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Deliberazione 15 dicembre 2006 n. 288

Autoritą per l'energia elettrica e il gas. Disposizioni per l'anno 2007 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero.
 

(GU n. 6 9-1-2007)

 

 

 

 

IL L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 

Nella riunione del 15 dicembre 2006,
Visti:
la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 con il relativo allegato (di seguito: regolamento n. 1228/2003), cosi' come modificato dalla decisione della Commissione europea 2006/770/CE del 9 novembre 2006, ed in particolare gli articoli 5 e 6;
la legge 14 novembre 1995 n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
la legge 12 dicembre 2002 n. 273;
la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
la legge 23 agosto 2004 n. 239, concernente riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ed in particolare:
a) l'art. 1, comma 3, lettera f), secondo cui fra gli obiettivi generali di politica energetica del Paese vi e' promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese;
b) l'art. 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:l'Autorita), le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia; il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006 recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2007 (di seguito: decreto 15 dicembre 2006), trasmesso all'Autorita' in data 15 dicembre 2006, prot. Autorita' n. 030903 in pari data; la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
la deliberazione dell'Autorita' 15 dicembre 2006, n. 287/06 recante parere della medesima Autorita' al Ministro dello sviluppo economico sullo schema di decreto circa le modalita' e i criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2007; la decisione della Commissione europea 2003/796/EC dell'11 novembre 2003 con cui viene istituito l'ERGEG, gruppo di lavoro europeo dei regolatori di elettricita' e gas;
gli atti del Comitato di coordinamento regionale (RCC) istituito nell'ambito dell'Iniziativa Regionale Centro-Sud Europa dell'ERGEG di cui l'Autorita' e' capofila;
le linee guida per la gestione delle congestioni transfrontaliere «Guidelines for 2007 CBT congestion management methods», inviate dall'Autorita', per il Comitato di coordinamento regionale Centro Sud Europa, con lettera in data 21 settembre 2006, prot. GB/M06/4324, al Gruppo di Implementazione, cui partecipano regolatori e responsabili delle reti di trasmissione di Italia, Francia, Austria, Slovenia, Grecia, Germania e, in qualita' di osservatori, Svizzera (nel seguito: linee guida RCC);
la lettera di TERNA prot. TE/P2006013431 del 21 novembre 2006 avente oggetto «Capacita' di trasporto sull'interconnessione con l'estero (NTC) per l'anno 2007» con cui si comunicano all'Autorita' i valori della capacita' di trasporto per l'anno 2007 delle linee di interconnessione sulle frontiere elettriche con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia;

Considerato che:
il regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro:
a) all'art. 6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione;
b) all'art. 6, comma 6, che i proventi derivanti dall'assegnazione delle capacita' di interconnessione possano essere  utilizzati, tra l'altro, per garantire l'effettiva disponibilita' della capacita' assegnata, ovvero quali proventi di cui le autorita'di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe della rete e/o in sede di valutazione dell'opportunita' o meno di modificare le tariffe;
c) all'art. 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' nazionali di regolazione garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che, se necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione; l'allegato al regolamento n. 1228/2003 «Orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacita' disponibile di  trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali», prevede tra l'altro:
a) all'art. 2, comma 1, che le capacita' sono assegnate soltanto tramite aste esplicite o implicite e che i due  metodipossono coesistere per la stessa connessione;
b) all'art. 2, comma 11, che i soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori della rete di trasmissione, in  forma irrevocabile, il rispettivo utilizzo della capacita' entro una datadefinita per ciascuna scadenza, fissata in modo da permettere ai gestori di ridistribuire le capacita' non utilizzate;

c) all'art. 3, comma 1, che l'assegnazione di capacita' a livello di un'interconnessione e' coordinata e attuata dai gestori dei sistemi di trasmissione interessati mediante procedure di  assegnazione comuni;

