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Deliberazione 12 dicembre 2006 n. 286
Autoritą per la energia elettrica e il gas. Disposizioni in
materia di perequazione generale per gli anni 2005, 2006 e 2007
(GU n. 6 del 9-1-2007)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12
dicembre 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas (di seguito: l'Autorita) per l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione
2004-2007,
approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente
modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita'
21 dicembre 2005, n. 285/05;
la deliberazione dell'Autorita' 14 luglio 2006, n. 145/06 (di seguito:
deliberazione n. 145/06);
la comunicazione dell'Autorita' «Disposizioni alla CCSE in materia di
comunicazione alle imprese distributrici degli esiti della perequazione generale
2004», pubblicata sul sito internet dell'Autorita' in data 1° marzo 2006 (di
seguito: comunicato 1° marzo 2006);
la comunicazione del Gestore Servizi Elettrici (di seguito: GSE) del 20 novembre
2006, prot. n. GSE/P2006013781, ricevuta dall'Autorita' in data 21 novembre
2006, prot. Autorita' n. 29010 (di seguito: comunicazione 20 novembre 2006);
la comunicazione di Terna
del 22 novembre 2006, prot. n. TE/P2006013491, ricevuta dall'Autorita' in data
24 novembre 2006, prot. Autorita' n. 29263 (di seguito: comunicazione 22
novembre 2006);
la comunicazione della Cassa del 29 novembre 2006, prot. n. 002441, ricevuta
dall'Autorita' in data 30 novembre 2006, prot. Autorita' n. 029777 (di seguito:
comunicazione 29 novembre 2006);
Considerato che:
ai sensi del comma 42.5 del Testo integrato, la Cassa provvede alla
quantificazione e alla liquidazione, per ciascuna impresa distributrice e per
ciascun meccanismo di perequazione, dei saldi di perequazione derivanti
dall'applicazione dei meccanismi di cui al comma 42.1 del medesimo Testo
integrato;
con comunicato 1° marzo
2006 l'Autorita' ha dato disposizioni alla Cassa affinche', con riferimento alla
perequazione generale dell'anno 2004:
richiedesse le somme dovute dalle imprese, ad esclusione di quelle relative alla
perequazione energia; provvedesse ad effettuare i versamenti di quanto dovuto
alle imprese anche in relazione alla perequazione energia; comunicasse alle
imprese distributrici che il risultato della perequazione energia doveva
intendersi determinato «salvo conguaglio», fino a definizione delle partite di
cui al comma 29.2 del Testo integrato e che i conguagli sarebbero stati
effettuati non appena resi disponibili dall'Acquirente unico gli importi di cui
al comma 29.2 del Testo integrato (di seguito: conguaglio AU);
con comunicazione 20 novembre 2006, il GSE ha comunicato rettifiche a partite
relative al load profiling di competenza dell'anno 2004, che hanno comportato
ulteriori ritardi nella determinazione definitiva del conguaglio AU, necessario
ai fini della quantificazione dell'ammontare di perequazione energia per il
medesimo anno 2004;
ai sensi del combinato disposto dei commi 42.6, 42.8, 42.9, 42.10 del Testo
integrato e dell'art. 2 della deliberazione n. 145/06,
relativamente alla perequazione generale per l'anno 2005:
entro il 14 settembre 2006, ciascuna impresa distributrice ha fatto pervenire
alla Cassa le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione;
entro il 14 novembre
2006, la Cassa doveva provvedere a comunicare all'Autorita' e a ciascuna impresa
distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di
perequazione;
entro il 15 dicembre 2006, ciascuna impresa distributrice provvede a versare le
somme quantificate dalla Cassa;
entro il 14 gennaio 2007, la Cassa provvede alla liquidazione dei saldi di
perequazione;
con comunicazione 29 novembre 2006, la Cassa ha segnalato all'Autorita' la
presenza di note esplicative relativamente ai dati necessari al calcolo degli
ammontari di perequazione comunicati da alcune imprese distributrici, demandando
agli uffici dell'Autorita',
come previsto dal comma
42.14 del Testo integrato, la valutazione degli effetti di tali note sulla
determinazione dei risultati di perequazione;
gli uffici dell'Autorita' hanno provveduto ad analizzare il contenuto delle
suddette note, rinvenendo, in taluni casi, elementi che determinano fattori di
incertezza nella quantificazione dei risultati di perequazione di cui al
precedente alinea;
con comunicazione 22 novembre 2006, Terna ha segnalato, con riferimento all'anno
2005, l'effettuazione di tardive rettifiche da parte di alcune imprese
distributrici relativamente ai dati necessari all'Acquirente unico ai fini della
