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Deliberazione 18 dicembre 2006 n. 293

Autoritą per l'energia elettrica e il gas. Determinazione degli obiettivi specifici, per l'anno 2007, di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004.
 

 (GU n. 6 del 9-1-2007)

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 dicembre 2006,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 233/2002 (di seguito: deliberazione n. 233/02);
la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03) e successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione 14 luglio 2004, n. 167/04 (di seguito: deliberazione n. 167/04);
la deliberazione 23 maggio 2006, n. 98/06; Considerato che: l'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica nell'anno 2007, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; l'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei distributori di gas naturale nell'anno 2007, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
l'art. 4, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che, fino all'emanazione dei decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali (di seguito: Conferenza unificata), di cui al secondo capoverso del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;
l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore, e' determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita), entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;
l'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti; l'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;

l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore e' determinata dal rapporto tra la quantita' di gas naturale distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla sua rete, e da esso autocertificata, e la quantita' di gas naturale distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorita', entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ; Considerato altresi' che:
l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita', quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorita' in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 233/02 l'Autorita' ha identificato i distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001; con deliberazione n. 167/04 l'Autorita' ha richiesto ai distributori di energia elettrica che servivano piu' di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire dall'anno 2004, l'autocertificazione della quantita' di energia elettrica distribuita nell'anno precedente, come definita dal decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004; ha chiesto al Gestore della rete di trasmissione nazionale di trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi al quantitativo di energia elettrica complessivamente distribuito sul territorio nazionale nell'anno precedente, come definito dallo stesso decreto ministeriale elettrico;

ha chiesto alle imprese di distribuzione del gas naturale che servivano piu' di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire dall'anno 2005, l'autocertificazione della quantita' di gas naturale come definita dal decreto ministeriale gas 20 luglio 2004;

ha chiesto alle imprese di trasporto del gas naturale che hanno impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti di trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire dall'anno 2004, i dati relativi alla quantita' di gas naturale transitata presso i punti di interconnessione nell'anno precedente;
a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 167/04 l'Autorita' dispone dei dati relativi all'energia elettrica e al gas naturale complessivamente distribuiti sul territorio nazionale nell'anno 2005 e dei dati relativi all'energia elettrica e al gas naturale distribuiti nell'anno 2005 dai distributori che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;
l'art. 17, comma 2, della deliberazione n. 103/03 stabilisce che la dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e' pari a 1 tep e che ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica, i risparmi di energia verificati e certificati ai sensi dell'art. 16, comma 16.1 della medesima deliberazione vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale;
Considerato infine che:
l'art. 11, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorita' verifichi annualmente il conseguimento da parte dei distributori degli obiettivi specifici annuali a ciascuno di essi assegnati ai sensi dei medesimi decreti;
Ritenuto di determinare la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, che deve essere conseguita dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti stessi;
 

Delibera:
 

Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla deliberazione n. 167/04.

 

Art. 2.
Comunicazione delle quantita' di energia elettrica e di gas naturale complessivamente distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2005.
2.1. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 nell'anno 2007, la quantita' di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2005 e' determinata pari a 271.632 GWh.
2.2. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 nell'anno 2007, la quantita' di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2005 e' determinata pari a 1.419.168.459 GJ.

Art. 3.
Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas naturale nell'anno 2007.
3.1. Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 sono di seguito determinati, arrotondati all'unita' con criterio commerciale:

 

 

 tonnellate equivalenti di petrolio
(tep)
ACEA Distribuzione S.p.a., Roma 15.596
Acegas-Aps S.p.a., Trieste 1.142
AEM Distribuzione Energia |
Elettrica S.p.a., Milano
11.083
AEM Torino Distribuzione S.p.a., |
Torino
4.793
ASM Brescia S.p.a., Brescia 6.046
Azienda Energetica S.p.a., Bolzano |1.378
Deval S.p.a., Aosta 861
Enel Distribuzione S.p.a., Roma 341.933
Enia S.p.a., Parma 1.308
Hera S.p.a., Bologna 1.418

 

 3.3. Nel caso di trasformazioni, fusioni o scissioni societarie trova applicazione la disciplina del codice civile.
 

Art. 4.
Disposizioni finali
4.1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito internet.
4.2. Il presente provvedimento e' trasmesso al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla Conferenza unificata per le determinazioni di propria competenza.
 

Milano, 18 dicembre 2006
Il presidente: Ortis