d) all'art. 3, comma 2, che tra Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia e Grecia, entro il primo gennaio 2007 sono applicati un metodo comune per la gestione delle congestioni e una procedura comune per l'assegnazione al mercato della capacita', almeno con scadenza ad un anno, ad un mese e ad un giorno; nell'anno 2006, in coerenza con le citate disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003, l'ERGEG ha avviato i lavori di 7 iniziative regionali europee (ERI) tra cui quella relativa alla Regione Centro-Sud di cui fanno parte Italia, Austria, Germania, Slovenia, Francia e Grecia con l'obiettivo di fornire un contributo concreto all'integrazione dei rispettivi mercati  nazionali;l'organo decisionale dell'ERI Centro-Sud, costituito dal Comitato di coordinamento regionale (RCC), nel corso del 2006 ha individuato gli obiettivi prioritari da perseguire per l'integrazione dei mercati indicando come particolarmente urgenti tra gli altri:
a) l'armonizzazione dei metodi di risoluzione delle congestioni transfrontaliere;
b) il calcolo coordinato da parte dei gestori di rete della capacita' disponibile per gli scambi su ciascuna frontiera elettrica; in accordo con le priorita' individuate, l'RCC ha sviluppato ed  emanato le linee guida RCC, e le ha fatte pervenire in particolare ai gestori di rete di Italia, Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Grecia e Germania;
il decreto 15 dicembre 2006 prevede, tra l'altro, che:
a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle frontiere con Francia Austria e Grecia e' effettuata  nell'ambito di procedure concorsuali condotte da Terna congiuntamente ai gestori di rete dei paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacita' assegnabile;

b) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle frontiere con Svizzera e Slovenia e' effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte da Terna per l'allocazione della capacita' assegnabile;

c) i proventi delle procedure di assegnazione, per la quota spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia  dell'economicita' delle forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi; il decreto 15 dicembre 2006 prevede inoltre:
a) il mantenimento della riserva di capacita' di trasporto ai fini dell'esecuzione dei contratti pluriennali per la  frontierasvizzera;
b) di ottemperare agli accordi assunti con la Repubblica di San Marino e lo Stato Citta' del Vaticano ripartendo i proventi delle assegnazioni dei DCT sulle interconnessioni con i Paesi della  Comunita' europea, garantendol'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacita' di trasporto, ovvero assegnando una riserva sulla capacita' della frontiera svizzera;

c) la destinazione di una quota di capacita' di trasporto sulla frontiera svizzera per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, rendendo disponibile per il mercato libero la quota parte di detta capacita' giornaliera non utilizzata;

Ritenuto che sia opportuno:
in forza delle disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento n. 1228/2003, stabilire disposizioni per l'anno 2007 in materia di  gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione, coerentemente al decreto 15 dicembre 2006 e alle linee guida RCC,prevedendo che:
a) le congestioni sulla rete di interconnessione siano risolte per mezzo di un metodo di mercato basato sull'assegnazione dei  diritti di utilizzo della capacita' disponibile per mezzo di aste esplicite, su base annuale,mensile e giornaliera;

b) i proventi delle procedure di assegnazione siano utilizzati per la salvaguardia dell'economicita' degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;


Delibera:


1. Di approvare le disposizioni per l'anno 2007 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero come definite nell'allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Di inviare, per informazione, copia del presente provvedimento alla Commission de regulation de l'energie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner  Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije,Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens, Grecia.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro degli affari  esteri, al Ministro delle politiche comunitarie, al Commissario europeo con delega all'energia, alla societa' Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. e alla societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a.
4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

 

Milano, 15 dicembre 2006

Il presidente: Ortis


Allegato A
DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2007 IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI IN IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO
 

Parte I
 

DISPOSIZIONI GENERALI
 

Titolo 1
Disposizioni generali
 

Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui  all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' perl'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato ed all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione della medesima Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrato e modificato, nonche' le seguenti definizioni:

assegnatario e' il soggetto titolare di un'assegnazione; assegnazione e' l'attribuzione di diritti di utilizzo di capacita' di trasporto (DCT), ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera  elettrica, al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
assegnazione congiunta e', per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione effettuata congiuntamente dei gestori competenti; allocazione e' l'attribuzione di quote di capacita' di trasporto su una frontiera elettrica effettuata autonomamente dai singoli gestori di rete competenti per la medesima frontiera e diversi da Terna;

capacita' di trasporto e' la massima potenza oraria destinabile con garanzia di continuita' di utilizzo in ciascuna ora all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra  uno o piu' Stati confinanti e l'Italia.

