza tra il valore calcolato come sopra e la disponibilita' di
interruzione inserita nel sistema informativo dell'impresa maggiore di
trasporto;
g) lotto di riducibilita' o LR e' un lotto con durata di cinque giorni feriali,
avente un valore di prelievo giornaliero interrompibile di 10.000 Smc/g;
h) procedura di emergenza climatica: e' la procedura di emergenza climatica di
cui al decreto del Ministro del 12 dicembre 2005.
Art. 2.
Oggetto e finalita'
1. Il presente provvedimento definisce, per il periodo 6 febbraio-24 marzo
2006, le modalita' di attuazione del meccanismo di incentivi per l'offerta di
interrompibilita' aggiuntiva di cui all'art. 1 del decreto 20 gennaio 2006.
Art. 3.
Compiti del soggetto che organizza la procedura concorsuale
1. Ai fini dell'assegnazione di LR, l'impresa maggiore di trasporto
organizza una procedura concorsuale secondo criteri di pubblicita', trasparenza
e non discriminazione.
2. Ai fini dell'organizzazione delle procedure concorsuali di cui al comma
precedente l'impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito Internet,
entro quattro giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, un bando che contenga almeno:
a) la procedura di assegnazione di LR, nel rispetto dei criteri di cui ai
successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8;
b) lo schema delle offerte, integrando ove necessario quanto individuato
all'art. 4, comma 4;
c) le modalita' di attivazione della riduzione dei prelievi e le penali
applicate in caso di mancata applicazione dell'interrompibilita' assegnata;
d) i seguenti valori di CD per ogni LR:
Euro 15.000 per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione
dell'impresa maggiore di trasporto per tre intervalli di riduzione per l'intero
periodo 6 febbraio-24 marzo 2006;
Euro 10.000 per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione
dell'impresa maggiore di trasporto per due intervalli di riduzione per l'intero
periodo 6 febbraio-24 marzo 2006;
Euro 5.000 per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione
dell'impresa maggiore di trasporto per un intervallo di riduzione per l'intero
periodo 6 febbraio-24 marzo 2006;
i valori di cui alla seguente tabella per i soggetti disponibili ad essere
interrotti solo in intervalli di riduzione da loro prescelti:
Tabella omessa
Art. 4.
Modalita' di partecipazione alla procedura di assegnazione di LR
1. La partecipazione alla procedura concorsuale per l'assegnazione di LR di
cui all'art. 3 e' limitata ai clienti finali di tipo industriale connessi alla
rete di trasporto, o alle reti di distribuzione, purche' dotati di sistemi di
misura e controllo che consentano la verifica diretta e tempestiva dell'avvenuta
riduzione dei prelievi in caso di attivazione, fatto salvo quanto disposto
all'art. 2, comma 4 del decreto 20 gennaio 2006 (di seguito: clienti). A tal
fine i clienti interessati possono conferire ad un utente della rete di
trasporto un mandato vincolante con il quale delegano tale soggetto a
rappresentarli nella procedura concorsuale di cui al presente provvedimento e
nelle azioni conseguenti.
2. Ai fini dell'assegnazione di LR, ciascun partecipante alla procedura ai sensi
del comma 1 ha diritto a presentare, secondo le modalita' indicate nel bando,
un'offerta non revocabile, assicurando, nel caso di partecipazione in forma
congiunta, il rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Ai fini dell'assegnazione di LR in forma congiunta il partecipante e'
responsabile anche ai fini dell'art. 8 degli impegni assunti e assicura per
ciascun LR il rispetto dei seguenti criteri:
a) il numero dei punti di riconsegna e' minore o uguale a cinque;
b) il quantitativo minimo di riduzione per ciascun punto di riconsegna e'
maggiore di 2.000 Smc/g;
c) la riduzione dei prelievi per ciascun punto di riconsegna e' offerta per
almeno un giorno.