valorizzazione del conguaglio AU;
la mancata valorizzazione del conguaglio AU non consente, con riferimento all'anno 2005, la quantificazione in via definitiva dell'ammontare di perequazione di cui al comma 42.1, lettera a) del Testo integrato (di seguito: perequazione energia); con deliberazione n. 145/06 l'Autorita' ha prorogato di 45 giorni i termini di cui ai commi 42.6, 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato, in relazione alla perequazione generale per l'anno 2005;
la coesistenza nel corso
dell'anno 2004 di due differenti sistemi di fasce orarie ha dato luogo a uno
scostamento tra i ricavi garantiti dalla tariffa di trasmissione ed i costi
effettivamente sostenuti dalle imprese distributrici, scostamento che e' stato
possibile recuperare tramite il meccanismo di perequazione dei costi del
servizio di trasmissione;
le condizioni che hanno comportato lo scostamento di cui al precedente punto non
si sono ripetute negli anni 2005 e 2006;
con la soppressione del meccanismo di perequazione dei costi per il servizio di
trasmissione, disposta con deliberazione n. 203/06 a partire dall'anno 2007,
viene meno il meccanismo di copertura dei minori ricavi conseguiti dalle imprese
distributrici in conseguenza della mancata applicazione della componente
tariffaria TRAS all'energia elettrica destinata agli usi propri di trasmissione
e di distribuzione;
Ritenuto che sia opportuno:
differire i termini previsti dai commi 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato
con riferimento ai meccanismi di perequazione di cui al comma 42.1, lettere da
b) a f) del medesimo Testo integrato, al fine di valutare le note esplicative
inviate dalle imprese distributrici insieme ai dati necessari al calcolo degli
ammontari di perequazione;
sospendere i termini previsti dai commi 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato
in materia di perequazione energia per l'anno 2005 fino alla definitiva
valorizzazione del conguaglio AU 2004 e 2005; ripartire tra le imprese
distributrici eventuali avanzi (disavanzi) risultanti dall'applicazione del
meccanismo di perequazione dei costi per il servizio di trasmissione, a partire
dalla perequazione generale relativa all'anno 2005;
introdurre un sistema di ribasamento del meccanismo di perequazione dei costi
per il servizio di trasmissione;
garantire, anche nell'anno 2007, la copertura dei minori ricavi conseguiti dalle
imprese distributrici in conseguenza della mancata applicazione della componente
tariffaria TRAS all'energia elettrica destinata agli usi propri di trasmissione
e di distribuzione;
Delibera:
Art. 1.
Rinvio dei termini di cui all'art. 42 del Testo integrato relativamente alla
perequazione generale per l'anno 2005
1. I termini di cui ai commi 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato, con
riferimento ai meccanismi di perequazione di cui al comma 42.1, lettere da b) a
f) del medesimo Testo integrato, per l'anno 2005, sono fissati rispettivamente
al 31 gennaio 2007, al 28 febbraio 2007 e al 31 marzo 2007.
2. I termini di cui ai commi 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato, con
riferimento al meccanismo di perequazione di cui al comma 42.1, lettera a), per
l'anno 2005, sono sospesi fino a successivo provvedimento dell'Autorita'.
Art. 2.
Disposizioni relative al meccanismo di perequazione dei costi per il servizio
di trasmissione per gli anni 2005 e 2006.
1. Gli eventuali avanzi (disavanzi) risultanti dall'applicazione del
meccanismo di perequazione dei costi per il servizio di trasmissione per gli
anni 2005 e 2006 sono ripartiti tra le imprese distributrici in proporzione ai
costi sostenuti da ciascuna di esse per il servizio di trasmissione, come
definiti dall'art. 44.1 del Testo integrato.
2. Gli importi di cui al precedente alinea, ai quali viene data separata
evidenza, rettificano l'ammontare di perequazione relativo ai costi per il
servizio di trasmissione comunicato dalla Cassa alle imprese distributrici ai
sensi del comma 42.8 del Testo integrato.
Art. 3.
Copertura degli oneri connessi agli usi propri di trasmissione e distribuzione
nell'anno 2007
1. Con riferimento all'anno 2007, i minori ricavi conseguenti alla mancata
applicazione da parte delle imprese distributrici della componente tariffaria
TRAS agli usi propri di trasmissione e di distribuzione e' recuperata dalle
medesime imprese distributrici maggiorando dell'importo corrispondente
l'elemento up di cui al comma 47.1 del Testo integrato.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 12 dicembre 2006
Il presidente