La capacita' ditrasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale,  nonche' ad un predefinitoorizzonte temporale;

capacita' di trasporto in importazione e' la capacita' di trasporto riferita a scambi transfrontalieri finalizzati all'importazione di energia elettrica in Italia;

capacita' di trasporto in esportazione e' la  capacita' di trasporto riferita a scambi transfrontalieri finalizzati all'esportazione di energia elettrica dall'Italia;

capacita' di trasporto annuale e' la capacita' di trasporto definita su base annuale ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2007;capacita' di trasporto mensile e' la capacita' di trasporto definita su base mensile ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2007;

capacita' di trasporto giornaliera e' la capacita' di trasporto definita su base giornaliera ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2007;

contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto (DCT) sono i diritti di utilizzo della capacita' di trasporto annuale, mensile e giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica; frontiera elettrica e' l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la Rete di trasmissione nazionale ad una o piu' reti di trasmissione  appartenenti ad un singolo Stato confinante;
frontiera nord-ovest e' l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
gestore di rete e' un ente o una societa' incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;
gestore competente e', per ciascuna frontiera elettrica, il gestore delle reti di trasmissione degli Stati confinanti cui la frontiera si riferisce;
nomina della capacita' di trasporto e' la comunicazione irrevocabile, da parte di un assegnatario di DCT, della quota dei medesimi diritti nella sua disponibilita' che intende utilizzare;

operatore di sistema e' ciascun soggetto responsabile della gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante interconnessa con la Rete di trasmissione nazionale;
potenza media annuale e' il rapporto tra l'energia elettrica complessivamente prelevata nell'anno 2005, comprendente gli autoconsumi in sito, in tutti i punti di dispacciamento inclusi, ad una determinata data, in un contratto di dispacciamento ed il numero di ore comprese nel medesimo anno;
quote di capacita' di trasporto allocate autonomamente sono le quote di capacita' di trasporto allocate tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri e pari, complessivamente, alla misura massima del 50% della capacita' di trasporto giornaliera, al netto della capacita' riservata all'esecuzione dei contratti pluriennali; quote di capacita' di trasporto pre-assegnate sono le quote di capacita' di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica;
responsabile dell'assegnazione e', per ciascuna frontiera elettrica, il soggetto designato dai gestori competenti per  l'assegnazione di DCT in importazione o esportazione relativi allamedesima frontiera;
rete di interconnessione e' la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
rilascio dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto e' la cessione di DCT nella disponibilita' di un utente del dispacciamento ai gestori di rete competenti per una frontiera elettrica per la riassegnazione;
riserve per l'importazione sono le quote di capacita' di trasporto riservate, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 15 dicembre 2006, ai fini dell'importazione di energia elettrica, alla parte italiana titolare dei contratti pluriennali, nonche' alla societa' Raetia Energie;
riserva per il reingresso e' la quota di capacita' di trasporto riservata, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 15 dicembre 2006, alla societa' Edison S.p.A. per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
scambi transfrontalieri di energia elettrica sono l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'Italia o il transito di energia elettrica;

Stato confinante e' qualunque Stato la cui rete di trasmissione e' interconnessa alla Rete di trasmissione nazionale;
trasferimento di diritti di utilizzo della capacita' di trasporto e' la cessione di DCT da un assegnatario ad un altro soggetto dotato dei medesimi requisiti;

Terna e' la societa' Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a.; transito di energia elettrica e' l'importazione di energia
elettrica e la sua contestuale esportazione; zona e' ciascuna zona della rete rilevante definita dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n. 168/03 ed approvata dall'Autorita'; zona virtuale e' una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;
regolamento n. 1228/2003 e' il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, come successivamente modificato e integrato, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 176 del 15 luglio 2003;
decreto 15 dicembre 2006 e' il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006 recante disposizioni circa modalita' e condizioni per l'importazione di energia elettrica per l'anno 2007 e direttive all'Acquirente Unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2007;
deliberazione n. 162/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999;
condizioni per il dispacciamento sono le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento  dell'energia elettrica sul territorio nazionale stabilite dalla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03,come successivamente modificata e integrata, e dalla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06.

 

Art. 2.
Oggetto e finalita'

2.1. Con il presente provvedimento, relativamente alle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, vengono definite disposizioni attuative degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 1228/2003 al fine di:
a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano, nonche' per l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;
b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato che prevedano la formazione di segnali economici ai gestori di rete ed agli operatori di mercato atti alla valorizzazione dell'utilizzo della medesima rete in caso di scarsita';
c) assicurare la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza;

d) consentire l'adozione di una metodologia congiunta per l'allocazione della capacita' di trasporto da parte di gestori competenti per la stessa frontiera elettrica.

