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Deliberazione 6 aprile 2006

 

 Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Disposizioni transitorie e urgenti in materia di corrispettivi per il bilanciamento e la reintegrazione degli stoccaggi, di cui all'articolo 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione n. 71/06).

 

(GU n. 101 del 3-5-2006)
 


 

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 aprile 2006;


Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005, di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza climatica);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
il comunicato del Ministero delle attivita' produttive del 23 marzo 2006;
il comunicato del Ministero delle attivita' produttive del 5 aprile 2006;
Considerato che:
con il comunicato del 23 marzo 2006, il Ministero delle attivita' produttive ha dichiarato cessato ai sensi delle disposizioni di cui al punto 28 della procedura di emergenza climatica il periodo di emergenza climatica del sistema del gas naturale, mantenendo la vigenza dell'obbligo di mantenere massime le immissioni di gas naturale in rete, al fine di garantire la sollecita ricostituzione delle riserve strategiche ai sensi delle disposizioni di cui al punto 29 della procedura di emergenza climatica;
l'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 119/05 fissa i corrispettivi di bilanciamento da applicarsi all'utente del servizio di stoccaggio che utilizzi una capacita' di iniezione superiore a quella conferita;
la societa' Stogit S.p.a., con lettera in data 5 aprile 2006 (prot. Autorita' n. 8188 del 5 aprile 2006), ha segnalato che le attivita' necessarie alla massimizzazione delle immissioni in rete potrebbero comportare un utilizzo di capacita' di iniezione superiore a quelle conferite, integrando conseguentemente il presupposto per l'applicazione dei predetti corrispettivi di bilanciamento;
alcuni utenti del servizio di stoccaggio hanno manifestato l'esigenza, nel caso di cui al precedente punto, di escludere l'applicazione dei suddetti corrispettivi, essendo il maggior
utilizzo delle capacita' dovuto all'adempimento di vincoli imposti dal Ministero delle attivita' produttive per le finalita' sopra rappresentate;
Ritenuto che:
sia urgente prevedere, per il periodo di iniezione dell'anno termico di stoccaggio 2006-2007, che non siano applicati i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 119/05, per i soli casi in cui il maggior utilizzo delle capacita' di iniezione conferite sia conseguenza delle attivita' necessarie per la massimizzazione delle immissioni in rete;


Delibera:


1. Di prevedere che, nella fase di iniezione dell'anno termico 2006-2007, i corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 119/05, non siano applicati per i casi in cui il maggior utilizzo delle capacita' di iniezione conferite sia conseguenza delle attivita' necessarie per la massimizzazione delle immissioni in rete imposta ai sensi della procedura di emergenza climatica.


2. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).

Milano, 6 aprile 2006
Il presidente: Ortis