4. L'offerta di cui al comma 2 del presente articolo contiene almeno, per
ciascun LR richiesto:
a) i dati identificativi dell'eventuale utente mandatario e del cliente, nonche'
del responsabile ai fini della procedura nel caso della partecipazione in forma
congiunta e di ciascun utente partecipante;
b) per ciascun cliente, i codici REMI dei punti di riconsegna della rete di
trasporto dei clienti al quale si riferisce tale offerta;
c) l'identificazione, sulla base dello schema di cui all'allegato 1 della
tipologia di offerta e del CA richiesto;
d) ove il punto di riconsegna non disponga di gruppi di telelettura, la
descrizione delle modalita' proposte dal cliente al fine di assicurare la
verifica diretta e tempestiva dell'avvenuta riduzione dei prelievi in caso di
attivazione, che prevedano in ogni caso la comunicazione giornaliera dei
consumi;
e) la dichiarazione da parte dei clienti attestante i prelievi del mese di
dicembre 2005 e il livello di riferimento di cui all'art. 1, lettera f).
Art. 5.
Modalita' di assegnazione di LR
1. Ai fini dell'assegnazione di LR, l'impresa maggiore di trasporto:
a) verifica che le modalita' di cui all'art. 4, comma 4, lettera d) assicurino
la possibilita' di una verifica diretta e tempestiva dell'avvenuta riduzione dei
prelievi di cui all'art. 2, comma 5, del decreto 20 gennaio 2006;
b) ordina le offerte di LR ricevute secondo valori di CA richiesti crescenti,
applicando per i soggetti che hanno optato per lo schema 4 dell'allegato 1 la
media aritmetica delle offerte nei diversi intervalli di riduzione per ciascun
lotto, fino al raggiungimento di un numero di LR che assicuri un ammontare non
superiore al valore di 20 milioni di Smc/g di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto 20 gennaio 2006;
c) nel caso di offerte di LR con lo stesso valore di CA e/o nel caso si
ottengano in esito all'ordinamento di cui alla precedente lettera b) intervalli
di riduzione con eccesso di offerta a fronte di intervalli di riduzione con
eccesso di domanda, l'impresa maggiore di trasporto ordina le offerte
assicurando in via prioritaria il raggiungimento di un numero di LR adeguato per
ciascun intervallo di riduzione, nei limiti di cui alla medesima lettera b), e,
subordinatamente la minimizzazione del costo complessivo.
2. Ai fini dell'assegnazione definitiva, l'impresa maggiore di trasporto
effettua le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto 20 gennaio
2006, segnalando le offerte piu' onerose che rappresentino il numero intero piu'
prossimo al 5% del numero totale delle offerte presentate, che saranno oggetto
di eventuale specifica approvazione nell'ambito della procedura di cui all'art.
2, comma 7 del citato decreto.
3. I soggetti che risultano assegnatari di LR hanno diritto a percepire i CD
relativi all'offerta presentata.
Art. 6.
Modalita' di attivazione delle riduzioni dei prelievi
1. Ove il Comitato tecnico di monitoraggio e di emergenza decida
l'attivazione delle riduzioni dei prelievi in uno degli intervalli di riduzione,
l'impresa maggiore di trasporto seleziona gli assegnatari secondo valori di CA
crescenti, nonche' secondo i seguenti criteri:
a) per il primo dei tre periodi previsti dall'art. 2 del citato decreto, dando
priorita' alle offerte di cui agli schemi 4 ed 1 dell'allegato 1;
b) per il secondo dei tre periodi previsti dall'art. 2 del suddetto decreto,
dando priorita' alle offerte di cui agli schemi 4, 1 e 2 dell'allegato 1.
2. Ai fini dell'attivazione delle riduzioni dei prelievi secondo le modalita' di
cui all'art. 2, comma 11 del decreto 20 gennaio 2006, l'impresa maggiore di
trasporto trasmette agli assegnatari interessati la richiesta di riduzione dei
prelievi secondo le modalita' definite nel bando di cui all'art. 3, comma 2.
3. La richiesta di riduzione dei prelievi di cui al comma precedente contiene
almeno i seguenti elementi:
a) gli LR ai quali la richiesta si riferisce;
b) il periodo di interruzione nel quale l'assegnatario e' tenuto a ridurre i
prelievi.
Art. 7.
Obblighi e diritti degli assegnatari
1. L'assegnatario, a seguito di richiesta dell'impresa maggiore di trasporto
effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 6, e' tenuto a ridurre
uniformemente i propri prelievi fino ad un livello non superiore alla differenza
fra QRIFk e la riduzione dei prelievi indicata nella medesima richiesta.
2. In caso di richiesta di riduzione dei prelievi, e previo accertamento
dell'effettiva riduzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, e'
riconosciuto all'assegnatario un ammontare pari al CA richiesto per ogni lotto
di riduzione attivato.