2.2. Con il presente provvedimento vengono inoltre definite disposizioni per l'anno 2007 per l'assegnazione di riserve di capacita' di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica, ai sensi del decreto 15 dicembre 2006.

 

Art. 3.

Accesso alla rete di trasmissione nazionale per gli scambi transfrontalieri
3.1. Il corrispettivo unitario di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/1999, a copertura dei costi sostenuti da Terna per la garanzia della capacita' di trasporto, e' fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2007, pari a 0,03 centesimi di euro per kWh.
3.2. Il corrispettivo di cui al comma 3.1 e' applicato all'energia elettrica corrispondente alle nomine della capacita' di trasporto comunicate dagli assegnatari di DCT per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica.

3.3. Il corrispettivo di cui al comma 3.1 e' applicato all'energia importata o esportata in utilizzo delle riserve di capacita' di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica e in utilizzo della capacita' di trasporto allocata autonomamente dai gestori di rete esteri.

 

Parte II

MISURE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE
 

Art. 4.
Capacita' di trasporto utilizzabile
4.1. La capacita' di trasporto utilizzabile per l'effettuazione di scambi transfrontalieri di energia elettrica in importazione e in esportazione per le frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la  Grecia e' definita su base giornalieradai rispettivi gestori competenti.

 

Art. 5.
Modalita' di gestione della congestione in fase di programmazione
5.1. Terna comunica, con cadenza giornaliera, al Gestore del mercato elettrico il valore della capacita' di trasporto disponibile  espressa come differenza della totale capacita' giornaliera di cui all'art. 4 e le nomine di capacita' ditrasporto dei soggetti assegnatari di DCT.
5.2. Terna si attiva per la stipula di accordi con i gestori di rete competenti per le frontiere elettriche con la Francia, con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia e con la Grecia che prevedano l'assegnazione della capacita' di  trasporto utilizzabile per ciascuna delle medesime frontiere, al netto delle nomine dicapacita' di trasporto, contestualmente all'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato italiano.
5.3. Gli assegnatari di DCT, di quote di capacita' di trasporto allocate autonomamente, ovvero gli assegnatari di quote di capacita' di trasporto pre-assegnate, sono tenuti ad osservare le disposizioni previste nelle condizioni per il dispacciamento.

5.4. L'energia elettrica corrispondente alle nomine di capacita' di trasporto in importazione e in esportazione per una frontiera  elettrica e' considerata, rispettivamente, prelevata e immessa neicorrispondenti punti di importazione ed esportazione ai sensi delle condizioni per il dispacciamento.
5.5. Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, le offerte di acquisto e di vendita ed i programmi di immissione e di prelievo di cui e' richiesta la  registrazione nell'ambito delservizio di dispacciamento relativi a punti di dispacciamento di  importazione e diesportazione e corrispondenti a DCT assegnati hanno priorita', a parita' di prezzo, rispetto alle offerte e ai programmi corrispondenti agli altri punti di dispacciamento.
 

Art. 6.
Modalita' di gestione della congestione nel tempo reale


6.1. Terna risolve le eventuali congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale mediante l'approvvigionamento di risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento.

6.2. Terna, con cadenza trimestrale, trasmette all'Autorita' una relazione tecnica recante le modalita' adottate per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale, unitamente alla stima dei costi sostenuti per tale attivita' suddivisi per frontiera elettrica.
 

Parte III
ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO
Titolo 2
Definizione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto
 

Art. 7.
Diritti di utilizzo della capacita' di trasporto
7.1. I DCT per una determinata frontiera elettrica si riferiscono ad una quota della capacita' di trasporto annuale, mensile e giornaliera, definita congiuntamente o in maniera coordinata dai gestori competenti per la medesima frontiera.
7.2. Il valore di capacita' di trasporto associato a ciascuna tipologia di DCT relativi ad una frontiera elettrica in  ciascuna ora del periodo cui i medesimi diritti si riferiscono, e' definito dai gestori competenti tenendo conto dei profili tipici delle coperturenei mercati dell'energia elettrica dei relativi Stati confinanti.
7.3. L'assegnazione di DCT comporta il diritto ad utilizzare una identica quota di capacita' di trasporto ai fini  dell'importazione (esportazione) di energia elettrica nel (dal) sistema elettriconazionale.
7.4. La quantita' complessiva di DCT assegnabile dal responsabile  dell'assegnazione, e' pari:

a) per le frontiere elettriche con la Francia, l'Austria e la Grecia, al 100% delle corrispondenti capacita' di trasporto annuali, mensili e giornaliere;

b) per la frontiera elettrica con la Slovenia, al 50% delle corrispondenti capacita' di trasporto annuali, mensili e giornaliere;

c) per la frontiera elettrica con la Svizzera, al 50% delle corrispondenti capacita' di trasporto annuali, mensili e giornaliere, una volta dedotta la quota di capacita' di trasporto di cui all'art.10.
 

