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Deliberazione 17 gennaio 2006, n. 7
Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Determinazione degli obiettivi specifici, per l'anno 2006, di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e di gas naturale, soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 07/06).
(GU n. 26 del 1-2-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 gennaio 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/99);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo
n. 164/00);
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi
finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
Autorita), 11 luglio 2001, n. 156/01;
la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/01;
la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2002, n. 233/02 (di seguito:
deliberazione n. 233/02);
la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito:
deliberazione n. 103/03) e successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 14 luglio 2004, n. 167/04 (di seguito:
deliberazione n. 167/04);
Considerato che:
l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004
determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza
energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica
nell'anno 2006, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004
determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e
sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei distributori di gas naturale
nell'anno 2006, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164;
l'art. 4, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che, fino
all'emanazione dei decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali (di seguito:
Conferenza unificata) di cui al secondo capoverso del medesimo articolo, sono
soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i
distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che fornivano
non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;
l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 prevede che
la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che
deve essere conseguita dal singolo distributore, e' determinata dal rapporto tra
l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali
connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica
complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata
annualmente dall'Autorita' entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo
trascorso;
l'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce
che per energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale
si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a
tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attivita'
di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi
soggetti;
l'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce
che per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l'energia
elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi
alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attivita' di
distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore
medesimo;
l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 prevede che la
quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve
essere conseguita dal singolo distributore e' determinata dal rapporto tra la
quantita' di gas naturale distribuita dal medesimo distributore ai clienti
finali connessi alla sua rete, e da esso autocertificata, e la quantita' di gas
naturale distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata
annualmente dall'Autorita', entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo
trascorso ed espresse in GJ;
Considerato altresi' che:
l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono
fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita', quelli in corso e i
provvedimenti emanati dalla medesima Autorita' in attuazione dei decreti
ministeriali 24 aprile 2001;
a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della
deliberazione n. 233/02 l'Autorita' ha identificato i distributori di energia
elettrica e di gas naturale che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31
dicembre 2001;
con deliberazione n. 167/04 l'Autorita' ha richiesto ai distributori di energia
elettrica che servivano piu' di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di
trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire dall'anno 2004,
l'autocertificazione della quantita' di energia elettrica distribuita nell'anno
precedente, come definita dal decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004; ha
chiesto al Gestore della rete di trasmissione nazionale di trasmettere
annualmente all'Autorita' stessa, a partire dall'anno 2004, i dati consuntivi
relativi al quantitativo di energia elettrica complessivamente distribuito sul
territorio nazionale nell'anno precedente, come definito dallo stesso decreto
ministeriale elettrico; ha chiesto alle imprese di distribuzione del gas
naturale che servivano piu' di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di
trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire dall'anno 2005,
l'autocertificazione della quantita' di gas naturale come definita dal decreto
ministeriale gas 20 luglio 2004; ha chiesto alle imprese di trasporto del gas
naturale che hanno impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti
di trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire dall'anno 2004, i
dati relativi alla quantita' di gas naturale transitata presso i punti di
interconnessione nell'anno precedente;
a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della
deliberazione n. 167/04 l'Autorita' dispone dei dati relativi all'energia
elettrica e al gas naturale complessivamente distribuiti sul territorio
nazionale nell'anno 2004 e dei dati relativi all'energia elettrica e al gas
naturale distribuiti nell'anno 2004 dai distributori che servivano almeno
100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;
l'art. 17, comma 2, della deliberazione n. 103/03 stabilisce che la dimensione
commerciale dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004 e' pari a 1 tep e che ai fini dell'emissione dei
titoli di efficienza energetica, i risparmi di energia verificati e certificati
ai sensi dell'art. 16, comma 16.1 della medesima deliberazione vengono
arrotondati a 1 tep con criterio commerciale;
Considerato infine che:
l'art. 11, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorita'
verifichi annualmente il conseguimento da parte dei distributori degli obiettivi
specifici annuali a ciascuno di essi assegnati ai sensi dei medesimi decreti;
Ritenuto di determinare la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, che
deve essere conseguita dai singoli distributori di energia elettrica e di gas
naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti stessi;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai
decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla deliberazione n. 167/04.
Art. 2.
