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Deliberazione 30 marzo 2006
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Aggiornamento, per il periodo 1° aprile 2006-31 marzo 2007, della componente tariffaria dello stoccaggio QS delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03. (Deliberazione n. 68/06).
(GU n. 101 del 3-5-2006)
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 marzo 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
Autorita) 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito:
deliberazione n. 138/03);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito:
deliberazione n. 248/04);
la deliberazione dell'Autorita' 31 marzo 2005, n. 57/05 (di seguito:
deliberazione n. 57/05);
la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito:
deliberazione n. 50/06);
la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2006, n. 56/06 (di seguito:
deliberazione n. 56/06);
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2006, n. 63/06;
l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito:
Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 151/05;
la sentenza del Tar Lombardia 28 giugno 2005, n. 3478/05 (di seguito: sentenza
n. 3478/05);
il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 marzo 2006,
n. 217/2006;
Considerato che:
l'art. 6, comma 8, della deliberazione n. 138/03 dispone che per il secondo
periodo di regolazione dello stoccaggio la componente tariffaria dello
stoccaggio QS (di seguito: componente QS) di cui all'art. 6, comma 7, della
medesima deliberazione sia definita dall'Autorita' sulla base dei criteri di cui
all'art. 23 del decreto legislativo n. 164/00;
con la deliberazione n. 50/06, l'Autorita' ha definito, tra l'altro, i criteri
per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di stoccaggio per il secondo
periodo di regolazione; e che, con la deliberazione n. 56/06, l'Autorita' ha
approvato i corrispettivi unici di stoccaggio per l'anno termico 1° aprile
2006-31 marzo 2007 di cui all'art. 13, comma 2, della deliberazione n. 50/06;
l'art. 6, comma 2, della deliberazione n. 50/06 prevede che l'impresa di
stoccaggio, nel solo caso di movimentazione fisica del gas dal sistema,
attribuisca agli utenti del servizio, proporzionalmente ai quantitativi
allocati, la quota percentuale degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle
centrali di compressione e di trattamento; e che, ai fini di tale
riconoscimento, e' utilizzato il valore della componente materia prima
aggiornato
dall'Autorita' sulla base delle disposizioni in materia;
l'ordinanza del Tar Lombardia sopra richiamata ha sospeso in via cautelare
l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 della deliberazione
n. 248/04;
con la deliberazione n. 57/05, in conseguenza delle ordinanze di cui al
precedente alinea, l'Autorita' ha provveduto all'aggiornamento della componente
QS delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03,
relativamente al periodo 1° aprile 2005-31 marzo 2006, tenuto conto anche
dell'aggiornamento della componente materia prima effettuato ai sensi della
deliberazione n. 195/02, prevedendone l'eventuale rideterminazione sulla base
dell'esito del contenzioso allora in corso;
la sentenza n. 3478/05 ha annullato la deliberazione n. 248/04;
con la decisione sopra richiamata il Consiglio di Stato ha annullato la
sopraccitata sentenza n. 3478/05;
Ritenuto che sia necessario:
ricalcolare il valore della componente QS relativamente al periodo 1° aprile
2005-31 marzo 2006;
aggiornare la componente tariffaria QS relativamente al periodo 1° aprile
2006-31 marzo 2007;
rimandare a successivo provvedimento la determinazione delle modalita' di
conguaglio, tenendo conto, per il periodo 1° aprile 2005-31 marzo 2006, da un
lato dell'esiguo ammontare dei conguagli e dall'altro degli oneri amministrativi
ad essi relativi;
Delibera:
1. Di stabilire che, per il periodo 1° aprile 2005-31 marzo 2006, il valore
della componente tariffaria dello stoccaggio QS delle condizioni economiche di
fornitura del gas naturale, di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorita'
n. 138/03, sia pari a 0,244866 euro/GJ.
2. Di stabilire che, per il periodo 1° aprile 2006- 31 marzo 2007, il valore
della componente QS, di cui all'art. 3 deliberazione n. 138/03, sia pari a
0,253223 euro/GJ.
3. Di determinare con futuro provvedimento le modalita' di conguaglio della componente QS.
4. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
Milano, 30 marzo 2006
Il presidente: Ortis