Titolo 3
Assegnazione della capacita' di trasporto
 

Art. 8.
Assegnazione di DCT
8.1. L'assegnazione di DCT e' effettuata secondo le disposizioni di cui al presente Titolo.
8.2. Ai fini dell'espletamento delle procedure di assegnazione di cui all'articolo 9 relativamente a ciascuna frontiera elettrica per  la quale e' prevista l'assegnazione congiunta della capacita' ditrasporto, i rispettivi gestori competenti designano il responsabile dell'assegnazione.
8.3. Terna e' il responsabile dell'assegnazione per le frontiere elettriche con la Svizzera e con la Slovenia per le quali non e'  prevista l'assegnazione congiunta della capacita' di trasporto.
 

Art. 9.
Procedure per l'assegnazione di DCT in importazione e in esportazione
9.1. L'assegnazione di DCT in importazione e in esportazione e' effettuata tramite procedure concorsuali organizzate dal responsabile dell'assegnazione sulla base di regole definite dai gestori competenti per ciascuna frontiera elettrica secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione.

9.2. Le differenti tipologie di DCT corrispondenti alla capacita' di trasporto annuale, mensile e giornaliera sono assegnati per ciascuna frontiera elettrica con sessioni delle procedure concorsuali di cui al comma precedente tenute annualmente, mensilmente e giornalmente, tenendo conto dell'esigenza di rendere disponibile per l'assegnazione la quantita' complessiva di DCT assegnabile, non appena la medesima quantita' si renda disponibile.

9.3. Possono partecipare alle procedure concorsuali per l'assegnazione di DCT gli utenti del dispacciamento, ivi incluso l'acquirente unico, secondo le modalita' stabilite congiuntamente dai gestori di rete responsabili della frontiera elettrica.

9.4. Ciascun soggetto partecipante a ciascuna procedura di cui al precedente comma 9.2 ha diritto di presentare, relativamente a ciascuna frontiera elettrica, una o piu' offerte secondo le modalita' stabilite dal responsabile dell'assegnazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) ciascuna offerta indica la quantita' di DCT e il prezzo di DCT richiesti;
b) la somma delle quantita' indicate nelle offerte presentate da un utente del dispacciamento relativamente alla frontiera elettrica e' non superiore al quantitativo di DCT assegnabile relativamente alla medesima frontiera elettrica.

9.5. Il responsabile dell'assegnazione procede ad accettare le offerte sulla base dell'ordine decrescente di prezzo con l'obiettivo di massimizzare il valore delle offerte accettate, pari al prodotto tra i quantitativi delle offerte accettate moltiplicati per i corrispondenti prezzi.
9.6. Il responsabile dell'assegnazione determina il prezzo di assegnazione dei DCT pari al prezzo indicato nell'offerta per DCT con prezzo piu' basso tra quelle accettate. Se la quantita' di DCT domandata risulta complessivamente non superiore alla totale capacita' di trasporto assegnabile, il prezzo di assegnazione viene posto pari a zero.

 

Titolo 4
Riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica
 

Art. 10.
Assegnazione di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica
10.1. Per l'anno 2007, ai sensi del decreto 15 dicembre 2006, sono assegnate quote di capacita' di trasporto annuale per l'importazione di energia elettrica relativamente alla frontiera elettrica con la Svizzera:
a) al titolare italiano del contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato svizzero nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detto contratto e comunque non superiore a 600 MW, mediante destinazione ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica cosi' importata;
b) per una quantita' non superiore a 150 MW, alla societa' Raetia Energie;
c) alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano, per la quota di diritti per i quali i medesimi Stati abbiano indicato la frontiera con la Svizzera ai sensi dell'art. 14.1;
d) ai fini dell'importazione di energia elettrica da parte della societa' Edison S.p.a. per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, per una quantita' non superiore a 60 MW e con le modalita' di cui al decreto 15 dicembre 2006.

