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Deliberazione 18 dicembre 2006 n. 293
Autoritą per l'energia elettrica e il gas. Determinazione
degli obiettivi specifici, per l'anno 2007, di risparmio di energia primaria per
i distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di
cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004.
(GU n. 6 del 9-1-2007)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 dicembre 2006,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/99);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo
n. 164/00);
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi
finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 233/2002 (di seguito: deliberazione n.
233/02);
la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n.
103/03) e successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione 14 luglio 2004, n. 167/04 (di seguito: deliberazione n.
167/04);
la deliberazione 23 maggio 2006, n. 98/06; Considerato che: l'art. 3, comma 1,
lettera c), del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 determina gli
obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli
usi finali a carico dei distributori di energia elettrica nell'anno 2007, ai
sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; l'art.
3, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 determina
gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle
fonti rinnovabili a carico dei distributori di gas naturale nell'anno 2007, ai
sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
l'art. 4, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che, fino
all'emanazione dei decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali (di seguito:
Conferenza unificata), di cui al secondo capoverso del medesimo articolo, sono
soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i distributori
di energia elettrica e i distributori di gas naturale che fornivano non meno di
100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;
l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 prevede che
la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che
deve essere conseguita dal singolo distributore, e' determinata dal rapporto tra
l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali
connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica
complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata
annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
Autorita), entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;
l'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce
che per energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale
si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a
tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attivita'
di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi
soggetti; l'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004
stabilisce che per energia elettrica distribuita da un distributore si intende
l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali
connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attivita'
di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore
medesimo;
l'art. 3, comma 4, del
decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di
cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal
singolo distributore e' determinata dal rapporto tra la quantita' di gas
naturale distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla
sua rete, e da esso autocertificata, e la quantita' di gas naturale distribuita
sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorita',
entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ;
Considerato altresi' che:
l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono
fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita', quelli in corso e i
provvedimenti emanati dalla medesima Autorita' in attuazione dei decreti
ministeriali 24 aprile 2001;
a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della
deliberazione n. 233/02 l'Autorita' ha identificato i distributori di energia
elettrica e di gas naturale che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31
dicembre 2001; con deliberazione n. 167/04 l'Autorita' ha richiesto ai
distributori di energia elettrica che servivano piu' di 100.000 clienti finali
al 31 dicembre 2001 di trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire
dall'anno 2004, l'autocertificazione della quantita' di energia elettrica
distribuita nell'anno precedente, come definita dal decreto ministeriale
elettrico 20 luglio 2004; ha chiesto al Gestore della rete di trasmissione
nazionale di trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire dall'anno
2004, i dati consuntivi relativi al quantitativo di energia elettrica
complessivamente distribuito sul territorio nazionale nell'anno precedente, come
definito dallo stesso decreto ministeriale elettrico;
ha chiesto alle imprese di distribuzione del gas naturale che servivano piu' di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire dall'anno 2005, l'autocertificazione della quantita' di gas naturale come definita dal decreto ministeriale gas 20 luglio 2004;
ha chiesto alle imprese
di trasporto del gas naturale che hanno impianti di distribuzione interconnessi
con le proprie reti di trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire
dall'anno 2004, i dati relativi alla quantita' di gas naturale transitata presso
i punti di interconnessione nell'anno precedente;
a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della
deliberazione n. 167/04 l'Autorita' dispone dei dati relativi all'energia
elettrica e al gas naturale complessivamente distribuiti sul territorio
nazionale nell'anno 2005 e dei dati relativi all'energia elettrica e al gas
naturale distribuiti nell'anno 2005 dai distributori che servivano almeno
100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;
l'art. 17, comma 2, della deliberazione n. 103/03 stabilisce che la dimensione
commerciale dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004 e' pari a 1 tep e che ai fini dell'emissione dei
titoli di efficienza energetica, i risparmi di energia verificati e certificati
ai sensi dell'art. 16, comma 16.1 della medesima deliberazione vengono
arrotondati a 1 tep con criterio commerciale;
Considerato infine che:
l'art. 11, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorita'
verifichi annualmente il conseguimento da parte dei distributori degli obiettivi
specifici annuali a ciascuno di essi assegnati ai sensi dei medesimi decreti;
Ritenuto di determinare la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui
all'art. 3, comma 1, lettera c), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, che
deve essere conseguita dai singoli distributori di energia elettrica e di gas
naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti stessi;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui
ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla deliberazione n. 167/04.
Art. 2.
Comunicazione delle quantita' di energia elettrica e di gas naturale
complessivamente distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2005.
2.1. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di
energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli obblighi di cui
al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 nell'anno 2007, la quantita' di
energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale
nell'anno 2005 e' determinata pari a 271.632 GWh.
2.2. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di
energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli obblighi di cui
al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 nell'anno 2007, la quantita' di gas
naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2005 e'
determinata pari a 1.419.168.459 GJ.
Art. 3.
Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori
di energia elettrica e di gas naturale nell'anno 2007.
3.1. Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei
distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui al decreto
ministeriale elettrico 20 luglio 2004 sono di seguito determinati, arrotondati
all'unita' con criterio commerciale:
tonnellate equivalenti di
petrolio (tep) |
|
ACEA Distribuzione S.p.a., Roma | 15.596 |
Acegas-Aps S.p.a., Trieste | 1.142 |
AEM
Distribuzione Energia | Elettrica S.p.a., Milano |
11.083 |
AEM Torino
Distribuzione S.p.a., | Torino |
4.793 |
ASM Brescia S.p.a., Brescia | 6.046 |
Azienda Energetica S.p.a., Bolzano | |1.378 |
Deval S.p.a., Aosta | 861 |
Enel Distribuzione S.p.a., Roma | 341.933 |
Enia S.p.a., Parma | 1.308 |
Hera S.p.a., Bologna | 1.418 |
3.3. Nel
caso di trasformazioni, fusioni o scissioni societarie trova applicazione la
disciplina del codice civile.
Art. 4.
Disposizioni finali
4.1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione nel sito internet.
4.2. Il presente provvedimento e' trasmesso al Ministero delle attivita'
produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla
Conferenza unificata per le determinazioni di propria competenza.
Milano, 18 dicembre 2006
Il presidente: Ortis