Comunicazione delle quantita' di energia elettrica e di gas naturale
complessivamente distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2004
2.1 Ai fini della determinazione, per l'anno 2006, degli obiettivi specifici di
risparmio di energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli
obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, la quantita'
di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale
nell'anno 2004 e' determinata in 261.084 GWh.
2.2 Ai fini della determinazione, per l'anno 2006, degli obiettivi specifici di
risparmio di energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli
obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 la quantita' di gas
naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2004 e'
determinata in 1.342.286.637 GJ.
Art. 3.
Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori
di energia elettrica e di gas naturale nell'anno 2006
3.1 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei
distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui al decreto
ministeriale elettrico 20 luglio 2004 sono di seguito determinati, arrotondati
all'unita' con criterio commerciale:
|tonnellate equivalenti di petrolio
|(tep)
---------------------------------------------------------------------
ACEA Distribuzione S.p.a., Roma |7.850
---------------------------------------------------------------------
Acegas-Aps S.p.a., Trieste |589
---------------------------------------------------------------------
AEM Distribuzione Energia |
Elettrica S.p.a., Milano |5.660
---------------------------------------------------------------------
AEM Torino Distribuzione S.p.a., |
Torino |2.472
---------------------------------------------------------------------
ASM Brescia S.p.a., Brescia |3.242
---------------------------------------------------------------------
Azienda Energetica S.p.a., Bolzano|696
---------------------------------------------------------------------
Deval S.p.a., Aosta |444
---------------------------------------------------------------------
Enel Distribuzione S.p.a., Roma |169.610
---------------------------------------------------------------------
Enia S.p.a., Parma |670
---------------------------------------------------------------------
Meta S.p.a., Modena |716
3.2 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei
distributori di gas naturale soggetti agli obblighi di cui al decreto
ministeriale gas 20 luglio 2004 sono di seguito determinati, arrotondati
all'unita' con criterio commerciale:
|tonnellate equivalenti di petrolio
|(tep)
---------------------------------------------------------------------
Acegas-Aps S.p.a., Trieste |2.936
---------------------------------------------------------------------
AEM Distribuzione Gas e Calore |
S.p.a., Milano |7.031
---------------------------------------------------------------------
AGSM Rete Gas S.r.l., Verona |1.293
---------------------------------------------------------------------
AMG Energia S.p.a., Palermo |432
---------------------------------------------------------------------
ASCO Piave S.p.a., Treviso |4.729
---------------------------------------------------------------------
ASM Brescia S.p.a., Brescia |2.055
---------------------------------------------------------------------
Azienda Energia e Servizi, Torino |4.106
---------------------------------------------------------------------
Azienda Mediterranea Gas e Acqua |
S.p.a., Genova |2.325
---------------------------------------------------------------------
Azienda Municipale Gas S.p.a., |
Bari |574
---------------------------------------------------------------------
Compagnia Napoletana di |
Illuminazione e Scaldamento col |
Gas S.p.a., Napoli |2.922
---------------------------------------------------------------------
Consiag Reti S.r.l., Prato |1.951
---------------------------------------------------------------------
Enel Rete Gas S.p.a., Milano |17.318
---------------------------------------------------------------------
Enia S.p.a., Parma |5.675
---------------------------------------------------------------------
Fiorentina Gas S.p.a., Firenze |3.223
---------------------------------------------------------------------
HERA S.p.a., Bologna |10.974
---------------------------------------------------------------------
Italcogim Reti S.p.a., Milano |3.982
---------------------------------------------------------------------
META S.p.a., Modena |2.065
---------------------------------------------------------------------
SGR Reti S.p.a., Rimini |1.783
---------------------------------------------------------------------
Siciliana Gas S.p.a., Palermo |1.045
---------------------------------------------------------------------
Societa' Italiana per il Gas |
S.p.a., Torino |40.643
---------------------------------------------------------------------
Toscana Gas S.p.a., Pisa |2.747
3.3 Nel caso di trasformazioni, fusioni o scissioni societarie trova
applicazione la disciplina del codice civile.
Art. 4.
Disposizioni finali
4.1 Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione sul sito internet.
4.2 Il presente provvedimento e' trasmesso al Ministero delle attivita'
produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla
Conferenza unificata per le determinazioni di propria competenza.
Milano, 17 gennaio 2006
Il presidente: Ortis