 

Titolo 5
Diritti ed obblighi degli assegnatari di DCT
 

Art. 11.
Diritti e obblighi degli assegnatari di DCT
11.1. I soggetti assegnatari di DCT hanno diritto di nominare la relativa capacita' di trasporto e di trasferire, previo avviso ai respon-sabili dell'assegnazione per la corrispondente frontiera elettrica secondo le modalita' da questi stabilite, ad altri utenti del dispacciamento i DCT nella propria disponibilita'.
11.2. I soggetti assegnatari di DCT su base annuale e mensile hanno il diritto di rilasciarli al responsabile dell'assegnazione per la loro riassegnazione su base mensile o giornaliera, ottenendone i relativi proventi.
11.3. I soggetti assegnatari di DCT che non nominano la corrispondente capacita' di trasporto entro il termine stabilito dai gestori competenti non hanno diritto ad alcuna remunerazione per la quota di DCT cui non corrisponde alcuna nomina.

11.4. Ciascun soggetto assegnatario di DCT ha l'obbligo di pagare, per ciascuna frontiera e con riferimento a ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra il quantitativo di DCT in importazione ed esportazione di cui il medesimo soggetto e' risultato assegnatario e il prezzo di assegnazione di cui al comma 9.6.
11.5. A ciascun soggetto assegnatario di DCT non si applica il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui alle condizioni per il dispacciamento, limitatamente alla quota corrispondente alla differenza tra il prezzo nella zona adiacente alla frontiera elettrica cui i DCT si riferiscono e il prezzo della zona in cui l'energia elettrica importata o esportata si considera rispettivamente immessa o prelevata.
 

Art. 12.
Ripartizione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei DCT in importazione ed esportazione tra i gestori competenti
12.1. I proventi derivanti dalle procedure di assegnazione congiunta dei DCT per ciascuna frontiera elettrica sono ripartiti in eguale misura tra i relativi gestori competenti.
12.2. La quota spettante a ciascun gestore competente viene ridotta proporzionalmente alla quota di capacita' di trasporto da questi eventualmente assegnata autonomamente.
12.3. I proventi derivanti dalle procedure di assegnazione dei DCT per le frontiere elettriche per cui Terna e' il responsabile dell'assegnazione restano nella titolarita' di Terna.
 

Art. 13.
Destinazione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei DCT in importazione ed esportazione
13.1. I proventi spettanti a Terna per l'assegnazione dei DCT determinati secondo quanto stabilito dal precedente art. 12 vengono destinati, con riferimento a ciascun mese dell'anno 2007, agli utenti del dispacciamento ai sensi del presente articolo.

13.2. Ciascun utente del dispacciamento e' tenuto a comunicare a Terna il valore della potenza media annuale certificato dalle imprese distributrici con le modalita' di cui al comma 13.3 per ciascun mese, entro il giorno 7 del mese successivo a quello cui il valore certificato della potenza media annuale si riferisce.
13.3. Le imprese distributrici forniscono a ciascun utente del dispacciamento, entro la fine di ciascun mese a partire da gennaio 2007, con riferimento al contratto di dispacciamento in prelievo di cui il medesimo utente e' titolare, il valore della potenza media annuale riferita al primo giorno del medesimo mese.
13.4. La Repubblica di San Marino e lo Stato della Citta' del Vaticano hanno il diritto a ricevere da Terna una quota dei proventi derivanti dall'assegnazione di DCT costanti in tutte le ore dell'anno sulla frontiera elettrica con la Francia pari, rispettivamente, al rapporto tra:
a) la quota di diritti per i quali i medesimi Stati abbiano indicato la medesima frontiera ai sensi dell'art. 14.1;
b) la totale capacita' di trasporto resa disponibile per l'assegnazione dei medesimi DCT sulla stessa frontiera. 13.5. L'acquirente unico ha il diritto a ricevere da Terna, un corrispettivo pari alla quota Q «vincolato»^, di cui al comma 13.7, dei proventi complessivi di cui al comma 13.1, al netto del corrispettivo di cui al comma 13.4. 13.6. Ciascun utente del dispacciamento, diverso dall'acquirente unico, ha il diritto a ricevere da Terna per ciascuna frontiera e per ciascun mese, un corrispettivo pari al prodotto tra:
a) la quota Q «libero»^, di cui al comma 13.7 dei proventi complessivi di cui al comma 13.1 al netto dell'ammontare dei corrispettivi di cui ai commi 13.4 e 13.5;
b) il rapporto, calcolato con riferimento a ciascun mese, tra la potenza media annuale corrispondente al medesimo soggetto e la somma delle potenze medie annuali corrispondenti all'insieme degli utenti del dispacciamento diversi dall'acquirente unico.
----> Vedere formula a pag. 44 <----