3. In caso di partecipazione in forma congiunta sono attribuiti ai singoli
clienti gli obblighi e i diritti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
ferma restando la responsabilita' del partecipante.
Art. 8.
Penali in capo all'assegnatario in caso di inadempienza
1. Le modalita' di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), prevedono almeno che
per ciascun intervallo di riduzione:
a) se R - E < o = 0,1 x R, l'assegnatario e' tenuto a corrispondere una penale
pari al 10% del corrispettivo CA relativo all'intervallo di riduzione;
b) se 0,1 x R < R - E < o = 0,5 x R, l'assegnatario e' tenuto a corrispondere
una penale pari all'intero corrispettivo CA;
c) se R - E > 0,5 x R, l'assegnatario e' tenuto a corrispondere una penale pari
all'ammontare dei corrispettivi CA e CD riconosciuti in assegnazione a qualunque
titolo;
ove:
E e' la somma delle riduzioni effettive giornaliere rispetto a QRIFk
relativamente al medesimo LR; al fine del calcolo di E la riduzione effettiva
assume valori non superiori a 10.000 Smc/g moltiplicato per il numero di LR
assegnati;
R e' il prodotto del numero di LR assegnati moltiplicato per il valore di
prelievo giornaliero interrompibile pari a 10.000 Smc/g.
2. In caso di partecipazione in forma congiunta, le penali di cui al comma 1 del
presente articolo sono attribuite a ciascun cliente secondo le modalita' di
partecipazione specificate nell'offerta di cui all'art. 4, comma 4, lettera b),
ferma restando la responsabilita' del partecipante.
3. L'Autorita' potra' procedere, anche con la collaborazione della Guardia di
finanza, a verifiche presso gli assegnatari per l'accertamento di eventuali
inadempienze.
Art. 9.
Amministrazione del fondo per la promozione dell'interrompibilita' del sistema
gas
1. L'impresa maggiore di trasporto, in collaborazione con le altre imprese
di trasporto e con le imprese di distribuzione interessate, procede, entro il 15
maggio 2006, all'accertamento di cui all'art. 7 e trasmette alla Cassa
conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), l'elenco dei clienti
assegnatari e, per ciascun assegnatario, i dati per la determinazione dei
corrispettivi di cui all'art. 7 e delle penali di cui all'art. 8.
2. Entro il 30 giugno 2006 la Cassa riconosce agli assegnatari i corrispettivi
di cui all'art. 7, ed entro il 30 settembre 2006 versa agli assegnatari, anche
per il tramite dell'utente mandatario, il 25% dell'ammontare loro dovuto e,
entro i sei mesi successivi, l'ammontare restante.
3. In caso di esito negativo, anche parziale, la Cassa comunica ai soggetti
interessati gli importi da versare a titolo di penale; ove tali importi superino
i corrispettivi cui l'assegnatario ha diritto, gli assegnatari versano, anche
per il tramite dell'utente mandatario, alla Cassa la differenza tra penali e
corrispettivi entro il 30 settembre 2006. La Cassa destina i relativi ammontari
al fondo per la promozione dell'interrompibilita' del sistema gas di cui
all'art. 2 della deliberazione n. 297/05.
Art. 10.
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 21 gennaio 2006
Il presidente: Ortis
Allegato 1
SCHEMA 1
Presentazione delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti su
indicazione dell'impresa maggiore di trasporto, per tre intervalli di riduzione
per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006.
CD = Euro 15.000
Identificativi del partecipante |CA richiesti in euro
Lotto 1 |
Lotto 2 |
Lotto 3 |
Lotto 4 |
. . . |
SCHEMA 2
Presentazione delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti su
indicazione dell'impresa maggiore di trasporto, per due intervalli di riduzione
per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006.
CD = Euro 10.000
Identificativi del partecipante |CA richiesti in euro
Lotto 1 |
Lotto 2 |
Lotto 3 |
Lotto 4 |
. . . |
SCHEMA 3
Presentazione delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti su
indicazione dell'impresa maggiore di trasporto, per un intervallo di riduzione
per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006.
CD = Euro 50.000
Identificativi del partecipante |CA richiesti in euro
Lotto 1 |
Lotto 2 |
Lotto 3 |
Lotto 4 |
. . . |
SCHEMA 4
Presentazione delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti
sulla base di intervalli di riduzione da loro prescelti.
omissis