Art. 14.
Diritti e obblighi degli assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica
14.1. Gli Stati di cui al comma 10.1 lettera c), sono tenuti ad indicare in maniera definitiva ed irrevocabile per l'intero anno 2007 a Terna con riferimento a quale frontiera elettrica appartenente alla frontiera Nord-Ovest intendono esercitare i diritti loro pre-assegnati ai sensi del decreto 15 dicembre 2006.
14.2. I soggetti assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica ai sensi dell'art. 10, sono tenuti a comunicare all'operatore di sistema e a Terna un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalita' previste per la comunicazione a Terna dei programmi di immissione ai sensi delle condizioni per il dispacciamento.
14.3. Il programma di cui al comma 14.2, non puo' prevedere, in alcuna ora, l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore alla capacita' di trasporto riservata nella medesima ora.
14.4. Allo scambio transfrontaliero di energia elettrica di cui al comma 14.2, sono applicabili i corrispettivi relativi all'assegnazione dei diritti di capacita' di trasporto sulla rete rilevante secondo le condizioni per il dispacciamento.

 

Art. 15.
Diritti e obblighi dei soggetti cui sono state allocate quote di capacita' di trasporto autonomamente dai gestori di rete esteri

15.1. Ai soggetti cui siano allocate autonomamente, da parte di un gestore di rete estero, quote della capacita' di trasporto, sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'art. 14, ad eccezione del comma 14.1, purche' il medesimo gestore di rete si impegni:
a) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio risultanti in applicazione del regolamento di cui all'art. 16;
b) ad applicare una disciplina trasparente e non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia. In particolare, in caso di adozione di meccanismi per la risoluzione delle congestioni basati su metodi di mercato, tali meccanismi devono essere applicati in maniera non discriminatoria ai flussi di energia elettrica destinati all'importazione in Italia e ai flussi di energia elettrica immessa o destinata al prelievo nel medesimo paese.
 

Parte IV
DISPOSIZIONI FINALI
 

Art. 16.
Regolamento per la gestione delle congestioni
16.1. Entro il 18 dicembre 2006 Terna predispone e trasmette all'Autorita' uno o piu' schemi di regolamento in tema di modalita' applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione per l'anno 2006. 16.2. Il regolamento di cui al precedente comma 16.1 prevede anche:
a) i requisiti per l'attribuzione, agli utenti del dispacciamento che ne facciano richiesta, delle unita' di produzione e di consumo virtuali corrispondenti alle frontiere elettriche e funzionali alla presentazione di programmi o di offerte per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica;
b) le modalita' e le tempistiche per l'attribuzione delle unita' virtuali di cui alla precedente lettera a). La direzione energia elettrica dell'Autorita' verifica la conformita' degli schemi di cui al comma 16.1 alle disposizioni del presente provvedimento, comunicando a Terna, entro 3 giorni dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.
 

Art. 17.
Disposizioni transitorie e finali
17.1. Entro il 18 dicembre 2006 Terna, congiuntamente con gli altri gestori competenti per tutte le frontiere elettriche per le quali Terna e' gestore competente, predispone e trasmette all'Autorita' uno o piu' schemi di regolamento in tema di organizzazione e funzio-namento del sistema di assegnazione dei DCT in importazione ed esportazione relativamente a ciascuna frontiera elettrica.
17.2. La direzione energia elettrica dell'Autorita' verifica la conformita' degli schemi di cui al comma 15.1 comunicando a Terna, entro un giorno dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.
17.3. L'assegnazione dei DCT deve avvenire entro il 29 dicembre 2006.
17.4. Terna trasmette all'Autorita', entro il 15 gennaio 2007, un rapporto contenente i risultati delle procedure di assegnazione e, con cadenza bimestrale nel corso dell'anno 2007, le problematiche inerenti la gestione della rete di interconnessione.